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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 20/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 201 del 26.10/18.12.2023 avente ad oggetto: differenze retributive, promossa da:
UR s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Guardigli ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Marco Malvicini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piacenza – appellati nonché di:
, contumace – appellata RT trattata all'udienza collegiale del 9.1.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Piacenza, in funzione di
Giudice del lavoro, n. 201/2023, pubblicata il 18.12.2023, notificata in pari data, oggetto di impugnazione, “Con separati ricorsi, riuniti con provvedimento del
20.04.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio
UNIEURO SPA per sentir accertare e dichiarare la responsabilità solidale della convenuta società ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 276/2003 e per l'effetto condannarla al pagamento in loro favore degli importi di euro 30.652,85
[ ] e di euro 6.848,00 [ , quali oneri retributivi indicati nelle due Pt_1 Pt_2 distinte diffide accertative nn. PC00001/2019 -165 e PC00001/2019 – 167 emesse Co da nei confronti di loro datrice di lavoro e Controparte_3 appaltatrice di UNIEURO SPA, oltre spese di lite.
I ricorrenti a sostegno dei rispettivi ricorsi hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di con qualifica RT entrambi di autista, il dal 9.12.2014 al 28.08.2018 e il dal Pt_1 Pt_2
13.11.2015 al 30.10.2018, unicamente nell'ambito del contratto di subappalto intercorrente con la committente UNIEURO, sempre con sede di lavoro e partenza dei viaggi presso la Filiale UR di Piacenza.
Non avendo percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro il pagamento delle ferie godute, poi del e delle ulteriori spettanze di fine CP_4 rapporto, oltre alla circostanza della decurtazione delle giornate di assenza dal conteggio delle spettanze, avevano richiesto l'intervento dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Piacenza il quale, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti, aveva emesso le diffide accertative sopra indicate nei confronti di ordinando a quest'ultima il pagamento in loro favore di RT quanto riportato.
Successivamente, non avendo ricevuto il pagamento da parte del datore di lavoro delle somme quantificate nelle diffide accertative, divenute definitive, hanno agito nei confronti della committente UNIEURO ex art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 per il recupero delle somme loro spettanti.
UNIEURO si è costituita regolarmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto di quanto ex adeverso dedotto. In particolare, ha precisato di aver stipulato, negli anni 2016 – 2018, con la società diversi Controparte_5 contratti di appalto per i servizi di installazione e consegna a domicilio presso i clienti dei prodotti da questi acquistati presso i punti vendita UNIEURO della zona, con facoltà di subappalto e previsione di manleva da ogni conseguenza fosse derivata dall'esecuzione del contratto di appalto e subappalto. Ha dedotto di non essere a conoscenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra l'appaltatrice e
2 le sue eventuali subappaltatrici, se non per quanto risultante dalla documentazione RAEE fornitale dalla stessa dalla quale si poteva P_ evincere che quest'ultima avesse subappaltato alcuni servizi a
[...]
; di essere comunque rimasta estranea al procedimento di CP_3 accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, di non aver mai ricevuto la notifica delle diffide di accertamento come di nessun altro documento da parte di nessun ente previdenziale inerente il rapporto di lavoro dei ricorrenti con
[...]
. _1
Era autorizzata solamente la chiamata in causa di – che RT rimaneva contumace – visto l'intervenuto fallimento dell'appaltatrice P_
“tenuto conto che la domanda di manleva verso l'appaltatrice sarebbe stata in ogni caso dichiarata inammissibile”.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, riteneva UR, ai sensi dell'art. 29 cit., obbligata in solido con l'appaltatrice ( e con la subappaltatrice ( ) per i Controparte_5 _1 _1 crediti di lavoro accertati nelle diffide accertative in favore dei due odierni ricorrenti, rigettando però la domanda di manleva svolta nei confronti della subappaltatrice , in assenza di un titolo su cui fondare RT
l'istanza.
In ultimo il Giudice rilevava poi che, “quanto ai periodi antecedenti la conclusione del primo contratto di appalto - il 1.03.2016 (momento di decorrenza del primo contratto prodotto contratto), comunque ricompresi nella diffida accertativa, non solo UNIEURO non ha eccepito la decadenza rispetto al termine biennale per far valere i diritti di credito, ma le risultanze istruttorie consentono di ritenere che anche in detto frangente temporale le relazioni commerciali tra i soggetti coinvolti fossero disciplinate in modo analogo, in forza quindi di altro contratto di appalto/subappalto con la società . RT
Il Tribunale, pertanto, emetteva le seguenti statuizioni: “in accoglimento dei ricorsi, accerta e dichiara la responsabilità solidale di UNIEURO SPA ai sensi dell'art. 29 Dlgs 276/2003 e per l'effetto condanna UNIEURO SPA, in persona del legale rapp. P.t. al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 30.652,85 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo e in favore di dell'importo di euro 6.848,00 oltre Parte_3 interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di manleva nei confronti di
[...]
; RT
- condanna UNIEURO SPA, in persona del legale rapp. P.t. alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuno dei ricorrenti liquidate in euro 4.600,00
3 per e in euro 2.700,00 per Parte_1 Parte_3 oltre Iva, CPA e spese forfettarie, oltre contributo unificato se dovuto e pagato;
- nulla a provvedere in ordine alle spese di lite nei confronti del terzo chiamato non essendosi costituito”. RT
2. UR s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma, occorrendo accertare e dichiarare la responsabilità solidale di
UR s.p.a. ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 esclusivamente per le somme indicate nelle diffide accertative dell'Ispettorato Territoriale di Piacenza relative al periodo 1.3.2016-28.8.2018 per il e al periodo 1.3.2016-30.10.2018 per il Pt_1
, con esclusione delle somme indicate nelle due diffide Parte_3 accertative per tutti i periodi antecedenti al 1.3.2016 (data di inizio dell'appalto
. La società chiede anche di ridurre le spese di lite quantificate per CP_6 il primo grado di giudizio per ciascun lavoratore, indicando un compenso unico inferiore alla somma dei compensi liquidati dal Tribunale.
I due lavoratori si sono costituiti in giudizio, resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 12.7.2024 il Collegio ha invitato l'appellante, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., a integrare il contraddittorio con , alla luce RT dei riflessi che la decisione potrebbe svolgere, in ogni caso, nei rapporti tra le società. La società, ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso tuttavia costituirsi, rimanendo contumace.
3. Con il primo motivo, la società evidenzia l'assenza di elementi probatori utili a sostenere la pretesa retributiva dei lavoratori nei propri confronti, occorrendo ridurre la pretesa al solo periodo successivo alla stipulazione del contratto di appalto (1.3.2016) con l'appaltatrice (sub-appaltante di P_ [...]
). In sintesi, precisa l'appellante, “è incorso in errore il Giudice di _1 prime cure laddove ha affermato che entrambi i ricorrenti hanno prestato la loro attività lavorativa in favore della committente UR sin dall'inizio del rapporto di lavoro con la ovvero negli anni 2014 e 2015, in data RT anteriore all'inizio del rapporto contrattuale tra UR e (1.3.2016)”. P_
Con il secondo motivo¸ UR censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha liquidato le spese di lite a carico della medesima parte nei confronti di ciascuno dei lavoratori, non tenendo conto “del principio in forza del quale qualora l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, tanto ai rapporti di soccombenza”.
4. Le statuizioni emesse dal primo Giudice sono definitive in relazione alla sussistenza e alla misura dei crediti degli appellati per il periodo successivo all'1.3.2016, data di stipulazione del primo contratto di appalto con È P_
4 ormai definitiva anche la statuizione di rigetto della domanda di manleva, non impugnata.
5. Il primo motivo è infondato.
Premesso che non è contestato che i due lavoratori abbiano lavorato per nei periodi da ciascuno indicati (v. sopra), occorre notare che RT il motivo di appello costituisce lo sviluppo delle perplessità già manifestate da
UR in primo grado circa la possibilità di ricondurre la prestazione degli interessati nell'ambito di un rapporto di sub-appalto intercorso tra _1
e la relativa committente, a sua volta diretta appaltatrice dell'appellante (“il
[...] ricorrente tuttavia dovrà dimostrare di avere effettivamente svolto servizi per
UR e solo per UR e soprattutto in quale misura”). La contestazione, tuttavia, tiene conto soltanto in parte degli esiti della prova testimoniale assunta dal Tribunale, limitandosi la società, che non censura la possibilità di ammettere e assegnare rilevanza, in materia, alle risultanze della prova orale, a rilevare che “Il teste peraltro ha iniziato a lavorare con e solo nel Tes_1 Pt_2 Pt_1 maggio 2018 e, quindi non può avere riferito nulla sugli anni 2014 e 2015,; il ha iniziato a lavorare per la solo nel novembre Pt_2 RT
2015, dopo il , e, quindi, nulla ha riferito sul lavoro del svolto nel Pt_1 Pt_1
2014 e nel 2015”.
L'appellante, quindi, non ha in alcun modo considerato e preso posizione sulla testimonianza resa da , collega dei lavoratori, il Testimone_2 quale ha dichiarato:
- in relazione alla posizione del : “4) Vero che dal mese di dicembre Pt_1
2014 lei era impiegato presso la ed era collega del Sig. RT
?: “è vero. Ho lavorato lì fino al 2020.”; Parte_1
5) Vero che durante il suo impiego presso la la sua RT attività e quella del Sig. consisteva esclusivamente nella Parte_1 consegna merci della società UR?: “è vero.”;
6) Vero che, in particolare, le merci di cui al precedente capitolo venivano caricate presso il magazzino di UR sito in Piacenza, via Emilia Pavese o, in alternativa, presso il polo logistico di UR sito in Piacenza, località Le
Mose?: “è vero. Caricavo merci di UR anche in altre città.”;
7) Vero che ogni giorno la prestazione lavorativa iniziava recandosi presso le due unità di UR di Piacenza indicate nel capitolo precedente per il carico della merce e gli addetti di UR, presenti il loco, le fornivano indicazioni relative alle consegne della giornata?: “è vero”;
8) Vero che eseguivate consegne di merce per altre aziende?: “non è vero, le consegne erano fatte solo per UR”;
5 - in relazione alla posizione del “4) Vero che dal mese di dicembre Pt_2
2014 lei era impiegato presso la ed era collega del Sig. RT
?: “è vero. Ho lavorato lì fino al 2020”; Parte_3
5) Vero che durante il suo impiego presso la la sua RT attività e quella del Sig. consisteva esclusivamente nella Parte_3 consegna merci della società UR?: “è vero”;
6) Vero che, in particolare, le merci di cui al precedente capitolo venivano caricate presso il magazzino di UR sito in Piacenza, via Emilia Pavese o, in alternativa, presso il polo logistico di UR sito in Piacenza, località Le
Mose?: “è vero”;
7) Vero che ogni giorno la prestazione lavorativa iniziava recandosi presso le due unità di UR di Piacenza indicate nel capitolo precedente per il carico della merce e gli addetti di UR, presenti il loco, le fornivano indicazioni relative alle consegne della giornata?: “è vero.”;
8) Vero che eseguivate consegne di merce per altre aziende?: “non è vero, le consegne erano fatte solo per UR”.
Le dichiarazioni del teste, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, sono state riprese dal Giudice, che le ha trascritte nella sentenza, tenendo conto del relativo inequivoco tenore. Anche considerate isolatamente, quindi, tali dichiarazioni giustificano l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui “le risultanze istruttorie consentono di ritenere che anche in detto frangente temporale [ovverosia in data anteriore a quella del contratto di appalto intercorso tra l'appellante e le relazioni commerciali tra i soggetti coinvolti fossero P_ disciplinate in modo analogo, in forza quindi di altro contratto di appalto/subappalto con la società . RT
UR, d'altra parte, in primo grado si era limitata ad affermare che “non avendo avuto alcun rapporto contrattuale con la datrice di lavoro del ricorrente –
- UR NON è in possesso dei contratti sottoscritti RT dalla con la e, pertanto, non è a conoscenza P_ RT di quando la ha subappaltato il servizio alla P_ RT
(in quale anno ?) e soprattutto di quanti dei servizi affidatile da UR ad P_ sono stati a sua volta subappaltati da quest'ultima alla
[...] _1
, dando conto di una condizione soggettiva di non conoscenza della
[...] fisionomia della catena degli appalti che le dichiarazioni del teste consentono certamente di colmare.
6. È fondato invece il secondo motivo.
6 Come ha affermato Cass., 16.11.2018, n. 29651, “l'art. 5, comma 41, della citata tariffa stabilisce un principio di carattere generale, non riferito, quindi, al solo soccombente ma anche al cliente, per cui, in caso di identità di posizioni processuali, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, applicandosi tale criterio anche in caso di riunione”. Cass., 14.1.2021, n.
521 ha poi rimarcato che, secondo l'art. 4 cit., “in tema di liquidazione delle spese del giudizio e in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4”, criterio che trova applicazione anche in caso di riunione.
Non v'è dubbio che le originarie parti dei due giudizi si trovassero nella stessa posizione processuale, espressione con cui si intende (Cass., 12.2.2015, n.
2759) una “identità di questioni da trattare”, non assumendo alcuna rilevanza il dato che il Tribunale abbia dovuto svolgere un'attività istruttoria riferibile alle due singole parti, esito legato all'originaria distinzione dei procedimenti.
La norma, come prevede l'art. 4 cit., trova applicazione anche in caso di riunione di più cause relative a diverse parti, come avvenuto nel caso di specie, essendo dovuto un compenso unico al difensore delle parti vittoriose nei procedimenti riuniti, potendo farsi questione di discrezionalità del giudice soltanto in relazione alla scelta di applicare gli aumenti percentuali previsti dalla norma.
In accoglimento del motivo di appello, riformandosi la sentenza sul punto,
UR s.p.a. deve essere condannata a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite relative alle fasi anteriori alla riunione (ovverosia la fase di studio e introduttiva del giudizio), liquidandosi, alla luce del valore dei crediti riconosciuti nella sentenza impugnata, € 2.500,00 in favore del e € 1.300,00 in favore Pt_1 del in entrambi i casi oltre agli accessori di legge e al rimborso del Pt_2 contributo unificato. Quanto ai compensi per la fase istruttoria e decisoria spetta alle parti l'unico compenso di € 2.500,00 (non ritenendo il Collegio di applicare il discrezionale aumento percentuale, essendosi tenuto conto di un solo soggetto –
7 ricorrente della causa riunita – oltre al titolare del procedimento portante, alla luce della sostanziale unicità dell'attività difensiva), oltre ad accessori di legge.
7. Se dunque in relazione al primo grado di giudizio è la stessa appellante a chiedere, con la proposizione del secondo motivo di appello, di mantenere ferma la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, seppure riducendo l'importo liquidato, così che non è consentito alla Corte disporne la compensazione anche parziale, quest'ultima soluzione può invece trovare applicazione in relazione alla regolamentazione delle spese di lite del grado, tenendo conto della soccombenza dell'appellante in relazione agli aspetti di merito e della fondatezza del motivo di impugnazione relativo alla misura della liquidazione dei compensi di lite di primo grado. Le spese di questo grado si compensano dunque nella misura di un quarto, con condanna dell'appellante al pagamento del residuo, liquidato come in motivazione.
Nulla sulle spese in relazione alla parte rimasta contumace, non soccombente.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano, con riferimento alle fasi anteriori alla riunione, in € 2.500,00 in favore del e in € 1.300,00 in favore Pt_1 del e, con riferimento alle fasi successive, in € 2.500,00 in favore di Pt_2 entrambi, oltre ad accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato;
compensa le spese di lite del grado in misura di un quarto e condanna l'appellante al pagamento del residuo, che liquida in € 4.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore degli appellati;
nulla sulle spese in relazione alla parte contumace.
Così deciso in Bologna il 9.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si trattava dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 585/1994 (“4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione”), norma che esprime lo stesso principio di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, secondo cui “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.