CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.78/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto
“ND di Garanzia , CP_1
tra
, rappr. e dif. dall'avv. Ester Spada Parte_1
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Salvo e Andriulli CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 12 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 18 settembre 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda di accesso al ND di Garanzia (che aveva liquidato solo il TFR in favore CP_1 dell'istante) per ottenere il pagamento delle tre ultime mensilità di retribuzione maturate alle dipendenze della ditta Benessere Zen di NG ES dal 29.10.2011 al 4.8.2012.
Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appellante si duole della decisione del Giudice di 1° grado che ha ritenuto spirata la prescrizione annuale – eccepita dall' ai sensi dell'art. 2, co. 5, D. Lgs. n. 80/92 ed individuando la data da cui il diritto CP_1 poteva essere fatto valere al 7 luglio 2017 , Invero, ritiene il Giudice a quo, anteriormente a ciò, l'esperimento dell'esecuzione forzata ( “** in data
1.6.2017 il detto titolo esecutivo è stato regolarmente notificato al datore di lavoro, unitamente al pedissequo atto di precetto, senza alcun riscontro”
“**in data 31.8.15 la ditta individuale è stata cancellata dal registro delle imprese”;
“**in data 7.7.2017 e 16.8.2017 sono stati promossi pignoramenti immobiliari in danno della sig.ra
presso la sede legale aziendale (il secondo), nonché presso la residenza di quest'ultima (il primo), CP_2 entrambi con esito negativo”) collocabile alla data predetta del 7 luglio 2017, in rapporto all'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata presso la residenza del debitore, conclamato nel verbale di pignoramento negativo del 7 luglio 2017.
1 Osserva il Giudice di 1° grado che “In sostanza, ogni attività antecedente (NOTA: di quelle sopra analiticamente indicate al punto 2) non risulterebbe connotata da serietà ed adeguatezza e non potrebbe, pertanto, perfezionare la fattispecie attributiva del diritto (che condiziona la proponibilità della domanda CP_ all' e, di riflesso, far decorrere il suddetto termine di prescrizione: il decorso del termine di cui all'art. 2, co. 5, D. Lgs. n. 80/92 è dunque, secondo la decisione di 1° grado, da far risalire alla succitata data, sicchè è da ritenere che la prescrizione che viene in rilievo sia maturata anteriormente al 19.7.2018, data di presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere il pagamento delle ultime 3 mensilità da CP_ parte del ND di garanzia
Da ciò, la considerazione in sentenza della non condivisibilità della prospettazione di parte ricorrente, secondo cui il termine annuale che viene in rilievo non potrebbe che decorrere dal 16.8.2017 (ovvero dal tentativo di pignoramento eseguito presso la sede della ditta individuale), che parte ricorrente (oggi appellante) prospetta in quanto l'esperimento dell'esecuzione forzata non risulterebbe connotata da serietà ed adeguatezza e non potrebbe, pertanto, perfezionare la fattispecie attributiva del diritto (che condiziona la CP_ proponibilità della domanda all' e, di riflesso, far decorrere il suddetto termine di prescrizione.
---§§ooo§§---
Ciò necessariamente esposto, lamenta l'appellante in questa sede di gravame il vizio di errata motivazione in merito al momento perfezionativo del diritto ed al decorso della prescrizione, ritenuto al 7 luglio 2017, citando fra le altre giurisprudenza della S.C. e segnatamente Cass. 23 luglio 2012 e Cass. 10875 del 2013, a mente delle quali “il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore CP_1 di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale ND di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito della procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti CP_1 del ND di Garanzia”.
Ritiene questa Corte che la censura non coglie nel segno, in quanto sostanzialmente afferma ciò che in sentenza di primo grado si è ritenuto, e cioè che “il lavoratore, per poter fruttuosamente fare ricorso al CP_ ND di Garanzia dell' è tenuto a dimostrare e, ancor prima, a verificare secondo l'ordinaria diligenza che le garanzie patrimoniali offerte dal datore di lavoro siano in tutto o in parte insufficienti;
per altro verso è da considerarsi, in tale prospettiva, del tutto ingiustificato che il perfezionamento di tale preventiva potesse nel caso necessitare dell'esecuzione di un tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della ditta individuale della essendo tale ditta cancellata dal registro delle imprese da quasi CP_2 due anni.
