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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1989 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato ad [...], l'[...], elettivamente domiciliato in Torre Parte_1 del Greco (Na), alla Via Delle Forze Armate, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Anna Torre, che lo rappresenta e difende in virtù di mandati in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Roma, alla Via CP_1
Vincenzo Troya, n. 27 presso lo studio dell'Avv. Francesco Viviani, che la rappresenta e difende in virtù di mandati in atti
RESISTENTE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.11.2025 i Procuratori hanno concluso chiedendo recepirsi con sentenza l'accordo raggiunto dalle parti sulle statuizioni accessorie di cui al verbale della stessa udienza. Il PM, con parere depositato in data 05.12.2025, ha concluso chiedendo “dichiararsi la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n.
1023/2023, pubblicata in data 07.04.2023, la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in questa sede il collegio è chiamato a decidere solo in ordine alle restanti domande delle parti e in particolare ai provvedimenti riguardanti la prole e alle statuizioni di tipo economico.
2. Con ricorso, depositato in data 06.04.2022, ha chiesto a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal coniuge, oltre all'adozione di statuizioni CP_1 accessorie;
ha esposto di aver contratto matrimonio, in data 21.07.2016, in La Marsa (Tunisia), con la Per_ Per resistente, unione dalla quale sono nati due figli: (nata a [...], in data [...]) ed (nato a
Napoli, in data 04.03.2019).
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla richiesta di separazione spiegata CP_1 ex adverso e ha chiesto adottarsi ulteriori provvedimenti.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 15.09.2022, il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ex art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso il padre, regolamentando il diritto di visita da parte della madre;
ha, inoltre, posto a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente un assegno mensile ammontante a Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio),
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
¸ha, infine, rimesso le parti davanti al Giudice istruttore.
Il Tribunale, pronunciandosi in via non definitiva nella controversia civile con sentenza n. 1023/2023 del
07.04.2023, ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Acquisite informazioni dai Responsabili dei Servizi Sociali competenti, all'udienza del 03.11.2025, cui sono comparse personalmente le parti, preso atto dell'accordo intervenuto tra queste in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la causa è stata riservata in decisione al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia formulata dai difensori costituiti, e previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni.
****
3. Ribadisce, preliminarmente, il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione dei coniugi, in questa sede il Collegio è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio. In ordine a queste ultime, ritiene il Tribunale di poter recepire l'accordo conseguito dalle parti, per come rappresentato all'udienza del 03.11.2025, in quanto conforme a norme imperative e all'interesse dei figli minori, senza necessità dell'ascolto di questi, in considerazione del contenuto dell'intesa, da reputarsi congrua alla luce delle allegazioni delle parti, da cui si evince la circostanza che vive a Fiumicino (RM) in CP_1 una casa in locazione per Euro 400,00 mensili, unitamente a un'amica, con la quale divide le spese dell'appartamento, compreso il canone, e lavora saltuariamente come estetista e hostess, mediamente guadagnando circa 1.000,00 Euro al mese, nel mentre vive a Ercolano (NA), insieme Parte_1 alla madre e ai due figli, in una casa in locazione, per cui corrisponde un canone mensile di Euro 400,00, lavora come agente di commercio e mediamente guadagna tra i 1.500,00 e i 1.700,00 Euro mensili, nonché alla luce della disamina della documentazione prodotta, in particolare, della relazione redatta, in data
11.01.2024, dai Responsabili dei Servizi Sociali presso il Comune di Ercolano, che, invero, non ha evidenziato alcun tipo di anomalia o criticità nel rapporto e nella frequentazione tra la madre e i figli minori.
3. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: CP_1
- nulla dispone in ordine alla casa coniugale, in quanto entrambi i coniugi hanno lasciato l'abitazione di
Torre del Greco (NA), in via Sant'Antonio 8;
- dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con residenza privilegiata presso il padre, nella casa posta in Via Vesuvio 41, Ercolano (NA);
- dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli per due fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 16.00 sino alla domenica alle ore 20.00; quanto alle visite settimanali della madre ai minori, le stesse avverranno, salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; con riferimento al periodo estivo la madre potrà tenere con se i minori per un periodo consecutivo di giorni 30 ricadenti nel mese di agosto, previo accordo su altro e diverso mese (giugno o luglio); con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno dal 23 e fino al 30 del mese di dicembre con un genitore e dal 31 di dicembre al 6 di gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
con riferimento alle festività pasquali, i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in Albis; con riferimento alle restanti festività e/o ponti, verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- dà atto che i genitori si impegnano fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra i bambini e il genitore che in quel momento non è con lui e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative ai figli;
- dà atto che si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale nuovo domicilio, ove la stessa CP_1
è reperibile, per ogni formale esigenza dei minori;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro 200,00, oltre aumento Istat, per ciascun minore, e, quindi, Euro 400,00 mensili complessivi, oltre spese extra scolastiche ludiche e mediche, nella misura del 50%, secondo il protocollo del Coa del Tribunale di Torre Annunziata, somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- dà atto che consente e faculta , data la circostanza che la stessa vive CP_1 Parte_1
a Roma, a firmare ogni e qualunque atto necessario alle esigenze dei minori: iscrizione scolastiche, trasferimenti e richiesti per nulla osta per trasferimenti scolastici, visite mediche, gite scolastiche, e tutto quanto necessario per le esigenze dei minori in relazione a scelte ed esigenze urgenti e improcrastinabili;
- dà atto che i coniugi, con il presente accordo, hanno regolato ogni pendenza e rapporto anche patrimoniale, dandosi atto che hanno anche sciolto la comunione del residuo, e dichiarano di non aver nulla a pretendere, in specie le parti rinunciano all'assegno di mantenimento;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1989 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato ad [...], l'[...], elettivamente domiciliato in Torre Parte_1 del Greco (Na), alla Via Delle Forze Armate, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Anna Torre, che lo rappresenta e difende in virtù di mandati in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Roma, alla Via CP_1
Vincenzo Troya, n. 27 presso lo studio dell'Avv. Francesco Viviani, che la rappresenta e difende in virtù di mandati in atti
RESISTENTE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.11.2025 i Procuratori hanno concluso chiedendo recepirsi con sentenza l'accordo raggiunto dalle parti sulle statuizioni accessorie di cui al verbale della stessa udienza. Il PM, con parere depositato in data 05.12.2025, ha concluso chiedendo “dichiararsi la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n.
1023/2023, pubblicata in data 07.04.2023, la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in questa sede il collegio è chiamato a decidere solo in ordine alle restanti domande delle parti e in particolare ai provvedimenti riguardanti la prole e alle statuizioni di tipo economico.
2. Con ricorso, depositato in data 06.04.2022, ha chiesto a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal coniuge, oltre all'adozione di statuizioni CP_1 accessorie;
ha esposto di aver contratto matrimonio, in data 21.07.2016, in La Marsa (Tunisia), con la Per_ Per resistente, unione dalla quale sono nati due figli: (nata a [...], in data [...]) ed (nato a
Napoli, in data 04.03.2019).
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla richiesta di separazione spiegata CP_1 ex adverso e ha chiesto adottarsi ulteriori provvedimenti.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 15.09.2022, il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ex art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso il padre, regolamentando il diritto di visita da parte della madre;
ha, inoltre, posto a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente un assegno mensile ammontante a Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio),
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
¸ha, infine, rimesso le parti davanti al Giudice istruttore.
Il Tribunale, pronunciandosi in via non definitiva nella controversia civile con sentenza n. 1023/2023 del
07.04.2023, ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Acquisite informazioni dai Responsabili dei Servizi Sociali competenti, all'udienza del 03.11.2025, cui sono comparse personalmente le parti, preso atto dell'accordo intervenuto tra queste in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la causa è stata riservata in decisione al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia formulata dai difensori costituiti, e previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni.
****
3. Ribadisce, preliminarmente, il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione dei coniugi, in questa sede il Collegio è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio. In ordine a queste ultime, ritiene il Tribunale di poter recepire l'accordo conseguito dalle parti, per come rappresentato all'udienza del 03.11.2025, in quanto conforme a norme imperative e all'interesse dei figli minori, senza necessità dell'ascolto di questi, in considerazione del contenuto dell'intesa, da reputarsi congrua alla luce delle allegazioni delle parti, da cui si evince la circostanza che vive a Fiumicino (RM) in CP_1 una casa in locazione per Euro 400,00 mensili, unitamente a un'amica, con la quale divide le spese dell'appartamento, compreso il canone, e lavora saltuariamente come estetista e hostess, mediamente guadagnando circa 1.000,00 Euro al mese, nel mentre vive a Ercolano (NA), insieme Parte_1 alla madre e ai due figli, in una casa in locazione, per cui corrisponde un canone mensile di Euro 400,00, lavora come agente di commercio e mediamente guadagna tra i 1.500,00 e i 1.700,00 Euro mensili, nonché alla luce della disamina della documentazione prodotta, in particolare, della relazione redatta, in data
11.01.2024, dai Responsabili dei Servizi Sociali presso il Comune di Ercolano, che, invero, non ha evidenziato alcun tipo di anomalia o criticità nel rapporto e nella frequentazione tra la madre e i figli minori.
3. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: CP_1
- nulla dispone in ordine alla casa coniugale, in quanto entrambi i coniugi hanno lasciato l'abitazione di
Torre del Greco (NA), in via Sant'Antonio 8;
- dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con residenza privilegiata presso il padre, nella casa posta in Via Vesuvio 41, Ercolano (NA);
- dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli per due fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 16.00 sino alla domenica alle ore 20.00; quanto alle visite settimanali della madre ai minori, le stesse avverranno, salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; con riferimento al periodo estivo la madre potrà tenere con se i minori per un periodo consecutivo di giorni 30 ricadenti nel mese di agosto, previo accordo su altro e diverso mese (giugno o luglio); con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno dal 23 e fino al 30 del mese di dicembre con un genitore e dal 31 di dicembre al 6 di gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
con riferimento alle festività pasquali, i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in Albis; con riferimento alle restanti festività e/o ponti, verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- dà atto che i genitori si impegnano fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra i bambini e il genitore che in quel momento non è con lui e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative ai figli;
- dà atto che si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale nuovo domicilio, ove la stessa CP_1
è reperibile, per ogni formale esigenza dei minori;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro 200,00, oltre aumento Istat, per ciascun minore, e, quindi, Euro 400,00 mensili complessivi, oltre spese extra scolastiche ludiche e mediche, nella misura del 50%, secondo il protocollo del Coa del Tribunale di Torre Annunziata, somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- dà atto che consente e faculta , data la circostanza che la stessa vive CP_1 Parte_1
a Roma, a firmare ogni e qualunque atto necessario alle esigenze dei minori: iscrizione scolastiche, trasferimenti e richiesti per nulla osta per trasferimenti scolastici, visite mediche, gite scolastiche, e tutto quanto necessario per le esigenze dei minori in relazione a scelte ed esigenze urgenti e improcrastinabili;
- dà atto che i coniugi, con il presente accordo, hanno regolato ogni pendenza e rapporto anche patrimoniale, dandosi atto che hanno anche sciolto la comunione del residuo, e dichiarano di non aver nulla a pretendere, in specie le parti rinunciano all'assegno di mantenimento;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano