Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026REG.PROV.COLL.
N. 00681/2025 REG.RIC.
N. 00690/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2025, proposto da
NI TO, rappresentato e difeso dagli avvocati RM Moschella e Raffaele Tommasini, con domicilio eletto presso lo studio Moschella RM in Messina, via XXIV Maggio, n. 18;
contro
OV IL, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Passalacqua, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Vitelleschi;
Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
AS AL, rappresentato e difeso da se stesso e dall’Avvocato Mario Caldarera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2025, proposto da
AS AL, rappresentato e difeso da se stesso e dall’Avvocato Mario Caldarera, con domicilio eletto presso lo studio AS AL in Messina, via XXVII Luglio, n. 61;
contro
OV IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Passalacqua, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Passalacqua in Roma, via G. Vitelleschi;
Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
NI TO, rappresentato e difeso dagli avvocati RM Moschella, Raffaele Tommasini, con domicilio eletto presso lo studio Moschella RM in Messina, via XXIV Maggio, n. 18;
per la riforma
quanto a entrambi i ricorsi n. 681 e n. 690 del 2025:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione interna prima), 9 giugno 2025, n. 1854, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel primo giudizio di OV IL, di AS AL e dell’Università degli Studi Messina e, nel secondo giudizio, di OV IL, di NI TO e dell’Universita' degli Studi Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. Maria Francesca Rocchetti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Vengono in decisione gli appelli avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso, proposto in prime cure dall’odierna appellata, per l’annullamento:
A) con il ricorso introduttivo del giudizio:
1) D.R. n. 1365/2024 del 4 novembre 2024 – Università degli studi di Messina, con il quale è stata accertata la regolarità formale e sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa, indetta dall’università di Messina per la chiamata, ai sensi dell’art.18 comma 1, L. 241/90, di un Professore di prima fascia per il GSD 12/Giur-01 (già SC12/A1) Settore scientifico disciplinare Giur-01/A – Diritto Privato (già SSD IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina e dichiarato idoneo alla chiamata il Prof. NI TO;
2) per quanto di interesse: Verbale n. 5 del 26 settembre 2024 - “ Procedura selettiva di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato, settore scientificodisciplinare ius/01– diritto privato presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 (d.r. n. 73 del 2023) ”, contenente gli esiti della procedura selettiva suddetta per la chiamata di un Professore di prima fascia per il GSD 12/Giur-01 (già SC12/A1) Settore scientifico disciplinare Giur-01/A – Diritto Privato (già SSD IUS/01) – presso il corso di studi di giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina e decretato il Prof. NI TO come candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche per cui è stato bandito il posto;
3) per quanto di interesse: Decreto Rettorale n. 73/2023 – Università degli Studi di Messina pubblicato in data 31.01.2023 (Bando) con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata di un Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. 240/2010 per il settore concorsuale 12/A1, settore scientifico disciplinare IUS/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
4) per quanto di interesse: D.R. n. 1264/2023 – Università degli Studi di Messina, con il quale è stata nominata la [prima] commissione valutatrice nella procedura di selezione suddetta;
5) per quanto di interesse: D.R. n. 368/2024 - Università degli Studi di Messina, con il quale è stata nominata la [seconda] commissione valutatrice nella procedura di selezione suddetta, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla precedente prima commissione;
6) per quanto di interesse: D.R. n. 1604/2024 – Università degli studi di Messina, con il quale sono state accolte le dimissioni di n. 2 membri della seconda commissione (Fusaro-Bellisario) e nominati (in sostituzione) i professori Russo e Capobianco in seno alla commissione giudicatrice per la procedura selettiva; nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché ignoto, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il verbale n. 2 del 13 settembre 2023 stilato dalla [I] commissione giudicatrice e contenente i criteri valutativi e di attribuzione dei punteggi relativi alla procedura valutativa suddetta, nonché il verbale n. 2 del 9 aprile 2024 stilato dalla [II] commissione giudicatrice, con il quale, a maggioranza dei 3/5, venivano ritenuti legittimi e in seguito applicati nella valutazione dei candidati, i criteri o standard qualitativi determinati dalla precedente [I] commissione nella seduta del 13 settembre 2023;
7) nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità degli atti e delle condotte tenute dall’Ateneo nella procedura de qua ;
B) con il ricorso per motivi aggiunti (depositato dalla prof.ssa OV IL in data 25 febbraio 2025), per l’annullamento del:
8) Decreto Rettorale n. 3709/2024 Prot. n. 0178071 del 23.12.2024 - Università degli Studi di Messina, depositato nel presente giudizio n.r.g. 2369/2024 dal controinteressato in data 27.01.2025, con il quale l’Università di Messina ha proceduto all’inquadramento del Prof. NI TO nel ruolo di Professore di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno nel GSD 12/GIUR-01 – Diritto privato (già SC 12/A1), SSD GIUR-01/A - Diritto privato (già SSD IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza a decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dal 7 gennaio 2025 a seguito della procedura selettiva, indetta con D.R. 73/2023 impugnata con il ricorso introduttivo;
9) nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché ignoto, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza – seduta del 18 novembre 2024 prot. 150551 del 19 novembre 2024 con la quale è stata proposta la chiamata del Prof. NI TO, risultato vincitore a seguito della procedura indetta con D.R. 73/2023, nonché la Delibera del Consiglio di Amministrazione – seduta del 2 dicembre 2024 prot. 158667 del 3 dicembre 2024 con cui è stato deliberato di approvare la chiamata del Prof. NI TO nel ruolo di professore di prima fascia per il GSD 12/GIUR-01 – Diritto privato (già SC 12/A1), SSD GIUR-01/A - Diritto privato (già SSD IUS/01), entrambe richiamate nel D.R. n. 3709/2024 e trasmesse a mezzo pec dall’Ateneo in data 19.02.2025 a seguito di istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente.
II. Si dà atto che, in prime cure, il Prof. AS AL aveva proposto altresì un ricorso incidentale (depositato in data 10 gennaio 2025), per l’annullamento del verbale del 26 settembre 2024 della Commissione giudicatrice della procedura valutativa (nominata con DR n. 1604/2024), in parte qua , ove, con riferimento all’ambito di valutazione “ c) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti punteggio massimo 40/100 ”, per la “ Attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui il candidato risulta essere relatore, seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti ”, la Commissione ha attribuito, sui 13 punti disponibili (cfr. Verbale approvazione criteri del 20 luglio 2024), sulla scorta della motivazione di seguito riportata, punti “ 1,7 si è calcolato il valore minimo per ogni categoria (“ attività di tutoraggio ”, “ tutorato di diversi laureandi ”, ” tutor di dottorandi ”), data l’indicazione generica del Candidato di avere svolto negli anni tali attività ”.
III. La sentenza gravata ha accolto le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti dalla prof.ssa IL – avendo ritenuto assorbente il primo motivo del ricorso introduttivo con cui era stato dedotta l’illegittimità della procedura, essenzialmente a causa della preventiva conoscenza dei nominativi dei partecipanti da parte della Commissione di concorso, prima dell’adozione dei criteri di valutazione dei candidati stilati dalla stessa Commissione – e, per l’effetto, ha annullato, nei sensi e limiti ivi indicati, i provvedimenti impugnati, respingendo invece la domanda risarcitoria e dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto dal prof. AL, e ha conseguentemente regolato le spese del grado (in parte motiva, la sentenza ha affermato che, nella specie, “ la soluzione che si impone è la ripetizione della procedura concorsuale, ovvero la sostituzione dell’intera commissione con componenti ignari dei nominativi dei candidati ”).
IV. La sentenza di primo grado è stata separatamente appellata dai controinteressati del primo grado di giudizio, Prof. NI TO (n.r.g. 681 del 2025) e Prof. AS AL (n.r.g. 690 del 2025), candidati risultati vincitore del posto messo a concorso dall’Università di Messina il primo di essi e idoneo il secondo, i quali precedono la Prof. IL nella graduatoria stilata dalla Commissione (con i punteggi, rispettivamente, di 88 punti il Prof. TO e di 67,8 punti il Prof. AL).
