Decreto cautelare 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 24 novembre 2021
Sentenza 17 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 10 marzo 2023
Ordinanza collegiale 7 giugno 2023
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2025
Decreto collegiale 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01751/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO NU ed DA NU, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero e Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aiello Calabro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- del decreto di esproprio emesso dal Comune di Aiello Calabro in data 19 ottobre 2021, prot. n. 3955, avente ad oggetto: “Lavori di intervento di riqualificazione di un’area urbana degradata nel comune di Aiello Calabro” mediante il quale è stato espropriato l’immobile sito nel Comune di Aiello Calabro e distinto in catasto al foglio 9 particella 42;
- della nota del 21 ottobre 2021, prot. n. 3983 con la quale il suddetto decreto di esproprio è stato notificato;
- di ogni atto presupposto, istruttorio, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, comprensivo della deliberazione della Giunta comunale di Aiello Calabro del 25 maggio 2021, n. 33, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo, ed è stata avviata la procedura espropriativa ai sensi dell’articolo 23 comma 5 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione dei terreni su cui realizzare gli interventi da realizzarsi sulle aree di proprietà del ricorrente;
- di tutti gli atti in essa richiamati, ed in particolare degli atti di approvazione dei precedenti progetti, e tra essi la deliberazione della Giunta comunale del 23 novembre 2015, n. 112;
- della nota del 2 agosto 2021, prot. n. 3066, con la quale il Comune di Aiello Calabro ha rigettato le osservazioni inviate ricorrente;
- ove e per quanto possa occorrere dell’atto del 9 giugno 2021, prot. n. 2299, attraverso il quale il Comune di Aiello Calabro ha dato avviso pubblico dell’avvio del procedimento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere in relazione ai lavori di “intervento di riqualificazione di un’area urbana degradata nel comune di Aiello Calabro”
- dell’atto con il quale è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio comprendente le aree di proprietà del ricorrente;
con i motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Aiello Calabro del 30 novembre 2011, n. 18, con la quale è stata convalidata la deliberazione di Giunta comunale del 25 maggio 2021, n. 33, oltre che adottata la variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai lavori, come emarginate nel piano particellare di esproprio di cui al progetto definitivo dell’ ”intervento di riqualificazione di un’area urbana degradata nel Comune di Aiello Calabro” , ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001;
- di tutti gli atti ad allegati alla delibera impugnata e dalla stessa richiamati;
- ogni altro atto istruttorio, presupposto o conseguente alla deliberazione di cui sopra, e gli ulteriori atti, anche non conosciuti relativi al procedimento di esproprio impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, compresa, ove e per quanto possa occorrere, della nota del 14 dicembre 2021, prot. 4745, con cui è stata trasmessa alla Regione Calabria l’adozione di variante allo strumento urbanistico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aiello Calabro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – LO ed DA NU, dichiaratisi comproprietari di un terreno sito in Aiello Calabro, distinto in catasto al foglio 9, particella 42, ricadente in zona urbanistica A, hanno impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto di esproprio meglio indicato in epigrafe, notificato dal Comune di Aiello Calabro al solo LO NU, e gli altri atti ivi indicati precedenti ad esso.
Invero, l’Ente locale aveva inteso espropriare l’area sita tra il belvedere denominato “Pizzone” e Via Valle, tra cui ricade il terreno oggetto di controversia, caratterizzata da una sistemazione a gradoni dettata dal profilo naturale del terreno, avente una superficie pari a circa 1.150 mq.
2. – Nelle more del giudizio, il Consiglio comunale di Aiello Calabro, con delibera del 30 novembre 2021, n. 18, ha convalidato la delibera di Giunta comunale del 25 maggio 2021, n. 33, di riapprovazione del progetto definitivo ed avvio della procedura espropriativa. Con il medesimo atto, il Consiglio comunale ha dato atto che l’approvazione in questione doveva intendersi come variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
La delibera è stata trasmessa alla Regione Calabria per l’adozione della variante allo strumento urbanistico.
Infine, con provvedimento del 20 dicembre 2021, n. 4857, è stato annullato in autotutela il decreto di esproprio.
Contro la più recente deliberazione del Consiglio comunale sono stati proposti motivi aggiunti.
3. – Con sentenza non definitiva del 17 ottobre 2022, n. 1740, questo Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha riconosciuto l’ammissibilità dei motivi aggiunti, stante l’autonoma lesività della deliberazione del Consiglio comunale, avente natura di adozione di variante allo strumento urbanistico.
4. – Esperita attività istruttoria, mercé lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, in vista dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, fissata per la discussione nel merito del ricorso, parte ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere, stante la conclusione di un accordo transattivo con il Comune, con consenso per la compensazione delle spese di lite e ripartizione in misura uguale delle spese di consulenza tecnica.
5. – Alla luce di tale richiesta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite rimangono compensate, salve quelle di consulenza tecnica d’ufficio, che sono da ripartirsi tra le parti in misura uguale, per la somma che sarà liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salve quelle di consulenza tecnica d’ufficio, che, liquidate con separato decreto, vengono ripartite in misura uguale tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO