TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.202/2025
Oggi 22/07/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente avv. Amadeo;
per la parte resistente dott. Federico Nassuato.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 202/2025 R.L. promossa da
( Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ventura ed Elisa Amadeo;
-ricorrente- contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
-resistente-
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “1) Disapplicato ogni eventuale atto amministrativo contrario, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire successivamente all'istituzione del medesimo del beneficio di cui all'art. 1,
c. 121, L. 107/2015 per i periodi spettanti. 2) Conseguentemente condannarsi l'amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il bonus nella misura complessiva di €. 2.500,00 per gli aa.ss. successivi al
2015, o in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oppure in alternativa anche a titolo indennitario e/o risarcitorio ad erogare la medesima somma sempre con assessori di legge. 3)
2 Disapplicato ogni eventuale atto amministrativo contrario, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente al pieno computo a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nei rapporti a termine con
l'amministrazione a decorrere dal 10.11.1998 o dalla diversa data che risulterà di giustizia e condannarsi l'amministrazione stessa alla conseguente regolarizzazione retributiva ed erogazione degli arretrati (con rivalutazione ed interessi) e ad ogni adempimento conseguente in relazione alla posizione attuale e futura della ricorrente. 4) Condannarsi
l'amministrazione stessa a provvedere alla conseguente ricostruzione di carriera anche per il futuro ed alla regolarizzazione retributiva con le relative conseguenze, ed a corrispondere le differenze retributive maturate con accessori di legge. 5) Con vittoria di spese”. Per la parte resistente:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del
Lavoro, respingere tutte le pretese attoree di cui trattasi. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.5.2025, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di essere dipendente del in qualità di docente e di Controparte_2
aver prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine meglio specificati in ricorso.
2. Evidenziava come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad €
500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3 3. Rilevava inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Rilevava altresì la ricorrente di aver diritto, in applicazione della sopracitata normativa comunitaria, al pieno riconoscimento dei pregressi periodi di servizio prestati nei rapporti a termine per il computo dell'anzianità a fini contrattuali e retributivi, con ogni conseguenza di legge, come affermato da giurisprudenza anche di legittimità, ormai risalente costante ed univoca.
6. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la
“carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Deduceva altresì il che la domanda non era fondata anche in CP_1
ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato
4 domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità, ed eccepiva la prescrizione quinquennale.
7. Quanto alla domanda di ricostruzione di carriera rilevava il di CP_1
aver applicato al caso di specie la normativa vigente per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale docente ai fini della carriera, ovvero l'art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con conseguente necessità di rigettare il ricorso. Quanto alle differenze retributive eventualmente spettanti eccepiva la prescrizione quinquennale.
8. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e trattenuta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
Sulla carta docente
10. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
5 inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
11. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in
'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov. 2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
12. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
13. Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt.
63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
14. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
6 Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in tale occasione affermato:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
15. L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista
7 della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente. Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, rilevando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente
(e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
16. I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento CP_1
tra i docenti di ruolo e quelli precari. Né può essere condivisa la prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta
8 del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili.
Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.
17. Va peraltro ricordato che assai di recente, è intervenuta in materia, sentenza della Corte di Cassazione emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c. (Cass. nr. 29961/2023), e che in tale occasione non solo
è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “1.
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”; 2. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
9 graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; 3. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
18. In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
19. La ricorrente, per le annualità richieste in ricorso è stata incaricata con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 124/1999 e dunque ha diritto a percepire il beneficio integralmente. Essendo rimasta
10 all'interno del sistema delle docenze scolastiche continuativamente in assenza di contraria deduzione del convenuto, la ricorrente ha diritto all'adempimento specifico e non ad una mera azione risarcitoria.
20. Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare pieno accoglimento con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 (tale risultando l'ultimo incarico prima dell'assunzione a tempo indeterminato nel settembre 2021), e deve essere accertato il suo diritto ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
21. Quanto invece all'annualità 2016/2017, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente. Per quanto in argomento, deve rilevarsi che, nel caso del bonus in esame si è in presenza di una somma pagata annualmente, e dunque periodicamente. Inevitabile la sua ascrivibilità al disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., il quale fa riferimento non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a anche a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, prescindendosi dunque dalla natura dell'emolumento.
22. In merito al dies a quo di decorrenza della prescrizione, deve evidenziarsi, quanto all'annualità 2015/2016, che secondo quanto disposto dall'art. 8 del
D.P.C.M. 23.9.2015: “Per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'attivazione delle modalita' di assegnazione della Carta di cui all'art. 5, l'importo di cui all'art. 3, comma 1, e' erogato ai soggetti di cui all'art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il
11 ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”. Quanto alle annualità successive, è stato disposto dall'art. 5, comma 3, D.P.C.M. del 28.11.2016:
“Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. L'art. 2935 c.c. stabilisce che «la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ovvero dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un successivo termine di decadenza.
23. Dall'applicazione del predetto quadro normativo alla fattispecie, cui si deve aggiungere la constatazione che il primo atto interruttivo della prescrizione
è la comunicazione della diffida ricevuta dal convenuto in data 20/6/2022
(doc. 2 ricorso), deriva che risulta prescritto il diritto a ricevere il bonus relativo alle annualità 2016/2017, poichè quest'ultima avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30.11.2021 (nell'annualità in questione il beneficio poteva essere richiesto entro il 30.11.2016).
Sulla ricostruzione di carriera
24. Anche tale domanda è fondata.
25. La normativa applicata dall'amministrazione convenuta nella fattispecie concreta, è l'art. 485 TU n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, il quale riconosce ai docenti già in servizio nella scuola a tempo determinato e poi assunti a tempo indeterminato, il periodo preruolo per intero i primi quattro anni e solo per i 2/3 nel periodo eccedente, mentre il restante 1/3 viene valutato ai soli fini economici, da riportare nelle successive classi di stipendio.
12 26. La ricostruzione della carriera della ricorrente, sebbene effettuata secondo la normativa vigente in Italia, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva
1999/70 CE, secondo la quale per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato;
la stessa clausola 4 precisa che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da ragioni oggettive.
27. La Corte di Giustizia dell'UE, in applicazione del principio di non discriminazione, ha precisato con decisione del 13.9.2007 (proc. C- 307/05
) che la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla Parte_2
ricordata clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata, anche ai fini dell'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla previsione regolamentare o legislativa di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo, e tale principio di non discriminazione impone dunque al
Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni, nel caso di specie la normativa di cui al D. L.vo 297/94, ad essa contrari, e ad analoga decisione
è giunta la Grande Camera della medesima Corte nella sentenza del
15.4.2008 sulla legislazione irlandese, nella quale il Giudice dell'Unione ha
13 precisato che il contenuto della clausola citata è sufficientemente preciso per essere invocato da un singolo avanti ad un Giudice nazionale.
28. Occorre dunque concludere, in applicazione della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, in particolare l'art. 485 del D. Lvo 297/94, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello dell'Unione. Del resto, è incontestato tra le parti che la ricorrente abbia svolto, nel corso dei contratti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale docente assunto a tempo indeterminato, quindi tra le due parti della carriera della ricorrente non vi sono differenze né con riguardo alle funzioni svolte, né con riguardo alla professionalità acquisita.
29. In conclusione, alla ricorrente deve esser riconosciuto agli effetti giuridici ed economici della ricostruzione della carriera l'intero periodo di servizio prestato come docente a tempo determinato.
30. Quanto alle differenze retributive, non quantificate in quanto trattasi di domanda generica, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto il dies a quo della stessa, ovvero il giorno in cui il diritto può essere esercitato, non può che coincidere con l'emissione del decreto di ricostruzione di carriera, emesso nel caso di specie nel corso del 2023, risultando evidente il mancato decorso del termine quinquennale, non ancora ad oggi decorso.
31. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura minima attesa la serialità della controversia ed il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide in parziale accoglimento del ricorso:
14 1) accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, per l'importo di € 500,00 annui e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
il tutto oltre interessi o rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
2) accerta il diritto della ricorrente al pieno computo a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in relazione ai rapporti a termine intercorsi con l'amministrazione a decorrere dal 10.11.1998 e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, inclusa la regolarizzazione retributiva ed erogazione degli arretrati;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Trieste, data 22/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
15