Decreto cautelare 23 aprile 2025
Decreto cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01926/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziano Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi e Paola Tognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto n. -OMISSIS- di Prot. -OMISSIS-emesso e notificato in data -OMISSIS- dall’Ecc.mo Questore della Provincia di Prato e recante la sospensione per giorni 30 (TRENTA) della SCIA afferente all’attività denominata “-OMISSIS-”, Partita IVA -OMISSIS-, Codice fiscale n. -OMISSIS-, iscritta nel Repertorio economico – amministrativo delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia – Prato al numero (REA)-OMISSIS-, abilitante allo svolgimento dell’attività prevalente di: “bar e altri esercizi simili senza cucina dal -OMISSIS-”, Codice ATECO 56.3, all’interno dell’esercizio sito legalmente e operativamente in Prato, alla -OMISSIS- di cui è titolare -OMISSIS-, nata l’-OMISSIS- a -OMISSIS-(R.P.C.) C.F. -OMISSIS-, residente a [...], in -OMISSIS- con contestuale CHIUSURA del locale per giorno 30 (trenta) a decorrere dalle ore 00.00 del giorno successivo alla notifica del provvedimento, ovverosia dal giorno -OMISSIS- nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente. Nonché per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione del Decreto n. -OMISSIS- di Prot. -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS- dall’Ecc.mo Questore della Provincia di Prato e recante la sospensione per giorni 30 (TRENTA) della SCIA afferente all’attività denominata “-OMISSIS-”, Partita IVA -OMISSIS-, Codice fiscale n. -OMISSIS-, iscritta nel Repertorio economico – amministrativo delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia – Prato al numero (REA)-OMISSIS-, abilitante allo svolgimento dell’attività prevalente di: “bar e altri esercizi simili senza cucina dal -OMISSIS-”, Codice ATECO 56.3, all’interno dell’esercizio sito legalmente e operativamente in Prato, alla -OMISSIS- di cui è titolare -OMISSIS-, nata l’-OMISSIS- a -OMISSIS-(R.P.C.) C.F. -OMISSIS-, residente a [...], in -OMISSIS- con contestuale CHIUSURA del locale per giorno 30 (trenta) a decorrere dalle ore 00.00 del giorno successivo alla notifica del provvedimento, ovverosia dal giorno -OMISSIS- nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21 maggio 2025:
per il risarcimento dei danni derivanti a seguito dell’emissione dell’Ordinanza dirigenziale emessa in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico ESUEAP del Comune di Prato, notificata alla ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stata ordinata la chiusura, con decorrenza immediata, del pubblico esercizio intestato alla ditta-OMISSIS-, nella persona della titolare -OMISSIS-, nata in [...] l’-OMISSIS-, abilitata all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nei locali ubicati in -OMISSIS- Prato (PO), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente con particolare riferimento alla richiesta di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, presentata dal Prefetto della Provincia di Prato in data -OMISSIS- ed avente protocollo -OMISSIS-, richiamata nell’Ordinanza Dirigenziale ma il contenuto è sconosciuto in quanto mai trasmessa alla ricorrente sebbene richiamata per relationem non allegata al provvedimento. Nonché per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione dell’Ordinanza dirigenziale emessa in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico ESUEAP del Comune di Prato, notificata alla ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stata ordinata la chiusura, con decorrenza immediata, del pubblico esercizio intestato alla ditta-OMISSIS-, nella persona della titolare -OMISSIS-, nata in [...] l’-OMISSIS-, abilitata all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nei locali ubicati in -OMISSIS- Prato (PO), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente, con particolare riferimento alla richiesta di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, presentata dal Prefetto della Provincia di Prato in data -OMISSIS- ed avente protocollo -OMISSIS-, richiamata nell’Ordinanza Dirigenziale ma il contenuto è sconosciuto in quanto mai trasmessa alla ricorrente sebbene richiamata per relationem non allegata al provvedimento.-OMISSIS-, abilitata all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nei locali ubicati in -OMISSIS- Prato (PO), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente, con particolare riferimento alla richiesta di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, presentata dal Prefetto della Provincia di Prato in data -OMISSIS- ed avente protocollo -OMISSIS-, richiamata nell’Ordinanza Dirigenziale ma il contenuto è sconosciuto in quanto mai trasmessa alla ricorrente sebbene richiamata per relationem non allegata al provvedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27 giugno 2025:
- dell’Ordinanza dirigenziale emessa in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e SUEAP del Comune di Prato, notificata alla ricorrente in data -OMISSIS-, avente protocollo -OMISSIS- con cui è stata ordinata la chiusura, con decorrenza immediata, del pubblico esercizio intestato alla ditta-OMISSIS-, nella persona della titolare -OMISSIS-, nata in [...] l’-OMISSIS-, abilitata all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nei locali ubicati in -OMISSIS- Prato (PO), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente con particolare riferimento alla richiesta di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, presentata dal Prefetto della Provincia di Prato in data -OMISSIS- ed avente protocollo -OMISSIS-, richiamata nell’Ordinanza Dirigenziale ma il cui contenuto è stato appreso a seguito del deposito dell’atto nell’ambito del presente procedimento, in quanto mai trasmessa alla ricorrente sebbene richiamata per relationem e non allegata al provvedimento. Nonché per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione dell’Ordinanza dirigenziale emessa in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico ESUEAP del Comune di Prato, notificata alla ricorrente in data -OMISSIS- ed avente protocollo -OMISSIS- con cui è stata ordinata la chiusura, con decorrenza immediata, del pubblico esercizio intestato alla ditta-OMISSIS-, nella persona della titolare -OMISSIS-, nata in [...] l’-OMISSIS-, abilitata all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nei locali ubicati in -OMISSIS- Prato (PO), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente, con particolare riferimento alla richiesta di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, presentata dal Prefetto della Provincia di Prato in data -OMISSIS- ed avente protocollo -OMISSIS-, richiamata nell’Ordinanza Dirigenziale ma il cui contenuto è stato appreso a seguito del deposito dell’atto nell’ambito del presente procedimento, in quanto mai trasmessa alla ricorrente sebbene richiamata per relationem e non allegata al provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. NN IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto (n. -OMISSIS- di Prot. -OMISSIS-) emesso l’-OMISSIS- dal Questore della Provincia di Prato e recante la sospensione per giorni 30 (trenta) della SCIA afferente all’attività denominata “ -OMISSIS- ”.
La ricorrente è titolare dell’impresa individuale sopra citata, abilitata allo svolgimento dell’attività prevalente di bar e altri esercizi simili senza cucina dal -OMISSIS-, nonché avente, come attività secondaria, la ristorazione con somministrazione.
La stessa impresa è risultata destinataria di due precedenti provvedimenti di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 100 TULPS, per rispettivi cinque giorni (il -OMISSIS-) e venti giorni (in questo senso è il decreto del -OMISSIS-), provvedimenti questi ultimi che sono stati entrambi adottati in conseguenza del verificarsi di liti e aggressioni che hanno coinvolto gli avventori e che si erano verificati sia all’interno che all’esterno del locale.
La sospensione pari a trenta giorni, ora impugnata con il ricorso introduttivo, si riferisce all’episodio più recente e verificatosi il-OMISSIS-, allorquando alle ore 16.30 circa e durante il normale controllo del territorio, gli operatori dell’Ufficio Volanti della Polizia accertavano la cessione di sostanze stupefacenti tra due avventori, seduti all’esterno e in prossimità dell’esercizio di cui si tratta.
Nell’impugnare detto ultimo provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oltre all’eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, in quanto dai filmati registrati dalle telecamere apposte all’esterno dell’impresa denominata “-OMISSIS-” e relativi al pomeriggio del giorno-OMISSIS- e contrariamente da quanto sostenuto, non emergerebbe alcun elemento idoneo a dimostrare il realizzarsi di uno scambio avente ad oggetto una o più dosi di sostanze stupefacenti;
2. la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, dell’art. 9, 3° comma l. 287 del 1991, oltre all’eccesso di potere per carenza e erronea valutazione dei presupposti.
Con primi motivi aggiunti si è poi impugnata l’Ordinanza dirigenziale del -OMISSIS- con cui il Comune di Prato ha disposto la chiusura, con decorrenza immediata, del pubblico esercizio intestato alla ditta “ -OMISSIS- ”.
In relazione a detti primi motivi aggiunti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere e la violazione dell'art. 10 L. n. 241 del 1990, in quanto e contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, la ricorrente avrebbe presentato una memoria a seguito della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo che, tuttavia, non sarebbe stata presa in esame;
2. l’eccesso di potere e la violazione degli artt. 10 e 100 t.u.l.p.s., in quanto sarebbe erroneo il riferimento al sopra citato art. 10, contenuto nel provvedimento di chiusura impugnato.
Con i secondi motivi aggiunti si è impugnata la differente ordinanza dirigenziale, emessa sempre il -OMISSIS- dal Comune di Prato (protocollo n. -OMISSIS-), che sostituisce l’ordinanza di cui ai primi motivi aggiunti, nella parte in cui detto ultimo provvedimento effettua un espresso richiamo alla richiesta di revoca presentata dal Prefetto della Provincia di Prato e trova fondamento nei provvedimenti di sospensione della Scia adottati dal Questore di Prato nei confronti dell’odierna ricorrente, tra i quali figura (tra gli altri) il provvedimento (n.-OMISSIS- di Prot. -OMISSIS-) emesso l’-OMISSIS- di sospensione per giorni 30 e impugnato con il ricorso introduttivo.
In detti ultimi motivi aggiunti si sostiene che il Prefetto non avrebbe considerato le osservazioni fornite dalla ricorrente in sede di partecipazione procedimentale (primo motivo) e, ancora, che dal provvedimento di sospensione di trenta giorni non sarebbe possibile individuare un abuso dell’autorizzazione di polizia da parte della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.
Sempre a parere della ricorrente, in violazione dell’art. 100 sopra citato, il Prefetto avrebbe valorizzato gli episodi già oggetto dei precedenti provvedimenti di sospensione e, ciò, contrariamente a recenti pronunce del Consiglio di Stato, nelle quali si è sancito che episodi che sono stati già considerati ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione, non possono ulteriormente essere utilizzati al fine di disporre la revoca del titolo abilitativo dell’esercizio. (Cons. Stato, 09/05/2024 n. 4169).
Per quanto riguarda il provvedimento di sospensione di cui al ricorso introduttivo il Ministero dell’Interno, ora costituito, ha evidenziato che risulta accertato che all’interno del locale era stata rinvenuta una sostanza stupefacente (in particolare si trattava di cocaina).
In precedenti episodi si erano verificati liti e aggressioni nel locale, circostanze che avevano indotto il Questore di Prato ad adottare altrettanti provvedimenti di sospensione della licenza, per periodi via via più lunghi.
Il Comune di Prato, nel costituirsi e nel sostenere la legittimità del provvedimento di chiusura, ha rilevato che l’art. 100 TULPS prevede, nell’ultima parte, la possibilità dell’adozione della revoca della licenza valorizzando anche episodi già oggetto di precedenti provvedimenti di sospensione.
Nel caso in esame il Prefetto di Firenze ha richiesto al Comune di Firenze la revoca del titolo autorizzatorio con una nota nella quale ha ripercorso gli eventi che si erano verificati nell’esercizio commerciale di cui si tratta, dapprima nel 2019 e successivamente nel 2022 (con ben tre episodi), richiamando i provvedimenti della Questura di Firenze che avevano adottato la sospensione del locale e i controlli eseguiti dalle forze di polizia.
A seguito della camera di consiglio del 24 luglio 2025 e con ordinanza n. 445/2025, questo Tribunale ha sospeso il provvedimento di chiusura ora impugnato.
All’udienza del 13 novembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è infondato mentre sono da accogliere i secondi motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità dei primi motivi aggiunti, in cui risulta contestato un provvedimento poi superato e sostituito dall’ordinanza del -OMISSIS- dal Comune di Prato (protocollo n. -OMISSIS-).
1.1 Con riferimento al ricorso introduttivo va evidenziata la correttezza dell’operato della Questura che ha adottato il provvedimento di sospensione di trenta giorni, dopo aver accertato l’effettivo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità del locale.
1.2 Non sono condivisibili le argomentazioni alla base delle due censure proposte e con le quali si sostiene che dai filmati depositati non sarebbe desumibile il realizzarsi di uno scambio, avente ad oggetto una o più dosi di sostanze stupefacenti.
1.3 A tal fine è necessario premettere che la sospensione di trenta giorni è stata comminata in conseguenza dei fatti del-OMISSIS-, allorquando una pattuglia della Polizia di Stato aveva notato seduto ad un tavolino, posto all’esterno del locale denominato “-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-”, un soggetto magrebino con precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti e una donna italiana, che gli si era da poco avvicinata, intenti a parlare tra loro in modo sospetto. I due, appena accortisi della presenza delle forze dell’ordine, riuscivano ad entrare, per pochi secondi, nel bar dove venivano prontamente fermati; contestualmente sulla poltrona vicina alla donna veniva rinvenuto il pacchetto di sigarette che la stessa, alla vista dei poliziotti, aveva prontamente gettato, contenente un involucro di sostanza stupefacente di cui la donna rivendicava il possesso.
1.4 Sul punto è dirimente constatare che uno dei soggetti identificati ha rivendicato il possesso del pacchetto, laddove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente tipo cocaina, dichiarando di averla appena acquistata dal soggetto con il quale si era intrattenuta fuori del locale e come attestato dai filmati depositati in giudizio.
1.5 Detta circostanza, contenuta com’è nel decreto di sospensione dell’-OMISSIS- del Questore di Prato, non solo è rimasta incontestata, ma costituisce essa stessa una dimostrazione di quanto accertato dalle Forze dell’Ordine e, ciò, anche a prescindere che l’effettivo scambio sia stato (o meno) effettivamente ripreso dalle telecamere esterne al locale di cui si tratta.
1.6 Si consideri che, come si è avuto modo di anticipare, lo stesso locale era stato interessato da due precedenti liti e aggressioni tra gli avventori (precisamente il -OMISSIS- e il -OMISSIS-), episodi che avevano portato all’intervento del personale di Polizia e di quello Sanitario, in considerazione delle ferite riportate dai soggetti che avevano partecipato alle colluttazioni.
1.7 Anche a seguito dei due interventi sopra citati era stata decretata la sospensione della SCIA e dell’attività del “-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-”, ex art. 100 del T.U.L.P.S., precedenti provvedimenti che nemmeno erano stati impugnati.
1.8 La tipologia degli eventi di cui è stato teatro l’esercizio di cui si tratta, verificatisi in un breve arco temporale, confermano quanto accertato nel più recente episodio del-OMISSIS-, rendendosi dimostrata la circostanza che il locale è un punto di ritrovo di soggetti con pregiudizi di polizia, dediti a condotte antigiuridiche i quali, gravitando al suo interno o comunque nelle sue immediate pertinenze, costituiscono indubbio e concreto rischio e pericolo per la tranquillità pubblica e l’incolumità personale degli avventori del locale e dei residenti della zona, con conseguente grave compromissione dell’ordine e della sicurezza dell’intera comunità.
1.9 Ne consegue come risulti altrettanto proporzionata la durata dell’attuale sospensione (pari a trenta giorni), che è stata solo l’ultima in ordine di tempo e fa seguito a successive a liti e aggressioni avvenute nel locale di cui si tratta.
2. Come ha chiarito da precedenti pronunce, l’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico “ che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681).
2.1 È noto peraltro che la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività, nell’esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.
La sospensione riflette, pertanto, il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità (Consiglio di Stato, III Sez., 15 aprile 2024, n. 3422).
2.2 In definitiva, alla luce di quanto sopra precisato, la disposta misura della sospensione trova adeguata motivazione nell’episodio esaminato, senza che sia quindi ravvisabile un’ipotesi di travisamento di fatto e/o di manifesta irragionevolezza nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in materia.
2.3 Il ricorso introduttivo è, pertanto, da respingere.
2.4 Premessa l’improcedibilità dei motivi aggiunti (con i quali si censura un provvedimento ora superato), devono invece ritenersi condivisibili le argomentazioni alla base dei secondi motivi aggiunti, con i quali si è impugnata la successiva ordinanza, emessa sempre il -OMISSIS-(protocollo n. -OMISSIS-) e con la quale si è confermata la chiusura dell’esercizio di cui si tratta e, ciò, unitamente alla richiesta di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, presentata dal Prefetto della Provincia di Prato il -OMISSIS-.
Sul punto è dirimente constatare che il provvedimento di chiusura da ultimo impugnato non fa riferimento a nuovi episodi che non siano stati già oggetto di precedenti sospensioni dell’esercizio, effettuando una valutazione complessiva sul trascorso dell’esercizio commerciale e, ciò, con l’effetto che gli stessi episodi sono stati posti alla base di due giudizi differenti, che hanno portato dapprima alla sospensione e poi alla chiusura dell’esercizio di cui si tratta.
2.5 Pur considerando l’esistenza di pronunciamenti contrari di questo Tribunale, è dirimente constatare come successivamente ad essi il Consiglio di Stato (e con una pronuncia che si ritiene di condividere) ha chiarito che la valorizzazione di episodi “…che sono già stati considerati ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di sospensione e la loro (ulteriore) utilizzazione per disporre la revoca risulta in contrasto con la ratio di tutto il sistema e, in concreto, in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, attesa la natura definitiva del provvedimento. D’altra parte, diversamente opinando, si otterrebbe l’inammissibile risultato di porre a base di una nuova misura (stavolta irreversibile) fatti che sono stati già in precedenza considerati per la sospensione del tiolo abilitativo. In altre parole, secondo la ricostruzione delle Amministrazioni appellate si giungerebbe all’eccentrico risultato di violare la regola del ne bis in idem, volendo mutuare principi di matrice penalistica per quanto applicabili alla vicenda per cui è causa, nella quale vengono in rilievo atti di natura preventiva e non sanzionatoria, perché quegli episodi sono stati a suo tempo considerati per la sospensione dell’attività commerciale disposta con atti rispettivamente del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, senza che si siano successivamente riscontrati fatti analoghi, che consentissero al Prefetto di disporre la cessazione dell’attività .” (Cons. Stato, 09/05/2024 n. 4169).
2.6 L’art. 100 prevede, infatti, che “ oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ”, fermo restando che “ qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ” dal Prefetto (articolo 100, del TULPS).
2.7 Si è introdotto così un sistema progressivo di adozione di provvedimenti a crescente intensità da parte di soggetti incaricati a diverso titolo (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2020, n. 2395) della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 settembre 2018, n. 4529).
2.7 Tra tali atti, la sospensione ha la funzione di deterrenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2024, n. 910), con l’obiettivo che la giurisprudenza ha qualificato come di “ prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali che sono censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, III, 12-2-2019, n. 1021; III, 29-7-2015, n. 3752)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 28 novembre 2022, n. 10417).
2.8 L’art. 19 comma 4 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616 consente, poi, che le licenze previste dal comma 1 del medesimo articolo, rilasciate dall’Amministrazione comunale, possono essere revocate sulla base di una motivata richiesta del Prefetto.
2.9 Tale ultimo provvedimento è emanato solo formalmente dal Comune, poiché l’ente locale è tenuto ad attuare quanto indicato dall’Autorità di P.S., non residuando in capo ad esso alcun potere discrezionale per discostarsi dalla richiesta ricevuta dal Prefetto, titolare del potere di vigilanza e controllo del territorio ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, sentenza n. 910/2014, cit.).
3. Nel caso di specie si è chiarito che tutti i citati episodi erano già stati considerati ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di sospensione e la loro (ulteriore) utilizzazione per disporre la revoca risulta in contrasto con la ratio di tutto il sistema, risultando in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, attesa la natura definitiva del provvedimento.
3.1 In conclusione i secondi motivi aggiunti sono da accogliere, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca della licenza, mentre sono improcedibili i primi motivi aggiunti e risulta infondato il ricorso introduttivo.
L’accoglimento solo parziale consente la compensazione delle spese tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
respinge il ricorso introduttivo;
dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti;
accoglie i secondi motivi aggiunti nei termini sopra citati.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NN IU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IU | CA GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.