Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2026, proposto da Parrocchia Ss. BI e AS in Monguzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Elvira Bossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monguzzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
ER RI, IA RI, EP IP, LI RI MO, IO RC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
ex art. 116 c.p.a., della nota prot. n. 199 del 12 gennaio 2026 e della nota prot. n. 280 del 16 gennaio 2026 nella parte in cui, consentendo un accesso solo parziale, oppongono un rifiuto all’accesso pieno e integrale alla documentazione richiesta con istanze presentate il 18 novembre 2025 e 8 dicembre 2025 di accesso ai titoli edilizi relativi agli immobili siti in Monguzzo via Santuario 17, e, per quanto possa occorrere, del silenzio-rifiuto formatosi sulle medesime istanze;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’accesso pieno e integrale e con conseguente obbligo dell’amministrazione di consegnare di copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa NT CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso ex art. 116 c.p.a., la Parrocchia Ss. BI e AS in Monguzzo ha adito questo Tribunale per chiedere l’annullamento delle note, in epigrafe specificate, con cui il Comune di Monguzzo ha solo parzialmente accolto le istanze di accesso agli atti amministrativi dalla stessa presentate in data 18.11.2025 e 8.12.2025, con le quali era stata chiesta l’ostensione di tutti i provvedimenti che avrebbero assentito le opere edilizie in corso di esecuzione sui vicini immobili in Monguzzo, alla via Santuario n. 17, inclusa la SCIA del 28.11.2025; contestualmente, la ricorrente Parrocchia ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione indicata e la condanna dell’amministrazione alla consegna della stessa.
2. Sebbene intimato, il Comune di Monguzzo non si è costituito in giudizio.
3. Con nota depositata in data 9.03.2026, la ricorrente ha dato atto “ della sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune dato accesso alla documentazione richiesta successivamente alla notifica del ricorso stesso ”, insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
4. Alla luce della succitata dichiarazione della Parrocchia, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più la ricorrente, a fronte dell’ottenimento della documentazione richiesta, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
5. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale resistente e dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA US, Presidente
NT CC, Primo Referendario, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT CC | AR DA US |
IL SEGRETARIO