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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8854 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 63339/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63339 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, vertente tra
n liquidazione, C.F. in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata in Latina, Piazza B. Buozzi n. 9, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Pierluigi Moscarino, che la rappresenta e difende come da procura;
- opponente
e
C.F. , in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 30, presso lo studio dell'avv.
SA LE, che lo rappresenta e difende come da procura;
- opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via preliminare, in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15893/21 stante la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
nel merito, in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata non dovuta la somma ingiunta revocare e/o annullare il
Pag. 1 a 10 decreto ingiuntivo n. 15893/21 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto della Parte_1 al risarcimento dei danni contrattuali patrimoniali e non patrimoniali, condannare la
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti CP_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio Parte_1 eletto, della somma di € 2.500.000,00, per danni contrattuali patrimoniali e non, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero della somma ritenuta in via equitativa dal Giudice per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15893/21. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma:
1) nel merito, respingere, in quanto infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare in toto il provvedimento opposto ed in ogni caso condannare l'opponente l pagamento a favore del convenuto dell'importo di € 2.811.370,32, oltre interessi ex D.
Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese;
2) nel merito, respingere, in quanto infondata, la domanda di risarcimento dei danni avversaria così come ogni ulteriore domanda ex adverso proposta;
3) in punto di spese, condannare l'opponente al pagamento dei compensi delle spese tutte del presente giudizio;
4) in relazione all'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo l'opponente agito in giudizio con mala fede – con riserva di ulteriormente argomentare sul punto nel prosieguo del giudizio ed alla luce del comportamento processuale avversario – rimettendosi sin d'ora alla piena discrezionalità del Giudicante quanto alla quantificazione della somma liquidata”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, (di seguito breviter “ Parte_3 Pt_1
), conveniva in giudizio (di seguito breviter “ ),
[...] Controparte_1 CP_1 deducendo che:
Pag. 2 a 10 - in data 02/09/2021, le avrebbe notificato un decreto ingiuntivo con il quale CP_1 le sarebbe stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.811.370,32, oltre interessi, spese, IVA e CPA;
- a sostegno della richiesta di ingiunzione, avrebbe addotto il mancato CP_1 pagamento di plurime fatture per la fornitura di prodotti petroliferi nella quantità ed al prezzo indicato nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Nel formulare l'opposizione la eccepiva: Pt_1
- in via preliminare, l'illegittimità del d.i. n. 15983/2021 per carenza dei presupposti richiesti per la sua emissione, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.;
- nel merito, il difetto di prova del credito azionato dall'opposta, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di mere fatture;
- la mancanza di qualsivoglia documento da cui possa evincersi l'effettiva consegna della merce di cui alle richiamate fatture;
- la legittimità del rifiuto di adempiere la prestazione, eccepito da ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., atteso che essa opponente non avrebbe mai ricevuto la fornitura nonché spiegazioni in ordine alle sue richieste di chiarimenti circa gli aumenti di prezzo;
- che, invero, l'opposta avrebbe praticato in corso di rapporto svariati aumenti di prezzo sostanzialmente illegittimi, in quanto applicati in violazione degli accordi intercorsi;
- che, a causa di tale condotta illegittima della fornitrice, essa opponente si sarebbe vista quindi impossibilitata ad approvvigionarsi del carburante, in tal modo subendo un grave danno patrimoniale da lucro cessante, stimabile in € 2.500.000,00 per il risarcimento del quale agiva in via riconvenzionale.
L'opposta, costituitasi nel giudizio di merito, contestava la fondatezza delle eccezioni di parte deducendo:
- che il rapporto tra le parti sarebbe regolato dal contratto di fornitura del 20/12/2019, nel corso del quale mai sarebbero state sollevate contestazioni sulla condotta tenuta da parte opposta;
- che l'opposizione proposta da avrebbe avuto una finalità meramente dilatoria, Pt_1 attesa la manifesta infondatezza dei motivi allegati dalla controparte;
- che parte l'opponente avrebbe anche riconosciuto stragiudizialmente il proprio debito, formulando proposte di definizioni transattive;
Pag. 3 a 10 - che, pertanto, sussisterebbero gli estremi per la condanna della stessa opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che gli aumenti di prezzo lamentati dall'opponente sarebbero avvenuti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, segnatamente in ossequio a quanto previsto dall'art. 11.7 del contratto di fornitura.
^^^^^
Con ordinanza del 18/02/2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in uno con i termini ex art. 183 co.6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. del 20-21/12/2024.
In tale occasione la parte opponente dava atto di aver corrisposto in pendenza di giudizio la somma di € 600.000,00 e che, sempre nelle more della presente controversia, l'opposta avrebbe beneficiato dell'assegnazione di ulteriori € 1.800.000,00.
Di tali circostanze non veniva data alcuna evidenza documentale.
Seguiva la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale la parte opposta riconosceva di aver ricevuto in pendenza di causa i seguenti importi:
- € 600.000,00 in data 30/12/2022 a titolo di parziale adempimento spontaneo da parte dell'opponente;
- € 272.846,00 nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi avviato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Pertanto, imputando detti pagamenti prioritariamente a saldo degli interessi e, solo per la parte residua, a restituzione del capitale, residuerebbe, alla data della precisazione delle conclusioni, un credito dell'opposta di € 2.739.150,54 oltre € 474.694,46 per interessi, oltre gli ulteriori interessi destinati a maturare dalla predetta data al saldo.
L'opponente replicava con la seconda memoria ex art. 190 c.p.c. che il credito originario, asseritamente ammontante ad € 2.811.370,32, sarebbe stato abbattuto in corso di causa fino a raggiungere l'importo di € 421.370,32. Su detto importo, e non sull'intero credito, potrebbe affermarsi la maturazione degli interessi, peraltro soltanto a partire dalla data di proposizione della domanda.
Rappresentava altresì che la avrebbe stipulato con la terza pignorata Controparte_1 CP_3 un accordo transattivo, accettando a saldo e stralcio della somma assegnata di €
[...]
Pag. 4 a 10 1.790.000,00 il minor importo di € 400.000,00.
Al fine di provare detta circostanza, chiedeva fosse disposta la rimessione della causa sul ruolo e fosse contestualmente ordinata all'opposta l'esibizione del predetto accordo transattivo.
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo formulata dall'opponente con la memoria di replica.
Ed invero, stando all'ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, “le comparse conclusionali hanno la funzione di illustrare le conclusioni già precisate e pertanto non possono contenere domande nuove, nè rispetto a queste ultime, se proposte, può ipotizzarsi un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, possibile soltanto fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione” (cfr. ex multis Cass. Civ.
sez. II, 18/02/1989, n.982).
Peraltro, allo stato nemmeno può dirsi provata la posteriorità dell'accordo transattivo rispetto alla scadenza del termine per la precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, ferma la possibilità per la parte di produrre detta documentazione nel corso dell'eventuale giudizio di appello, in presenza delle condizioni richieste dall'ordinamento, deve in ogni caso affermarsi l'inammissibilità di un ampliamento del thema probandum in sede di deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica. Sul punto si veda
Cass. civile sez. II, 26/09/2024, n.25731, per la quale “in tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. Tuttavia, la produzione è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere effettuata in comparsa conclusionale”.
Pertanto, si impone la decisione della controversia allo stato degli atti.
Nel merito, in via preliminare giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del
Pag. 5 a 10 giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/2011).
Richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, che nell'azione di adempimento il creditore (ovvero l'opposto) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001;
Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012;
Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
Nel caso di specie spetta a (opposta) provare, in base a conferente Controparte_1 allegazione, la fonte del credito ed il termine di scadenza utile per l'adempimento.
Grava invece sulla (opponente) l'onere di provare i Parte_3 fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato da controparte.
A supporto della propria pretesa creditoria l'opposta ha prodotto:
- il contratto di fornitura del 20/12/2019, sottoscritto dalle parti con decorrenza a far data dal 01/01/2020;
- le fatture in formato elettronico e copia di cortesia delle stesse;
- la documentazione di accompagnamento (c.d. DAS) relativa alle fatture ingiunte e gli estratti autentici delle scritture contabili;
- una proposta di definizione transattiva del debito.
Riguardo all'eccezione avanzata da parte opponente relativa alla carenza di valore probatorio delle fatture oggetto di contestazione occorre osservare quanto segue.
La fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, il quale vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'intercorrere di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata
Pag. 6 a 10 dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.
35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022).
Ne consegue che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può assurgere a idonea prova scritta dell'esistenza del credito, dal momento che la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, rappresenta atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022).
Nel caso di specie va osservato che l'opponente, prima dell'introduzione del giudizio, non aveva mai contestato le fatture periodicamente emesse nei suoi confronti e, anzi, riconoscendo implicitamente di essere debitrice dell'opposta, aveva inviato a quest'ultima e a tutti gli ulteriori creditori, in data 19/07/2021, una proposta transattiva finalizzata ad avviare un piano di risanamento, in forza del quale si sarebbe dichiarata disponibile a pagare a saldo e stralcio, entro 30 giorni dall'accettazione, un importo pari al 20% del dovuto.
Sulla scorta di un siffatto quadro probatorio deve ritenersi che, pur non recando i DAS alcuna sottoscrizione di addetti della società opponente, possano dirsi provata l'esecuzione delle forniture di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
A questo punto occorre verificare la fondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.
In particolare, la ha inteso far valere il mancato rispetto degli accordi intercorsi nel Pt_1 contratto di fornitura sottoscritto tra le parti.
A tal proposito ha mosso tre principali rilievi in ordine alla condotta contrattuale di CP_1
In primo luogo, la stessa ha lamentato l'applicazione di aumenti del prezzo illegittimi.
Occorre a tal riguardo osservare che il contratto di fornitura intercorrente tra le parti prevede all'art. 11.7 dello stesso che “E' data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere la rinegoziazione del corrispettivo, […], in funzione di eventuali cambianti nelle condizioni di mercato. Nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo sul corrispettivo, la parte che ha chiesto la rinegoziazione, potrà risolvere il contratto dandone comunicazione con 30 (trenta) giorni di preavviso, da comunicarsi tramite raccomandata A.R.”.
Dunque, il contratto prevedeva, da una parte, la facoltà per ciascuna parte di richiedere una variazione del corrispettivo, esercitata in più di un'occasione da dall'altra, la facoltà CP_1 per l'altra parte di non accettare la suddetta variazione;
facoltà che ha però Parte_1 ritenuto di non esercitare.
Pag. 7 a 10 Segue la contestazione relativa ad asseriti disguidi legati al ritiro della merce, la quale però appare formulata in termini del tutto generici e non circostanziati.
Da ultimo, parte opponente ha lamentato la temporanea indisponibilità del prodotto, a causa della quale si sarebbe vista impossibilitata a poter fronteggiare agli Parte_1 approvvigionamenti destinati ai propri clienti, stante l'asserita incertezza improvvisa della fornitura.
Sempre riferendosi all'accordo sottoscritto dalle parti, occorre prendere atto che l'art.
5.4 del medesimo prevede che “il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Acquirente eventuali diminuzioni dell'offerta del Prodotto, che siano causate da eventi imprevisti gravanti sui processi di produzione. In tal caso, […], il Fornitore farà quanto ragionevolmente possibile per consegnare, in tutto o in parte, eventuali quantitativi che non sia stato in grado di fornire in precedenza, fermo restando che – laddove ciò non sia possibile – il Fornitore non sarà comunque considerato inadempiente alle obbligazioni assunte con il presente Contratto”. Ed ancora all'art. 5.6 “Indipendentemente dal verificarsi o meno di una causa di Forza Maggiore, […], la EI potrà, nel coro di tale periodo, allocare equamente il Prodotto disponibile tra le sue varie categorie di clienti”.
In tali ipotesi il contratto consente espressamente al fornitore, previo tempestivo avviso, di diminuire l'offerta e allocare equamente il prodotto, senza che possa essere ritenuto inadempiente.
In conclusione, il comportamento di non integra la violazione degli obblighi CP_1 contrattualmente previsti, inoltre non circostanzia né dimostra Parte_1 specificamente in alcun modo come le riduzioni dell'offerta possano aver causato un pregiudizio economico alla stessa.
Per le ragioni appena descritte il motivo di opposizione connesso al mancato rispetto degli accordi contrattuali delle parti risulta essere infondato, e per questo deve essere rigettato.
Ne consegue, per gli stessi motivi, anche il rigetto della domanda riconvenzionale.
Tanto premesso deve essere integralmente rigettata l'opposizione proposta Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 15983/2021 emesso dal Tribunale di Roma con il quale veniva ingiunto a parte opponente il pagamento, in favore dell'esponente, dell'importo di €
2.811.370,32, oltre interessi e spese.
Pag. 8 a 10 Tuttavia, come detto, è pacifico che l'importo ingiunto sia stato nelle more parzialmente corrisposto dall'opponente.
A tal riguardo, in mancanza di prove documentali a suffragio di detta allegazione, detti pagamenti vanno ritenuti provati nella misura riconosciuta dalla stessa opposta, la quale ha da ultimo rappresentato di aver incassato, in pendenza del presente giudizio, i seguenti importi:
- € 600.000,00 in data 30/12/2022 a titolo di parziale adempimento spontaneo da parte dell'opponente;
- € 272.846,00 nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi avviato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Sulla scorta dei conteggi operati dalla stessa opposta, effettuati imputando prioritariamente il pagamento a saldo degli interessi via via maturati e, solo per l'eventuale residuo, al capitale, il debito dell'opposta ammonterebbe, alla data del 28/04/2025 (data di deposito della comparsa conclusionale) ad € 2.739.150,54 in linea capitale, oltre € 474.694,46 per interessi, oltre agli interessi successivi sul capitale da detta data al saldo.
Il conteggio è stato genericamente contestato dall'opponente in sede di memoria di replica, essendosi quest'ultimo limitato ad eccepire (oltre all'indimostrato incasso della maggior somma di € 1.790.000,00) che i pagamenti avrebbero dovuto essere imputati al capitale che gli stessi avrebbero potuto maturare soltanto a far data dalla proposizione della domanda.
Entrambi gli assunti sono infondati.
Quanto all'imputazione dei pagamenti, l'art. 1194 c.c. statuisce a chiare lettere che Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Quanto alla data di decorrenza degli interessi, costituisce ormai ius receptum il principio di diritto secondo il quale “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28413).
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, pur all'esito del rigetto dell'opposizione (attesa l'infondatezza della stessa), si impone in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 2.739.150,54 oltre interessi moratori residui, da quantificarsi, alla data del
Pag. 9 a 10 28/04/2025 in € 474.694,46, oltre ulteriori interessi moratori maturati da tale data al saldo.
Per quanto concerne la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei confronti di va rilevato che il rigetto delle eccezioni CP_1 Parte_1 di parte opponente, e con esso il rigetto dell'opposizione, non vale, di per sé, a giustificare la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al conseguente risarcimento del danno, non configurandosi, per ciò solo, la temerarietà e pretestuosità della lite.
Parte opponente, risultata soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
15983/2021;
II. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
III. condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 2.739.150,54 oltre interessi moratori residui, da quantificarsi, alla data del 28/04/2025 in € 474.694,46, oltre ulteriori interessi moratori maturati da tale data al saldo
IV. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta alle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi in € 30.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 13/06/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 10 a 10
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63339 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, vertente tra
n liquidazione, C.F. in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata in Latina, Piazza B. Buozzi n. 9, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Pierluigi Moscarino, che la rappresenta e difende come da procura;
- opponente
e
C.F. , in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 30, presso lo studio dell'avv.
SA LE, che lo rappresenta e difende come da procura;
- opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via preliminare, in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15893/21 stante la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
nel merito, in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata non dovuta la somma ingiunta revocare e/o annullare il
Pag. 1 a 10 decreto ingiuntivo n. 15893/21 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto della Parte_1 al risarcimento dei danni contrattuali patrimoniali e non patrimoniali, condannare la
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti CP_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio Parte_1 eletto, della somma di € 2.500.000,00, per danni contrattuali patrimoniali e non, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero della somma ritenuta in via equitativa dal Giudice per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15893/21. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma:
1) nel merito, respingere, in quanto infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare in toto il provvedimento opposto ed in ogni caso condannare l'opponente l pagamento a favore del convenuto dell'importo di € 2.811.370,32, oltre interessi ex D.
Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese;
2) nel merito, respingere, in quanto infondata, la domanda di risarcimento dei danni avversaria così come ogni ulteriore domanda ex adverso proposta;
3) in punto di spese, condannare l'opponente al pagamento dei compensi delle spese tutte del presente giudizio;
4) in relazione all'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo l'opponente agito in giudizio con mala fede – con riserva di ulteriormente argomentare sul punto nel prosieguo del giudizio ed alla luce del comportamento processuale avversario – rimettendosi sin d'ora alla piena discrezionalità del Giudicante quanto alla quantificazione della somma liquidata”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, (di seguito breviter “ Parte_3 Pt_1
), conveniva in giudizio (di seguito breviter “ ),
[...] Controparte_1 CP_1 deducendo che:
Pag. 2 a 10 - in data 02/09/2021, le avrebbe notificato un decreto ingiuntivo con il quale CP_1 le sarebbe stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.811.370,32, oltre interessi, spese, IVA e CPA;
- a sostegno della richiesta di ingiunzione, avrebbe addotto il mancato CP_1 pagamento di plurime fatture per la fornitura di prodotti petroliferi nella quantità ed al prezzo indicato nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Nel formulare l'opposizione la eccepiva: Pt_1
- in via preliminare, l'illegittimità del d.i. n. 15983/2021 per carenza dei presupposti richiesti per la sua emissione, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.;
- nel merito, il difetto di prova del credito azionato dall'opposta, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di mere fatture;
- la mancanza di qualsivoglia documento da cui possa evincersi l'effettiva consegna della merce di cui alle richiamate fatture;
- la legittimità del rifiuto di adempiere la prestazione, eccepito da ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., atteso che essa opponente non avrebbe mai ricevuto la fornitura nonché spiegazioni in ordine alle sue richieste di chiarimenti circa gli aumenti di prezzo;
- che, invero, l'opposta avrebbe praticato in corso di rapporto svariati aumenti di prezzo sostanzialmente illegittimi, in quanto applicati in violazione degli accordi intercorsi;
- che, a causa di tale condotta illegittima della fornitrice, essa opponente si sarebbe vista quindi impossibilitata ad approvvigionarsi del carburante, in tal modo subendo un grave danno patrimoniale da lucro cessante, stimabile in € 2.500.000,00 per il risarcimento del quale agiva in via riconvenzionale.
L'opposta, costituitasi nel giudizio di merito, contestava la fondatezza delle eccezioni di parte deducendo:
- che il rapporto tra le parti sarebbe regolato dal contratto di fornitura del 20/12/2019, nel corso del quale mai sarebbero state sollevate contestazioni sulla condotta tenuta da parte opposta;
- che l'opposizione proposta da avrebbe avuto una finalità meramente dilatoria, Pt_1 attesa la manifesta infondatezza dei motivi allegati dalla controparte;
- che parte l'opponente avrebbe anche riconosciuto stragiudizialmente il proprio debito, formulando proposte di definizioni transattive;
Pag. 3 a 10 - che, pertanto, sussisterebbero gli estremi per la condanna della stessa opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che gli aumenti di prezzo lamentati dall'opponente sarebbero avvenuti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, segnatamente in ossequio a quanto previsto dall'art. 11.7 del contratto di fornitura.
^^^^^
Con ordinanza del 18/02/2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in uno con i termini ex art. 183 co.6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. del 20-21/12/2024.
In tale occasione la parte opponente dava atto di aver corrisposto in pendenza di giudizio la somma di € 600.000,00 e che, sempre nelle more della presente controversia, l'opposta avrebbe beneficiato dell'assegnazione di ulteriori € 1.800.000,00.
Di tali circostanze non veniva data alcuna evidenza documentale.
Seguiva la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale la parte opposta riconosceva di aver ricevuto in pendenza di causa i seguenti importi:
- € 600.000,00 in data 30/12/2022 a titolo di parziale adempimento spontaneo da parte dell'opponente;
- € 272.846,00 nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi avviato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Pertanto, imputando detti pagamenti prioritariamente a saldo degli interessi e, solo per la parte residua, a restituzione del capitale, residuerebbe, alla data della precisazione delle conclusioni, un credito dell'opposta di € 2.739.150,54 oltre € 474.694,46 per interessi, oltre gli ulteriori interessi destinati a maturare dalla predetta data al saldo.
L'opponente replicava con la seconda memoria ex art. 190 c.p.c. che il credito originario, asseritamente ammontante ad € 2.811.370,32, sarebbe stato abbattuto in corso di causa fino a raggiungere l'importo di € 421.370,32. Su detto importo, e non sull'intero credito, potrebbe affermarsi la maturazione degli interessi, peraltro soltanto a partire dalla data di proposizione della domanda.
Rappresentava altresì che la avrebbe stipulato con la terza pignorata Controparte_1 CP_3 un accordo transattivo, accettando a saldo e stralcio della somma assegnata di €
[...]
Pag. 4 a 10 1.790.000,00 il minor importo di € 400.000,00.
Al fine di provare detta circostanza, chiedeva fosse disposta la rimessione della causa sul ruolo e fosse contestualmente ordinata all'opposta l'esibizione del predetto accordo transattivo.
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo formulata dall'opponente con la memoria di replica.
Ed invero, stando all'ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, “le comparse conclusionali hanno la funzione di illustrare le conclusioni già precisate e pertanto non possono contenere domande nuove, nè rispetto a queste ultime, se proposte, può ipotizzarsi un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, possibile soltanto fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione” (cfr. ex multis Cass. Civ.
sez. II, 18/02/1989, n.982).
Peraltro, allo stato nemmeno può dirsi provata la posteriorità dell'accordo transattivo rispetto alla scadenza del termine per la precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, ferma la possibilità per la parte di produrre detta documentazione nel corso dell'eventuale giudizio di appello, in presenza delle condizioni richieste dall'ordinamento, deve in ogni caso affermarsi l'inammissibilità di un ampliamento del thema probandum in sede di deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica. Sul punto si veda
Cass. civile sez. II, 26/09/2024, n.25731, per la quale “in tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. Tuttavia, la produzione è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere effettuata in comparsa conclusionale”.
Pertanto, si impone la decisione della controversia allo stato degli atti.
Nel merito, in via preliminare giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del
Pag. 5 a 10 giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/2011).
Richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, che nell'azione di adempimento il creditore (ovvero l'opposto) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001;
Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012;
Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
Nel caso di specie spetta a (opposta) provare, in base a conferente Controparte_1 allegazione, la fonte del credito ed il termine di scadenza utile per l'adempimento.
Grava invece sulla (opponente) l'onere di provare i Parte_3 fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato da controparte.
A supporto della propria pretesa creditoria l'opposta ha prodotto:
- il contratto di fornitura del 20/12/2019, sottoscritto dalle parti con decorrenza a far data dal 01/01/2020;
- le fatture in formato elettronico e copia di cortesia delle stesse;
- la documentazione di accompagnamento (c.d. DAS) relativa alle fatture ingiunte e gli estratti autentici delle scritture contabili;
- una proposta di definizione transattiva del debito.
Riguardo all'eccezione avanzata da parte opponente relativa alla carenza di valore probatorio delle fatture oggetto di contestazione occorre osservare quanto segue.
La fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, il quale vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'intercorrere di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata
Pag. 6 a 10 dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.
35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022).
Ne consegue che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può assurgere a idonea prova scritta dell'esistenza del credito, dal momento che la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, rappresenta atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022).
Nel caso di specie va osservato che l'opponente, prima dell'introduzione del giudizio, non aveva mai contestato le fatture periodicamente emesse nei suoi confronti e, anzi, riconoscendo implicitamente di essere debitrice dell'opposta, aveva inviato a quest'ultima e a tutti gli ulteriori creditori, in data 19/07/2021, una proposta transattiva finalizzata ad avviare un piano di risanamento, in forza del quale si sarebbe dichiarata disponibile a pagare a saldo e stralcio, entro 30 giorni dall'accettazione, un importo pari al 20% del dovuto.
Sulla scorta di un siffatto quadro probatorio deve ritenersi che, pur non recando i DAS alcuna sottoscrizione di addetti della società opponente, possano dirsi provata l'esecuzione delle forniture di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
A questo punto occorre verificare la fondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.
In particolare, la ha inteso far valere il mancato rispetto degli accordi intercorsi nel Pt_1 contratto di fornitura sottoscritto tra le parti.
A tal proposito ha mosso tre principali rilievi in ordine alla condotta contrattuale di CP_1
In primo luogo, la stessa ha lamentato l'applicazione di aumenti del prezzo illegittimi.
Occorre a tal riguardo osservare che il contratto di fornitura intercorrente tra le parti prevede all'art. 11.7 dello stesso che “E' data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere la rinegoziazione del corrispettivo, […], in funzione di eventuali cambianti nelle condizioni di mercato. Nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo sul corrispettivo, la parte che ha chiesto la rinegoziazione, potrà risolvere il contratto dandone comunicazione con 30 (trenta) giorni di preavviso, da comunicarsi tramite raccomandata A.R.”.
Dunque, il contratto prevedeva, da una parte, la facoltà per ciascuna parte di richiedere una variazione del corrispettivo, esercitata in più di un'occasione da dall'altra, la facoltà CP_1 per l'altra parte di non accettare la suddetta variazione;
facoltà che ha però Parte_1 ritenuto di non esercitare.
Pag. 7 a 10 Segue la contestazione relativa ad asseriti disguidi legati al ritiro della merce, la quale però appare formulata in termini del tutto generici e non circostanziati.
Da ultimo, parte opponente ha lamentato la temporanea indisponibilità del prodotto, a causa della quale si sarebbe vista impossibilitata a poter fronteggiare agli Parte_1 approvvigionamenti destinati ai propri clienti, stante l'asserita incertezza improvvisa della fornitura.
Sempre riferendosi all'accordo sottoscritto dalle parti, occorre prendere atto che l'art.
5.4 del medesimo prevede che “il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Acquirente eventuali diminuzioni dell'offerta del Prodotto, che siano causate da eventi imprevisti gravanti sui processi di produzione. In tal caso, […], il Fornitore farà quanto ragionevolmente possibile per consegnare, in tutto o in parte, eventuali quantitativi che non sia stato in grado di fornire in precedenza, fermo restando che – laddove ciò non sia possibile – il Fornitore non sarà comunque considerato inadempiente alle obbligazioni assunte con il presente Contratto”. Ed ancora all'art. 5.6 “Indipendentemente dal verificarsi o meno di una causa di Forza Maggiore, […], la EI potrà, nel coro di tale periodo, allocare equamente il Prodotto disponibile tra le sue varie categorie di clienti”.
In tali ipotesi il contratto consente espressamente al fornitore, previo tempestivo avviso, di diminuire l'offerta e allocare equamente il prodotto, senza che possa essere ritenuto inadempiente.
In conclusione, il comportamento di non integra la violazione degli obblighi CP_1 contrattualmente previsti, inoltre non circostanzia né dimostra Parte_1 specificamente in alcun modo come le riduzioni dell'offerta possano aver causato un pregiudizio economico alla stessa.
Per le ragioni appena descritte il motivo di opposizione connesso al mancato rispetto degli accordi contrattuali delle parti risulta essere infondato, e per questo deve essere rigettato.
Ne consegue, per gli stessi motivi, anche il rigetto della domanda riconvenzionale.
Tanto premesso deve essere integralmente rigettata l'opposizione proposta Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 15983/2021 emesso dal Tribunale di Roma con il quale veniva ingiunto a parte opponente il pagamento, in favore dell'esponente, dell'importo di €
2.811.370,32, oltre interessi e spese.
Pag. 8 a 10 Tuttavia, come detto, è pacifico che l'importo ingiunto sia stato nelle more parzialmente corrisposto dall'opponente.
A tal riguardo, in mancanza di prove documentali a suffragio di detta allegazione, detti pagamenti vanno ritenuti provati nella misura riconosciuta dalla stessa opposta, la quale ha da ultimo rappresentato di aver incassato, in pendenza del presente giudizio, i seguenti importi:
- € 600.000,00 in data 30/12/2022 a titolo di parziale adempimento spontaneo da parte dell'opponente;
- € 272.846,00 nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi avviato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Sulla scorta dei conteggi operati dalla stessa opposta, effettuati imputando prioritariamente il pagamento a saldo degli interessi via via maturati e, solo per l'eventuale residuo, al capitale, il debito dell'opposta ammonterebbe, alla data del 28/04/2025 (data di deposito della comparsa conclusionale) ad € 2.739.150,54 in linea capitale, oltre € 474.694,46 per interessi, oltre agli interessi successivi sul capitale da detta data al saldo.
Il conteggio è stato genericamente contestato dall'opponente in sede di memoria di replica, essendosi quest'ultimo limitato ad eccepire (oltre all'indimostrato incasso della maggior somma di € 1.790.000,00) che i pagamenti avrebbero dovuto essere imputati al capitale che gli stessi avrebbero potuto maturare soltanto a far data dalla proposizione della domanda.
Entrambi gli assunti sono infondati.
Quanto all'imputazione dei pagamenti, l'art. 1194 c.c. statuisce a chiare lettere che Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Quanto alla data di decorrenza degli interessi, costituisce ormai ius receptum il principio di diritto secondo il quale “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28413).
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, pur all'esito del rigetto dell'opposizione (attesa l'infondatezza della stessa), si impone in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 2.739.150,54 oltre interessi moratori residui, da quantificarsi, alla data del
Pag. 9 a 10 28/04/2025 in € 474.694,46, oltre ulteriori interessi moratori maturati da tale data al saldo.
Per quanto concerne la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei confronti di va rilevato che il rigetto delle eccezioni CP_1 Parte_1 di parte opponente, e con esso il rigetto dell'opposizione, non vale, di per sé, a giustificare la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al conseguente risarcimento del danno, non configurandosi, per ciò solo, la temerarietà e pretestuosità della lite.
Parte opponente, risultata soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
15983/2021;
II. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
III. condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 2.739.150,54 oltre interessi moratori residui, da quantificarsi, alla data del 28/04/2025 in € 474.694,46, oltre ulteriori interessi moratori maturati da tale data al saldo
IV. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta alle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi in € 30.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 13/06/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
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