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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso serviziotributi@postacert.regione.emilia-romagna.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 09520239007372901/000, notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione al ricorrente in data 13.12.2023, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
invalidità dell'atto impugnato, per mancanza della firma digitale dell'atto impugnato, in violazione dell'art. art. 3bis comma 4bis D.Lvo n. 82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
invalidità o inesistenza dell'atto impugnato, per mancanza di attestazione di conformità, al documento informatico originale, della copia informatica notificata, in violazione dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 cit.;
omessa indicazione, nell'atto impugnato, del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente, omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, dell'atto di conferimento dell'incarico per la riscossione da Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e omessa indicazione delle generalità del responsabile per la richiesta di chiarimenti da parte del ricorrente e dell' “organo” o dell' “autorità amministrativa” presso i quali “è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela” e relativo termine, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), nonché mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento e della relativa sottoscrizione;
intervenuta prescrizione del credito per tassa automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, per decorso del termine triennale ex art. 5 D.L. 953/82, facendo, il credito, riferimento ad una cartella notificata il 30.9.2016, cui non sarebbe seguita la notifica tempestiva di alcun atto successivo;
invalidità dell'atto impugnato per inesistenza delle pretese per “IRAP 2014 e 2015”, di cui agli avvisi di accertamento n.THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019 richiamati, in quanto notificati a Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1, ma non a Ricorrente_1, personalmente;
invalidità dell'atto impugnato per omessa indicazione del numero delle rate in cui il ruolo di riferimento deve essere riscosso, l'importo degli interessi, i criteri di calcolo degli interessi, l'importo totale di ciascuna rata e le rispettive cadenze, in violazione degli artt. 1 lett. c) e lett. i) e 6 D.M. 321/1999.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem ed abuso del diritto all'impugnazione e chiesto la condanna del ricorrente, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata, al risarcimento del conseguente danno, da liquidarsi in via equitativa. Nel merito, l'Ufficio ha contestato integralmente le avverse deduzioni e chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando le deduzioni di parte ricorrente.
In particolare, l'Ufficio ha eccepito che, quanto agli accertamenti nn. THS02BD00753/2019 e
THS02BD00761/2019, notificati alla società (società di persone di cui il ricorrente è socio al 50%) e non allo stesso personalmente, il ricorrente, tuttavia, ha ricevuto la notifica degli accertamenti n. THS01BD00887 e
THS01BD00891 (impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia) conseguenti ai prodromici accertamenti nn. THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019 notificati alla società Società_1 Snc di Ricorrente_1 e che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Quindi, non vi è dubbio che oltre ad averne avuto piena conoscenza, la pretesa tributaria per IRAP
2014 e 2015 sia pienamente legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre dare atto che è stato depositato, come dispositivo, un provvedimento di rinvio emesso per errore, in quanto, invece, la causa deve essere decisa.
Pregiudizialmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di ne bis in idem deve essere respinta, in quanto i motivi di impugnazione riguardano vizi propri del nuovo atto di intimazione emesso nonché due avvisi di accertamento a loro volta, non precedentemente impugnati (n.
THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019).
Preliminarmente, quanto alla dedotta mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché della relativa sottoscrizione, si ritiene che poiché la Pec, con la quale è stata eseguita la notificazione dell'atto impugnato, è pervenuta all'indirizzo del ricorrente, si ritiene che essa sia infondata, posto che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ex art.156, terzo comma, c.p.c.
Con riguardo alla dedotta invalidità dell'atto di intimazione perché privo di firma digitale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, il difetto di sottoscrizione non vizia l'intimazione di pagamento, quando non vi è alcun dubbio sulla sua provenienza e sulla sua riferibilità all'autorità che l'ha emessa (Cass. ord. n. 4180/2025), come nel caso di specie.
Quanto alla dedotta invalidità o inesistenza dell'intimazione di pagamento, per violazione dell'art. 23 D.Lvo
n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che impone espressamente che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, si ritiene che la norma sia inconferente, posto che l'atto allegato al messaggio Pec ricevuto dal contribuente non è una copia su supporto analogico di documento informatico.
Con riguardo alla dedotta omessa indicazione del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente se ne rileva l'irrilevanza, dal momento che il contribuente ha proposto tempestivo ricorso innanzi al giudice competente.
In merito alla dedotta omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, ed alle carenze informative, lamentate nell'atto medesimo e sopra esposte, si osserva che gli atti presupposti (avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento) non devono essere allegati all'atto di intimazione. Quanto alla forma dell'intimazione di pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale (Cass. ord. n. 21065/2022). Poiché, nel caso concreto, il modello ministeriale risulta essere stato rispettato, di conseguenza, l'atto impugnato non è annullabile per i vizi di forma che parte ricorrente asserisce essere sussistenti.
Con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per tassa automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, per decorso del termine triennale ex art. 5 D.L. 953/82, portato dalla cartella notificata in data 30.9.2016, si osserva che l'Ufficio ha prodotto diversi atti notificati tempestivamente alla parte, che, quindi, hanno interrotto la prescrizione (AVI 09520199001301988000 notificato in data 18/04/2019, doc. 9, PFA
09580201900007989000 notificato in data 09/07/2019, doc. 10, AVI 09520209001915165000 notificato in data 17/02/2020, doc. 11, AVI 09520229004175738000 notificato in data 19/05/2022, doc. 12 e AVI
09520239007372901000 notificato in data 13/12/2023, doc. 4), rispetto ai quali l'odierno ricorrente non ha sollevato contestazione alcuna. L'eccezione, pertanto, è infondata.
Quanto all'eccepita invalidità dell'atto impugnato per inesistenza delle pretese per “IRAP 2014 e 2015”, di cui agli avvisi di accertamento n.THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019 richiamati, in quanto notificati a Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1, ma non a Ricorrente_1, personalmente, si osserva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate non ha l'obbligo di notificare al socio di società di persone l'avviso di accertamento notificato alla società, in quanto l'accertamento effettuato nei confronti di quest'ultima ha effetto anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile (il quale può contestare l'esistenza ed ammontare del debito d'imposta impugnando il primo atto a lui notificato). Infatti, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dagli artt. 2267 e 2291 c.c., opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari. Pertanto, il suddetto socio può essere chiamato a rispondere senza che risulti necessaria la notificazione, nei suoi confronti, dell'avviso di accertamento diretto alla società, rimasto inoppugnato
(Cass. n. 16713/2016).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Emilia, dato atto che è stato depositato per errore dispositivo di rinvio dell'udienza,
respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500,00 a favore di ciascuna parte resistente.
Reggio Emilia, 12/01/2026
Il Presidente est.dott. Antonella Ioffredi
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso serviziotributi@postacert.regione.emilia-romagna.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239007372901/000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 09520239007372901/000, notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione al ricorrente in data 13.12.2023, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
invalidità dell'atto impugnato, per mancanza della firma digitale dell'atto impugnato, in violazione dell'art. art. 3bis comma 4bis D.Lvo n. 82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
invalidità o inesistenza dell'atto impugnato, per mancanza di attestazione di conformità, al documento informatico originale, della copia informatica notificata, in violazione dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 cit.;
omessa indicazione, nell'atto impugnato, del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente, omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, dell'atto di conferimento dell'incarico per la riscossione da Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e omessa indicazione delle generalità del responsabile per la richiesta di chiarimenti da parte del ricorrente e dell' “organo” o dell' “autorità amministrativa” presso i quali “è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela” e relativo termine, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), nonché mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento e della relativa sottoscrizione;
intervenuta prescrizione del credito per tassa automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, per decorso del termine triennale ex art. 5 D.L. 953/82, facendo, il credito, riferimento ad una cartella notificata il 30.9.2016, cui non sarebbe seguita la notifica tempestiva di alcun atto successivo;
invalidità dell'atto impugnato per inesistenza delle pretese per “IRAP 2014 e 2015”, di cui agli avvisi di accertamento n.THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019 richiamati, in quanto notificati a Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1, ma non a Ricorrente_1, personalmente;
invalidità dell'atto impugnato per omessa indicazione del numero delle rate in cui il ruolo di riferimento deve essere riscosso, l'importo degli interessi, i criteri di calcolo degli interessi, l'importo totale di ciascuna rata e le rispettive cadenze, in violazione degli artt. 1 lett. c) e lett. i) e 6 D.M. 321/1999.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem ed abuso del diritto all'impugnazione e chiesto la condanna del ricorrente, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata, al risarcimento del conseguente danno, da liquidarsi in via equitativa. Nel merito, l'Ufficio ha contestato integralmente le avverse deduzioni e chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando le deduzioni di parte ricorrente.
