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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Concordato Preventivo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DECR. COMPENSAZ n. 22820 DEL 06.02.2025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420160020947421000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420180018000491000 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente rinuncia al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate.
Resistente/Appellato: L'Ufficio prende atto della rinuncia e nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SAS in concordato preventivo ha impugnato decreto di compensazione emesso da Agenzia delle Entrate rispetto ad un credito maturato nell'anno d'imposta 2021 e chiesto a rimborso.
Nelle more del giudizio vi era convalida di sgravio parziale in punto di sanzioni relative ad una delle cartelle di pagamento inviate conseguentemente all'atto impugnato, ed in ragione di questi motivi la società, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 546/1992 rinunciava al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate.
All'udienza del 23 gennaio 2026 le parti confermavano le conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria non può che prendere atto dell'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia da parte del ricorrente. Nel caso di specie è intervenuto accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione per i motivi di cui in motivazione, spese compensate
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Concordato Preventivo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DECR. COMPENSAZ n. 22820 DEL 06.02.2025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420160020947421000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420180018000491000 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente rinuncia al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate.
Resistente/Appellato: L'Ufficio prende atto della rinuncia e nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SAS in concordato preventivo ha impugnato decreto di compensazione emesso da Agenzia delle Entrate rispetto ad un credito maturato nell'anno d'imposta 2021 e chiesto a rimborso.
Nelle more del giudizio vi era convalida di sgravio parziale in punto di sanzioni relative ad una delle cartelle di pagamento inviate conseguentemente all'atto impugnato, ed in ragione di questi motivi la società, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 546/1992 rinunciava al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate.
All'udienza del 23 gennaio 2026 le parti confermavano le conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria non può che prendere atto dell'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia da parte del ricorrente. Nel caso di specie è intervenuto accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione per i motivi di cui in motivazione, spese compensate