TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/07/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3110/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3110 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
, e , in proprio e quali Controparte_1 CP_2 CP_3 eredi della sig.ra , rapp.ti e difesi, come in atti, dagli Persona_1
Avv.ti Alfonso Luigi Marra e Caterina Marra e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
attori
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, da- Controparte_4 gli Avv.ti Pierpaolo Pesce e Francesco Paura e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
convenuta
e
non costituito;
Controparte_5 convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 28.04.2025 di precisazione delle conclusioni e successi- ve comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
1
Con atto di citazione notificato il 12.04.2022 i sig.ri , Controparte_1
e convenivano in giudizio la ed il CP_2 CP_3 CP_6 adducendo:
1. che in data Controparte_5
20/03/2010 alle ore 03.56 la sig.ra accusando dolore Persona_1 epigastrico e difficoltà respiratorie, veniva accompagnata al Pronto Soc- corso del P.O. di Aversa dove, a seguito di accertamenti, CP_5 veniva diagnosticato “Stato agitativo” e, praticata la terapia farmacologi- ca, veniva dimessa alle ore 6.22 con prescrizioni terapeutiche e ulteriori controlli da eseguire in ambulatorio;
2. che il giorno successivo,
21/03/2010 verso le ore 8.45, per l'aggravarsi delle condizioni, la sig.ra veniva trasportata nuovamente al Pronto Soccorso del Persona_1
P.O. di Aversa (CE) ove giungeva in asistolia, pertanto, CP_5 veniva sottoposta a manovre rianimatorie con massaggio cardiaco ester- no, adrenalina e atropina, e ricoverata nel reparto di Rianimazione dove rimaneva fino alla data del 04/07/2010, in cui decedeva per arresto car- diocircolatorio;
3. che dopo il ricovero la paziente ha avuto saltuari e brevi periodi di ripresa della conoscenza, testimoniati dai parenti che le facevano visita e documentati anche dalla cartella clinica, durante tali momenti di conoscenza la sig.ra ha comunque avuto la perce- Per_1 zione della estrema gravità e della dolorosità delle sue condizioni di salu- te, della fine imminente, vivendo drammaticamente l'angoscia relativa;
4. che nonostante la avanzava richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis e la convocazione in mediazione, ex art. 5
d.lgs n. 28/2010, le strutture sanitarie non hanno dato riscontro né sono comparse all'incontro fissato per la mediazione;
5. che alla sig.ra
[...]
, nelle prime ore del 20/03/2010 non è stato diagnosticato Parte_1 un infarto miocardico acuto per errore dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa i quali hanno ascritto la sintomatologia accusata dalla paziente (dolore epigastrico e difficoltà' respiratoria) a stato agitati- vo, omettendo di praticare gli accertamenti strumentali e laboratoristici necessari per formulare la diagnosi o almeno il sospetto di infarto mio- cardico ed omettendo, inoltre, alla dimissione dal Pronto Soccorso, la prescrizione degli stessi esami diagnostici;
6. che la conseguenza dell'errore dei sanitari è stata la invalidità totale dalla data del suo ricove- ro fino al suo decesso e\o , comunque, la perdita di chance “quoad vi-
2
tam”, nel senso che l'errore ha determinato il decesso nel giro di poco piu' di tre mesi, a cui si devono aggiungere le sofferenze patite dalla pa- ziente durante il lungo ricovero, decorso in gran parte in sedazione far- macologica con conseguente perdita di chance “quoad valetudinem” tro- vandosi la paziente in una situazione di alterazione della coscienza, che le ha impedito di godere della gioia di vivere, della relazione con i fami- liari e con gli amici, della possibilità di dedicarsi alle consuete abitudini, di impartire disposizioni in ordine economico, testamentario etc.; 7. che l'inabilità temporanea assoluta è da valutarsi in giorni 105 durante i quali nei brevi periodi di ripresa della conoscenza, sia pur parziale, dallo stato comatoso, la sig.ra ha, comunque, avuto la percezione Persona_1 della fine imminente, vivendo drammaticamente l'angoscia relativa;
8. che risulta provato il fatto storico del decesso della sig.ra Persona_2 ed il nesso di causalità tra l'evento dannoso suddetto e l'operato
[...] omissivo e commissivo dei predetti sanitari del P.O. di CP_5
Aversa;
9. che i superstiti (figli) del defunto sono legittimati ad agire in giudizio sia per il danno patrimoniale che per il danno non patrimoniale, non solo iure proprio per i danni direttamente sofferti, ma anche iure he- reditatis per quelli patiti dal congiunto in vita, poi trasmessi agli eredi con la morte.
Ciò posto, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: - accogliere la domanda attrice, ovvero - accertare la procedibilità dell'azione, stante il preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare ai fini della presente lite, che gli istanti, sig.ri
[...]
, e , sono eredi legittimi della CP_7 CP_2 CP_3 sig.ra ; - accertare e dichiarare che gli operatori sani- Persona_1 tari del hanno agito Controparte_8 con negligenza, e\o imperizia e\o imprudenza con riferimento alla tardi- vità della elaborazione della corretta diagnosi dell'evento morboso (in- farto miocardico) che affliggeva la sig.ra sin dal suo Persona_1 primo accesso nel Presidio Ospedaliero ed alla idoneità e\o tempestività delle cure ad essa prestate;
- accertare e dichiarare che il ritardo nella elaborazione della corretta diagnosi dell'evento morboso (infarto mio- cardico) che affliggeva la sig.ra e, quindi, della sotto- Persona_1 posizione della stessa alle cure più idonee ed appropriate, è stata causa
3
efficiente delle gravissime lesioni alla integrità psicofisica e della morte della sig.ra , la quale, in caso di diagnosi tempestiva, Persona_1 ben avrebbe avuto possibilità di guarigione e/o quantomeno di sopravvi- venza e con una qualità della vita migliore di quella goduta dal
20.3.2010 fino alla data del suo decesso in data 4.7.2010; - accertare e dichiarare la responsabilità civile del Controparte_9
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e\o del-
[...] la , in persona del suo legale rappre- Controparte_4 sentante pro tempore, ciascuna di essa per quanto di ragione e compe- tenza, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, per i fatti come descritti in premessa;
- accertare, incidenter tantum, la consuma- zione del delitto di omicidio colposo ai danni della sig.ra Persona_2
; -accertare e dichiarare che a causa della suesposta negligente e\o
[...] imperita e\o imprudente condotta medica sono derivati agli attori, iure proprio e iure hereditatis, danni non patrimoniali come dedotto in pre- messa e nella misura indicata nel precedente paragrafo “RIEPILOLO
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SPETTANTI ALLE PARTI ISTANTI”, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta a seguito della esple- tanda CTU e istruttoria e\o che sarà ritenuta equa da Parte_2
Giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; - conseguentemente, con- dannare la , in persona del suo le- Controparte_10 gale rappresentante pro tempore, e\o l' Controparte_11
[.
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ciascuna di es- sa per quanto di ragione e competenza, a risarcire le parti odierne istanti di tutti i danni non parimoniali (biologico, morale, tanatologico, da per- dita di chance, ecc) patiti iure proprio e iure hereditatis per i fatti come descritti in premessa e nella misura indicata nel precedente “RIEPILO-
LO QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SPETTANTI ALLE PARTI
ISTANTI”, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta a seguito della espletanda CTU e istruttoria e\o che sarà ritenuta equa da Codesto
Ill.mo Giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; - in caso di integra- zione del contraddittorio a seguito di chiamata in causa\in garanzia del- la compagnia assicurativa delle parti odierne convenute, si chiede fin
d'ora di estendere la domanda di condanna esclusiva e\o solidale ovvero ciascuno per quanto di ragione e competenza, anche nei confronti di tali
4
convenuti chiamati in causa e\o in garanzia, per i danni patiti iure here- ditatis e iure proprio, da attori e nella misura indicata nel precedente paragrafo “RIEPILOLO QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SPETTANTI
ALLE PARTI ISTANTI”, ovvero nella diversa misura che risulterà dovu- ta a seguito della espletanda CTU e istruttoria e\o che sarà ritenuta equa da Codesto Ill.mo Giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; - il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro sino al sod- disfo, nonché oltre interessi legali di mora ex art 1284, co. 4, c.c. novel- lato dal momento dalla domanda di negoziazione assistita, fino al soddi- sfo. - condannare le parti convenute, al pagamento dei compensi e delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarazione di fattone anticipo;
- emettere ogni altro provvedimento opportuno e conse- quenziale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta addu- CP_6 cendo:
1. l'infondatezza della domanda non essendo provati i fatti di cau- sa e l'assenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'evento;
2. che dalla perizia di parte a firma del Dott. in atti Persona_3 prodotta, emergono con chiarezza le motivazioni che inducono a non condividere il contenuto della perizia e che invece consentono di affer- mare come corretto sotto ogni profilo il comportamento dei Sanitari e dunque l'assenza di responsabilità della comparente azienda sanitaria;
3. che dall'esame del predetto consulente di parte, si ricava infatti che, la sig.ra , in data 21/03/2010, veniva trasportata d'urgenza presso Per_1
l'Ospedale “San Giuseppe Moscati” in Aversa, dove arrivava, alle ore
8,50, in P.S. in “asistolia”, con immediate manovre di rianimazione che permettevano, alle ore 09.05, la ripresa dell'attività cardiaca, ma in stato di coma e pertanto ricoverata in rianimazione;
4. che nel prosieguo del ri- covero, si sviluppava una situazione che interessava vari apparati ed or- gani, con insufficienza respiratoria, insufficienza renale acuta, cardiopa- tia ipertensiva, infarto del miocardio e anossia cerebrale” con exitus della paziente avvenuto in data 04/07/2010; 5. che in rianimazione, durante tutto il ricovero, venivano attivate tutte le procedure del caso e non si ravvedono situazioni di criticabilità da parte dei sanitari dell' CP_12
6. che la criticabilità che viene addebitata ai sanitari riguarda il
[...] comportamento e la procedura clinica adottata dai sanitari del P.S.
5
all'accesso del giorno precedente, 20/03/2010, in cui i Sanitari procede- vano a un immediato controllo cardiologico, che risultava negativo, oltre ad esami ematici, compresa la troponina sierica che risultava nella nor- ma;
7. che in relazione agli esami ematici insufficienti, si specifica che le linee guida in Cardiologia, indicano quale maggiormente importante la
OP, enzima specifico nell' infarto del miocardio, mentre la mio- globina, la LDH, la CPK-MB e le transaminasi sono ritenuti enzimi ac- cessori e spesso possono essere di valore più alto nella norma, senza al- cun coinvolgimento del muscolo cardiaco;
8. che lo stesso CTP riferisce che i valori degli enzimi si sono elevati in seconda giornata di ricovero in rianimazione e, quindi, anche una ripetizione a tre, sei e dodici ore, avrebbe portato lo stesso ed identico risultato, ovvero enzimi con valori nella norma;
9. che il comportamento dei Sanitari non poteva quindi che essere quello adottato, seguendo le linee guida di P.S., con consulenze ed esami adeguati, oltre ad una permanenza adeguata della paziente e dimis- sione alla scomparsa della sintomatologia;
10. che non vi sono dati che possano collegare l'evento ischemico acuto al primo accesso in P.S: del
20/03/2010, pertanto, l'operato dei Sanitari del P.S. dell'Ospedale di
Aversa, quindi, non può che considerarsi idoneo e coerente con il caso prospettatosi e quanto avvenuto il 21/03/10 devesi ritenere evento distin- to e separato rispetto a quello del 20/03/10, trattato adeguatamente e con estrema urgenza, che ha poi determinato tutta la situazione grave ed irre- versibile;
11. la prescrizione della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, atteso che la asserita responsabilità della struttura ospedaliera è di natura extracontrattuale;
12. la contestazione sul quantum dei danni ri- chiesti, sia iure proprio, sia iure hereditatis, non essendo fornita alcuna valida prova al riguardo e sulla loro quantificazione.
Per quanto esposto la convenuta concludeva: 1) Preliminarmente, accer- tare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto al risar- cimento del danno in capo agli attori a qualunque titolo richiesto, per le ragioni tutte espresse nella presente memoria di costituzione;
2) Nel me- rito, in ogni caso, rigettare la domanda proposta nella sua totalità, sic- come infondata in fatto e diritto e comunque sguarnita di prova, per le ragioni tutte indicate nel presente atto;
3) Sempre nel merito, in conse- guenza del rigetto della domanda di risarcimento danni, rigettare altresì
6
tutte le altre conclusioni formulate dalla parte attrice che, siccome diret- tamente collegate all'accoglimento della domanda principale, dovranno inevitabilmente essere travolte per effetto del rigetto della domanda principale;
4) In via di estremo subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, salvo gravame, qualificare il grado della colpa ascrivibile (se lieve o grave), con ogni più ampia ri- serva in ordine ad eventuale azione di rivalsa. 5) Il tutto, con ogni con- seguenza anche in ordine alle spese di lite.
La domanda è fondata nei soli limiti espressi.
Sull'eccezione di prescrizione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla struttura sanitaria, considerato il suo carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Nella fattispecie in esame, gli attori hanno proposto azione risarcitoria iu- re hereditatis, avuto specifico riguardo il danno patito dal loro congiunto,
e iure proprio per perdita del rapporto parentale.
Orbene, non appare revocabile in dubbio che la prescrizione ha durata decennale se relativa al danno patito iure hereditatis, in ragione del paci- fico ricorrere di un rapporto contrattuale di spedalità tra paziente e strut- tura sanitaria, diversamente è a dirsi per le domande risarcitorie formula- te iure proprio dai congiunti le quali, poiché da ricondurre nell'alveo del- la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 5 feb- braio 2024, n. 3267), sono sottoposto al regime di prescrizione quinquen- nale.
A tal riguardo, si evidenzia infatti che il rapporto contrattuale, intercorso tra la struttura e la paziente, non coinvolge in alcun modo i familiari, non venendo in rilievo alcun rapporto contrattuale di “spedalità” - neppure qualificabile quale contatto sociale qualificato instaurato dai medesimi direttamente con la struttura sanitaria.
Secondo condivisibile giurisprudenza, questi ultimi nemmeno possono farsi rientrare nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il no- socomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già rego- lato sul piano della programmazione negoziale (Cass. civ. n.
7
21404/2021); eventualità non ricorrente nel caso di specie. Per tale moti- vo, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati dagli istanti iure proprio va qualificata come extracontrattuale con ciò che ne consegue in punto di prescrizione da considerarsi dunque quinquennale.
Nello specifico, l'art. 2947 co. 1 c.c. prevede che "Il diritto al risarcimen- to del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato". Al comma 3 del medesimo articolo si legge inoltre che "In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”
Orbene, gli elementi acquisiti in giudizio (con particolare riferimento alle risultanze degli accertamenti peritali eseguiti dal collegio nominato) ri- conducono, almeno astrattamente, ad una condotta colposa dei sanitari che ha determinato la verificazione dell'evento morte del paziente. Per- tanto, la condotta degli stessi deve considerarsi penalmente rilevante ai sensi dell'art. 589 c.p.p.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, potendo ritenersi astratta- mente configurabile il delitto di omicidio colposo, in base ad una valuta- zione fondata sull'astratta configurabilità del reato che è consentita nell'ambito del procedimento civile (SS.UU. 27337/2008), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno applicabile è quello previsto per il detto reato, cioè sei anni ex art 2947 III co c.c. (termine modificato con la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre
2005).
Tale maggior termine prescrizionale si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass. 26 giugno 2021, n. 21404). E ciò indipen- dentemente dall'esito del procedimento penale che, come nel caso di spe- cie, può anche non essere stato promosso.
Va aggiunto che, nel procedimento civile non può trovare applicazione il termine prescrizionale più ampio (7 anni e 6 mesi) previsto per i proce- dimenti penali. Tale termine si determina, infatti, applicando gli aumenti di legge, in presenza di atti interruttivi operanti nel procedimento penale.
8
La possibile efficacia degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza di legit- timità (SS. UU 18 febbraio 1997 n. 1479; Cass. 2 marzo 2009 n. 5009 e, da ultimo, Cass. 4 febbraio 2021 n. 2694), la quale ha ritenuto che la pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia modellata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell' istituto della prescrizione civile, senza compro- metterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del di- ritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazio- ne o di interferenze fra le due discipline.
Pertanto, esclusa la rilevanza degli atti interruttivi di cui agli artt. 160 e
161 c.p., il termine di prescrizione è di sei anni, come desumibile dall'art. 157 c.p., così come modificato dalla L. n. 151 del 2005, e dall'art. 589
c.p. (cfr. Tribunale Messina n. 1904 del 14.11.2022).
Orbene alla luce dei richiamati principi, nel caso di specie il termine pre- scrizionale di 6 anni risultava già decorso al momento in cui veniva pro- mosso il giudizio di risarcimento del danno iure proprio. Infatti, il deces- so della sig.ra , momento a partire dal quale può essere Persona_1 invocato il risarcimento, è avvenuto in data 04.07.2010 ed il termine di prescrizione risulta interrotto per la prima volta per effetto della messa in mora inoltrata a mezzo p.e.c. solo in data 23.06.2020, recante le richieste di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis e prodotta in atti, dunque, tardivamente perché oltre 6 anni dalla verificazione dell'evento.
Né può essere accolta la tesi attorea della decorrenza del termine di pre- scrizione (dies a quo) dalla successiva presa di coscienza e consapevo- lezza che il danno alla salute e al benessere psico-fisico fosse stato con- seguenza di un errore sanitario, avvenuta nel mese di agosto 2018 dopo la lettura di un articolo di cronaca, atteso che, come chiarito dalla giuri- sprudenza, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2947 c.c., comma 1, dal momento in cui la malattia può essere percepita con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ, SEZ. VI-3, n.
9
29760 del 12.10.2022) e, nel caso di specie, già al momento della morte della paziente vi erano elementi sufficienti a far ritenere sussistente l'errore medico.
Per quanto sopra, la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori iure proprio non può essere accolta per intervenuta prescrizione del rela- tivo diritto.
Permangono, dunque, allo scrutinio di questo Giudice le sole domande risarcitorie azionate dagli istanti iure hereditatis per i danni patiti dal loro congiunto giacché soggette all'ordinario termine decennale della prescri- zione da responsabilità contrattuale e che non risulta spirato stante l'atto interruttivo del 23.06.2020.
Sull'azione iuri hereditatis.
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione attiva degli attori a pro- porre la domanda, avendo le parti prodotto certificazioni anagrafiche e documentazione successoria attestanti la loro qualità di eredi legittimi
(figli) della sig.ra . Persona_1
Nel merito la domanda è fondata.
Come sopra accennato, la fattispecie va inquadrata nell'ottica della re- sponsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico- chirurgica.
Al riguardo va detto che l'ente sanitario risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione me- dica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubi- tarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un contratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si in- staura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto,
e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicu- rezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assisti- ti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza
10
che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un inte- resse predefinito, e non o, meglio, non solo l'interesse generico a non su- bire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a secon- da che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività
(cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS.
UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass.
Sezioni Unite n. 577/2008). Ai fini della configurabilità della responsabi- lità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsa- bilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un profes- sionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006).
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronun- cia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempi- mento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio dirit- to, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'ina-
11
dempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debito- re convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbli- gazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla
contro
- parte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabili- tà di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulte- riore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbliga- zioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non
è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte af- ferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costi- tuisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo va- lere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento speci- fico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema
Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrat- tuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contat- to sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che ta- le inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ultimo,
Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti
12
dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempi- mento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzio- ne del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha por- tato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbli- gazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologi- ca (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligen- te e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecu- zione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di partico- lare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il ri- sultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo sco- stamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze
13
della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla di- sciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve esclu- dersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista per- sona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua na- tura insensibile a pressioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria ri- sponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimen- to, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi an- tecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova discipli- na negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifi- che. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, in- somma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, an- che nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causa- to da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutta- via, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la qua- le impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causan- te, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effet- tuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n.
581/08). Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponde- ranza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamen- to giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso
14
causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal pa- ziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e pron- tamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evita- re il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III,
23.9.2004, n. 19133). È necessario accertare, insomma, che il comporta- mento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di pre- venire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Pro- babilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale. De- ve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o pro- babilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole vero- simiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto di citazione e nella successiva memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha effettuato la puntuale rico- struzione della vicenda medica per cui è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate al personale medico dipendente della con- venuta ed i profili di responsabilità professionale a loro carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il decesso del- la sig.ra . Per_1
Nello specifico, dalla documentazione in atti è emerso che la IG.ra
[...]
, di anni 78 all'epoca dei fatti, si recava la notte del Parte_1
20.03.2010 alle ore 3.56 presso il PS del PO di Aversa per dolore epiga- strico e difficoltà respiratoria. Alla paziente veniva praticato ecg (di cui non vengono riportati gli esiti) ed esami ematochimici, che non metteva- no in risalto nulla di patologico (troponina 0,03 vn 0,00- 0,06), per cui veniva dimessa il 20.03.2010 alle ore 6.22, dopo aver praticato Urbason
40 mg+zantac, con diagnosi di “stato agitativo”. Le veniva prescritto bentelan fiale 1 fl al bisogno e ossigeno terapia e venivano consigliati ul- teriori controlli dal curante + visita neurologica (cfr. verbale di P.S. del
20.03.2010).
15
Il giorno successivo, 21/03/2010, alle ore 8:48, la sig.ra Persona_2 veniva trasportata nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
[...]
Aversa ove giungeva in “… asistolia inizia manovre rianimatorie si al- lerta rianimatore, massaggio cardiaco esterno adrenalina e atropina ogni tre minuti Episodio di fibrillazione ventricolare trattato con DC shock a 75j ore 9,05 ripresa attivita' cardiaca Amiodarone if diluita in
20 cc di glucosata al 5% in dieci minuti Si affida al rianimatore” (cfr. verbale di P.S. del 21.03.2010).
La paziente veniva pertanto ricoverata in Rianimazione con la diagnosi di insufficienza respiratoria post ACC e coma, veniva intubata e posta in sedazione farmacologica e monitorata continuamente sino alla data del
4/7/10 in cui ne avveniva il decesso (cfr. Cartella clinica P.O. . CP_5
Parte attrice ha lamentato omissioni e/o erronee condotte tenute dai Sani- tari del di Aversa (CE) concernenti l'omessa esecu- Controparte_13 zione di specifici esami clinici e strumentali collegati alla necrosi mio- cardica (l'LDH, il CK-MB la Mioglobina, le transaminasi, ripetuti a di- stanza di tre- sei -nove- dodici ore), la errata diagnosi di “Stato agitati- vo”, l'omessa tempestiva diagnosi dell'infarto miocardico acuto e le omesse tempestive idonee cure alle prime ore del 20/03/2010.
Il Tribunale, onde accertare i lamentati profili di responsabilità ravvisabi- li nella condotta dei ha nominato un collegio tecnico d'ufficio il CP_4 quale, all'esito di approfondita analisi della documentazione medica in atti e della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale, del- le linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità scien- tifica nazionale ed internazionale in materia, ha rilevato i profili di ina- dempimento addebitabili al personale medico in servizio presso il P.O.
“San Giuseppe Moscati” di Aversa.
In particolare, nella relazione depositata il collegio CTU (Dott.
[...]
e Dr. ), dopo aver confermato le circostanze Per_4 Persona_5 allegate dagli attori e desumibili dalla documentazione medica, ha accer- tato i profili di responsabilità addebitabili al personale medico riferendo:
“In risposta al primo quesito, la IG.ra il giorno Persona_1
20/03/2010, alle ore 3,56, accusando dolore epigastrico e difficoltà re- spiratorie, veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Aversa dove i sanitari sottostimarono la sintomatologia lamentata e di-
16
misero la paziente senza la dovuta e necessaria osservazione breve che il caso necessitava”.
Invero, il Collegio CTU analizzando le Linee Guida Specialistiche Inter- nazionali e Nazionali disponibili all'epoca dei fatti, ha rilevato che “Si ri- tiene che la condotta professionale dei sanitari del PS dell'Ospedale di
Aversa non fu adeguata al caso clinico presentatosi la sera del
20.10.2020, quando la sintomatologia lamentata dalla IG.ra Pt_3 era mandatoria di un'osservazione per almeno 12 ore eseguendo: - Elet- trocardiogrammi seriati;
- Markers di necrosi miocardica seriati;
La mancata osservazione dei suddetti comportamenti diagnostici determina- ti da una imprudente dimissione clinica della paziente non ha permesso di prevenire le complicanze dell'arresto cardiocircolatorio che eviden- temente è subentrato a poche ore di distanza dalla dimissione e che ha comportato, alle ore 8:48, il ritorno presso il PS del di Aver- CP_13 sa dove, stavolta, la paziente giungeva in asistolia”.
Ciò detto, i consulenti hanno anche accertato che la imprudente dimissio- ne della paziente in data 20.03.2010 e l'omessa osservazione ed esecu- zione degli specifici esami prescritti in tali casi, che precluse il corretto inquadramento diagnostico è da porsi in relazione causale con l'evento morte. Sul punto il Collegio peritale ha riferito: “Il decesso della paziente fu dovuto alle complicanze di un arresto cardiocircolatorio avvento in ambiente non protetto, dopo l'imprudente dimissione dal PO di Aversa giorno 20/03/2010, alle ore 3:56, e che determinò un'anossia cerebrale ed il coma grave (CGS = 3) per cui fu posta in sedazione e collegata al
VAM fino al decesso”.
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e co- stituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non ri- sultano minimamente scalfite dalle contestazioni della parte convenuta la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussi- stenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della paziente.
17
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta, quindi, accertata la respon- sabilità della struttura sanitaria e il nesso causale con l'evento.
Sulla quantificazione del danno
Il danno biologico terminale e il danno morale terminale
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria iure hereditatis va ricono- sciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito dalla de cuius atteso che dalla cartella clinica, e dalla consulenza tecnica
è emerso chiaramente un peggioramento delle condizioni fisiche della paziente che ricoverata in ospedale ed incapace di attendere alle proprie occupazioni ha vissuto una condizione di malattia per un "apprezzabile intervallo di tempo” tale da renderlo economicamente quantificabile.
Ed infatti, in linea con i principi generali, il danno biologico temporaneo consiste nella perdita della possibilità, durante una malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni e questa impossibilità sussiste sia quando la malattia termini con la guarigione, sia quando finisca con il decesso. Pertanto, la persona che, in conseguenza di un fatto illecito, ri- manga per un certo periodo di tempo in condizione di invalidità tempora- nea (totale o parziale), e poi venga a mancare, acquista, prima della mor- te, un danno terminale, nella sua componente biologica, che può dunque trasmettere agli eredi.
Per inciso, la componente biologica del danno terminale va risarcita tanto se il danneggiato fosse in stato di coscienza durante il tempo di sopravvi- venza, quanto se fosse in stato di incoscienza, poiché la perdita connessa al danno biologico temporaneo si realizza a prescindere dalla consapevo- lezza che la vittima ne abbia.
Il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale solo quando sussiste un danno cosiddetto da percezione, che si declina nello stato di sofferenza psicologica, altresì definito stato di lucida agonia che la vittima della condotta illecita patisce a causa della contezza dell'imminenza del proprio exitus.
La condicio sine qua non per il suo ristoro è la presenza di una lucida percezione del suo prossimo decesso.
Poiché il danno biologico temporaneo viene computato de die in diem, deve ritenersi che si possa aver diritto a risarcimento per invalidità tem- poranea solo quando questa sia superiore al giorno, tale da superare la
18
soglia di “apprezzabilità”.
Dunque atteso che all'esito del giudizio è emerso che il decesso della pa- ziente è avvenuto a distanza di 105 giorni dal ricovero e che è trascorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale la vittima ha potuto per- cepire il degrado della propria salute dovrà essere risarcito per i giorni di vita trascorsi nella struttura sanitaria sino alla morte, con la precisazione, che il quantum va liquidato attraverso una adeguata personalizzazione, idonea a considerare la speciale intensità di una invalidità temporanea che esiti nel decesso del danneggiato.
Ebbene, con riguardo alla quantificazione del danno terminale, le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservato- rio sulla giustizia civile di Milano definiscono dei criteri orientativi per la liquidazione ai quali questo Tribunale presta adesione tenuto nel debito conto quanto chiarito dalla Suprema Corte con sul tema.
Questi, in particolare, i criteri di liquidazione del danno terminale stabiliti dall'Osservatorio:
- In primis, il principio di unitarietà ed onnicomprensività: alla luce dell'insegnamento delle Sez. Un. gemelle, nn. 26972/3/4/5, dell'11 no- vembre 2008, si è proposta una definizione onnicomprensiva del "danno terminale", che ricomprenda al suo interno ogni aspetto biologico e soffe- renziale connesso alla percezione della morte imminente, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio;
- La durata limitata: infatti, la stessa definizione di danno terminale esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. L'Osservatorio suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni, individuato convenzionalmente in 100, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico tempo- raneo ordinario. Posto il limite massimo, si ribadisce come di danno ter- minale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Corte di Cas- sazione, qualora la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo dalla lesione;
- L'intensità decrescente: è stato proposto un modello tale per cui vi è una differenza nel calcolo della liquidazione tra i primi tre giorni e i successi- vi novantasette, atteso che il danno tende a decrescere con il passare del tempo. Infatti, sulla base dell'esperienza medico-legale, si è appreso che
19
il momento di massima sofferenza è il periodo immediatamente successi- vo all'evento lesivo, mentre nei giorni successivi il dolore comincia a di- minuire, anche per l'inevitabile adattamento alla situazione di dolore;
- La personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giorna- liera del danno è comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
Sull'an del danno, non trattandosi mai di danno in re ipsa, occorre la pro- va, anche per presunzioni, circa la consapevolezza da parte della vittima della fine della vita.
In conformità ai principi statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione, la liquidazione del danno biologico terminale può essere effettuata sulla ba- se delle tabelle relative all'invalidità temporanea adeguando la liquida- zione con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un danno alla salute, che fu anche così intenso e grave da condurre la persona verso la morte, (Cass. Ord. n. 36841 del 15 dicembre 2022).
Nello specifico, le Tabelle di Milano prevedono una liquidazione del danno biologico terminale suddivisa in due fasi: per i primi 3 giorni im- porto complessivo fino a € 35.247,00, determinato equitativamente e non soggetto a personalizzazione;
dal 4° al 100° giorno: importi decrescenti per ciascun giorno, a partire da € 1.175,00 per il 4° giorno fino a € 116,00 per il 100° giorno. Questi importi possono essere aumentati fino al 50% in presenza di circostanze giustificative.
Dunque, tenuto conto di quanto previsto dalle Tabelle di Milano 2024, possono essere liquidati Euro 35.247,00 per i primi tre giorni, Euro
62.544,00 per i successivi giorni sino al 100°, a cui va aggiunto l'aumento del 50% (euro 31.272,00) per la personalizzazione, stante il ri- covero in rianimazione, lo stato comatoso e, infine, l'exitus della pazien- te, così per un totale di Euro 129.063,00.
Pertanto, agli attori, in qualità di eredi della sig.ra , va Persona_1 riconosciuto iure hereditatis un danno biologico terminale nella misura complessiva pari ad € 129.063,00.
In applicazione delle norme che regolano la successione dei legittimari
(art. 542 c.c.), tale somma va ripartita secondo la quota di 1/3 per ciascun erede che corrisponde alla somma di € 43.021,00.
20
Non sono invece emerse prove a sostegno della sussistenza dei presuppo- sti per il riconoscimento del cd. danno catastrofale o danno morale termi- nale atteso che non è stato dimostrato lo stato di coscienza e consapevo- lezza dell'imminenza della morte.
Sulle somme sopra liquidate sono dovuti gli interessi compensativi i qua- li, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n.
1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la va- riazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla senten- za n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritarda- to conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del dan- no, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo
(21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente sentenza;
sull'im- porto come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulte- riori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Sulle ulteriori richieste risarcitorie di danno da perdita delle chance di sopravvivenza e danno da perdita di opzioni, con le quali affronta- re la prospettiva della fine ormai prossima.
Va esclusa la risarcibilità delle ulteriori poste di danno richieste dagli at- tori atteso che si configurerebbe un'inammissibile duplicazione risarcito- ria tra voci di danno.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giu- dizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale de- terminato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il
21
danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore me- dico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presuppo- sti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscetti- bile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tem- po vissuto col congiunto” (Cass. civ. n. 21415 del 30 luglio 2024).
Spese di giustizia
Le spese di giustizia alla luce del parziale accoglimento della domanda, si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure pro- prio;
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale rapp.te pro CP_10 tempore, per il decesso della sig.ra ; Persona_1
- Condanna la in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_10 al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
43.021,00 a titolo di danno biologico terminale;
in favore di CP_2
43.021,00 a titolo di danno biologico terminale;
in favore di
[...] di € 43.021,00 a titolo di danno biologico terminale, CP_3 oltre interessi come specificati in motivazione;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
- Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Santa Maria Capua Vetere, 30.07.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3110 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
, e , in proprio e quali Controparte_1 CP_2 CP_3 eredi della sig.ra , rapp.ti e difesi, come in atti, dagli Persona_1
Avv.ti Alfonso Luigi Marra e Caterina Marra e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
attori
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, da- Controparte_4 gli Avv.ti Pierpaolo Pesce e Francesco Paura e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
convenuta
e
non costituito;
Controparte_5 convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 28.04.2025 di precisazione delle conclusioni e successi- ve comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
1
Con atto di citazione notificato il 12.04.2022 i sig.ri , Controparte_1
e convenivano in giudizio la ed il CP_2 CP_3 CP_6 adducendo:
1. che in data Controparte_5
20/03/2010 alle ore 03.56 la sig.ra accusando dolore Persona_1 epigastrico e difficoltà respiratorie, veniva accompagnata al Pronto Soc- corso del P.O. di Aversa dove, a seguito di accertamenti, CP_5 veniva diagnosticato “Stato agitativo” e, praticata la terapia farmacologi- ca, veniva dimessa alle ore 6.22 con prescrizioni terapeutiche e ulteriori controlli da eseguire in ambulatorio;
2. che il giorno successivo,
21/03/2010 verso le ore 8.45, per l'aggravarsi delle condizioni, la sig.ra veniva trasportata nuovamente al Pronto Soccorso del Persona_1
P.O. di Aversa (CE) ove giungeva in asistolia, pertanto, CP_5 veniva sottoposta a manovre rianimatorie con massaggio cardiaco ester- no, adrenalina e atropina, e ricoverata nel reparto di Rianimazione dove rimaneva fino alla data del 04/07/2010, in cui decedeva per arresto car- diocircolatorio;
3. che dopo il ricovero la paziente ha avuto saltuari e brevi periodi di ripresa della conoscenza, testimoniati dai parenti che le facevano visita e documentati anche dalla cartella clinica, durante tali momenti di conoscenza la sig.ra ha comunque avuto la perce- Per_1 zione della estrema gravità e della dolorosità delle sue condizioni di salu- te, della fine imminente, vivendo drammaticamente l'angoscia relativa;
4. che nonostante la avanzava richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis e la convocazione in mediazione, ex art. 5
d.lgs n. 28/2010, le strutture sanitarie non hanno dato riscontro né sono comparse all'incontro fissato per la mediazione;
5. che alla sig.ra
[...]
, nelle prime ore del 20/03/2010 non è stato diagnosticato Parte_1 un infarto miocardico acuto per errore dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa i quali hanno ascritto la sintomatologia accusata dalla paziente (dolore epigastrico e difficoltà' respiratoria) a stato agitati- vo, omettendo di praticare gli accertamenti strumentali e laboratoristici necessari per formulare la diagnosi o almeno il sospetto di infarto mio- cardico ed omettendo, inoltre, alla dimissione dal Pronto Soccorso, la prescrizione degli stessi esami diagnostici;
6. che la conseguenza dell'errore dei sanitari è stata la invalidità totale dalla data del suo ricove- ro fino al suo decesso e\o , comunque, la perdita di chance “quoad vi-
2
tam”, nel senso che l'errore ha determinato il decesso nel giro di poco piu' di tre mesi, a cui si devono aggiungere le sofferenze patite dalla pa- ziente durante il lungo ricovero, decorso in gran parte in sedazione far- macologica con conseguente perdita di chance “quoad valetudinem” tro- vandosi la paziente in una situazione di alterazione della coscienza, che le ha impedito di godere della gioia di vivere, della relazione con i fami- liari e con gli amici, della possibilità di dedicarsi alle consuete abitudini, di impartire disposizioni in ordine economico, testamentario etc.; 7. che l'inabilità temporanea assoluta è da valutarsi in giorni 105 durante i quali nei brevi periodi di ripresa della conoscenza, sia pur parziale, dallo stato comatoso, la sig.ra ha, comunque, avuto la percezione Persona_1 della fine imminente, vivendo drammaticamente l'angoscia relativa;
8. che risulta provato il fatto storico del decesso della sig.ra Persona_2 ed il nesso di causalità tra l'evento dannoso suddetto e l'operato
[...] omissivo e commissivo dei predetti sanitari del P.O. di CP_5
Aversa;
9. che i superstiti (figli) del defunto sono legittimati ad agire in giudizio sia per il danno patrimoniale che per il danno non patrimoniale, non solo iure proprio per i danni direttamente sofferti, ma anche iure he- reditatis per quelli patiti dal congiunto in vita, poi trasmessi agli eredi con la morte.
Ciò posto, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: - accogliere la domanda attrice, ovvero - accertare la procedibilità dell'azione, stante il preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare ai fini della presente lite, che gli istanti, sig.ri
[...]
, e , sono eredi legittimi della CP_7 CP_2 CP_3 sig.ra ; - accertare e dichiarare che gli operatori sani- Persona_1 tari del hanno agito Controparte_8 con negligenza, e\o imperizia e\o imprudenza con riferimento alla tardi- vità della elaborazione della corretta diagnosi dell'evento morboso (in- farto miocardico) che affliggeva la sig.ra sin dal suo Persona_1 primo accesso nel Presidio Ospedaliero ed alla idoneità e\o tempestività delle cure ad essa prestate;
- accertare e dichiarare che il ritardo nella elaborazione della corretta diagnosi dell'evento morboso (infarto mio- cardico) che affliggeva la sig.ra e, quindi, della sotto- Persona_1 posizione della stessa alle cure più idonee ed appropriate, è stata causa
3
efficiente delle gravissime lesioni alla integrità psicofisica e della morte della sig.ra , la quale, in caso di diagnosi tempestiva, Persona_1 ben avrebbe avuto possibilità di guarigione e/o quantomeno di sopravvi- venza e con una qualità della vita migliore di quella goduta dal
20.3.2010 fino alla data del suo decesso in data 4.7.2010; - accertare e dichiarare la responsabilità civile del Controparte_9
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e\o del-
[...] la , in persona del suo legale rappre- Controparte_4 sentante pro tempore, ciascuna di essa per quanto di ragione e compe- tenza, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, per i fatti come descritti in premessa;
- accertare, incidenter tantum, la consuma- zione del delitto di omicidio colposo ai danni della sig.ra Persona_2
; -accertare e dichiarare che a causa della suesposta negligente e\o
[...] imperita e\o imprudente condotta medica sono derivati agli attori, iure proprio e iure hereditatis, danni non patrimoniali come dedotto in pre- messa e nella misura indicata nel precedente paragrafo “RIEPILOLO
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SPETTANTI ALLE PARTI ISTANTI”, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta a seguito della esple- tanda CTU e istruttoria e\o che sarà ritenuta equa da Parte_2
Giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; - conseguentemente, con- dannare la , in persona del suo le- Controparte_10 gale rappresentante pro tempore, e\o l' Controparte_11
[.
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ciascuna di es- sa per quanto di ragione e competenza, a risarcire le parti odierne istanti di tutti i danni non parimoniali (biologico, morale, tanatologico, da per- dita di chance, ecc) patiti iure proprio e iure hereditatis per i fatti come descritti in premessa e nella misura indicata nel precedente “RIEPILO-
LO QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SPETTANTI ALLE PARTI
ISTANTI”, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta a seguito della espletanda CTU e istruttoria e\o che sarà ritenuta equa da Codesto
Ill.mo Giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; - in caso di integra- zione del contraddittorio a seguito di chiamata in causa\in garanzia del- la compagnia assicurativa delle parti odierne convenute, si chiede fin
d'ora di estendere la domanda di condanna esclusiva e\o solidale ovvero ciascuno per quanto di ragione e competenza, anche nei confronti di tali
4
convenuti chiamati in causa e\o in garanzia, per i danni patiti iure here- ditatis e iure proprio, da attori e nella misura indicata nel precedente paragrafo “RIEPILOLO QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SPETTANTI
ALLE PARTI ISTANTI”, ovvero nella diversa misura che risulterà dovu- ta a seguito della espletanda CTU e istruttoria e\o che sarà ritenuta equa da Codesto Ill.mo Giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; - il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro sino al sod- disfo, nonché oltre interessi legali di mora ex art 1284, co. 4, c.c. novel- lato dal momento dalla domanda di negoziazione assistita, fino al soddi- sfo. - condannare le parti convenute, al pagamento dei compensi e delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarazione di fattone anticipo;
- emettere ogni altro provvedimento opportuno e conse- quenziale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta addu- CP_6 cendo:
1. l'infondatezza della domanda non essendo provati i fatti di cau- sa e l'assenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'evento;
2. che dalla perizia di parte a firma del Dott. in atti Persona_3 prodotta, emergono con chiarezza le motivazioni che inducono a non condividere il contenuto della perizia e che invece consentono di affer- mare come corretto sotto ogni profilo il comportamento dei Sanitari e dunque l'assenza di responsabilità della comparente azienda sanitaria;
3. che dall'esame del predetto consulente di parte, si ricava infatti che, la sig.ra , in data 21/03/2010, veniva trasportata d'urgenza presso Per_1
l'Ospedale “San Giuseppe Moscati” in Aversa, dove arrivava, alle ore
8,50, in P.S. in “asistolia”, con immediate manovre di rianimazione che permettevano, alle ore 09.05, la ripresa dell'attività cardiaca, ma in stato di coma e pertanto ricoverata in rianimazione;
4. che nel prosieguo del ri- covero, si sviluppava una situazione che interessava vari apparati ed or- gani, con insufficienza respiratoria, insufficienza renale acuta, cardiopa- tia ipertensiva, infarto del miocardio e anossia cerebrale” con exitus della paziente avvenuto in data 04/07/2010; 5. che in rianimazione, durante tutto il ricovero, venivano attivate tutte le procedure del caso e non si ravvedono situazioni di criticabilità da parte dei sanitari dell' CP_12
6. che la criticabilità che viene addebitata ai sanitari riguarda il
[...] comportamento e la procedura clinica adottata dai sanitari del P.S.
5
all'accesso del giorno precedente, 20/03/2010, in cui i Sanitari procede- vano a un immediato controllo cardiologico, che risultava negativo, oltre ad esami ematici, compresa la troponina sierica che risultava nella nor- ma;
7. che in relazione agli esami ematici insufficienti, si specifica che le linee guida in Cardiologia, indicano quale maggiormente importante la
OP, enzima specifico nell' infarto del miocardio, mentre la mio- globina, la LDH, la CPK-MB e le transaminasi sono ritenuti enzimi ac- cessori e spesso possono essere di valore più alto nella norma, senza al- cun coinvolgimento del muscolo cardiaco;
8. che lo stesso CTP riferisce che i valori degli enzimi si sono elevati in seconda giornata di ricovero in rianimazione e, quindi, anche una ripetizione a tre, sei e dodici ore, avrebbe portato lo stesso ed identico risultato, ovvero enzimi con valori nella norma;
9. che il comportamento dei Sanitari non poteva quindi che essere quello adottato, seguendo le linee guida di P.S., con consulenze ed esami adeguati, oltre ad una permanenza adeguata della paziente e dimis- sione alla scomparsa della sintomatologia;
10. che non vi sono dati che possano collegare l'evento ischemico acuto al primo accesso in P.S: del
20/03/2010, pertanto, l'operato dei Sanitari del P.S. dell'Ospedale di
Aversa, quindi, non può che considerarsi idoneo e coerente con il caso prospettatosi e quanto avvenuto il 21/03/10 devesi ritenere evento distin- to e separato rispetto a quello del 20/03/10, trattato adeguatamente e con estrema urgenza, che ha poi determinato tutta la situazione grave ed irre- versibile;
11. la prescrizione della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, atteso che la asserita responsabilità della struttura ospedaliera è di natura extracontrattuale;
12. la contestazione sul quantum dei danni ri- chiesti, sia iure proprio, sia iure hereditatis, non essendo fornita alcuna valida prova al riguardo e sulla loro quantificazione.
Per quanto esposto la convenuta concludeva: 1) Preliminarmente, accer- tare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto al risar- cimento del danno in capo agli attori a qualunque titolo richiesto, per le ragioni tutte espresse nella presente memoria di costituzione;
2) Nel me- rito, in ogni caso, rigettare la domanda proposta nella sua totalità, sic- come infondata in fatto e diritto e comunque sguarnita di prova, per le ragioni tutte indicate nel presente atto;
3) Sempre nel merito, in conse- guenza del rigetto della domanda di risarcimento danni, rigettare altresì
6
tutte le altre conclusioni formulate dalla parte attrice che, siccome diret- tamente collegate all'accoglimento della domanda principale, dovranno inevitabilmente essere travolte per effetto del rigetto della domanda principale;
4) In via di estremo subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, salvo gravame, qualificare il grado della colpa ascrivibile (se lieve o grave), con ogni più ampia ri- serva in ordine ad eventuale azione di rivalsa. 5) Il tutto, con ogni con- seguenza anche in ordine alle spese di lite.
La domanda è fondata nei soli limiti espressi.
Sull'eccezione di prescrizione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla struttura sanitaria, considerato il suo carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Nella fattispecie in esame, gli attori hanno proposto azione risarcitoria iu- re hereditatis, avuto specifico riguardo il danno patito dal loro congiunto,
e iure proprio per perdita del rapporto parentale.
Orbene, non appare revocabile in dubbio che la prescrizione ha durata decennale se relativa al danno patito iure hereditatis, in ragione del paci- fico ricorrere di un rapporto contrattuale di spedalità tra paziente e strut- tura sanitaria, diversamente è a dirsi per le domande risarcitorie formula- te iure proprio dai congiunti le quali, poiché da ricondurre nell'alveo del- la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 5 feb- braio 2024, n. 3267), sono sottoposto al regime di prescrizione quinquen- nale.
A tal riguardo, si evidenzia infatti che il rapporto contrattuale, intercorso tra la struttura e la paziente, non coinvolge in alcun modo i familiari, non venendo in rilievo alcun rapporto contrattuale di “spedalità” - neppure qualificabile quale contatto sociale qualificato instaurato dai medesimi direttamente con la struttura sanitaria.
Secondo condivisibile giurisprudenza, questi ultimi nemmeno possono farsi rientrare nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il no- socomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già rego- lato sul piano della programmazione negoziale (Cass. civ. n.
7
21404/2021); eventualità non ricorrente nel caso di specie. Per tale moti- vo, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati dagli istanti iure proprio va qualificata come extracontrattuale con ciò che ne consegue in punto di prescrizione da considerarsi dunque quinquennale.
Nello specifico, l'art. 2947 co. 1 c.c. prevede che "Il diritto al risarcimen- to del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato". Al comma 3 del medesimo articolo si legge inoltre che "In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”
Orbene, gli elementi acquisiti in giudizio (con particolare riferimento alle risultanze degli accertamenti peritali eseguiti dal collegio nominato) ri- conducono, almeno astrattamente, ad una condotta colposa dei sanitari che ha determinato la verificazione dell'evento morte del paziente. Per- tanto, la condotta degli stessi deve considerarsi penalmente rilevante ai sensi dell'art. 589 c.p.p.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, potendo ritenersi astratta- mente configurabile il delitto di omicidio colposo, in base ad una valuta- zione fondata sull'astratta configurabilità del reato che è consentita nell'ambito del procedimento civile (SS.UU. 27337/2008), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno applicabile è quello previsto per il detto reato, cioè sei anni ex art 2947 III co c.c. (termine modificato con la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre
2005).
Tale maggior termine prescrizionale si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass. 26 giugno 2021, n. 21404). E ciò indipen- dentemente dall'esito del procedimento penale che, come nel caso di spe- cie, può anche non essere stato promosso.
Va aggiunto che, nel procedimento civile non può trovare applicazione il termine prescrizionale più ampio (7 anni e 6 mesi) previsto per i proce- dimenti penali. Tale termine si determina, infatti, applicando gli aumenti di legge, in presenza di atti interruttivi operanti nel procedimento penale.
8
La possibile efficacia degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza di legit- timità (SS. UU 18 febbraio 1997 n. 1479; Cass. 2 marzo 2009 n. 5009 e, da ultimo, Cass. 4 febbraio 2021 n. 2694), la quale ha ritenuto che la pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia modellata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell' istituto della prescrizione civile, senza compro- metterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del di- ritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazio- ne o di interferenze fra le due discipline.
Pertanto, esclusa la rilevanza degli atti interruttivi di cui agli artt. 160 e
161 c.p., il termine di prescrizione è di sei anni, come desumibile dall'art. 157 c.p., così come modificato dalla L. n. 151 del 2005, e dall'art. 589
c.p. (cfr. Tribunale Messina n. 1904 del 14.11.2022).
Orbene alla luce dei richiamati principi, nel caso di specie il termine pre- scrizionale di 6 anni risultava già decorso al momento in cui veniva pro- mosso il giudizio di risarcimento del danno iure proprio. Infatti, il deces- so della sig.ra , momento a partire dal quale può essere Persona_1 invocato il risarcimento, è avvenuto in data 04.07.2010 ed il termine di prescrizione risulta interrotto per la prima volta per effetto della messa in mora inoltrata a mezzo p.e.c. solo in data 23.06.2020, recante le richieste di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis e prodotta in atti, dunque, tardivamente perché oltre 6 anni dalla verificazione dell'evento.
Né può essere accolta la tesi attorea della decorrenza del termine di pre- scrizione (dies a quo) dalla successiva presa di coscienza e consapevo- lezza che il danno alla salute e al benessere psico-fisico fosse stato con- seguenza di un errore sanitario, avvenuta nel mese di agosto 2018 dopo la lettura di un articolo di cronaca, atteso che, come chiarito dalla giuri- sprudenza, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2947 c.c., comma 1, dal momento in cui la malattia può essere percepita con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ, SEZ. VI-3, n.
9
29760 del 12.10.2022) e, nel caso di specie, già al momento della morte della paziente vi erano elementi sufficienti a far ritenere sussistente l'errore medico.
Per quanto sopra, la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori iure proprio non può essere accolta per intervenuta prescrizione del rela- tivo diritto.
Permangono, dunque, allo scrutinio di questo Giudice le sole domande risarcitorie azionate dagli istanti iure hereditatis per i danni patiti dal loro congiunto giacché soggette all'ordinario termine decennale della prescri- zione da responsabilità contrattuale e che non risulta spirato stante l'atto interruttivo del 23.06.2020.
Sull'azione iuri hereditatis.
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione attiva degli attori a pro- porre la domanda, avendo le parti prodotto certificazioni anagrafiche e documentazione successoria attestanti la loro qualità di eredi legittimi
(figli) della sig.ra . Persona_1
Nel merito la domanda è fondata.
Come sopra accennato, la fattispecie va inquadrata nell'ottica della re- sponsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico- chirurgica.
Al riguardo va detto che l'ente sanitario risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione me- dica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubi- tarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un contratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si in- staura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto,
e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicu- rezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assisti- ti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza
10
che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un inte- resse predefinito, e non o, meglio, non solo l'interesse generico a non su- bire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a secon- da che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività
(cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS.
UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass.
Sezioni Unite n. 577/2008). Ai fini della configurabilità della responsabi- lità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsa- bilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un profes- sionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006).
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronun- cia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempi- mento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio dirit- to, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'ina-
11
dempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debito- re convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbli- gazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla
contro
- parte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabili- tà di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulte- riore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbliga- zioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non
è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte af- ferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costi- tuisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo va- lere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento speci- fico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema
Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrat- tuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contat- to sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che ta- le inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ultimo,
Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti
12
dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempi- mento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzio- ne del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha por- tato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbli- gazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologi- ca (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligen- te e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecu- zione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di partico- lare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il ri- sultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo sco- stamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze
13
della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla di- sciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve esclu- dersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista per- sona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua na- tura insensibile a pressioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria ri- sponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimen- to, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi an- tecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova discipli- na negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifi- che. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, in- somma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, an- che nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causa- to da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutta- via, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la qua- le impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causan- te, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effet- tuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n.
581/08). Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponde- ranza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamen- to giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso
14
causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal pa- ziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e pron- tamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evita- re il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III,
23.9.2004, n. 19133). È necessario accertare, insomma, che il comporta- mento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di pre- venire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Pro- babilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale. De- ve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o pro- babilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole vero- simiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto di citazione e nella successiva memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha effettuato la puntuale rico- struzione della vicenda medica per cui è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate al personale medico dipendente della con- venuta ed i profili di responsabilità professionale a loro carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il decesso del- la sig.ra . Per_1
Nello specifico, dalla documentazione in atti è emerso che la IG.ra
[...]
, di anni 78 all'epoca dei fatti, si recava la notte del Parte_1
20.03.2010 alle ore 3.56 presso il PS del PO di Aversa per dolore epiga- strico e difficoltà respiratoria. Alla paziente veniva praticato ecg (di cui non vengono riportati gli esiti) ed esami ematochimici, che non metteva- no in risalto nulla di patologico (troponina 0,03 vn 0,00- 0,06), per cui veniva dimessa il 20.03.2010 alle ore 6.22, dopo aver praticato Urbason
40 mg+zantac, con diagnosi di “stato agitativo”. Le veniva prescritto bentelan fiale 1 fl al bisogno e ossigeno terapia e venivano consigliati ul- teriori controlli dal curante + visita neurologica (cfr. verbale di P.S. del
20.03.2010).
15
Il giorno successivo, 21/03/2010, alle ore 8:48, la sig.ra Persona_2 veniva trasportata nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
[...]
Aversa ove giungeva in “… asistolia inizia manovre rianimatorie si al- lerta rianimatore, massaggio cardiaco esterno adrenalina e atropina ogni tre minuti Episodio di fibrillazione ventricolare trattato con DC shock a 75j ore 9,05 ripresa attivita' cardiaca Amiodarone if diluita in
20 cc di glucosata al 5% in dieci minuti Si affida al rianimatore” (cfr. verbale di P.S. del 21.03.2010).
La paziente veniva pertanto ricoverata in Rianimazione con la diagnosi di insufficienza respiratoria post ACC e coma, veniva intubata e posta in sedazione farmacologica e monitorata continuamente sino alla data del
4/7/10 in cui ne avveniva il decesso (cfr. Cartella clinica P.O. . CP_5
Parte attrice ha lamentato omissioni e/o erronee condotte tenute dai Sani- tari del di Aversa (CE) concernenti l'omessa esecu- Controparte_13 zione di specifici esami clinici e strumentali collegati alla necrosi mio- cardica (l'LDH, il CK-MB la Mioglobina, le transaminasi, ripetuti a di- stanza di tre- sei -nove- dodici ore), la errata diagnosi di “Stato agitati- vo”, l'omessa tempestiva diagnosi dell'infarto miocardico acuto e le omesse tempestive idonee cure alle prime ore del 20/03/2010.
Il Tribunale, onde accertare i lamentati profili di responsabilità ravvisabi- li nella condotta dei ha nominato un collegio tecnico d'ufficio il CP_4 quale, all'esito di approfondita analisi della documentazione medica in atti e della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale, del- le linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità scien- tifica nazionale ed internazionale in materia, ha rilevato i profili di ina- dempimento addebitabili al personale medico in servizio presso il P.O.
“San Giuseppe Moscati” di Aversa.
In particolare, nella relazione depositata il collegio CTU (Dott.
[...]
e Dr. ), dopo aver confermato le circostanze Per_4 Persona_5 allegate dagli attori e desumibili dalla documentazione medica, ha accer- tato i profili di responsabilità addebitabili al personale medico riferendo:
“In risposta al primo quesito, la IG.ra il giorno Persona_1
20/03/2010, alle ore 3,56, accusando dolore epigastrico e difficoltà re- spiratorie, veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Aversa dove i sanitari sottostimarono la sintomatologia lamentata e di-
16
misero la paziente senza la dovuta e necessaria osservazione breve che il caso necessitava”.
Invero, il Collegio CTU analizzando le Linee Guida Specialistiche Inter- nazionali e Nazionali disponibili all'epoca dei fatti, ha rilevato che “Si ri- tiene che la condotta professionale dei sanitari del PS dell'Ospedale di
Aversa non fu adeguata al caso clinico presentatosi la sera del
20.10.2020, quando la sintomatologia lamentata dalla IG.ra Pt_3 era mandatoria di un'osservazione per almeno 12 ore eseguendo: - Elet- trocardiogrammi seriati;
- Markers di necrosi miocardica seriati;
La mancata osservazione dei suddetti comportamenti diagnostici determina- ti da una imprudente dimissione clinica della paziente non ha permesso di prevenire le complicanze dell'arresto cardiocircolatorio che eviden- temente è subentrato a poche ore di distanza dalla dimissione e che ha comportato, alle ore 8:48, il ritorno presso il PS del di Aver- CP_13 sa dove, stavolta, la paziente giungeva in asistolia”.
Ciò detto, i consulenti hanno anche accertato che la imprudente dimissio- ne della paziente in data 20.03.2010 e l'omessa osservazione ed esecu- zione degli specifici esami prescritti in tali casi, che precluse il corretto inquadramento diagnostico è da porsi in relazione causale con l'evento morte. Sul punto il Collegio peritale ha riferito: “Il decesso della paziente fu dovuto alle complicanze di un arresto cardiocircolatorio avvento in ambiente non protetto, dopo l'imprudente dimissione dal PO di Aversa giorno 20/03/2010, alle ore 3:56, e che determinò un'anossia cerebrale ed il coma grave (CGS = 3) per cui fu posta in sedazione e collegata al
VAM fino al decesso”.
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e co- stituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non ri- sultano minimamente scalfite dalle contestazioni della parte convenuta la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussi- stenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della paziente.
17
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta, quindi, accertata la respon- sabilità della struttura sanitaria e il nesso causale con l'evento.
Sulla quantificazione del danno
Il danno biologico terminale e il danno morale terminale
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria iure hereditatis va ricono- sciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito dalla de cuius atteso che dalla cartella clinica, e dalla consulenza tecnica
è emerso chiaramente un peggioramento delle condizioni fisiche della paziente che ricoverata in ospedale ed incapace di attendere alle proprie occupazioni ha vissuto una condizione di malattia per un "apprezzabile intervallo di tempo” tale da renderlo economicamente quantificabile.
Ed infatti, in linea con i principi generali, il danno biologico temporaneo consiste nella perdita della possibilità, durante una malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni e questa impossibilità sussiste sia quando la malattia termini con la guarigione, sia quando finisca con il decesso. Pertanto, la persona che, in conseguenza di un fatto illecito, ri- manga per un certo periodo di tempo in condizione di invalidità tempora- nea (totale o parziale), e poi venga a mancare, acquista, prima della mor- te, un danno terminale, nella sua componente biologica, che può dunque trasmettere agli eredi.
Per inciso, la componente biologica del danno terminale va risarcita tanto se il danneggiato fosse in stato di coscienza durante il tempo di sopravvi- venza, quanto se fosse in stato di incoscienza, poiché la perdita connessa al danno biologico temporaneo si realizza a prescindere dalla consapevo- lezza che la vittima ne abbia.
Il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale solo quando sussiste un danno cosiddetto da percezione, che si declina nello stato di sofferenza psicologica, altresì definito stato di lucida agonia che la vittima della condotta illecita patisce a causa della contezza dell'imminenza del proprio exitus.
La condicio sine qua non per il suo ristoro è la presenza di una lucida percezione del suo prossimo decesso.
Poiché il danno biologico temporaneo viene computato de die in diem, deve ritenersi che si possa aver diritto a risarcimento per invalidità tem- poranea solo quando questa sia superiore al giorno, tale da superare la
18
soglia di “apprezzabilità”.
Dunque atteso che all'esito del giudizio è emerso che il decesso della pa- ziente è avvenuto a distanza di 105 giorni dal ricovero e che è trascorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale la vittima ha potuto per- cepire il degrado della propria salute dovrà essere risarcito per i giorni di vita trascorsi nella struttura sanitaria sino alla morte, con la precisazione, che il quantum va liquidato attraverso una adeguata personalizzazione, idonea a considerare la speciale intensità di una invalidità temporanea che esiti nel decesso del danneggiato.
Ebbene, con riguardo alla quantificazione del danno terminale, le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservato- rio sulla giustizia civile di Milano definiscono dei criteri orientativi per la liquidazione ai quali questo Tribunale presta adesione tenuto nel debito conto quanto chiarito dalla Suprema Corte con sul tema.
Questi, in particolare, i criteri di liquidazione del danno terminale stabiliti dall'Osservatorio:
- In primis, il principio di unitarietà ed onnicomprensività: alla luce dell'insegnamento delle Sez. Un. gemelle, nn. 26972/3/4/5, dell'11 no- vembre 2008, si è proposta una definizione onnicomprensiva del "danno terminale", che ricomprenda al suo interno ogni aspetto biologico e soffe- renziale connesso alla percezione della morte imminente, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio;
- La durata limitata: infatti, la stessa definizione di danno terminale esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. L'Osservatorio suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni, individuato convenzionalmente in 100, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico tempo- raneo ordinario. Posto il limite massimo, si ribadisce come di danno ter- minale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Corte di Cas- sazione, qualora la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo dalla lesione;
- L'intensità decrescente: è stato proposto un modello tale per cui vi è una differenza nel calcolo della liquidazione tra i primi tre giorni e i successi- vi novantasette, atteso che il danno tende a decrescere con il passare del tempo. Infatti, sulla base dell'esperienza medico-legale, si è appreso che
19
il momento di massima sofferenza è il periodo immediatamente successi- vo all'evento lesivo, mentre nei giorni successivi il dolore comincia a di- minuire, anche per l'inevitabile adattamento alla situazione di dolore;
- La personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giorna- liera del danno è comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
Sull'an del danno, non trattandosi mai di danno in re ipsa, occorre la pro- va, anche per presunzioni, circa la consapevolezza da parte della vittima della fine della vita.
In conformità ai principi statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione, la liquidazione del danno biologico terminale può essere effettuata sulla ba- se delle tabelle relative all'invalidità temporanea adeguando la liquida- zione con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un danno alla salute, che fu anche così intenso e grave da condurre la persona verso la morte, (Cass. Ord. n. 36841 del 15 dicembre 2022).
Nello specifico, le Tabelle di Milano prevedono una liquidazione del danno biologico terminale suddivisa in due fasi: per i primi 3 giorni im- porto complessivo fino a € 35.247,00, determinato equitativamente e non soggetto a personalizzazione;
dal 4° al 100° giorno: importi decrescenti per ciascun giorno, a partire da € 1.175,00 per il 4° giorno fino a € 116,00 per il 100° giorno. Questi importi possono essere aumentati fino al 50% in presenza di circostanze giustificative.
Dunque, tenuto conto di quanto previsto dalle Tabelle di Milano 2024, possono essere liquidati Euro 35.247,00 per i primi tre giorni, Euro
62.544,00 per i successivi giorni sino al 100°, a cui va aggiunto l'aumento del 50% (euro 31.272,00) per la personalizzazione, stante il ri- covero in rianimazione, lo stato comatoso e, infine, l'exitus della pazien- te, così per un totale di Euro 129.063,00.
Pertanto, agli attori, in qualità di eredi della sig.ra , va Persona_1 riconosciuto iure hereditatis un danno biologico terminale nella misura complessiva pari ad € 129.063,00.
In applicazione delle norme che regolano la successione dei legittimari
(art. 542 c.c.), tale somma va ripartita secondo la quota di 1/3 per ciascun erede che corrisponde alla somma di € 43.021,00.
20
Non sono invece emerse prove a sostegno della sussistenza dei presuppo- sti per il riconoscimento del cd. danno catastrofale o danno morale termi- nale atteso che non è stato dimostrato lo stato di coscienza e consapevo- lezza dell'imminenza della morte.
Sulle somme sopra liquidate sono dovuti gli interessi compensativi i qua- li, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n.
1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la va- riazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla senten- za n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritarda- to conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del dan- no, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo
(21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente sentenza;
sull'im- porto come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulte- riori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Sulle ulteriori richieste risarcitorie di danno da perdita delle chance di sopravvivenza e danno da perdita di opzioni, con le quali affronta- re la prospettiva della fine ormai prossima.
Va esclusa la risarcibilità delle ulteriori poste di danno richieste dagli at- tori atteso che si configurerebbe un'inammissibile duplicazione risarcito- ria tra voci di danno.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giu- dizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale de- terminato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il
21
danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore me- dico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presuppo- sti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscetti- bile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tem- po vissuto col congiunto” (Cass. civ. n. 21415 del 30 luglio 2024).
Spese di giustizia
Le spese di giustizia alla luce del parziale accoglimento della domanda, si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure pro- prio;
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale rapp.te pro CP_10 tempore, per il decesso della sig.ra ; Persona_1
- Condanna la in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_10 al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
43.021,00 a titolo di danno biologico terminale;
in favore di CP_2
43.021,00 a titolo di danno biologico terminale;
in favore di
[...] di € 43.021,00 a titolo di danno biologico terminale, CP_3 oltre interessi come specificati in motivazione;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
- Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Santa Maria Capua Vetere, 30.07.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
22