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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6714 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.880/2024 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del
24/6/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.880/2024 R.G.
tra elett dom in Napoli via Emilio Scaglione 23 presso l'avv.to Parte_1
Giuseppe Aulino dal quale è rapp e dif come da procura allegata
Appellante
e
P.I. , in persona dei sigg.ri e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, quale impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Campania, Controparte_3
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notaio (Rep. 186905, Racc. Per_1
30367) dall'Avv. Andrea Marasco (C.F. - fax 081/5518391 - PEC C.F._1
e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Email_1
P.zza Carità, n. 32, Appellata
oggetto: appello avverso sentenza n. 36161/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per tutte le parti costituite: come da atti costitutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. . Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 36161/2023 con la quale il giudice ha rigettato le domande risarcitorie, per difetto di prova e dell'attendibilità del teste escusso, con riferimento al sinistro stradale verificatosi il 25/12/2015 alle ore 12,00 in Napoli alla via Ettore Ciccotti, all'altezza del civico 27 ove il , mentre attraversava la citata via sulle strisce pedonali, veniva Parte_1
investito e scaraventato al suolo da un veicolo rimasto non identificato riportando lesioni personali;
in questa sede l'istante chiede la riforma della sentenza risultando provati tutti i fatti costitutivi dell'azione proposta mentre, costituendosi, la ha contestato il contenuto Controparte_1
dell'atto di appello chiedendo il rigetto dello stesso.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto essendosi, l'appellante ,
costituitosi nei termini ed avendo proposto specifici motivi di gravame ai sensi dell'art. 342 cpc.
Nel merito, premesso che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c.,
ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità della domanda e che pacificamente si verte nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett A Decreto Lgs 209/2005
atteso che l'istante deduce di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato, ritiene questo giudice che il abbia assolto all'onere Parte_1
probatorio avendo comprovato sia il sinistro che il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto se si considera che sin dal ricovero presso il P.S. l'istante ha dichiarato di aver subito lesioni a causa di un sinistro stradale, né è tenuto a specificare tutte le modalità dal dedotto sinistro
, ed inoltre la teste germana dell'appellante ed in sua compagnia al Testimone_1
momento del fatto, ha dichiarato in modo preciso la dinamica del sinistro come dedotta nell'atto di citazione chiarendo che il fratello, mentre attraversava la strada sulla strisce pedonali, veniva colpito sulla sinistra da un veicolo rimasto poi non identificato;
quanto alla mancata indicazione della sorella nella querela del maggio 2016, va osservato che comunque il ha subito Parte_1
rilevato che al momento del fatto non era solo;
ne consegue che può senza dubbio affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, trattandosi di un investimento di pedone per il quale vige la presunzione di cui all'art. 2054 co. 1° c.c. e non essendo emersa una causa imputabile in tutto o in parte al a Parte_1
cui nulla può addebitarsi poiché camminava sulle strisce pedonali.
Per tali motivi l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del
C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute derivante da: “Frattura base falange prossimale V
dito mano sinistra”; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività
dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più
rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate dall'istante è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente individuato dal perito .
In definitiva , in considerazione degli elementi indicati e del concetto di danno biologico come sopra esposto, si liquida sulla base del DM del 16/7/2024 a titolo di danno biologico per invalidità
permanente all'attualità ivi compreso il danno emergente e senza alcuna personalizzazione, tenuto anche conto dell'età del danneggiato (nato il [...]), del tipo di lesioni subite come sopra riportate considerando il 3% di invalidità permanente, €3.001,05, e a titolo di temporanea parziale
(30gg al 75% , 10 gg al 50% , 10 al 25%) € 1.657,20 per una somma complessiva di €4.658,25 ,
oltre interessi legali dall'1/1/2020 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi
costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del
metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre
sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in
modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto,
in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla
redditività media del denaro nel periodo considerato”), somma al pagamento della quale va condannata la in persona dei legali rapp. p.t. nella qualità di Impresa designata Controparte_1
in riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti di quanto provato, € 11,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata .
Le altre spese di lite dell'appellante di primo e secondo grado sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad €5.200,00 per la semplicità delle questioni, con esclusione delle spese vive di primo grado non comprovate e con attribuzione in favore dell'avv.to Lucio D'Ausilio per il primo grado ed in favore dell'avv.to Giuseppe Aulino per il secondo grado.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza n. 36161/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e condanna la in persona dei legali Controparte_1
rapp. p.t. nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del
F.G.V.S. a versare a la somma di €4.658,25 , oltre interessi legali Parte_1
dall'1/1/2020 al saldo e la somma di € 11,00 , oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Pone le spese di C.T.U. come liquidate, a carico della nella qualità . Controparte_1
Condanna la nella qualità a pagare le spese di lite di primo grado per Controparte_1
complessivi €700,00 per compenso, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Lucio D'Ausilio.
Condanna la nella qualità a pagare le spese di lite di secondo grado per Controparte_1
complessivi €1.280,00 per onorario ed € 174,00 per spese vive , oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppe Aulino.
Napoli 27/6/2025 IL Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del
24/6/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.880/2024 R.G.
tra elett dom in Napoli via Emilio Scaglione 23 presso l'avv.to Parte_1
Giuseppe Aulino dal quale è rapp e dif come da procura allegata
Appellante
e
P.I. , in persona dei sigg.ri e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, quale impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Campania, Controparte_3
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notaio (Rep. 186905, Racc. Per_1
30367) dall'Avv. Andrea Marasco (C.F. - fax 081/5518391 - PEC C.F._1
e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Email_1
P.zza Carità, n. 32, Appellata
oggetto: appello avverso sentenza n. 36161/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per tutte le parti costituite: come da atti costitutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. . Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 36161/2023 con la quale il giudice ha rigettato le domande risarcitorie, per difetto di prova e dell'attendibilità del teste escusso, con riferimento al sinistro stradale verificatosi il 25/12/2015 alle ore 12,00 in Napoli alla via Ettore Ciccotti, all'altezza del civico 27 ove il , mentre attraversava la citata via sulle strisce pedonali, veniva Parte_1
investito e scaraventato al suolo da un veicolo rimasto non identificato riportando lesioni personali;
in questa sede l'istante chiede la riforma della sentenza risultando provati tutti i fatti costitutivi dell'azione proposta mentre, costituendosi, la ha contestato il contenuto Controparte_1
dell'atto di appello chiedendo il rigetto dello stesso.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto essendosi, l'appellante ,
costituitosi nei termini ed avendo proposto specifici motivi di gravame ai sensi dell'art. 342 cpc.
Nel merito, premesso che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c.,
ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità della domanda e che pacificamente si verte nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett A Decreto Lgs 209/2005
atteso che l'istante deduce di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato, ritiene questo giudice che il abbia assolto all'onere Parte_1
probatorio avendo comprovato sia il sinistro che il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto se si considera che sin dal ricovero presso il P.S. l'istante ha dichiarato di aver subito lesioni a causa di un sinistro stradale, né è tenuto a specificare tutte le modalità dal dedotto sinistro
, ed inoltre la teste germana dell'appellante ed in sua compagnia al Testimone_1
momento del fatto, ha dichiarato in modo preciso la dinamica del sinistro come dedotta nell'atto di citazione chiarendo che il fratello, mentre attraversava la strada sulla strisce pedonali, veniva colpito sulla sinistra da un veicolo rimasto poi non identificato;
quanto alla mancata indicazione della sorella nella querela del maggio 2016, va osservato che comunque il ha subito Parte_1
rilevato che al momento del fatto non era solo;
ne consegue che può senza dubbio affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, trattandosi di un investimento di pedone per il quale vige la presunzione di cui all'art. 2054 co. 1° c.c. e non essendo emersa una causa imputabile in tutto o in parte al a Parte_1
cui nulla può addebitarsi poiché camminava sulle strisce pedonali.
Per tali motivi l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del
C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute derivante da: “Frattura base falange prossimale V
dito mano sinistra”; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività
dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più
rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate dall'istante è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente individuato dal perito .
In definitiva , in considerazione degli elementi indicati e del concetto di danno biologico come sopra esposto, si liquida sulla base del DM del 16/7/2024 a titolo di danno biologico per invalidità
permanente all'attualità ivi compreso il danno emergente e senza alcuna personalizzazione, tenuto anche conto dell'età del danneggiato (nato il [...]), del tipo di lesioni subite come sopra riportate considerando il 3% di invalidità permanente, €3.001,05, e a titolo di temporanea parziale
(30gg al 75% , 10 gg al 50% , 10 al 25%) € 1.657,20 per una somma complessiva di €4.658,25 ,
oltre interessi legali dall'1/1/2020 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi
costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del
metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre
sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in
modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto,
in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla
redditività media del denaro nel periodo considerato”), somma al pagamento della quale va condannata la in persona dei legali rapp. p.t. nella qualità di Impresa designata Controparte_1
in riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti di quanto provato, € 11,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata .
Le altre spese di lite dell'appellante di primo e secondo grado sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad €5.200,00 per la semplicità delle questioni, con esclusione delle spese vive di primo grado non comprovate e con attribuzione in favore dell'avv.to Lucio D'Ausilio per il primo grado ed in favore dell'avv.to Giuseppe Aulino per il secondo grado.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza n. 36161/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e condanna la in persona dei legali Controparte_1
rapp. p.t. nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del
F.G.V.S. a versare a la somma di €4.658,25 , oltre interessi legali Parte_1
dall'1/1/2020 al saldo e la somma di € 11,00 , oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Pone le spese di C.T.U. come liquidate, a carico della nella qualità . Controparte_1
Condanna la nella qualità a pagare le spese di lite di primo grado per Controparte_1
complessivi €700,00 per compenso, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Lucio D'Ausilio.
Condanna la nella qualità a pagare le spese di lite di secondo grado per Controparte_1
complessivi €1.280,00 per onorario ed € 174,00 per spese vive , oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppe Aulino.
Napoli 27/6/2025 IL Giudice