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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/07/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 738/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv.ti MM IN e ELENA Parte_1
AN GE PREITE;
contro
– con il Funzionario Dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 9.7.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. IN, per la parte resistente la dott.ssa CATERINA MIGLIORINO, munita di delega agli atti telematici.
L'Avv. IN, stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, ridetermina la domanda economica in € 1.007,60.
La dott.ssa MIGLIORINO si riporta alla propria memoria difensiva e richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione sull'anno 2013.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 738/2024, avente ad oggetto “servizio preruolo
- ricostruzione carriera - condanna specifica al pagamento delle differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MM IN e ELENA AN GE PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024, hanno convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando di essere dipendente dell'Amministrazione Controparte_1
convenuta, in qualità di assistente amministrativo, essendo stato immesso in ruolo il 1.9.2007, solo dopo avere prestato per diversi anni le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo.
Il ricorrente, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica, con il decreto di ricostruzione della carriera, non gli abbia loro riconosciuto integralmente l'anzianità di servizio
2 pre ruolo, né gli abbia riconosciuto l'anno di servizio prestato nel 2013, ha chiesto il riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi previa applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità. Ha anche chiesto il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ed anche il suo riconoscimento economico per il periodo successivo al blocco.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate nel merito ed anche eccependo la prescrizione dei crediti azionati.
All'odierna udienza la difesa attorea ha rideterminato il credito azionato entro i limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
2. Dal decreto di ricostruzione carriera emesso nei confronti del ricorrente emerge come l'Amministrazione scolastica abbia riconosciuto al ricorrente un minore periodo di anzianità preruolo, rispetto a quella effettivamente maturata e ciò ha fatto applicando le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570 del D. lgs.vo n. 297/1994, perciò riconoscendo ulteriori frazioni ai soli fini economici al compimento dell'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art. 4, comma
3, DPR 399/88, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/95.
Va invece riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Per quanto qui rileva, l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a
3 congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Nella propria memoria di costituzione la parte resistente assume che il servizio preruolo deve essere calcolato ai fini della ricostruzione della carriera come da decreti di ricostruzione già emessi, i quali però fanno applicazione delle norme in contestazione, con conseguente riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio.
Ciò premesso, la penalizzazione subita dal personale ATA all'atto dell'immissione in ruolo per effetto della parziale valorizzazione dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione dell'anzianità
è evidente e non risulta supportata da alcuna ragione oggettiva, attesa la sostanziale identità delle mansioni svolte dal personale a tempo determinato e da quello di ruolo.
La disciplina del settore, di cui agli artt. 569-570 del testo unico, legittimando tale penalizzazione, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, la cui applicabilità alla fattispecie per cui è causa può dirsi ormai pacifica.
Invero, l'applicabilità della clausola 4 non può essere esclusa né in ragione della natura pubblica della parte datrice di lavoro, né per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, né, infine in ragione della materia trattata.
Su tali aspetti è sufficiente richiamare i principi ripetutamente espressi dalla Corte di Giustizia, la quale ha chiarito, sin dalle prime pronunce relative alla clausola 4, che l'ambito soggettivo di applicazione della stessa ricomprende anche i datori di lavoro del settore pubblico.
Così, ad esempio, nella sentenza dcl 4 luglio 2006, causa C-212/04, è stato rilevato Per_1
che né la direttiva né l'accordo quadro che vi figura in allegato contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato.
Al contrario, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso lato, riguardando in
4 maniera generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”.
Inoltre, la definizione della nozione di lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata datore di lavoro.
Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto, la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione della clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva della clausola poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NA punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Sull'ambito oggettivo di applicazione della clausola, infine, non v'è dubbio che tra le
“condizioni di impiego” per le quali vige il principio di non discriminazione vi siano anche quelle relativa all'anzianità di servizio, alla ricostruzione della carriera e alle differenze retributive dovute in relazione a tale anzianità.
In particolare, in base alla clausola 4, i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La Corte di Giustizia ha anche precisato che la nozione di ragioni oggettive dev'essere intesa nel senso che essa non giustifica una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
5 a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(cfr. CGUE 13 settembre 2007, causa C 307/05, ). Persona_2
Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del Cerro, punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di
"ragioni oggettive" di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza e altri cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa 519/08, Per_1
punto 45). Per_3
Dunque, la disparità di trattamento non è giustificata quando a prevederla sia una disposizione legislativa per sua natura astratta e generale, ma solo quando sia la situazione concreta a determinare una differenza tra il rapporto di impiego a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La ragione della differenziazione del trattamento deve essere oggettiva, fondata su circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività, circostanze che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
A titolo esemplificativo, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo (corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori assunti a termine e a tempo indeterminato, qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità professionali nelle posizioni lavorative comparate e nelle relative modalità di svolgimento.
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 20 settembre 2018, resa nella causa C-466/17,
si è pronunciata sulla conformità al diritto eurocomunitario della legislazione italiana Per_4
sulla ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo con specifico riferimento alla
6 disciplina prevista per il personale docente (art. 485, comma 1, D. lgs. n. 297/1994), statuendo che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi.
Detta sentenza, le cui conclusioni vanno peraltro contestualizzate ed applicate alla luce della complessiva motivazione, non rileva, tuttavia, in modo diretto nel caso di specie, trattandosi di pronuncia che riguardava un giudizio sulla ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo di una docente e non già del personale ATA, là dove i principi che governano le due fattispecie non sono affatto sovrapponibili.
Sul punto si è ormai pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150 del
2019 (conf. sentt. Cass. nn. 2924 e 3472/2020), nella quale i giudici di legittimità hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 OS NA); 7 - il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_5 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_4 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
- le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che 8 contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
- la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass., n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché (…) la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed
a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011,
OS NA punti da 49 a 56)”.
Tanto premesso, è evidente che le argomentazioni svolte dal , all'atto della CP_1
costituzione nell'odierno giudizio, non individuano le ragioni oggettive della disparità di trattamento.
3. In definitiva, non constando ragioni oggettive per cui il ricorrente debba subire, nella valutazione dell'anzianità del servizio preruolo, una disparità di trattamento rispetto al personale sin dall'inizio assunto con contratto a tempo indeterminato (non avendo il CP_1
in questa sede addotto circostanze che si configurino quali «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare
9 segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», come richiesto dalla sopra richiamata sentenza della Corte di
Cassazione), va disapplicato l'art. 569 cit., nella parte in cui prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, ossia il riconoscimento dell'anzianità
(per intero) per i primi tre anni di servizio, anziché per l'intera sua durata. Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto e, pertanto, in virtù del primato del diritto dell'Unione europea e del principio di leale collaborazione tra gli Stati, i Giudici nazionali sono tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione e a garantirne la piena efficacia, disapplicando, ove necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Va quindi accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, in quanto comparabile, con collocazione nella corretta posizione stipendiale in applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità e con il pagamento delle conseguenti differenze stipendiali maturate, la cui natura retributiva è ribadita dalla recente giurisprudenza di legittimità
(sent. Cass. n. 10219/2020).
4. Quanto ai gradoni stipendiali, va considerato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che le disposizioni transitorie trovino applicazione anche al lavoratore precario che alla data del 1.9.2010 abbia maturato le anzianità di cui ai commi 2 e
3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di
10 servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato. Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS
NA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36)”. La progressione stipendiale prevista dalla clausola di salvaguardia va quindi riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo. Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che -con riferimento alla norma transitoria sopra richiamata-ha chiarito trattarsi di disposizione posta “a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.”. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, relativo ad una lavoratrice immessa in ruolo in data successiva al 1.9.2010 la
Corte ha statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che,
11 transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”. Anche nel caso in esame risulta come le odierne ricorrenti alla data del 1.9.2010 avessero già maturato diversi anni di servizio, sicchè ad esse va applicata la più favorevole disciplina transitoria della contrattazione collettiva. Come premesso, dai decreti di ricostruzione della carriera emessi nei confronti dei ricorrenti, si desume che il non ha fatto CP_1
applicazione dei predetti principi, avendo attribuito ai ricorrenti alla data di immissione in ruolo la posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti a quella data.
4.1. Va quindi accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento delle differenze stipendiali maturate e maturande, nei limiti però della prescrizione quinquennale (cfr. sent.
Cass. n. 10219/2020), di cui la difesa attorea ha tenuto conto nel riformulare la domanda.
Per il resto i conteggi attorei devono ritenersi non contestati. In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire
12 rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio (come richiesto dalla difesa attorea), in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sui crediti riconosciuti vanno pagati gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
4. Deve infine considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013.
In effetti all'odierna udienza il procuratore attoreo ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013, limitandosi alla domanda di riconoscimento giuridico.
La questione è stata affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data
21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n.
16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl
78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
13 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare
14 le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_2
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_2
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre
a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
" Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
15 Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
(come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
16 esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
4.1. In definitiva, va accolta la domanda attorea volta ad ottenere il solo riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Che ciò non sia stato fatto dal MINISTERO è circostanza non contestata e desumibile dai decreti emessi dall'amministrazione (che, del resto, ha richiesto il rigetto integrale delle domande del ricorrente). La parte resistente non ha nemmeno contestato il computo dell'anzianità di servizio complessiva, di cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, tenuto conto del servizio preruolo dedotto e del riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Anche tale domanda di accertamento va pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, sulla base del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti del , ogni Pt_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera n. 97/2009; accerta
17 ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ed riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo maturata al 31.8.2007, pari ad anni 6 mesi 8 e giorni 5; accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio complessiva, pari a anni 24, mesi 0 e giorni 5 maturati al 31.12.2024; condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della predetta anzianità di servizio e della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, pari a € 1.007,60, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, che liquida in detta quota in € 550,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 9 luglio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
18
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 738/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv.ti MM IN e ELENA Parte_1
AN GE PREITE;
contro
– con il Funzionario Dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 9.7.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. IN, per la parte resistente la dott.ssa CATERINA MIGLIORINO, munita di delega agli atti telematici.
L'Avv. IN, stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, ridetermina la domanda economica in € 1.007,60.
La dott.ssa MIGLIORINO si riporta alla propria memoria difensiva e richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione sull'anno 2013.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 738/2024, avente ad oggetto “servizio preruolo
- ricostruzione carriera - condanna specifica al pagamento delle differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MM IN e ELENA AN GE PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024, hanno convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando di essere dipendente dell'Amministrazione Controparte_1
convenuta, in qualità di assistente amministrativo, essendo stato immesso in ruolo il 1.9.2007, solo dopo avere prestato per diversi anni le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo.
Il ricorrente, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica, con il decreto di ricostruzione della carriera, non gli abbia loro riconosciuto integralmente l'anzianità di servizio
2 pre ruolo, né gli abbia riconosciuto l'anno di servizio prestato nel 2013, ha chiesto il riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi previa applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità. Ha anche chiesto il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ed anche il suo riconoscimento economico per il periodo successivo al blocco.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate nel merito ed anche eccependo la prescrizione dei crediti azionati.
All'odierna udienza la difesa attorea ha rideterminato il credito azionato entro i limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
2. Dal decreto di ricostruzione carriera emesso nei confronti del ricorrente emerge come l'Amministrazione scolastica abbia riconosciuto al ricorrente un minore periodo di anzianità preruolo, rispetto a quella effettivamente maturata e ciò ha fatto applicando le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570 del D. lgs.vo n. 297/1994, perciò riconoscendo ulteriori frazioni ai soli fini economici al compimento dell'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art. 4, comma
3, DPR 399/88, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/95.
Va invece riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Per quanto qui rileva, l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a
3 congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Nella propria memoria di costituzione la parte resistente assume che il servizio preruolo deve essere calcolato ai fini della ricostruzione della carriera come da decreti di ricostruzione già emessi, i quali però fanno applicazione delle norme in contestazione, con conseguente riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio.
Ciò premesso, la penalizzazione subita dal personale ATA all'atto dell'immissione in ruolo per effetto della parziale valorizzazione dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione dell'anzianità
è evidente e non risulta supportata da alcuna ragione oggettiva, attesa la sostanziale identità delle mansioni svolte dal personale a tempo determinato e da quello di ruolo.
La disciplina del settore, di cui agli artt. 569-570 del testo unico, legittimando tale penalizzazione, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, la cui applicabilità alla fattispecie per cui è causa può dirsi ormai pacifica.
Invero, l'applicabilità della clausola 4 non può essere esclusa né in ragione della natura pubblica della parte datrice di lavoro, né per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, né, infine in ragione della materia trattata.
Su tali aspetti è sufficiente richiamare i principi ripetutamente espressi dalla Corte di Giustizia, la quale ha chiarito, sin dalle prime pronunce relative alla clausola 4, che l'ambito soggettivo di applicazione della stessa ricomprende anche i datori di lavoro del settore pubblico.
Così, ad esempio, nella sentenza dcl 4 luglio 2006, causa C-212/04, è stato rilevato Per_1
che né la direttiva né l'accordo quadro che vi figura in allegato contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato.
Al contrario, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso lato, riguardando in
4 maniera generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”.
Inoltre, la definizione della nozione di lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata datore di lavoro.
Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto, la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione della clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva della clausola poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NA punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Sull'ambito oggettivo di applicazione della clausola, infine, non v'è dubbio che tra le
“condizioni di impiego” per le quali vige il principio di non discriminazione vi siano anche quelle relativa all'anzianità di servizio, alla ricostruzione della carriera e alle differenze retributive dovute in relazione a tale anzianità.
In particolare, in base alla clausola 4, i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La Corte di Giustizia ha anche precisato che la nozione di ragioni oggettive dev'essere intesa nel senso che essa non giustifica una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
5 a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(cfr. CGUE 13 settembre 2007, causa C 307/05, ). Persona_2
Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del Cerro, punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di
"ragioni oggettive" di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza e altri cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa 519/08, Per_1
punto 45). Per_3
Dunque, la disparità di trattamento non è giustificata quando a prevederla sia una disposizione legislativa per sua natura astratta e generale, ma solo quando sia la situazione concreta a determinare una differenza tra il rapporto di impiego a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La ragione della differenziazione del trattamento deve essere oggettiva, fondata su circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività, circostanze che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
A titolo esemplificativo, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo (corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori assunti a termine e a tempo indeterminato, qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità professionali nelle posizioni lavorative comparate e nelle relative modalità di svolgimento.
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 20 settembre 2018, resa nella causa C-466/17,
si è pronunciata sulla conformità al diritto eurocomunitario della legislazione italiana Per_4
sulla ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo con specifico riferimento alla
6 disciplina prevista per il personale docente (art. 485, comma 1, D. lgs. n. 297/1994), statuendo che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi.
Detta sentenza, le cui conclusioni vanno peraltro contestualizzate ed applicate alla luce della complessiva motivazione, non rileva, tuttavia, in modo diretto nel caso di specie, trattandosi di pronuncia che riguardava un giudizio sulla ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo di una docente e non già del personale ATA, là dove i principi che governano le due fattispecie non sono affatto sovrapponibili.
Sul punto si è ormai pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150 del
2019 (conf. sentt. Cass. nn. 2924 e 3472/2020), nella quale i giudici di legittimità hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 OS NA); 7 - il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_5 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_4 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
- le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che 8 contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
- la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass., n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché (…) la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed
a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011,
OS NA punti da 49 a 56)”.
Tanto premesso, è evidente che le argomentazioni svolte dal , all'atto della CP_1
costituzione nell'odierno giudizio, non individuano le ragioni oggettive della disparità di trattamento.
3. In definitiva, non constando ragioni oggettive per cui il ricorrente debba subire, nella valutazione dell'anzianità del servizio preruolo, una disparità di trattamento rispetto al personale sin dall'inizio assunto con contratto a tempo indeterminato (non avendo il CP_1
in questa sede addotto circostanze che si configurino quali «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare
9 segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», come richiesto dalla sopra richiamata sentenza della Corte di
Cassazione), va disapplicato l'art. 569 cit., nella parte in cui prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, ossia il riconoscimento dell'anzianità
(per intero) per i primi tre anni di servizio, anziché per l'intera sua durata. Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto e, pertanto, in virtù del primato del diritto dell'Unione europea e del principio di leale collaborazione tra gli Stati, i Giudici nazionali sono tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione e a garantirne la piena efficacia, disapplicando, ove necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Va quindi accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, in quanto comparabile, con collocazione nella corretta posizione stipendiale in applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità e con il pagamento delle conseguenti differenze stipendiali maturate, la cui natura retributiva è ribadita dalla recente giurisprudenza di legittimità
(sent. Cass. n. 10219/2020).
4. Quanto ai gradoni stipendiali, va considerato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che le disposizioni transitorie trovino applicazione anche al lavoratore precario che alla data del 1.9.2010 abbia maturato le anzianità di cui ai commi 2 e
3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di
10 servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato. Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS
NA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36)”. La progressione stipendiale prevista dalla clausola di salvaguardia va quindi riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo. Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che -con riferimento alla norma transitoria sopra richiamata-ha chiarito trattarsi di disposizione posta “a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.”. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, relativo ad una lavoratrice immessa in ruolo in data successiva al 1.9.2010 la
Corte ha statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che,
11 transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”. Anche nel caso in esame risulta come le odierne ricorrenti alla data del 1.9.2010 avessero già maturato diversi anni di servizio, sicchè ad esse va applicata la più favorevole disciplina transitoria della contrattazione collettiva. Come premesso, dai decreti di ricostruzione della carriera emessi nei confronti dei ricorrenti, si desume che il non ha fatto CP_1
applicazione dei predetti principi, avendo attribuito ai ricorrenti alla data di immissione in ruolo la posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti a quella data.
4.1. Va quindi accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento delle differenze stipendiali maturate e maturande, nei limiti però della prescrizione quinquennale (cfr. sent.
Cass. n. 10219/2020), di cui la difesa attorea ha tenuto conto nel riformulare la domanda.
Per il resto i conteggi attorei devono ritenersi non contestati. In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire
12 rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio (come richiesto dalla difesa attorea), in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sui crediti riconosciuti vanno pagati gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
4. Deve infine considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013.
In effetti all'odierna udienza il procuratore attoreo ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013, limitandosi alla domanda di riconoscimento giuridico.
La questione è stata affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data
21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n.
16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl
78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
13 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare
14 le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_2
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_2
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre
a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
" Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
15 Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
(come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
16 esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
4.1. In definitiva, va accolta la domanda attorea volta ad ottenere il solo riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Che ciò non sia stato fatto dal MINISTERO è circostanza non contestata e desumibile dai decreti emessi dall'amministrazione (che, del resto, ha richiesto il rigetto integrale delle domande del ricorrente). La parte resistente non ha nemmeno contestato il computo dell'anzianità di servizio complessiva, di cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, tenuto conto del servizio preruolo dedotto e del riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Anche tale domanda di accertamento va pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, sulla base del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti del , ogni Pt_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera n. 97/2009; accerta
17 ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ed riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo maturata al 31.8.2007, pari ad anni 6 mesi 8 e giorni 5; accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio complessiva, pari a anni 24, mesi 0 e giorni 5 maturati al 31.12.2024; condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della predetta anzianità di servizio e della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, pari a € 1.007,60, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, che liquida in detta quota in € 550,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 9 luglio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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