Decreto presidenziale 9 aprile 2021
Ordinanza collegiale 21 aprile 2021
Ordinanza collegiale 28 giugno 2021
Sentenza 27 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/03/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02335/2025REG.PROV.COLL.
N. 10201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10201 del 2021, proposto da CH SC Di LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2498/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni della parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 119 del 29 novembre 2016 del Responsabile Area V del Comune di Bacoli, con la quale è stata ordinata la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate in Bacoli (NA) alla via Spiaggia Romana n. 57.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Il Comune di Bacoli non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025.
2. Con l’ordinanza impugnata con il ricorso di primo grado il Comune di Bacoli ingiungeva la demolizione delle opere abusive site in una area sita in Bacoli, alla via Spiaggia Romana 57 acclarate con relazione di sopralluogo e rapporto tecnico n. 21345 del 29 giugno 2016, e individuate in:
- manufatto di 70 mq in fase di realizzazione su di una platea di ca. 100 mq, di altezza 3,50 mt, costituito da 6 pilastri in ferro con chiusura laterale e divisione interna di blocchi di lapil cemento e copertura in legno, con 5 vani finestra e 2 vani ingresso;
- adiacenza a tale fabbricato, un ulteriore manufatto in blocchi di lapil cemento e copertura di lamiere grecate di ca. mq 10 (e sporgente per circa 1,50 mt e sorretta da due pali di castagno) diviso in 3 ambienti deposito e uno adibito a servizio igienico;
- sul lato est, vecchia tettoia in ferro di mq 20, parzialmente chiusa e vecchia tettoia in legno di mq 4, sorretta da pali in legno e calcestruzzo con copertura di lamiere grecate;
- recinzione della intera area, con accesso mediante cancello in ferro carrabile.
3. Impugnata tale ordinanza da parte dell’odierno appellante, il T.A.R. della Campania, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso, rilevando che, fermo restando il carattere abusivo del manufatto di mq 70, risultano, altresì, illegittime anche le ulteriori opere contestate.
A nulla vale, ad avviso del primo giudice, la loro dedotta natura “pertinenziale”, trattandosi di opere dal carattere stabile e duraturo.
In ogni caso, sempre secondo il T.A.R., gli interventi edilizi in esame non sono sussumibili nel novero degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, non trattandosi di interventi funzionali al rinnovamento e alla sostituzione di parti anche strutturali dell’edificio, ma consistenti nella realizzazione di un aumento e modifica della volumetria complessiva dell’edificio e della sua destinazione d’uso.
Nessun legittimo affidamento può dirsi pertanto maturato rispetto ad opere abusive, tra l’altro realizzate molto tempo addietro.
Stante la natura vincolata del provvedimento sono state ritenute infondate le censure relative al mancato rispetto delle garanzie procedimentali.
4. Detta sentenza è criticata dall’appellante attraverso tre motivi di appello.
Con il primo motivo si contesta che la tettoia di mq. 20.00 e quella di mq. 4.00 siano opere necessitanti l’acquisizione del permesso di costruire.
Si ripropone la censura dedotta in primo grado, affermando che le opere sono riconducibili alla tipologia edilizia di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia leggera.
Altresì, le stesse secondo l’appellante sarebbero riconducibili alla tipologia edilizia di opera pertinenziale per la cui esecuzione è necessario acquisire il permesso di costruire solo allorquando, avuto riguardo alla struttura ed all’estensione dell’area occupata, vi sia una modifica dell’assetto urbanistico del territorio, così da far rientrare l’opera nel novero degli interventi di nuova costruzione. Per tale motivo, in qualità di pertinenze, le stesse opere necessitavano al più della denuncia d’inizio attività (successivamente, segnalazione certificata d’inizio attività) e non del permesso a costruire.
In relazione ai vincoli ambientali e alle norme di attuazione del Piano Paesistico e, quindi, nel rispetto degli aspetti paesaggistici c’è da sottolineare che l’opera in questione, non determina modifiche di vedute panoramiche e dello skyline dello stato dei luoghi e si pone, nel rispetto del contesto paesistico – ambientale, in sintonia con il Piano Territoriale Paesistico vigente.
Nello specifico l’intervento non costituirebbe incremento di volumetria (non viola gli artt. 11 e 13 del P.T.P.), e non costituirebbe detrattore ambientale (non viola l’art. 6 n.t.a. del PTP).
5. Il mezzo, ad avviso del Collegio, è infondato.
Esso non supera la dirimente considerazione del primo giudice secondo la quale l’oggettiva natura delle opere, come sopra descritte, ed il loro carattere stabile e duraturo, impediscono di considerarle quali pertinenze dal punto di vista urbanistico, secondo la costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che il Collegio condivide e alla quale si riporta ( ex multis , sentenze 3703/2019, 5538/2024, 130/2024).
Inoltre la sentenza n. 1907/2023 ha chiarito che con riferimento a manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi edilizi ulteriori, anche se riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono.
6. Con il secondo motivo l’appellante deduce il difetto di motivazione del provvedimento per essersi limitato ad una descrizione materiale delle difformità contestate, senza fornire una qualificazione giuridica dell’intervento abusivo: la censura è funzionale all’affermazione della ritenuta applicabilità della sanzione pecuniaria.
La censura sconta anzitutto il vizio logico della mancata considerazione che, ove anche sussistente, una simile vicenda attiene non alla legittimità del provvedimento demolitorio, ma semmai alla sua esecuzione (ex multis, Consiglio di Stato, sentenze nn. 9794/2023 e 8656/2024).
Sul punto l’appellante non ha fornito significativi elementi concretanti un valido principio di prova, essendosi limitato ad una generica affermazione.
Il mezzo è inoltre comunque infondato, in quanto nessun ulteriore onere motivazionale incombeva sull’amministrazione, oltre a quello adempiuto nel provvedimento, in ragione delle caratteristiche fattuali e giuridiche delle opere abusive.
7. Infine, con il terzo motivo, l’appellante deduce che la natura vincolata del provvedimento non giustificherebbe il mancato rispetto delle garanzie procedimentali.
Lamenta quindi l’omesso invio di una nota di avvio del procedimento, ed afferma che non sarebbe palese che il contenuto dispositivo dello stesso “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”: al contrario la comunicazione di avvio del procedimento avrebbero consentito al ricorrente di meglio rappresentare ogni ragione a lui favorevole, ragione che è invece stato costretto a far valere con il ricorso giurisdizionale.
8. La censura è manifestamente infondata.
A fronte di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, l'ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n.1297).
Inoltre l'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell'accertamento dell'illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all'art. 7 l. n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all'art. 7 l. n. 241/1990 (Consiglio di Stato sez. VI, 05/07/2024, n.5968).
Infine, gli atti di repressione degli abusi edilizi, quali ad esempio l'ordinanza di demolizione, hanno natura di atto vincolato, di conseguenza non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n.10722).
Il che, evidentemente, priva di rilievo ogni considerazione sulla prova dell’apporto procedimentale del privato, posto che comunque nel caso di specie le deduzioni svolte nella sede giurisdizionale, che secondo il ricorrente si sarebbero potute anticipare a quella procedimentale, non sono risultate fondate in punto di deduzione della non abusività delle opere considerate.
9. Infine, va osservato che non può ragionevolmente invocarsi la formazione di un legittimo affidamento in presenza di opere abusive; l'affidamento, per essere legittimo e come tale tutelabile, deve essere incolpevole, ovvero originare in via esclusiva dal comportamento dell'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. II, 25/03/2024, n.2834).
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Nulla dev’essere statuito sulle spese del giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO