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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6561 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 5.6.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16385 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Forio, alla Via C.F._1
Dr. Giovannangelo Patalano 87 presso lo studio dell'Avv.
Giovannangelo Patalano (c. f. ) che lo CodiceFiscale_2
Codic rapp.ta e difende unitamente all'Avv. Giovanni D'Acunto (c. f.
sentenza proc. n. 16385/24 r.g. pag. 1 ) in virtù di procura speciale in calce all'atto di C.F._4
citazione.
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
, C.F. e P. Iva società soggetta Controparte_2 P.IVA_1
all'attività di direzione e coordinamento di e per essa, quale CP_1
mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_3 CP_4
, P.IVA giusta procura conferitale con atto a
[...] P.IVA_2
rogito del Notaio di Locate di Triulzi (MI) del 30 Persona_1
giugno 2022, Repertorio 7135/4584, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Coluccino (CF ), giusta procura generale C.F._5
alle liti per atto Notar del 21 luglio 2022 rep. n. Persona_2
26553 racc. n. 16336, il quale nomina quale domiciliatario l'Avv.
Angelo Rossi, C.F. , eleggendo domicilio C.F._6
presso il suo studio sito in Napoli, alla Via G. Porzio Centro
direzionale Isola C.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
33.100 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia.
L'opponente ha dedotto che:
sentenza proc. n. 16385/24 r.g. pag. 2 eccepisce l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, giacché la stessa rientrava in capo alla Sezione distaccata di Ischia;
eccepisce il difetto di ius postulandi del difensore di parte opponente,
nominato da dichiaratasi mandataria della gestione Controparte_3
del credito, in virtù di poteri a lei conferiti dalla procura notarile per notaio rep. n. 7135 del 30.6.2022 registrato in Milano Persona_1
il 5.7.2022;
la suddetta procura, infatti, pur prevedendo al punto 6 il potere di di nominare e revocare avvocati in nome e per Controparte_3
Cont conto di specifica subito dopo che tali poteri Controparte_1
“potranno essere esercitati con una limitante di euro 20.000...”;
il credito è fondato unicamente su fatture;
tali fatture non sono mai state ricevute dall'opponente;
l'ammontare delle fatture è oggetto di contestazione;
eccepisce la prescrizione estintiva dei crediti azionati dalla ricorrente-
opposta;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
sussiste la competenza del giudice adito;
sentenza proc. n. 16385/24 r.g. pag. 3 sussiste lo jus postulandi;
il credito vantato è provato dall'estratto delle scritture contabili, nelle quali risultano annotate le fatture in questione e dal contratto di somministrazione stipulato dalle parti;
con la fattura n. M236577684 del 6/10/2023 la società di vendita ha recepito la c.d. lettura di cessazione del 30.09.2023 con cui sono stati ricalcolati tutti i consumi precedentemente ed eventualmente fatturati in stima;
le fatture sono state regolarmente inviate alla sede dell'opponente;
la prescrizione è interrotta sia dall'invio delle fatture che da plurime lettere di messa in mora;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso in via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza proposta.
L'attribuzione tabellare della causa ad una sezione distaccata del
Tribunale, infatti, non dà luogo a questione di competenza riguardando la mera organizzazione interna dell'ufficio (cfr. Corte di
Cassazione, Sezione III, 8 ottobre 2010 n. 20921).
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di procura.
Contr La procura conferita da per il recupero crediti, infatti, se correttamente letta nel combinato disposto dei punti 2., 6. e 7., non prevede limitazioni di valore per le cause nelle quali la mandataria può
sentenza proc. n. 16385/24 r.g. pag. 4 agire in giudizio di sua iniziativa ovvero per quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti scaduti.
Il credito vantato è provato dalle fatture, dall'estratto delle scritture contabili e dal contratto stipulato.
A tal proposito si osserva che la stipula del contratto in forma elettronica deve ritenersi, in ogni caso, oggetto di tacita accettazione vista l'esecuzione continuata del contratto stesso senza contestazioni da parte dell'opponente.
Si osserva, altresì, che la mancanza di contestazioni in merito fa presumere la ricezione delle fatture;
in ogni caso è onere dell'utente in buona fede attivarsi per richiederle in caso di mancato recapito.
Le contestazioni dell'opponente in relazione al quantum della domanda sono del tutto generiche né le fatture inviate sono mai state contestate.
Deve, pertanto, applicarsi la presunzione di veridicità della misurazione effettuata tramite misuratore automatico non avendo l'opponente contestato specificamente la validità delle misurazioni effettuate (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297).
L'eccezione di prescrizione, infine, è inammissibile perché del tutto generica non indicando né la norma invocata né il periodo di tempo relativo.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
sentenza proc. n. 16385/24 r.g. pag. 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 2994/24 proposta da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione Controparte_1
notificato il 15.7.24, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.261 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 30.6.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT dott. Maria
Ludovica De Cicco
sentenza proc. n. 16385/24 r.g. pag. 6