Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00888/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2025, proposto da
Amag Mobilità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B775F9A661, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Calcagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gestopark s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“ - della Determinazione Dirigenziale Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 1112 del 01.07.2025 del Comune di Alessandria, avente ad oggetto “SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE INCASSI SOSTA A PAGAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCOMETRI E LORO NOLEGGIO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 - CIG B775F9A661”;
- della documentazione di gara approvata e parte integrante dalla citata Determinazione n. 1112/2025 e, in particolare, del Capitolato Tecnico/Disciplinare;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati;
nonché per la declaratoria di inefficacia
del contratto stipulato tra il Comune di Alessandria e la Gestopark s.r.l. ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. RO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con atto notificato al Comune resistente e depositato in giudizio;
- sono stati rispettati le formalità e i termini di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.;
- il Comune resistente ha aderito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della ricorrente, insistendo sulla richiesta di condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto , pertanto, che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
RO AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN | RA SP |
IL SEGRETARIO