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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024
da
c.f. nata il Parte_1 C.F._1
03.11.1993 a Guayaquil (Ecuador), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Ruspaggiari, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Corso Garibaldi,
n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro c.f. , nato il Controparte_1 C.F._2
16.05.1988 a Santa Rosa (Ecuador), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Ruspaggiari, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Corso
Garibaldi, n. 14, in virtù di procura rilasciata all'udienza del 18.2.2025.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 18.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: come precisate in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 chiedeva Parte_1
di sentire dichiarare la separazione personale dal marito Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Pontenure (PC), in data 11.02.2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.1, parte 1, anno 2023, precisando:
che dall'unione erano nati i figli (il 29.05.2016) e (il Persona_1 Persona_2
19.02.2019);
che i coniugi avevano stabilito la residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in Pontenure, via G. Capra, n. 32, cointestata ad entrambi i coniugi e su detto immobile gravava un mutuo ipotecario intestato ad entrambi, con rata mensile di circa Euro 300,00;
che essa ricorrente, nonostante si fosse sempre occupata della cura dei figli, da qualche mese aveva iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato presso i magazzini Burberry di Montale;
che prima della sottoscrizione del suddetto contratto di lavoro non risultava occupata e non disponeva di altre fonti di reddito né provvidenze previdenziali, in quanto l'assegno unico per i figli a carico veniva percepito dal marito;
che il marito aveva sempre svolto attività lavorativa e allo stato risultava assunto a tempo indeterminato presso Pallets Italia con sede in Lodi, con retribuzione mensile di circa 1.800,00 Euro e possibilità di disporre di un'auto aziendale, facendosi carico, quale unico percettore di reddito, del mantenimento dei figli, inclusa la mensa scolastica;
che il primogenito frequentava il terzo anno della Scuola Primaria di Per_1
Pontenure, con modalità a tempo pieno, mentre il secondogenito frequentava la Per_2
Scuola dell'Infanzia sempre a Pontenure;
che la gestione dei figli veniva regolata secondo il piano genitoriale allegato agli atti;
che la convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che la stessa ricorrente aveva richiesto al marito, a mezzo raccomandata, la disponibilità ad una separazione
CP_ consensuale, ma tale raccomandata non era stata ritirata dal signor ed ogni tentativo di addivenire ad una separazione consensuale era risultato vano;
che le parti non avevano intrapreso un percorso di mediazione familiare;
che non vi erano procedimenti o pronunce concernenti le medesime domande o domande connesse al presente procedimento.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal marito alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla moglie affinché vi abitasse unitamente ai figli minori;
obbligo a carico del marito del versamento delle rate di mutuo per la casa coniugale;
affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e residenza abituale degli stessi presso la madre, con diritto di visita del padre secondo il regolamento indicato in ricorso;
obbligo in capo al padre di corrispondere alla ricorrente il contributo mensile pari ad Euro 500,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio minore) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi secondo le Linee Guida del CNF;
assegno unico da versarsi integralmente a favore della madre quale genitore collocatario dei minori.
Con decreto in data 04.11.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 18.02.2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18.02.2025 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre compariva personalmente il resistente, senza l'assistenza di un Difensore. Il Procuratore di parte ricorrente dava atto che le parti erano addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione, di tal che il resistente dichiarava di voler conferire procura all'Avv. Patrizia Ruspaggiari al fine di poter precisare congiuntamente le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. A seguito del rilascio della relativa procura, il Procuratore di entrambe le parti, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisava le conclusioni chiedendo al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti dalle parti. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e venivano recepite le condizioni da loro concordate disponendo in conformità. Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione ed al regolamento economico, le parti, all'udienza del 18.02.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, così da determinarsi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse dei figli minori e – laddove prevedono l'affidamento condiviso dei figli Persona_1 Persona_2
minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolare frequentazione del padre, mentre la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie affinché vi abiti con i figli minori, facendo obbligo al padre di corrispondere alla moglie un contributo per il mantenimento dei figli pari a Euro 500,00 mensili (Euro
250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi
– di tal che non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata precisamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – laddove le parti alla prima udienza di comparizione hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione – deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Assegna l'abitazione coniugale sita in Pontenure, Via Giovanni Capra, n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie che continuerà ad abitarla con i figli minori;
3) Pone a carico della signora il pagamento delle Parte_1
rate di mutuo di detto immobile;
4) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori come modalità attraverso la quale realizzare la
[...]
corresponsabilità educativa. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La residenza dei minori rimarrà presso la madre in Pontenure, via Giovanni Capra,
n. 32;
5) Il padre potrà tenere con sé i figli e un fine Persona_1 Persona_2
settimana alternato e nella settimana in cui non trascorrerà il week end con i figli potrà tenerli con sé per una notte infrasettimanalmente dalle 19.00 fino al mattino seguente;
6) I genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi e/o per diverso periodo che concorderanno entro il mese di maggio di ciascun anno. Le festività di Natale e Pasqua verranno trascorse alternativamente con il padre e la madre;
7) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1
concorso nel mantenimento di entrambi i figli, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro 250,00 per ciascun minore, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) L'assegno unico attualmente erogato al padre verrà corrisposto integralmente alla sig.ra quale genitore collocatario dei minori;
Parte_1
9) Pone a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie necessarie CP_1
per i figli richiamando a tale proposito le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del
Consiglio Nazionale Forense” 29.11.2017, riportate integralmente nel piano genitoriale prodotto in atti.
