Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3363/2019 avente ad oggetto “appello a sentenza del Giudice
di Pace”
TRA
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.08.1972 e ivi residente, rappresentato e difeso nella presente dall'Avv.
Alessandro Ruggiero del foro di Nocera Inferiore, c.f. , C.F._2
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- APPELLANTE -
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.12.1961 e ivi residente rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Mammone Fabio
APPELLATO –
SVOLOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
il sig. proponeva appello avverso la sentenza n. 556/2019 Parte_1
emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, al fine di ottenerne la riforma totale dichiarando che i danni lamentati dal sig. Controparte_2
non sarebbero provati e dichiarando il sig. estraneo alla Parte_1
causazione dei danni lamentati. L'appellante veniva condannato in primo grado a corrispondere in favore dell'odierno appellato, la somma di €
3.520,00 a titolo di risarcimento danni, nonché l'importo pari ad € 366,30 in restituzione delle somme versate per quote condominiali inevase, nonché al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dell'avv. Fabio
Mammone. Per parte appellante il giudice di primo grado errava nella sua decisione sia per aver rigettato l'eccezione preliminare relativa alla incompetenza per materia del giudice adito sia per aver travisato le risultanze istruttorie ovvero per non avere ben interpretato le dichiarazioni rese dai testi, oltre a travisare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Con comparsa del 20.01.2021 si costituiva l'appellato, il quale contestava integralmente i motivi di appello, esponendo le ragioni per le quali gli stessi apparivano infondati in fatto e diritto. All'udienza del
27.05.2022, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusionali fino a venti giorni prima dell'udienza.
Tuttavia, all'udienza del 16.01 2025, dopo alcuni rinvii della causa nello stato, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ritiene questo Giudice che assuma valore prioritario l'esame del primo motivo di gravame relativo alla violazione delle norme in materia di incompetenza per materia. Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per essere stata emessa da un Giudice incompetente per materia.
Il motivo di appello è fondato.
Parte appellante in primo grado aveva tempestivamente eccepito la incompetenza per materia del Giudice di Pace trattandosi di materia sottratta alla sua competenza ma rimessa alla competenza esclusiva del
Tribunale. Il GDP dopo aver riservato il giudizio in decisione ai soli fini della competenza senza nulla dire in merito ha rimesso la causa sul ruolo nominando un consulente. Il GDP non ha adottato nel corso del processo un provvedimento con il quale ha rigettato l'eccezione sollevata e anche nella sentenza oggi gravata non ha speso una sola parola sull'eccezione sollevata.
Ne consegue che l'unico strumento a disposizione dell'odierno appellante era proprio quello dell'appello. Infatti per giurisprudenza costante “ove il
giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e
deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del
primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al
quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando,
in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di
remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello,
infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di
giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina
legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e
deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado
e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della
controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Cassazione
civile sez. VI, 01/07/2020, n.13439). Poiché la materia locatizia è rimessa alla competenza esclusiva del tribunale a prescindere dal valore e avendo l'appellante eccepito tempestivamente in primo grado l'incompetenza per materia e in sede di appello chiesto la decisione nel merito, ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere annullata per essere stata resa da un Giudice incompetente e il giudizio deciso nel merito.
Analizzando la domanda si osserva che il giudizio trae origine dalla domanda proposta da proprietario dell'immobile sito in Controparte_1
Filetta di San Cipriano Picentino alla via Comunale Parlamento n. 51, per richiedere la condanna del conduttore al pagamento Parte_1
della somma di euro 366,30 a titolo di oneri condominiali per gli anni 2011 e
2012 nonché al risarcimento dei danni prodotti all'interno dell'appartamento pari a euro 5.520,00 oltre interessi dovuti ai danneggiamenti causati da lavori non autorizzati .
Il conduttore nel costituirsi deduceva l'infondatezza della domanda deducendo di aver lasciato l'immobile a giugno 2012, che i lavori per i quali veniva richiesto il risarcimento dei danni non sono stati mai eseguiti .
Per quanto riguarda la somma richiesta a titolo di oneri condominiali, salvo diversa previsione contrattuale, deve ritenersi che gli stessi fossero a carico del conduttore come già decurtati ai sensi dell'art. 12 del contratto. Parte
attrice nel richiedere tale somma deposita attestato rilasciato dall'amministratore del condominio dal quale risulta il debito del conduttore per gli anni 2011 e 2012 per euro 366,30.
Pertanto sotto questo profilo la domanda è fondata.
Con riguardo alla ulteriore voce di danno rappresentata dai costi che lo ha dovuto sostenere per il ripristino dell'immobile e per la CP_1
eliminazione dei danni si osserva quanto segue. Il conduttore contesta la richiesta risarcitoria deducendo che l'immobile locato era privo dei servizi igienici per come sarebbe emerso dalla prova testimoniale espletata.
Il contratto di locazione stipulato prevedeva che era esclusa la prima stanza a sinistra dell'ingresso e quest'ultimo.
L'istruttoria espletata dinanzi al Giudice di Pace, utilizzabile in questa sede essendo stata espletata in contraddittorio, ha confermato che lo CP_1
utilizzava, come da previsione contrattuale, soltanto la prima stanza a sinistra dell'immobile per l'esercizio della sua professione di medico di base.
In particolare i testi e escussi Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 22.7.2016 hanno confermato la circostanza precisando che il resto dell'appartamento era delimitato da una porta chiusa e che l'attività di studio medico si svolgeva solo nella prima stanza mentre la famiglia
, vista anche dai testi, abitava nel resto dell'appartamento oltre la Pt_1
porta posta all'ingresso. La circostanza che il bagno fosse nella esclusiva disponibilità del conduttore è stata confermata anche dal teste Tes_3
coniuge dell' . Peraltro i danni di cui il locatore chiede il
[...] Pt_1
risarcimento sono stati in parte riscontrati anche dal consulente nominato avente ad oggetto i rivestimenti del bagno e della cucina, l' asportazione dei lavabi dai bagni e tinteggiatura e quantificati in euro 3.281,95.
Ne consegue che l'appello merita di essere parzialmente rigettato.
Venendo alle spese processuali del presente grado, il parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione delle spese di lite nella misura del
50% ponendo il residuo 50% a carico di parte appellante, liquidate sulla base del decisum secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al
DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato, così provvede:
1) Accoglie l'eccezione di incompetenza per materia e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado n. 556/2019 emessa dal Giudice di
Pace .
2) Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 366,30 a titolo di oneri condominiali.
3) Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 3.281,95 a titolo di risarcimento danni.
4) Compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50% a carico di liquidate in euro 1.276 Parte_1
oltre IVA e CPA come per legge liquidate in favore dell'appellato.
Salerno, 24-6-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara