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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IA D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISABETTA MENCARINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), località Arancio, via di Tiglio n. 433, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare dove vorranno la propria residenza. Si precisa che la sig.ra ontinuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita a Lucca, loc. S. Alessio, Pt_1
v. delle Piagge, 1903, assieme alla figlia IA fino a quando quest'ultima non deciderà diversamente;
come sopra specificato, attualmente la ragazza vive a Torino, dove studia;
2) il sig. orrisponderà alla figlia IA la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo Pt_2 al mantenimento, somma che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della medesima e rivalutata annualmente, ex indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla data della sentenza di divorzio;
1 3) il sig. errà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative alla figlia IA, Pt_2 così come individuate da Protocollo del Tribunale di Lucca, al quale si rinvia per brevità di esposizione.
A titolo meramente semplificativo e non esaustivo si indicano quelle che il sig. dovrà Pt_2 continuare pagare alla figlia: il canone di locazione e le utenze domestiche dell'immobile di Torino dove abita ad oggi, la psicologa che frequenta con regolarità, la palestra, il carburante, il bollo auto
e l'assicurazione della vettura tipo Lancia Y targata EF 126 RG, cointestata tra i genitori ed utilizzata dalla ragazza, nonché le tasse universitarie ed i libri necessari, salvo se altro. La sig.ra Pt_1 continuerà a pagare l'abbonamento mensile al cellulare della figlia.
Si precisa che le detrazioni fiscali di continueranno ad essere suddivise al 50% tra i Parte_3 genitori;
4) l'assegno UNICO mensile a favore di attualmente accreditato sul conto corrente Parte_3 bancario della madre, continuerà ad essere da questa corrisposto alla figlia fino a quando ne sussisteranno i presupposti di legge;
5) la figlia IA deciderà di stare con i genitori compatibilmente con i propri impegni e previ accordi con gli stessi, sia per quanto riguarda le principali festività (S. Natale, S. Stefano, Pasqua, Pasquetta etc.), le vacanze scolastiche (invernali ed estive), i ponti del I° Maggio, 2 Giugno, , 25 Per_1
Aprile, i compleanni e le ricorrenze di famiglia;
6) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto espressamente rinunciano a qualunque assegno divorzile».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pescaglia (LU) il 15/7/2000, dal quale è nata la figlia IA (nata il
29/5/2001), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Pescaglia (LU) in data 15/7/2000, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescaglia (LU) all'Atto Numero 12, Parte II, Serie A, dell'Anno 2000; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pescaglia (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IA D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISABETTA MENCARINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), località Arancio, via di Tiglio n. 433, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare dove vorranno la propria residenza. Si precisa che la sig.ra ontinuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita a Lucca, loc. S. Alessio, Pt_1
v. delle Piagge, 1903, assieme alla figlia IA fino a quando quest'ultima non deciderà diversamente;
come sopra specificato, attualmente la ragazza vive a Torino, dove studia;
2) il sig. orrisponderà alla figlia IA la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo Pt_2 al mantenimento, somma che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della medesima e rivalutata annualmente, ex indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla data della sentenza di divorzio;
1 3) il sig. errà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative alla figlia IA, Pt_2 così come individuate da Protocollo del Tribunale di Lucca, al quale si rinvia per brevità di esposizione.
A titolo meramente semplificativo e non esaustivo si indicano quelle che il sig. dovrà Pt_2 continuare pagare alla figlia: il canone di locazione e le utenze domestiche dell'immobile di Torino dove abita ad oggi, la psicologa che frequenta con regolarità, la palestra, il carburante, il bollo auto
e l'assicurazione della vettura tipo Lancia Y targata EF 126 RG, cointestata tra i genitori ed utilizzata dalla ragazza, nonché le tasse universitarie ed i libri necessari, salvo se altro. La sig.ra Pt_1 continuerà a pagare l'abbonamento mensile al cellulare della figlia.
Si precisa che le detrazioni fiscali di continueranno ad essere suddivise al 50% tra i Parte_3 genitori;
4) l'assegno UNICO mensile a favore di attualmente accreditato sul conto corrente Parte_3 bancario della madre, continuerà ad essere da questa corrisposto alla figlia fino a quando ne sussisteranno i presupposti di legge;
5) la figlia IA deciderà di stare con i genitori compatibilmente con i propri impegni e previ accordi con gli stessi, sia per quanto riguarda le principali festività (S. Natale, S. Stefano, Pasqua, Pasquetta etc.), le vacanze scolastiche (invernali ed estive), i ponti del I° Maggio, 2 Giugno, , 25 Per_1
Aprile, i compleanni e le ricorrenze di famiglia;
6) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto espressamente rinunciano a qualunque assegno divorzile».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pescaglia (LU) il 15/7/2000, dal quale è nata la figlia IA (nata il
29/5/2001), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Pescaglia (LU) in data 15/7/2000, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescaglia (LU) all'Atto Numero 12, Parte II, Serie A, dell'Anno 2000; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pescaglia (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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