Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Murdaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, viale Andrea Doria, n. 39;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Milano prot. -OMISSIS- del 30.01.2024, con cui è stata disposta l’archiviazione della domanda della ricorrente di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, nonché di ogni atto successivo, antecedente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AL AC, assente l’avvocato di parte ricorrente e udito l’Avvocato dello Stato presente in aula, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, la signora -OMISSIS-, cittadina peruviana, ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato con cui la Prefettura di Milano ha disposto l’archiviazione dell'istanza di emersione ex art. 103 comma 1, del D.L. n. 34/2020 presentata in suo favore per l’assunzione come assistente a persona non autosufficiente, sul presupposto che le parti non si sarebbero presentate alla convocazione dinanzi ai competenti uffici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2. A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto di non aver avuto contezza della succitata convocazione in quanto la relativa comunicazione sarebbe stata trasmessa all’indirizzo dell’originaria datrice di lavoro, deceduta nelle more della definizione della pratica senza che gli eredi l’avessero informata dell’adempimento richiesto dalla Prefettura; inoltre, ha dato atto di avere reperito una successiva occupazione presso un nuovo datore di lavoro, comprensiva di vitto e alloggio, sempre con mansioni di assistente a persona non autosufficiente.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva.
4. Con istanza del 21.05.2025, la ricorrente ha formulato domanda per l’adozione di misure cautelari, chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione di merito del ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 19.02.2025 fissata per la trattazione dell’istanza di misure cautelari, con ordinanza n. 213/2025, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze di parte ricorrente fossero tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art.55, comma 10 c.p.a., rinviando per la trattazione della causa all’udienza pubblica del 18.12.2025.
6. Successivamente, in data 18.07.2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in atti una comunicazione della Prefettura di Milano dalla quale risulta che, ripristinata l’istanza telematica e acquisiti i nuovi pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, “ l’istanza -OMISSIS-, in esito all’appuntamento per la valutazione della documentazione tenutosi presso questa Prefettura il 08/07/2025, è stata positivamente conclusa con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e con l’emissione della richiesta di permesso di soggiorno per l’odierno ricorrente ”.
7. Alla pubblica udienza del 18.12.2025, la causa è passata in decisione.
8. Rileva il Collegio che il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti dall’Avvocatura dello Stato, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione di merito.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TA, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
AL AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AC | RI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.