CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Gip del Tribunale di Biella nel procedimento a carico di ER IE MO nato a [...] il [...] con l'ordinanza del 02/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella visti gli atti, udita la relazione svolta dal Consigliere AR IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Tampieri, che ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Vercelli RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella ha sollevato conflitto negativo di competenza nel procedimento di esecuzione nei confronti di IE MO ER, pendente dinanzi al Giudice di pace di Varallo, instaurato dal difensore del condannato per ottenere la variazione del luogo di esecuzione della permanenza domiciliare, di cui alla pena, irrogata con la sentenza n. 26 del 18 dicembre 2024 divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2025, resa dal Giudice di pace di Varallo. Il Giudice di pace, ai sensi dell'art 40, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, ha dichiarato la propria incompetenza rilevando che il Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 1 Num. 95 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2025 2 preliminari del Tribunale di Biella aveva emesso, dopo la data di irrevocabilità della sentenza descritta, un provvedimento cautelare nei confronti dell'imputato. 2. L’ordinanza che ha sollevato il conflitto ha rilevato che la pena, di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli n. 60001/2025, non era stata ancora espiata dovendo il condannato trascorrere ulteriori due fine settimana presso il domicilio, con esecuzione non completata per effetto della disposta misura cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella nel procedimento n. 392/2025 reg. Gip. Osserva il Giudice che l’istante ha interesse alla definizione del procedimento attivato con istanza depositata il 16 aprile del 2025 e che il Giudice per le indagini preliminari non ha adottato una sentenza irrevocabile di condanna, idonea a modificare la competenza ai sensi dell'art. 665 del codice di rito, essendosi limitato alla adozione di una misura cautelare. Sicché il Giudice ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Tampieri, ha concluso chiedendo l’affermazione della competenza del Tribunale di Vercelli CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due Giudici hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto;
si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile, se non con l'intervento di questa Corte di cassazione. 2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Giudice di pace di Varallo. Il Giudice di pace si è dichiarato incompetente sulla base di una non corretta interpretazione dell'art. 40 d. lgs. n. 274 del 2000. La disposizione contenuta nel comma 1 del menzionato articolo prescrive che, "salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso". Essa trova completamento in quella del comma 5, l'ultimo, ove si specifica e chiarisce che il Giudice indicato nel comma 1, e quindi il Giudice di pace che ha emesso il 3 provvedimento della cui esecuzione si tratta, è il Giudice dell'esecuzione pur quando il provvedimento da eseguire sia stato comunque riformato. La competenza come Giudice dell'esecuzione, in riferimento ai provvedimenti del Giudice di pace spetta, in ogni caso, al Giudice di pace che ha emesso il provvedimento e mai al Tribunale che, come giudice di appello, ne abbia decretato la riforma. Inoltre, il comma terzo del citato art. 40 prescrive che "se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo". Il caso preso in esame dalla disposizione di legge è all'evidenza quello di una pluralità di titoli da eseguire, emesso, l'uno, da un Giudice di pace e, l'altro, da un Giudice ordinario, e non certo di un provvedimento del Giudice di pace che sia stato seguito, come avvenuto nel caso al vaglio, da un provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Peraltro, da un lato, per espressa previsione di legge, il condannato nei cui confronti è applicata la permanenza domiciliare "non è considerato in stato di detenzione" (art. 53, comma 2, d. lgs. n. 274 del 2002); dall'altro, l'art. 58 dello stesso decreto chiarisce che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria". 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice di pace di Varallo al quale vanno trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice di pace di Varallo cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR IC IU CI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Tampieri, che ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Vercelli RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella ha sollevato conflitto negativo di competenza nel procedimento di esecuzione nei confronti di IE MO ER, pendente dinanzi al Giudice di pace di Varallo, instaurato dal difensore del condannato per ottenere la variazione del luogo di esecuzione della permanenza domiciliare, di cui alla pena, irrogata con la sentenza n. 26 del 18 dicembre 2024 divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2025, resa dal Giudice di pace di Varallo. Il Giudice di pace, ai sensi dell'art 40, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, ha dichiarato la propria incompetenza rilevando che il Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 1 Num. 95 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2025 2 preliminari del Tribunale di Biella aveva emesso, dopo la data di irrevocabilità della sentenza descritta, un provvedimento cautelare nei confronti dell'imputato. 2. L’ordinanza che ha sollevato il conflitto ha rilevato che la pena, di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli n. 60001/2025, non era stata ancora espiata dovendo il condannato trascorrere ulteriori due fine settimana presso il domicilio, con esecuzione non completata per effetto della disposta misura cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella nel procedimento n. 392/2025 reg. Gip. Osserva il Giudice che l’istante ha interesse alla definizione del procedimento attivato con istanza depositata il 16 aprile del 2025 e che il Giudice per le indagini preliminari non ha adottato una sentenza irrevocabile di condanna, idonea a modificare la competenza ai sensi dell'art. 665 del codice di rito, essendosi limitato alla adozione di una misura cautelare. Sicché il Giudice ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Tampieri, ha concluso chiedendo l’affermazione della competenza del Tribunale di Vercelli CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due Giudici hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto;
si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile, se non con l'intervento di questa Corte di cassazione. 2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Giudice di pace di Varallo. Il Giudice di pace si è dichiarato incompetente sulla base di una non corretta interpretazione dell'art. 40 d. lgs. n. 274 del 2000. La disposizione contenuta nel comma 1 del menzionato articolo prescrive che, "salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso". Essa trova completamento in quella del comma 5, l'ultimo, ove si specifica e chiarisce che il Giudice indicato nel comma 1, e quindi il Giudice di pace che ha emesso il 3 provvedimento della cui esecuzione si tratta, è il Giudice dell'esecuzione pur quando il provvedimento da eseguire sia stato comunque riformato. La competenza come Giudice dell'esecuzione, in riferimento ai provvedimenti del Giudice di pace spetta, in ogni caso, al Giudice di pace che ha emesso il provvedimento e mai al Tribunale che, come giudice di appello, ne abbia decretato la riforma. Inoltre, il comma terzo del citato art. 40 prescrive che "se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo". Il caso preso in esame dalla disposizione di legge è all'evidenza quello di una pluralità di titoli da eseguire, emesso, l'uno, da un Giudice di pace e, l'altro, da un Giudice ordinario, e non certo di un provvedimento del Giudice di pace che sia stato seguito, come avvenuto nel caso al vaglio, da un provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Peraltro, da un lato, per espressa previsione di legge, il condannato nei cui confronti è applicata la permanenza domiciliare "non è considerato in stato di detenzione" (art. 53, comma 2, d. lgs. n. 274 del 2002); dall'altro, l'art. 58 dello stesso decreto chiarisce che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria". 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice di pace di Varallo al quale vanno trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice di pace di Varallo cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR IC IU CI