- Spese processuali compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Pontenure (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 1° aprile 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024
da
c.f. nata il Parte_1 C.F._1
03.11.1993 a Guayaquil (Ecuador), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Ruspaggiari, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Corso Garibaldi,
n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro c.f. , nato il Controparte_1 C.F._2
16.05.1988 a Santa Rosa (Ecuador), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Ruspaggiari, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Corso
Garibaldi, n. 14, in virtù di procura rilasciata all'udienza del 18.2.2025.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 18.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: come precisate in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 chiedeva Parte_1
di sentire dichiarare la separazione personale dal marito Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Pontenure (PC), in data 11.02.2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.1, parte 1, anno 2023, precisando:
che dall'unione erano nati i figli (il 29.05.2016) e (il Persona_1 Persona_2
19.02.2019);
che i coniugi avevano stabilito la residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in Pontenure, via G. Capra, n. 32, cointestata ad entrambi i coniugi e su detto immobile gravava un mutuo ipotecario intestato ad entrambi, con rata mensile di circa Euro 300,00;
che essa ricorrente, nonostante si fosse sempre occupata della cura dei figli, da qualche mese aveva iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato presso i magazzini Burberry di Montale;
che prima della sottoscrizione del suddetto contratto di lavoro non risultava occupata e non disponeva di altre fonti di reddito né provvidenze previdenziali, in quanto l'assegno unico per i figli a carico veniva percepito dal marito;
che il marito aveva sempre svolto attività lavorativa e allo stato risultava assunto a tempo indeterminato presso Pallets Italia con sede in Lodi, con retribuzione mensile di circa 1.800,00 Euro e possibilità di disporre di un'auto aziendale, facendosi carico, quale unico percettore di reddito, del mantenimento dei figli, inclusa la mensa scolastica;
che il primogenito frequentava il terzo anno della Scuola Primaria di Per_1
Pontenure, con modalità a tempo pieno, mentre il secondogenito frequentava la Per_2
Scuola dell'Infanzia sempre a Pontenure;
che la gestione dei figli veniva regolata secondo il piano genitoriale allegato agli atti;
che la convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che la stessa ricorrente aveva richiesto al marito, a mezzo raccomandata, la disponibilità ad una separazione
CP_ consensuale, ma tale raccomandata non era stata ritirata dal signor ed ogni tentativo di addivenire ad una separazione consensuale era risultato vano;
che le parti non avevano intrapreso un percorso di mediazione familiare;
che non vi erano procedimenti o pronunce concernenti le medesime domande o domande connesse al presente procedimento.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal marito alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla moglie affinché vi abitasse unitamente ai figli minori;
obbligo a carico del marito del versamento delle rate di mutuo per la casa coniugale;
affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e residenza abituale degli stessi presso la madre, con diritto di visita del padre secondo il regolamento indicato in ricorso;
obbligo in capo al padre di corrispondere alla ricorrente il contributo mensile pari ad Euro 500,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio minore) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi secondo le Linee Guida del CNF;
assegno unico da versarsi integralmente a favore della madre quale genitore collocatario dei minori.
Con decreto in data 04.11.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 18.02.2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18.02.2025 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre compariva personalmente il resistente, senza l'assistenza di un Difensore. Il Procuratore di parte ricorrente dava atto che le parti erano addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione, di tal che il resistente dichiarava di voler conferire procura all'Avv. Patrizia Ruspaggiari al fine di poter precisare congiuntamente le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. A seguito del rilascio della relativa procura, il Procuratore di entrambe le parti, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisava le conclusioni chiedendo al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti dalle parti. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e venivano recepite le condizioni da loro concordate disponendo in conformità. Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione ed al regolamento economico, le parti, all'udienza del 18.02.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, così da determinarsi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse dei figli minori e – laddove prevedono l'affidamento condiviso dei figli Persona_1 Persona_2
minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolare frequentazione del padre, mentre la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie affinché vi abiti con i figli minori, facendo obbligo al padre di corrispondere alla moglie un contributo per il mantenimento dei figli pari a Euro 500,00 mensili (Euro
250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi
– di tal che non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata precisamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – laddove le parti alla prima udienza di comparizione hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione – deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Assegna l'abitazione coniugale sita in Pontenure, Via Giovanni Capra, n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie che continuerà ad abitarla con i figli minori;
3) Pone a carico della signora il pagamento delle Parte_1
rate di mutuo di detto immobile;
4) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori come modalità attraverso la quale realizzare la
[...]
corresponsabilità educativa. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La residenza dei minori rimarrà presso la madre in Pontenure, via Giovanni Capra,
n. 32;
5) Il padre potrà tenere con sé i figli e un fine Persona_1 Persona_2
settimana alternato e nella settimana in cui non trascorrerà il week end con i figli potrà tenerli con sé per una notte infrasettimanalmente dalle 19.00 fino al mattino seguente;
6) I genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi e/o per diverso periodo che concorderanno entro il mese di maggio di ciascun anno. Le festività di Natale e Pasqua verranno trascorse alternativamente con il padre e la madre;
7) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1
concorso nel mantenimento di entrambi i figli, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro 250,00 per ciascun minore, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) L'assegno unico attualmente erogato al padre verrà corrisposto integralmente alla sig.ra quale genitore collocatario dei minori;
Parte_1
9) Pone a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie necessarie CP_1
per i figli richiamando a tale proposito le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del
Consiglio Nazionale Forense” 29.11.2017, riportate integralmente nel piano genitoriale prodotto in atti.
- Spese processuali compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Pontenure (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 1° aprile 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti