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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14831/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14831/2017 di R.G. promossa da:
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Gargano e Andrea Besozzi presso il cui studio sito in Bari alla via Principe Amedeo n. 190 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO
Controparte_3 in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Felice Domenico Retez del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata in Triggiano (BA), al civico 12 della via Turati, presso lo studio dell'avv. Valeria Napoleone giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
E
Controparte_4
- terza pignorata contumace -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 28.11.2024 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
SI ER che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 18.09.2027 Controparte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 4039-1/2016 R.G. Es., convenendo in giudizio
[...]
e la Controparte_3 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“1) accertare in via incidentate i profili di illegittimità del provvedimento del GE del
20.6.2017 reso nel procedimento sommario R.G. 4039-1/2016 (Trib Bari), con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione all'esecuzione…
2) In quanto alla posizione della in persona del suo Controparte_5
direttore pro tempore, in qualità di terzo pignorato, nulla a provvedersi – allo stato - convenendo il terzo in giudizio al sol fine dell'eventuale interesse dello stesso ad interloquire.
3) In ogni caso, accertare e dichiarare, errata ed inefficace la regolamentazione delle spese processuali disposta nel provvedimento del 20.06.17 dal GE, rilevandone i relativi profili di illegittimità, ovvero anche in caso di rigetto delle domande della deducente, quantomeno in via incidentale, disporre una equa e congrua riduzione in base alle “fasi” che effettivamente e concretamene sono state affrontate nel procedimento sommario, decurtando peraltro da tale somma il C.U. di € 1.214,00 che la deducente si è vista costretta a versare per l'introduzione del presente giudizio di merito, per l'applicazione di una corretta regolamentazione delle spese processuali in riforma di quella disposta nell'ordinanza del 20.06.17 anche nella individuazione della misura delle stesse nell'ambito dei minimi.
Condannare, in ogni caso, la al pagamento delle competenze e spese del Controparte_3
presente giudizio e della fase sommaria, da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
L'opponente esponeva in fatto che con atto di precetto del 13.05.2016 notificato il 27.05.2016, la EL (d'ora innanzi per brevità “EL” o ”) le intimava Controparte_3 CP_3 il pagamento della somma complessiva di €. 312.633,43, oltre interessi maturati dal 13.05.2016 al
SI ER soddisfo e spese di notifica, agendo in forza della sentenza n. 400/2005 del Tribunale di Reggio
Calabria.
La proponeva opposizione a precetto, per cui si incardinava il giudizio Controparte_1
n. 10068/2016.
In data 07.10.2016, la EL notificava atto di pignoramento presso terzi, con cui citava la
(debitore principale) e invitava la Società Controparte_1 Controparte_5
(terzo pignorato) a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.;
Con ricorso depositato il 21.10.2016, la proponeva opposizione Controparte_1 all'atto di pignoramento presso terzi notificatole il 07.10.2016, avanzando istanza di sospensione della esecuzione. Si instaurava, pertanto, il proc. 4039-1/2016 RG, nel quale la EL si costituiva con comparsa di costituzione del 14.01.2017.
Il G.E., a scioglimento della riserva, con provvedimento del 20.06.2017, rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione, fissava il termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito, e condannava l'opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese processuali.
La introduceva il giudizio di merito, deducendo: 1) l'errata Controparte_1 regolamentazione delle spese legali;
2) l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione (per fatti successivi alla formazione del titolo); 3) l'inefficacia del titolo esecutivo per mancata rinuncia al precedente atto di precetto;
4) la carenza di autorizzazione da parte del giudice delegato relativa alla intimazione del precetto opposto;
5) i gravi motivi posti a fondamento dell'invocata sospensione ravvisabili nel timore di non poter recuperare le somme eventualmente conseguite dalla EL, poichè, nelle more della sentenza definitiva della Corte di Appello, la EL avrebbe potuto distribuire le somme eventualmente incassate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2017 si costituiva in giudizio la EL opposta che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione ritenendola un reclamo avverso l'ordinanza di rigetto adottata dal G.E. in data 20 giugno 2017 nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 4039/2016 di R.G.Es., che avrebbe dovuto proporsi nei termini – ormai spirati – piuttosto che atto introduttivo del giudizio di merito di cui all'art. 616 c.p.c. e, nel merito, contestava i motivi di opposizione siccome infondati in fatto e in diritto.
La terza pignorata non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza del 13.12.2017 il Giudice titolare al tempo della causa, verificato che non vi fosse prova in atti della regolarità della notifica alla terza pignorata non costituita, disponeva il rinvio all'udienza del 24.01.2018 per la produzione documentale de qua.
All'udienza del 24.01.2018 parte attrice opponente depositava copia della ricevuta di avvenuta notifica a e il precedente il Giudice concedeva i termini ex art. 183 co. 6 CP_5
cod. proc. civ.; successivamente, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per bonario
CP_6 ; all'udienza del 26.06.2019, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per
[...] intervenuto decesso dell'avv. Raffaele Gargano, difensore della Controparte_1
Riassunto il giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., a cui facevano seguito taluni rinvii sino all'udienza del 28.11.2024 in cui veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato che, pur regolarmente citata, non si è costituita Controparte_5
in giudizio.
Ancora in via preliminare, mette conto rilevare che l'attrice opponente Controparte_1
con note di trattazione scritta del 27.11.2024 ha prodotto in giudizio la sentenza della Corte di
[...]
Appello di Reggio Calabria n. 631/2021 dell'08.11.2021, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto, è stato integralmente riformato il titolo esecutivo posto a base dell'opposta esecuzione
(sentenza n. 400/2005 del Tribunale di Reggio Calabria) e da cui è originato il presente procedimento di opposizione all'esecuzione, respingendo ogni domanda formulata in via incidentale dalla CP_3
[...]
Da tanto consegue, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 25478/2021, in considerazione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (e non l'accoglimento dell'opposizione).
Ciò premesso, va detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, non sussistendo un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle spese di lite, sicchè devono essere esaminati i motivi di opposizione.
SI ER Invero nel premettere che: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (cfr. Cass. 21322/18), mette conto rilevare che con sentenza 3463/2020 resa dal Tribunale di Bari in data 09.11.2020 e pubblicata il 17.11.2020 nel giudizio recante R.G. n. 10063/2020, venivano già esaminati i motivi di opposizione sub 2), 3) e 4) e dichiarati infondati.
Orbene trattasi di sentenza non impugnata e divenuta definitiva che preclude, pertanto, il riesame delle medesime questioni di diritto su cui è sceso il giudicato.
Restano, pertanto, da esaminare i residui motivi.
Quanto al motivo sub 1) incentrato sulla asserita errata regolamentazione delle spese di lite di cui all'ordinanza del 20.06.2017 con la quale il GE rigettava la richiesta di sospensione e assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di merito, trattasi di motivo inammissibile nel merito dell'opposizione all'esecuzione, dovendo lo stesso essere azionato con reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c..
Ad abundantiam giova, tuttavia, rilevare che le spese sono state correttamente computate in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 allora vigente, in considerazione del valore della causa, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per i procedimenti cautelari.
Il motivo sub 5) appare ictu oculi destituito di fondamento ove si consideri che esso va valutato nel complesso dell'opposizione che non appare supportata da fumus di fondatezza.
Dalle suesposte considerazioni consegue che l'opposizione era ab origine infondata sicchè parte opposta ha diritto alla rifusione delle spese processuali.
Le spese processuali sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M.
13/8/2022 n. 147, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 260.001,00 a €. 520.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, non essendo stata espletata attività istruttoria;
detti valori devono essere ridotti del 50% in considerazione della già disposta liquidazione della fase endoesecutiva e della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
SI ER Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato Controparte_1
in data 18.09.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_5
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA alla rifusione nei confronti della Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €. 6.023,00 per compensi, oltre esborsi, Controparte_3
rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 27.05.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14831/2017 di R.G. promossa da:
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Gargano e Andrea Besozzi presso il cui studio sito in Bari alla via Principe Amedeo n. 190 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO
Controparte_3 in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Felice Domenico Retez del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata in Triggiano (BA), al civico 12 della via Turati, presso lo studio dell'avv. Valeria Napoleone giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
E
Controparte_4
- terza pignorata contumace -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 28.11.2024 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
SI ER che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 18.09.2027 Controparte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 4039-1/2016 R.G. Es., convenendo in giudizio
[...]
e la Controparte_3 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“1) accertare in via incidentate i profili di illegittimità del provvedimento del GE del
20.6.2017 reso nel procedimento sommario R.G. 4039-1/2016 (Trib Bari), con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione all'esecuzione…
2) In quanto alla posizione della in persona del suo Controparte_5
direttore pro tempore, in qualità di terzo pignorato, nulla a provvedersi – allo stato - convenendo il terzo in giudizio al sol fine dell'eventuale interesse dello stesso ad interloquire.
3) In ogni caso, accertare e dichiarare, errata ed inefficace la regolamentazione delle spese processuali disposta nel provvedimento del 20.06.17 dal GE, rilevandone i relativi profili di illegittimità, ovvero anche in caso di rigetto delle domande della deducente, quantomeno in via incidentale, disporre una equa e congrua riduzione in base alle “fasi” che effettivamente e concretamene sono state affrontate nel procedimento sommario, decurtando peraltro da tale somma il C.U. di € 1.214,00 che la deducente si è vista costretta a versare per l'introduzione del presente giudizio di merito, per l'applicazione di una corretta regolamentazione delle spese processuali in riforma di quella disposta nell'ordinanza del 20.06.17 anche nella individuazione della misura delle stesse nell'ambito dei minimi.
Condannare, in ogni caso, la al pagamento delle competenze e spese del Controparte_3
presente giudizio e della fase sommaria, da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
L'opponente esponeva in fatto che con atto di precetto del 13.05.2016 notificato il 27.05.2016, la EL (d'ora innanzi per brevità “EL” o ”) le intimava Controparte_3 CP_3 il pagamento della somma complessiva di €. 312.633,43, oltre interessi maturati dal 13.05.2016 al
SI ER soddisfo e spese di notifica, agendo in forza della sentenza n. 400/2005 del Tribunale di Reggio
Calabria.
La proponeva opposizione a precetto, per cui si incardinava il giudizio Controparte_1
n. 10068/2016.
In data 07.10.2016, la EL notificava atto di pignoramento presso terzi, con cui citava la
(debitore principale) e invitava la Società Controparte_1 Controparte_5
(terzo pignorato) a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.;
Con ricorso depositato il 21.10.2016, la proponeva opposizione Controparte_1 all'atto di pignoramento presso terzi notificatole il 07.10.2016, avanzando istanza di sospensione della esecuzione. Si instaurava, pertanto, il proc. 4039-1/2016 RG, nel quale la EL si costituiva con comparsa di costituzione del 14.01.2017.
Il G.E., a scioglimento della riserva, con provvedimento del 20.06.2017, rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione, fissava il termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito, e condannava l'opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese processuali.
La introduceva il giudizio di merito, deducendo: 1) l'errata Controparte_1 regolamentazione delle spese legali;
2) l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione (per fatti successivi alla formazione del titolo); 3) l'inefficacia del titolo esecutivo per mancata rinuncia al precedente atto di precetto;
4) la carenza di autorizzazione da parte del giudice delegato relativa alla intimazione del precetto opposto;
5) i gravi motivi posti a fondamento dell'invocata sospensione ravvisabili nel timore di non poter recuperare le somme eventualmente conseguite dalla EL, poichè, nelle more della sentenza definitiva della Corte di Appello, la EL avrebbe potuto distribuire le somme eventualmente incassate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2017 si costituiva in giudizio la EL opposta che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione ritenendola un reclamo avverso l'ordinanza di rigetto adottata dal G.E. in data 20 giugno 2017 nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 4039/2016 di R.G.Es., che avrebbe dovuto proporsi nei termini – ormai spirati – piuttosto che atto introduttivo del giudizio di merito di cui all'art. 616 c.p.c. e, nel merito, contestava i motivi di opposizione siccome infondati in fatto e in diritto.
La terza pignorata non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza del 13.12.2017 il Giudice titolare al tempo della causa, verificato che non vi fosse prova in atti della regolarità della notifica alla terza pignorata non costituita, disponeva il rinvio all'udienza del 24.01.2018 per la produzione documentale de qua.
All'udienza del 24.01.2018 parte attrice opponente depositava copia della ricevuta di avvenuta notifica a e il precedente il Giudice concedeva i termini ex art. 183 co. 6 CP_5
cod. proc. civ.; successivamente, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per bonario
CP_6 ; all'udienza del 26.06.2019, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per
[...] intervenuto decesso dell'avv. Raffaele Gargano, difensore della Controparte_1
Riassunto il giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., a cui facevano seguito taluni rinvii sino all'udienza del 28.11.2024 in cui veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato che, pur regolarmente citata, non si è costituita Controparte_5
in giudizio.
Ancora in via preliminare, mette conto rilevare che l'attrice opponente Controparte_1
con note di trattazione scritta del 27.11.2024 ha prodotto in giudizio la sentenza della Corte di
[...]
Appello di Reggio Calabria n. 631/2021 dell'08.11.2021, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto, è stato integralmente riformato il titolo esecutivo posto a base dell'opposta esecuzione
(sentenza n. 400/2005 del Tribunale di Reggio Calabria) e da cui è originato il presente procedimento di opposizione all'esecuzione, respingendo ogni domanda formulata in via incidentale dalla CP_3
[...]
Da tanto consegue, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 25478/2021, in considerazione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (e non l'accoglimento dell'opposizione).
Ciò premesso, va detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, non sussistendo un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle spese di lite, sicchè devono essere esaminati i motivi di opposizione.
SI ER Invero nel premettere che: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (cfr. Cass. 21322/18), mette conto rilevare che con sentenza 3463/2020 resa dal Tribunale di Bari in data 09.11.2020 e pubblicata il 17.11.2020 nel giudizio recante R.G. n. 10063/2020, venivano già esaminati i motivi di opposizione sub 2), 3) e 4) e dichiarati infondati.
Orbene trattasi di sentenza non impugnata e divenuta definitiva che preclude, pertanto, il riesame delle medesime questioni di diritto su cui è sceso il giudicato.
Restano, pertanto, da esaminare i residui motivi.
Quanto al motivo sub 1) incentrato sulla asserita errata regolamentazione delle spese di lite di cui all'ordinanza del 20.06.2017 con la quale il GE rigettava la richiesta di sospensione e assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di merito, trattasi di motivo inammissibile nel merito dell'opposizione all'esecuzione, dovendo lo stesso essere azionato con reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c..
Ad abundantiam giova, tuttavia, rilevare che le spese sono state correttamente computate in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 allora vigente, in considerazione del valore della causa, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per i procedimenti cautelari.
Il motivo sub 5) appare ictu oculi destituito di fondamento ove si consideri che esso va valutato nel complesso dell'opposizione che non appare supportata da fumus di fondatezza.
Dalle suesposte considerazioni consegue che l'opposizione era ab origine infondata sicchè parte opposta ha diritto alla rifusione delle spese processuali.
Le spese processuali sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M.
13/8/2022 n. 147, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 260.001,00 a €. 520.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, non essendo stata espletata attività istruttoria;
detti valori devono essere ridotti del 50% in considerazione della già disposta liquidazione della fase endoesecutiva e della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
SI ER Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato Controparte_1
in data 18.09.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_5
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA alla rifusione nei confronti della Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €. 6.023,00 per compensi, oltre esborsi, Controparte_3
rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 27.05.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER