Art. 72.
Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse del Monte-pensioni, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per il Monte-pensioni. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.
Della Commissione debbono far parte, tra gli altri, almeno un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e almeno un rappresentante degli iscritti al Monte-pensioni designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.
Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse del Monte-pensioni, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per il Monte-pensioni. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.
Della Commissione debbono far parte, tra gli altri, almeno un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e almeno un rappresentante degli iscritti al Monte-pensioni designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.