V. L’appello proposto dal Prof. TO, dopo avere ricostruito la vicenda controversa e il processo di primo grado, si affida a censure non rubricate (esposti nei paragrafi a partire da pag. 12 dell’atto), censurando in sintesi l’erronea applicazione dei principi giurisprudenziali; l’errata valutazione delle circostanze particolari che hanno condotto all’espletamento e all’ultimazione delle procedure, confutando il ricorso di primo grado e il relativo accoglimento pronunziato dal primo giudice, anche perché occorre evitare che da esso possa trarsi l’erroneo principio di diritto secondo cui la conoscibilità dei partecipanti – anche strumentalmente imposta e a criteri già fissati – possa comportare l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, con violazione dei diritti degli altri partecipanti, richiamando a supporto delle proprie tesi la sentenza del Consiglio di Stato n. 4447 del 2023 [ recte : 4449 del 2023].
VI. L’appello proposto dal prof. AL è articolato nei seguenti motivi:
« 1. Error in iudicando . violazione e falsa applicazione dei principi in materia di procedimenti selettivi pubblici, segretezza e imparzialità della commissione giudicatrice, previa determinazione dei criteri di valutazione. Art. 12 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta della motivazione.
1.1. Contrarietà della riedizione della procedura ai principi di trasparenza ed imparzialità. - Violazione del principio di conservazione, economicità ed efficacia dell’attività amministrativa. Errore per avere ritenuto come soluzione obbligata la riedizione della procedura.
1.2. Legittima fissazione originaria dei criteri da parte della prima Commissione. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta della motivazione.
1.3. Sul rispetto del principio di autonomia della Commissione e di predeterminazione ante conoscenza dei criteri di valutazione dei candidati. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta della motivazione.
1.4. Natura meramente confermativa e non novativa dell’operato della seconda/terza Commissione. erronea assimilazione da parte del T.a.r. all'attività di fissazione originaria dei criteri.
2. Travisamento dell’orientamento giurisprudenziale seguito dal Consiglio di Stato.
3. Erronea interpretazione dei principi giurisprudenziali: in particolare, inconferenza del richiamo a Consiglio Stato, sez. vii, 30 giugno 2023, n. 6414.
4. Assenza di concreto pregiudizio all’imparzialità e violazione del principio di conservazione degli atti ».
VII. In resistenza a entrambi gli appelli si è costituita la Prof. IL, la quale ha altresì riproposto in questa sede, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi di censura articolati nel primo grado di giudizio (sebbene in via “ subordinata ”) e non scrutinati dal giudice di prime cure per ragioni di “ economia processuale ” (stante l’affermazione del primo giudice della valenza assorbente del primo motivo dell’originario ricorso accolto in quella sede).
VIII. Parimenti, in ambo i giudizi di appello si è costituita in resistenza l’Università di Messina.
IX. Nell’appello proposto dal Prof. TO – n.r.g. 681 del 2025 – si costituito altresì il Prof. AL, e in quello proposto dal Prof. AL – n.r.g. 690 del 2025 – si è costituito il Prof. TO.
X. Con ordinanza 22 luglio 2025, n. 243 questo Consiglio di Giustizia amministrativa ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata
XI. All’odierna udienza la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1. I due appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.
2. Detti gravami – che, in ragione della sostanziale identità della loro causa petendi , possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.
3. La sentenza gravata muove dalla premessa, invero in sé assolutamente corretta, che « costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad “evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni ”. La necessità di rispettare la scansione procedimentale ora delineata, che si esprime nella priorità della fissazione dei criteri di valutazione rispetto alla conoscenza dei nominativi dei soggetti ammessi alla procedura, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza che ha infatti affermato che il principio della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali “deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti” ; invero, in casi in cui i Commissari possano acquisire aliunde conoscenza dei nominativi dei candidati, “c’è il rischio che la serenità dei Commissari stessi venga inficiata non solo nell’attività di fissazione dei criteri, ma anche in quella della loro concreta applicazione, poiché essi non godrebbero dell’imparzialità valutativa che la funzione impone loro” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8007 ed ivi precedenti giurisprudenziali). In estrema sintesi, è ormai acquisito da tempo il principio secondo cui la Commissione deve (pre)determinare i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura, in modo da poter favorire taluno dei competitors (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 marzo 2022, n. 2609) ».
4. Nondimeno, ritiene il Collegio che di tali corretti principi di diritto la sentenza di prime cure abbia fatto malgoverno, rispetto alla loro applicazione al caso in esame.
In particolare, ciò che non è dato condividere della decisione del primo giudice è la considerazione che, nel caso in trattazione, siano state nominate due commissioni concorsuali diverse, ossia del tutto distinte, traendosene il corollario dell’autonomia delle attività svolte dalla [ritenuta] “ seconda ” di esse rispetto a quanto era già stato precedentemente deciso [da una commissione che si è considerata “ prima ”, ossia radicalmente diversa e altra da quella successiva].
5. Il Collegio ritiene, all’opposto, che nella vicenda in esame abbia operato, giuridicamente, una sola commissione: nonostante che, per effetto di plurime e reiterate dimissioni, vi siano stati ampi e radicali avvicendamenti tra i relativi componenti.
Si tratta, invero, di un fenomeno tutt’altro che raro nelle vicende universitarie – almeno allorché le diverse “ scuole accademiche ” in cui i commissari si identifichino non trovino, nell’ambito della singola procedura, una condivisione su come vogliano svolgere la valutazione e la selezione dei candidati sottoposti al loro scrutinio – ove soventemente accade che uno o più commissari, o eventualmente anche tutti, si dimettano, per non subire le decisioni dei componenti appartenenti a “scuole” diverse e accademicamente contrapposte (specialmente quando non intendano accettare le valutazioni della maggioranza), come appunto il Collegio ritiene essersi verificato nel caso a mani.
Rispetto a tali situazioni, il Collegio ritiene che la considerazione fatta propria dal giudice di primo grado – secondo cui una modifica, più o meno radicale, nella composizione della commissione esaminatrice darebbe luogo a una sua “ novazione ”, anziché a un più banale fenomeno di successione tra singoli componenti, nell’invarianza soggettiva dell’Organo cui tutti appartengono – non si presti a essere condivisa, perché:
a) essa non è congruente con i principi giuridici che regolano l’immedesimazione organica, per i quali la soggettività di un organo (specialmente, ma non solo, se collegiale) non muta con l’avvicendarsi dei suoi componenti;
b) né (con particolare riguardo alle commissioni di concorso) è funzionalmente compatibile con l’ordinario svolgimento delle operazioni concorsuali, che verrebbero a dover essere reiterate dall’inizio – e, dunque, potrebbero non giungere mai a compimento – ogni volta che uno, o più, dei suoi componenti si dimetta (o venga comunque meno per qualsiasi ragione, naturale o giuridica).
Sicché la tesi “ novazione ” della commissione concorsuale, seguita dal primo giudice, non è perciò meritevole di condivisione: né ove si verifichino le dimissioni di uno o più componenti della commissione; né ove – com’è accaduto nel caso in esame – a dimettersi siano la maggioranza o la totalità dei relativi componenti.
Dirimente, in proposito, è la correttezza dell’assunto di parte appellante: secondo cui l’organo-commissione, una volta costituito, esiste come entità giuridica a sé stante, la cui soggettività permane invariata nonostante il mutare dei suoi componenti fisici; la sostituzione dei commissari, anche integrale, non determina alcuna “ soluzione di continuità ” nell’esistenza e nella funzione dell’organo, ma una mera successione funzionale delle persone fisiche che lo compongono.
Nel silenzio della legge – diversamente da quanto essa invece dispone in altri casi, come per gli organi degli enti locali in caso di dimissioni di una percentuale qualificata dei relativi componenti – il Collegio ritiene dunque che debbano trovare applicazione i ricordati principi generali – di tendenziale indifferenza del collegium rispetto alle vicende individuali dei suoi componenti (come il populus romanus quirites che è sempre uguale a se stesso, nonostante la continua sostituzione dei cives che lo compongono) – che unicamente presidiano l’attività degli organi plurisoggettivi: e che, con riguardo alle vicende concorsuali come quelle di cui qui trattasi, unicamente ne preservano la gestibilità rispetto alle contrapposizioni (anche se radicali e perseguite a mezzo delle dimissioni) tra i componenti delle commissioni dei concorsi (di qualunque genere, anche universitari).
In ogni caso, al variare (per qualsiasi ragione) di uno, o più, o eventualmente anche tutti, dei suoi componenti, il Collegio ritiene che non si verifichi mai un fenomeno di avvicendamento tra commissioni diverse, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte.
6. Va da sé che, così reimpostata la questione della soggettività della commissione concorsuale, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice non possono trovare conferma.
Invero, il Tar ha fondato la propria decisione sulla circostanza che vi siano state una “ prima ” e una “ seconda ” commissione concorsuali; e che la scelta, della “ seconda ” Commissione giudicatrice, di fare propri e di ribadire i criteri di valutazione come già fissati dalla “ prima ” commissione (decisione assunta all’esito di un contrastato dibattito interno, con netta divaricazione di posizioni tra maggioranza e minoranza dell’organo collegiale), sia risultata viziata dalla « concreta conoscenza dei nominativi dei candidati »; ciò che, secondo il TAR, ha « in concreto pregiudicato la possibilità di agire in totale imparzialità e senza sospetti di eventuali decisioni volte ad avvantaggiare o svantaggiare un certo o altro candidato ».
Viceversa, escludendo che vi siano state due commissioni diverse – giacché in effetti ha sempre operato la stessa commissione, pur se in composizione soggettivamente diversa nel divenire delle operazioni concorsuali – è del tutto evidente come siffatti vizi (ossia quelli dedotti in primo grado e accolti dal T.A.R.) non siano intrinsecamente configurabili: e che essi, dunque, non sussistono.
Ciò in quanto è sempre stato incontroverso che la c.d. “ prima ” Commissione – nominata con D.R. n. 1264/2023, poi dimessasi in blocco e le cui dimissioni sono state accolte con decreto rettorale del 6 dicembre 2021 – nel momento in cui ha proceduto a stilare i criteri di valutazione dei candidati, con verbale n. 2 del 13 settembre 2023, non fosse a conoscenza né dei nominativi dei candidati, né tantomeno dei loro titoli o pubblicazioni, non essendo stato reso pubblico l’elenco, ossia in modo pienamente legittimo sotto questo profilo; come evidenziato dagli appellanti, tali criteri sono stati, in origine, determinati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza.
Il T.A.R., coerentemente con la sua impostazione, ha declinato “ la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati ” (di cui al superiore § 3) – regola, in sé, del tutto corretta e certamente condivisa – con distinta considerazione (anche) della c.d. “ seconda ” commissione (quella nominata dopo le dimissioni della “ prima ”), ricavandone la fondatezza del primo motivo di ricorso, che ha accolto assorbendo quelli ulteriori.
Sovvertita la considerazione soggettiva – nel senso di escludere che, con la sostituzione dei componenti della commissione esaminatrice, si verifichi alcuna “ novazione ” di essa – è palese che, in riforma della sentenza gravata, va riscontrata l’infondatezza di detto motivo di ricorso.
Giacché la commissione, a prescindere dalla sua composizione soggettiva, aveva già approvato i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuibili in un momento anteriore alla conoscenza (formale) dei candidati; sicché né doveva, né poteva, successivamente ripetere tali operazioni, restando valide e divenendo altresì immutabili (almeno a partire dal momento della sopravvenuta conoscenza dei nomi dei partecipanti alla selezione) le scelte in proposito da essa già compiute (pur se per mezzo di persone fisiche diverse).
Erroneamente, dunque, i nuovi componenti hanno ritenuto di “confermare” i precedenti criteri e punteggi, giacché a loro non spettava né di confermarli, né di modificarli; bensì solo di prendere atto che tale attività era già stata svolta e rimaneva – definitivamente, essendo cessata con la conoscenza dei nominativi dei candidati ogni possibilità di modifica – immutata.
Ciò che però non integra una diversa e nuova illegittimità (che sarebbe occorsa ove, invece, essa avesse ritenuto di modificare detti criteri e punteggi), ma solo un’innocua erronea dizione – basata sul soggettivo convincimento di aver esercitato negativamente un potere di rideterminazione che, invece, semplicemente non più sussisteva – di quella che avrebbe dovuto essere soltanto una presa d’atto che i criteri e i punteggi erano già stati fissati in precedenza da essa stessa commissione; giacché, in effetti, nessuno ius variandi è stato esercitato (come si sarebbe potuto fare solo finché la commissione, in qualsiasi composizione, non avesse formalmente conosciuto i nomi dei candidati), pur essendosi trattato di un atto (inconsapevolmente) vincolato e non di un atto (ritenuto) volitivo.
7. Merita ulteriormente osservarsi, ad abundantiam , che, diversamente opinando, in ogni concorso la sostituzione di un componente della commissione (giacché, nel silenzio normativo, non è dato distinguere secondo il numero dei componenti sostituiti, né tra le relative cause) potrebbe giungersi a quella che il giudice di primo grado ha individuato, ma erroneamente, come soluzione necessitata della vicenda: ossia « la ripetizione della procedura concorsuale, ovvero la sostituzione dell’intera Commissione con componenti ignari dei nominativi dei candidati, ai quali attribuire la competenza, immune dalla previa conoscenza dei partecipanti alla procedura, della fissazione (ovvero, laddove in precedenza già stabiliti, della eventuale conferma) dei criteri di valutazione ».
Un’opzione esegetica che – anche a prescindere dalla sua incongruenza rispetto ai ricordati principi giuridici – finirebbe col rendere spesso impossibile portare a conclusione le procedure concorsuali.
Ciò in quanto, posta la (presunzione di) conoscenza dei nominativi dei candidati da parte della c.d. “ seconda ” Commissione, le uniche soluzioni a quel punto (erroneamente) ritenute percorribili dai nuovi componenti per assicurare la legittimità della procedura, sarebbero state individuate:
- o nell’applicazione dei criteri già stabiliti dalla precedente Commissione;
- oppure nella chiusura della procedura senza esito e nell’apertura di una nuova fase rimessa alle determinazioni dell’Università (ossia la ripetizione dell’intera procedura concorsuale, sin dalla pubblicazione di un nuovo bando), sull’assunto che non possa imporsi alla commissione di nuova nomina l’applicazione dei criteri determinati da una precedente: sicché, a maggioranza, la commissione ha deciso (ritenendo erroneamente di avere un potere di scelta sul punto) di effettuare la valutazione sulla base degli standard qualitativi determinati dalla “ precedente ” commissione.
Al contrario, pur quando ne cambia la composizione, la commissione deve soltanto continuare nello svolgimento delle attività, senza dovere, né potere, ripetere (o “ far proprie ”, giacché lo sono già) quelle già svolte (tra cui, nella specie, la fissazione dei criteri di valutazione), ma conservando un ipotetico ed eventuale ius variandi (delle attività già compiute) né maggiore, né minore, di quello che le sarebbe spettato in caso di invarianza della propria composizione.
Va da sé – ma è un discorso che opera su un piano soggettivamente del tutto diverso – che nessuno può imporre al singolo individuo che si trovi a essere nominato, in itinere , componente di una commissione concorsuale di condividere i criteri già precedentemente stabiliti dalla commissione in cui vada a inserirsi; ma in tal caso, se costui non si convince comunque ad accettarli, delle due l’una: o propone alla commissione di modificarli (ciò che sarà però possibile unicamente finché, con la sopravvenienza della formale conoscenza dei nominativi dei candidati, il potere del collegio, comunque composto, di modificare i criteri già stabiliti non si sia già consumato ed estinto), oppure potrà dimettersi dall’ufficio di componente della commissione, ma con una scelta individuale che rileva unicamente sul piano del rapporto soggettivo tra il singolo componente e l’organo collegiale che egli concorre a comporre, senza dunque alcuna refluenza su quello del rapporto tra detto organo (straordinario) e l’amministrazione per cui l’organo stesso opera.
Il Collegio ritiene che sia questa l’unica opzione esegetica sistematicamente corretta e, al contempo, idonea a consentire il corretto svolgimento delle procedure concorsuali, senza porle in balia degli eventi che concernono individualmente i componenti delle commissioni esaminatrici.
Senza peraltro pretermettere di considerare, invero necessariamente, che la ricostruzione dogmatica delle vicende dei singoli commissari rispetto alle attività della commissione – nei termini di sostanziale indifferenza di queste ultime rispetto a quelle, come si è già chiarito – non può non riferirsi, in modo almeno tendenzialmente identico, tanto alle commissioni universitarie, chiamate a scrutinare pochi candidati, quanto a quelle dei concorsi nazionali, che devono scrutinare concorrenti anche a migliaia; ciò che rende preclara l’inadeguatezza delle tesi abbracciate dal primo giudice.
8. L’argomentazione sin qui svolta assorbe le altre censure alla sentenza veicolate dagli appellanti.
Occorre conseguentemente esaminare l'appello incidentale dell’originaria ricorrente, ripropositivo (in via “ subordinata ”) delle censure formulate in primo grado ai contenuti sostanziali dei criteri adottati dalla commissione e non scrutinate dal giudice di prime cure, per ragioni di c.d. “ economia processuale ”, data l’affermata fondatezza – qui esclusa – del primo motivo del ricorso introduttivo.
9. I riproposti motivi dell’originario ricorso, non esaminati in sentenza, riguardano l’irrazionalità dei criteri di valutazione dei candidati e l’erroneo, ingiusto o ingiustificato punteggio assegnato all’originaria ricorrente a causa dei predetti criteri.
In proposito, la ricorrente deduce che i rilievi e le criticità concernenti i criteri di valutazione corrispondono sostanzialmente a quelli già segnalati dalle commissarie Bellisario e Fusaro, per questo dimessesi in corso di procedura.
A) In particolari gli stessi riguardano:
i) il numero massimo di pubblicazioni presentabili (30) e il punteggio di originalità attribuibile ai singoli saggi (0,5 punti), nonché l’apposizione di un tetto massimo per il relativo punteggio (max 10 punti su 40);
ii) l’eccessiva divaricazione, in termini di punteggio, tra produzione monografica e produzione non monografica (per ottenere il massimo del punteggio occorrono ben 5, o più, monografie di eccellente livello (circostanza che ad avviso dell’appellata non corrisponde all’uso corrente della produzione scientifica di settore, considerando che il valore soglia ASN, stabilito sulla base delle risultanze statistiche del settore, è di 2 monografie);
iii) l’attribuzione del medesimo punteggio conseguibile (max 0,5) sia alla produzione non monografica (0,5 punti ai saggi soltanto se eccellenti), sia all’attività di tutoraggio/relatore di tesi di laurea (sempre 0,5 punti per ciascuna tesi);
iv) l’eccessiva divaricazione (in termini di punteggi) tra pubblicazioni monografiche (max 6 punti) e “ pubblicazioni minori ” (max 0,5 punti);
v) il totale azzeramento della rilevanza scientifica della collocazione editoriale, che non terrebbe conto di criteri oggettivi e consolidati adottati ufficialmente a livello ministeriale, e che penalizzerebbe la produzione non monografica, nonché la mancata predeterminazione di criteri inequivoci per valutare i lavori in collaborazione.
B) Lamenta altresì la ricorrente l’erroneità dei punteggi a lei attribuiti all’esito della valutazione di titoli, pubblicazioni e C.V., la mancata attivazione del soccorso istruttorio, la mancata evidenza del criterio e del metodo di attribuzione dei punteggi, nonché l’erronea attribuzione dei punteggi conseguiti dai candidati, l’irragionevolezza l’ingiustizia manifesta, il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento.
B-1) Si duole, più specificamente, del fatto che i criteri adottati dalla commissione – in tesi, irrazionali e mortificanti – si sarebbero riversati sul punteggio complessivo assegnato all’appellante che, pur avendo presentato 3 opere monografiche e ben 27 opere non monografiche, otteneva un punteggio in tale ambito (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione) di soli 20,1 punti.
B-2) Deduce, altresì, l’erroneo e ingiustificato punteggio assegnatole in relazione all’ambito B) di valutazione – “ Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ” – sub “ Attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato cui il candidato risulta essere relatore, seminari, esercitazioni e tutoraggio agli studenti ”: ambito nel quale l’appellante, seppur docente ordinaria dal 2023 e associata dal 2016, nonché ricercatore dal 2009, riceveva l’assurdo punteggio di “ 0 punti ”: a tal riguardo lamentando la mancata attivazione del soccorso istruttorio, con riferimento a circostanze e documenti espressamente richiamati (ed evincibili) dal C.V. depositato dalla candidata odierna appellata, la cui valutazione avrebbe dovuto comportare un esito diverso in termini di punteggio.
B-3) Segnala inoltre che nella valutazione data al candidato AL in tale stesso ambito la medesima commissione giudicatrice assegnava a lui comunque 1,7 punti, chiarendo che: “ si è calcolato il valore minimo per ogni categoria ( “attività di tutoraggio” , “tutorato di diversi laureandi” , “tutor di dottorandi” ), data l’indicazione generica del Candidato di aver svolto negli anni tali attività ”; risultandole, perciò, di difficile comprensione perché a lei, invece, siano stati assegnati “ 0 punti ”.
B-4) Da ultimo, senza recedere dalle considerazioni e argomentazioni di cui sopra, rappresenta altresì che il punteggio complessivo assegnato al Prof. AL [nell’ambito B) di valutazione, sub “ Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione ”] è frutto di un mero errore matematico di calcolo. E, infatti, sommando i punteggi attribuiti ai singoli saggi e alle singole opere del candidato, il punteggio complessivo che si ottiene è di 24,5 punti (e non, come attestato a verbale, di 25,5 punti). Di conseguenza il punteggio complessivo del Prof. AL, al netto di tale errore aritmetico, risulterebbe di 66,8 punti, anziché di 67,8.
10. Tutti tali riproposti ulteriori motivi dell’originario ricorso si palesano, tuttavia, inammissibili o infondati, come partitamente di seguito specificato:
A) in ordine alle contestazioni mosse avverso i criteri di cui alla lett. A) del precedente § 9 – sub i), ii), iii), iv) e v) – è palese che si tratta di scelte tecnico-discrezionali che legittimamente sono state compiute dalla commissione concorsuale, esse non ergendosi oltre l’insindacabile soglia del merito, rimesso alla mera ponderazione amministrativa, sul quale non è dato al giudice sovrapporsi all’amministrazione (la commissione essendone un organo straordinario): ciò dicasi in particolare per quelli concernenti il maggior peso specificamente attribuito alle monografie rispetto ai contributi diversi, nonché all’elevazione della soglia di quelle nell’ambito del materiale rilevante, non potendosi negare alla commissione il ragionevole potere di valorizzare soprattutto quelle opere (cioè appunto le monografie) che sempre più rilievo assumono ai fini dell’attribuzione della cattedra nella materia del diritto privato;
B) quanto alle contestazioni mosse avverso i criteri di cui alla lett. B) di detto § 9, meritano condivisione le deduzioni ex adverso svolte dalla difesa dell’Università appellata, la quale ha evidenziato che trattasi di valutazioni ampiamente discrezionali, volte a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale e attitudinale del candidato, in cui parimenti non è dato sovrapporsi; e che, in effetti, più che di un preteso “ diritto ” al soccorso istruttorio, si è trattato di un implausibile tentativo della candidata di veicolare un “ aggiornamento ” del proprio C.V.;
B-1) anche per le contestazioni mosse avverso le valutazioni di cui alla lett. B-1) del § 9 si devono svolgere analoghe considerazioni, le valutazioni di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione pertenendo certamente al puro merito del giudizio della commissione, insindacabile in questa sede;
B-2) sulle contestazioni mosse avverso le valutazioni di cui alla lett. B-2) del § 9 è sufficiente rilevare come l’esito di cui la parte si duole è conseguenza dell’inadeguato assolvimento dell’onere di presentazione e spiegazione del materiale che ogni candidato sottopone alla commissione: né in proposito è fondatamente invocabile alcun “soccorso istruttorio”, avendo l’università in proposito perspicuamente osservato che ( ex art. 3, comma 5, del bando di concorso) “ non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura ”;
B-3) la censura di cui alla lett. B-3) del § 9 è invece inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente, avendo conseguito un punteggio inferiore a quello minimo di 65, non ha intrinsecamente interesse a interloquire circa il punteggio attribuito ad altri candidati;
B-4) altrettanto è a dirsi, per la stessa ragione, della censura di cui alla lett. B-4) del ridetto § 9.
11. Alla fondatezza degli appelli proposti, unitamente all’infondatezza delle riproposte censure non esaminate in prime cure, consegue la riforma della sentenza gravata e la rinveniente integrale reiezione del ricorso di prime cure.
12. Il regolamento delle spese del doppio grado, per la peculiarità delle vicende cui hanno dato luogo i componenti della commissione concorsuale succedutisi nel tempo, può risolversi nella loro integrale compensazione tra tutte le parti, fermo il diritto ex lege degli appellanti alla rifusione dei c.u. relativi al presente grado a carico dell’originaria ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie, previa loro riunione, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso proposto in prime cure.
Compensa le spese del doppio grado tra tutte le parti, con rifusione ex lege dei c.u. agli appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA de CO, Presidente, Estensore
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
NI Lo Presti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA de CO |
IL SEGRETARIO