In particolare, l'Ufficio ha eccepito che, quanto agli accertamenti nn. THS02BD00753/2019 e
THS02BD00761/2019, notificati alla società (società di persone di cui il ricorrente è socio al 50%) e non allo stesso personalmente, il ricorrente, tuttavia, ha ricevuto la notifica degli accertamenti n. THS01BD00887 e
THS01BD00891 (impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia) conseguenti ai prodromici accertamenti nn. THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019 notificati alla società Società_1 Snc di Ricorrente_1 e che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Quindi, non vi è dubbio che oltre ad averne avuto piena conoscenza, la pretesa tributaria per IRAP
2014 e 2015 sia pienamente legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre dare atto che è stato depositato, come dispositivo, un provvedimento di rinvio emesso per errore, in quanto, invece, la causa deve essere decisa.
Pregiudizialmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di ne bis in idem deve essere respinta, in quanto i motivi di impugnazione riguardano vizi propri del nuovo atto di intimazione emesso nonché due avvisi di accertamento a loro volta, non precedentemente impugnati (n.
THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019).
Preliminarmente, quanto alla dedotta mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché della relativa sottoscrizione, si ritiene che poiché la Pec, con la quale è stata eseguita la notificazione dell'atto impugnato, è pervenuta all'indirizzo del ricorrente, si ritiene che essa sia infondata, posto che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ex art.156, terzo comma, c.p.c.
Con riguardo alla dedotta invalidità dell'atto di intimazione perché privo di firma digitale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, il difetto di sottoscrizione non vizia l'intimazione di pagamento, quando non vi è alcun dubbio sulla sua provenienza e sulla sua riferibilità all'autorità che l'ha emessa (Cass. ord. n. 4180/2025), come nel caso di specie.
Quanto alla dedotta invalidità o inesistenza dell'intimazione di pagamento, per violazione dell'art. 23 D.Lvo
n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che impone espressamente che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, si ritiene che la norma sia inconferente, posto che l'atto allegato al messaggio Pec ricevuto dal contribuente non è una copia su supporto analogico di documento informatico.
Con riguardo alla dedotta omessa indicazione del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente se ne rileva l'irrilevanza, dal momento che il contribuente ha proposto tempestivo ricorso innanzi al giudice competente.
In merito alla dedotta omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, ed alle carenze informative, lamentate nell'atto medesimo e sopra esposte, si osserva che gli atti presupposti (avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento) non devono essere allegati all'atto di intimazione. Quanto alla forma dell'intimazione di pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale (Cass. ord. n. 21065/2022). Poiché, nel caso concreto, il modello ministeriale risulta essere stato rispettato, di conseguenza, l'atto impugnato non è annullabile per i vizi di forma che parte ricorrente asserisce essere sussistenti.
Con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per tassa automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, per decorso del termine triennale ex art. 5 D.L. 953/82, portato dalla cartella notificata in data 30.9.2016, si osserva che l'Ufficio ha prodotto diversi atti notificati tempestivamente alla parte, che, quindi, hanno interrotto la prescrizione (AVI 09520199001301988000 notificato in data 18/04/2019, doc. 9, PFA
09580201900007989000 notificato in data 09/07/2019, doc. 10, AVI 09520209001915165000 notificato in data 17/02/2020, doc. 11, AVI 09520229004175738000 notificato in data 19/05/2022, doc. 12 e AVI
09520239007372901000 notificato in data 13/12/2023, doc. 4), rispetto ai quali l'odierno ricorrente non ha sollevato contestazione alcuna. L'eccezione, pertanto, è infondata.
Quanto all'eccepita invalidità dell'atto impugnato per inesistenza delle pretese per “IRAP 2014 e 2015”, di cui agli avvisi di accertamento n.THS02BD00753/2019 e THS02BD00761/2019 richiamati, in quanto notificati a Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1, ma non a Ricorrente_1, personalmente, si osserva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate non ha l'obbligo di notificare al socio di società di persone l'avviso di accertamento notificato alla società, in quanto l'accertamento effettuato nei confronti di quest'ultima ha effetto anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile (il quale può contestare l'esistenza ed ammontare del debito d'imposta impugnando il primo atto a lui notificato). Infatti, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dagli artt. 2267 e 2291 c.c., opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari. Pertanto, il suddetto socio può essere chiamato a rispondere senza che risulti necessaria la notificazione, nei suoi confronti, dell'avviso di accertamento diretto alla società, rimasto inoppugnato
(Cass. n. 16713/2016).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Emilia, dato atto che è stato depositato per errore dispositivo di rinvio dell'udienza,
respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500,00 a favore di ciascuna parte resistente.
Reggio Emilia, 12/01/2026
Il Presidente est.dott. Antonella Ioffredi