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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2584/2023 R.G. vertente fra
nato a [...] il [...] residente in [...] - c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vito Vertone C.F._1
RICORRENTE
(P. IVA - con sede legale in Roma, Via di Controparte_1 P.IVA_1
Castel di Leva n. 116, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappr.te p.t.
[...]
- (C.F. ), rappresentata e difesa, dall' avv. Controparte_2 C.F._2
Francesco LA ROCCA;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18.09.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo Parte_2 indeterminato con inquadramento nel profilo di “Operatore FTA- parametro 145” del CCNL
“Autoferrotranvieri”,; che successivamente la società resistente, con Nota Prot n. 320 del
01/06/2017, gli attribuiva il profilo di “Specialista-Parametro retributivo 193- Area
1 professionale 2” anche con funzioni di “Verificatore“ previa prestazione di specifico giuramento;
che nell'anno 2018 e fino al mese di Agosto 2019, ha effettivamente svolto le mansioni previste dal profilo, con funzioni di ispezione e controllo, refertando quotidianamente al datore di lavoro su quanto rilevava durante il proprio turno di servizio: elevando contravvenzioni in caso di verifica della mancanza del titolo di viaggio da parte degli utenti;
rapportando ai superiori sulle attività svolte dal personale in servizio presso gli impianti di scale mobili della città; rapportando sulle mancanze riscontrate da parte del personale addetto agli impianti delle scale mobili;
, mese di Settembre 2019, senza alcuna comunicazione scritta e quindi senza alcuna motivazione, le suddette mansioni venivano assegnate - in maniera informale - ad altro personale avente parametro e qualifica inferiore a quella del mentre il ricorrente - di fatto - rimaneva “confinato” in un gabbiotto Per_1 presso l'impianto “Scale mobili” di Viale Marconi dove veniva utilizzato per la vendita dei biglietti di accesso alle scale mobili o dei bus;
seppure “formalmente” il Lo Giudice rimaneva l'unico lavoratore ad avere il “Parametro 193” e l'inquadramento come “Specialista FTA”.
Tanto premesso, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale e domandava di ritenere e dichiarare che 1) accertare, dichiarare e statuire che il ricorrente , è Parte_1 stato oggetto di atti persecutori e di demansionamento diretti alla sua emarginazione ed allo svolgimento di mansioni ed attività inferiori a quelle svolte ed assegnategli con provvedimento aziendale Prot n. 320 del 01/06/2017 e successivo atto di giuramento ed attività di formazione, con conseguente danno alla propria sfera psicofisica, alla professionalità acquisita ed alla sua dignità umana e professionale;
2) per l'effetto, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, sia non patrimoniale, da determinarsi in dall'On.le Giudicante in via equitativa, anche a seguito di apposita CTU, e che qui sono stati quantificati con riferimento al parametro della retribuzione, come indicato dalla prevalente giurisprudenza, in euro 27.068,26 (utilizzando il parametro della retribuzione con riduzione al
50%) ovvero, in euro 16.240,96 (utilizzando il parametro della retribuzione con riduzione al
30%);
3) in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento dei compensi di causa ex DM 147/2022, oltre spese e spese generali ed accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., e nel merito, Parte_3 domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio e la infondatezza e la carenza probatoria delle allegazioni avversarie.
La causaveniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 30 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato telematicamente la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non subito per effetto del demansionamento, in quanto ha dedotto di essere stato oggetto di atti persecutori e di demansionamento diretti alla sua emarginazione ed allo svolgimento di mansioni ed attività inferiori a quelle svolte ed assegnategli con provvedimento aziendale Prot n. 320 del 01/06/2017 e successivo atto di giuramento ed attività di formazione, con conseguente danno alla propria sfera psicofisica, alla professionalità acquisita ed alla sua dignità umana e professionale
Passando al merito, in tema di demansionamento, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile, ha statuito: “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 4211 del 03.03.2016) precisando tuttavia che: “…nel caso in cui venga denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ. allegando di avere sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la
3 sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità…”(si veda, in parte motiva, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 22488 del 09.09.2019) nonché, sul piano risarcitorio, che: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico
o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (ex multis Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 29047 del
05.12.2017).
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, il ricorrente dipendente della
[...] con contratto a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di Parte_2
“Operatore FTA- parametro 145” del CCNL “Autoferrotranvieri”, successivamente, con
Nota Prot n. 320 del 01/06/2017, inquadrato come “Specialista-Parametro retributivo 193-
Area professionale 2” anche con funzioni di “Verificatore“ previa prestazione di specifico giuramento, ha dedotto che nell'anno 2018 e fino al mese di Agosto 2019, ha effettivamente svolto le mansioni previste dal profilo, con funzioni di ispezione e controllo, refertando quotidianamente al datore di lavoro su quanto rilevava durante il proprio turno di servizio: elevando contravvenzioni in caso di verifica della mancanza del titolo di viaggio da parte degli utenti;
rapportando ai superiori sulle attività svolte dal personale in servizio presso gli impianti di scale mobili della città; rapportando sulle mancanze riscontrate da parte del personale addetto agli impianti delle scale mobili e che mese di Settembre 2019, senza alcuna comunicazione scritta e quindi senza alcuna motivazione, le suddette mansioni venivano assegnate - in maniera informale - ad altro personale avente parametro e qualifica inferiore a quella del mentre il ricorrente - di fatto - rimaneva “confinato” in un gabbiotto Per_1
4 presso l'impianto “Scale mobili” di Viale Marconi dove veniva utilizzato per la vendita dei biglietti di accesso alle scale mobili o dei bus. Il ricorrente ha altresì dedotto che la condotta in esame, integra la fattispecie del demansionamento, da tale presupposto fa discendere il diritto, rivendicato nel presente giudizio, al risarcimento del danno patrimoniale e non, che allega di avere subito.
Tale impostazione non appare condivisibile, atteso che, dalle mere allegazioni in ricorso, si evince che, in realtà, al lavoratore venivano assegnate, in aggiunta alle mansioni del profilo di appartenenza, svolte in via prevalente (non avendo allegato nulla in senso contrario), mansioni accessorie connesse alla propria professionalità, tale scelta datoriale, essenzialmente dettata da esigenze di servizio, non presenta alcuno dei caratteri tipici della fattispecie del demansionamento, ma pare, piuttosto, riconducibile al dovere di collaborazione incombente sul lavoratore (si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 19419 del 17.09.2020 che, nell'escludere il demansionamento, ha statuito: : “ il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività”).
La mancata sussunzione dei fatti come prospettati dal ricorrente nella fattispecie del demansionamento comporta il rigetto della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, danni che, oltre che solo genericamente allegati, in violazione dei sopra richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza, non risultano compiutamente provati, nonostante l'attività istruttoria comunque ammessa ed espletata.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 18.9.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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