Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1292/2025 V.G. SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1292/2025, promossa da
1) Parte_1
Nata a ET (CS) il 07.04.1990
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Palermo (PA) il 14.02.1983
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Vallesi Cardillo Scimone Giovanni
i quali hanno contratto matrimonio il 23.06.2018 a Belvedere Marittimo (CS) Atto n. 6 parte 2 serie
A anno 2018 regime comunione dei beni che dall'unione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1
2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente, anche dal punto di vista anagrafico, presso la madre;
3) La casa coniugale, sita in Legnano alla Via Calatafimi 10, rimane assegnata, con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze, al signor già proprietario della stessa. Le parti stabilisco fin da ora che Parte_2
i piccoli elettrodomestici e il corredo verranno suddivisi in ragione del 50%;
4) Quanto ai diritti di visita sia con riferimento ai periodi ordinati che straordinari le parti si accorderanno di volta in volta. In difetto di accordo varranno le regole di seguito indicate: il padre eserciterà il diritto di visita a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 21.00 della domenica sera avendo cura, poi, di riaccompagnare la minore presso la residenza materna;
5) Infrasettimanalmente, il padre terrà seco la minore due giorni consecutivi, avendo cura di prenderla presso la scuola per poi ivi riaccompagnarla al termine della visita, quando non tiene con sé la minore nel week end ed un giorno alla settimana quando tiene seco la minore nel week end, prelevandola presso la scuola per poi ivi riaccompagnarla il giorno successivo;
6) Nel periodo estivo i genitori trascorreranno con la minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo da comunicare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno od anche prima quando hanno la disponibilità del piano ferie;
7) Durante il periodo natalizio, le parti suddivideranno il relativo periodo, alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, avendo cura di accordarsi per trascorrere con la figlia i giorni di festa 24, 25 e 26 dicembre 31 1 e 6 gennaio;
8) Le festività pasquali e quelle civili infrannuali seguiranno il criterio dell'alternanza;
9) Le parti danno atto di svolgere, entrambe, attività lavorativa di carattere subordinato su turni e si impegnano, di conseguenza, a comunicarsi preventivamente i rispettivi impegni lavorativi, al fine di garantire il rispetto del palinsesto di visite di cui ai superiori punti 4),5),6),7) e 8);
10) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
11) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
2 ✓ quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore.
✓ il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore;
✓ ella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, le stesse recupereranno le visite con il genitore con il quale non è potuto stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
12) il signor si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma Parte_2
complessiva di euro 450,00 entro il giorno 10 di ogni mese presso il conto corrente intestato alla signora IBAN [...]. Nei mesi in cui il signor Parte_1 Pt_2 percepirà la tredicesima e la quattordicesima l'importo del mantenimento è quantificato in euro 550,00
La signora ha diritto di percepire, in via esclusiva, l'intera somma relativa Parte_1
all'assegno unico. L'importo del mantenimento è soggetto a rivalutazione Istat;
13) quanto alle spese straordinarie, suddivise in ragione del 50%, le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano del quale dichiarano di aver preso visione, con suddivisione al 50% delle spese scolastiche degli istituti, sia privati che pubblici, e degli emolumenti relativi alla mensa scolastica e/o buoni pasto;
14) le parti, al fine di regolare reciprocamente le questioni finanziarie relative al rapporto coniugale, stabiliscono che il signor versi una tantum alla signora la somma di Parte_2 Parte_1
3 euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal deposito del presente ricorso presso il conto corrente Iban alla stessa intestato IBAN Parte_1
[...]. Resta inteso che la sig.ra non potrà effettuare ulteriori Parte_1
richieste economiche, neanche nella fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al sig.ra Pt_2
se non attinenti questioni relative al mantenimento della figlia minore. La Hyundai ON acquistata in costanza di matrimonio rimane nella esclusiva disponibilità del signor Pt_2
15) con riferimento a quanto sopra si precisa che la signora si obbliga a rilasciare Parte_1
l'immobile coniugale, unitamente alla minore, entro giorni 60 giorni da ricevimento della somma di cui al punto 14. Si da atto che il signor di chiara di non aver nulla a che pretendere in relazione Pt_2 all'autovettura che la signora acquisterà successivamente al deposito del ricorso. Parte_1
16) fino a quando la signora non rilascerà l'immobile coniugale l'obbligo di versamento Parte_1
del mantenimento a favore della minore, di cui al superiore punto 12, rimane sospeso e i coniugi continueranno a gestire le spese domestiche e della minore secondo le attuali modalità;
17) i coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
18) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
19) i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
20) i coniugi chiedono la trattazione scritta della presente causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di US RS , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Comune di Belvedere Marittimo il 23.06.2018 - in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belvedere Marittimo atto n.
6 parte II Serie A anno 2018;
4 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in US RS nella Camera di Consiglio del ___29.4.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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