Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.1161/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Reggio Emilia alla Via Umberto I, 3, CF: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vona
RICORRENTE -
c o n t r o
Controparte_1
-, in persona del Presidente pro-tempore legale
[...]
rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della
Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Basile
- CONVENUTO -
in punto a: pagamento somma dal fondo di garanzia
FATTO E DIRITTO
La ricorrente conviene in giudizio l' esponendo: CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della società Mazzoni & Bizzaglia srl
Italia in Liquidazione dal 01.11.2008 al 25.07.2017, quando, a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, aderendo agli accordi sindacali, veniva per l'appunto licenziata;
che nell'ultima busta paga relativa al mese di ottobre 2017 veniva indicato l'importo dovuto alla ricorrente a titolo di TFR, oltre alle
che nonostante la quantificazione del TFR il datore di lavoro non provvedeva alla corresponsione di quanto dovuto, sicché, la ricorrente, unitamente a tanti altri lavoratori, sottoscriveva un accordo, con l'assistenza delle sigle sindacali coinvolte, con cui la società Mazzoni & Bizzaglia srl Italia in Liquidazione si impegnava a corrispondere il TFR in 4 rate, nello specifico: 10 gennaio 2018, 10 aprile 2018, 10 luglio 2018 e 10 ottobre 2018; che tuttavia, nonostante gli impegni assunti la società, oggi fallita, non ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto a titolo di TFR;
che appreso del fallimento della società Mazzoni & Bizzaglia srl Italia in Liquidazione, dichiarato con sentenza dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 21.06.2022, presentava in data 24.10.2022 alla curatela fallimentare l'istanza di ammissione al passivo quale creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. per la somma di € 12.178,89 dovuta a titolo di TFR;
che il Giudice Delegato, in accoglimento della domanda, all'esito dell'udienza del 31.01.2023 disponeva l'ammissione della domanda presentata dalla sig.ra allo stato passivo per la Parte_1 somma di € 12.178,89 nella categoria privilegiati, ante 1 grado, quale indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis c.c.; che, pertanto, divenuto esecutivo lo stato passivo, la sig.ra
[...] presentava, in data 06.07.2023, all di Reggio Emilia Pt_1 CP_1
domanda di intervento del Fondo di Garanzia al fine di ottenere la relativa liquidazione della somma ammessa al passivo per l'importo di
€ 12.178,89; che all'esito dell'istruttoria e dell'acquisizione dei documenti richiesti dagli uffici, l' comunicava con provvedimento datato 30.11.2023 CP_1
che la domanda presentata dal ricorrente era stata rigettata in quanto il credito risulterebbe prescritto, poiché “Dall'accordo firmato in data
18.10.2017 alla data del 16.12.2022 della domanda di ammissione allo
Pag. 2 di 6 stato passivo sono intercorsi più di cinque anni;
in assenza di ulteriori atti interruttivi il credito è prescritto”;
Né miglior esito ha avut o il ricorso al Comitato
Provincial e;
e dunque da qui il present e ricorso nel CP_1
quale si chied e ac certar si il diritto a p oter acc edere al
Fondo di Gara nzia d ell'Istitut o per l 'ammontare d ei crediti sopr a esp osti.
Si è costituita nei termini l' confermando la CP_1
correttez za del proprio operat o ed affermando la prescri zione de l credito.
Non ne ce ssit ando attività i struttori a in data odi erna 5 febbraio 2025 la cau sa è stat a discussa e a mezzo di sent enza re sa co nte stualm ente.
Il ricorso è fondato e va a ccolto.
Si precis a ch e la pre se nte d eci sione v ie ne adott ata sulla base d el cd.“principio della ragione più liquida”, che consente come no to al al giudic e di pronunciarsi celerme nte sul giudizio, incentra ndo la sua pronuncia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflu a la nece ssit à di pronunciarsi su tutte le altre.
Un'attività del genere è orientata costituzionalme nte, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processu ale. In que sta direzio ne, infatti, la compre ssione della durata del giudi zio, consentireb b e un risparmio dell'attività istruttoria.
Il principio dell a ragio ne più liq uida assicur ando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua d urata ragi onevol e, trova fondam ento costitu zion ale negli artt. 111, comma 2 e 24 della Co st.
Il principio co sì trattegg iato si anno vera in diver se pronunce d ella Su prema Corte, ove si af f erma che “… il
Pag. 3 di 6 principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 C ost., se condo cui la c ausa può e ssere deci sa sulla bas e della que stione rit enut a di più agevole soluzi one, anche se logi cament e sub ordinata, senza nece ssit à di e samina re p re viame nte le alt re, imponendo si, a tutela di esigenze di economia proc essuale e di cel erità d el giudi zio , un approccio interp retat ivo che compo rti la verifi ca de lle soluzion i sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenz a logico sis temati ca e sostitu isca il p rofilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Se z.
Lavoro, O rd. n. 9309 del 20 maggio 2020) .
Tanto premes so, il credito vantato dal ricorrente a titolo di TFR non è prescritto.
Non è circostanza contestata (e comunque è documentata a mezzo produzioni) che nell'accordo per la procedura di licenziamento collettivo le parti concordavano che l'erogazione del TFR sarebbe avvenuta in maniera rateizzata da concordare, ed infatti, in data
18.10.2017 le parti sottoscrivevano, con l'assistenza delle sigle sindacali, un verbale di accordo per la rateizzazione del TFR alle seguenti condizioni: “Prima rata 10 Gennaio 2018, Seconda rata 10
Aprile 2018, Terza rata 10 Luglio 2018; Quarta rata 10 Ottobre
2018”.
La prescrizione a norma dell'art. 2935 codice civile comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in questo caso il diritto di ottenere il pagamento del credito non comincia a decorrere dalla data dell'accordo, bensì dalla scadenza delle singole rate, ovvero il primo momento utile per la ricorrente per poter richiedere il pagamento del TFR era il 10 gennaio 2018, non potendo prima di questa data pretendere alcunché dall'ex datore di lavoro,
Pag. 4 di 6 proprio in virtù dell'accordo sottoscritto e quindi prima che fosse decorso il termine di anni cinque, definitivamente interrotto in data
16.12.2022 con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
Il dies a quo da cui inizia il corso della prescrizione, non può essere individuato nella data di sottoscrizione dell'accordo bensì nel momento in cui il ricorrente avrebbe potuto far valere il proprio diritto a norma dell'art. 2935 codice civile.
Anche la Suprema Corte in una recentissima sentenza dell'aprile
2024, n. 9242, nell'esprimersi sull'efficacia di un accordo avente ad oggetto un piano di rateizzazione ha specificato che l'istanza di rateizzazione determina un'interruzione del termine prescrizionale quinquennale, il nuovo termine prescrizionale inizierà a decorrere dalla scadenza delle singole rate.
Pertanto, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare, 24.10.2022, il diritto della sig.ra
[...]
a ottenere il proprio TFR non era assolutamente prescritto in Pt_1
quanto la prescrizione quinquennale del TFR non avrebbe potuto sicuramente iniziare a decorrere prima del 10.01.2018.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
La soc combe nza d ello ste sso impon e l a rifusion e all a ricorrente delle sp es e di giudizio, liquidate come in dispo sitivo.
P.Q.M.
1) In accoglim ento del ricor so, accerta e dichiara che il credito vantato dalla sig. ra a titolo di Trattamento di fine Parte_1
Rapporto, per come quantificato e ammesso nello stato passivo esecutivo e non opposto del Controparte_2
in Liquidazione, non è prescritto e per l'effetto, condanna,
[...]
Pag. 5 di 6 l' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
12.178,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Conda nna alla rifusione dell e spe se di lite CP_1
sost enut e da parte ricorre nte nello imp orto comple ssiv o che si quantifica in € 2500,00 per compensi, oltre ad acce s sori di legge e CU se do vuto, con distrazione .
Reggio Emilia, 05/02/ 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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