Tale ultimo è il dato rilevante e connotativo della fattispecie in esame, attesochè, cancellata la ditta dal Registro delle Imprese da quasi due anni, il pignoramento presso la residenza della signora ditta del CP_2 16.8.2017 appariva inutile, e l'esperimento dell'esecuzione forzata presso la residenza della signora
(con esito negativo) risulta connotata da quella serietà ed adeguatezza che si richiede al debitore CP_2 connotata da serietà ed adeguatezza, e con tale pignoramento immobiliare del 7 luglio 2017, considerata la fattispecie in esame, la lavoratrice ha dimostrato di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo serio ed adeguato, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro ricollegabili alla persona del debitore (Circolare n. 74/2008, punto 3.1.C, citata CP_1 dall'appellante).
E se ancora l'appellante cita giurisprudenza secondo cui, trattandosi di ditta individuale, la cancellazione dal Registro delle Imprese disciplinata dall'art. 2495 c.c., le vicende giuridiche derivanti dalla cancellazione dal Registro delle Imprese non trovano applicazione (“Cass. Civ. Sez. VI-1, n. 98/2016, secondo cui: “La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale
2 l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicchè l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale”), ed il principio espresso dal Messaggio n. 3584 del 24.10.2019 a tenore CP_1 del quale, in caso di cancellazione dal registro delle imprese4, sia comunque necessario esperire l'esecuzione forzata (sempre in “modo serio ed adeguato”) nei confronti dei soggetti che rispondono illimitatamente col proprio patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'attività d'impresa. Al fine di procedere in tal senso, l'esecuzione forzata va esperita in tutti i “luoghi ricollegabili alla persona del debitore”, va rilevato a giudizio di questa Corte quanto segue.
Ebbene, a fronte della cancellazione da oltre due anni della ditta Mangieri dal Registro delle Imprese, è evidente che tale ditta non sia “luogo ricollegabile alla persona del debitore”, di talchè, a giudizio di questa Corte, i pignoramenti immobiliari eseguiti in data 7 luglio 2017 presso la residenza della signora CP_2 consentono di ritenere perfezionati i presupposti per la richiesta di accesso al ND di Garanzia . CP_1
In perfetta condivisione con il decisum del Giudice di primo grado, questa Corte ritiene che il decorso del termine di cui all'art. 2, co. 5, D. Lgs. n. 80/92 è, dunque, da far risalire alla succitata data, sicchè è da ritenere che la prescrizione che viene in rilievo sia maturata anteriormente al 19.7.2018, data di presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere il pagamento delle ultime 3 mensilità da parte CP_ del ND di garanzia
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado va disposto, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto
“ND di Garanzia , CP_1
tra
, rappr. e dif. dall'avv. Ester Spada Parte_1
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Salvo e Andriulli CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 12 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 18 settembre 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda di accesso al ND di Garanzia (che aveva liquidato solo il TFR in favore CP_1 dell'istante) per ottenere il pagamento delle tre ultime mensilità di retribuzione maturate alle dipendenze della ditta Benessere Zen di NG ES dal 29.10.2011 al 4.8.2012.
Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appellante si duole della decisione del Giudice di 1° grado che ha ritenuto spirata la prescrizione annuale – eccepita dall' ai sensi dell'art. 2, co. 5, D. Lgs. n. 80/92 ed individuando la data da cui il diritto CP_1 poteva essere fatto valere al 7 luglio 2017 , Invero, ritiene il Giudice a quo, anteriormente a ciò, l'esperimento dell'esecuzione forzata ( “** in data
1.6.2017 il detto titolo esecutivo è stato regolarmente notificato al datore di lavoro, unitamente al pedissequo atto di precetto, senza alcun riscontro”
“**in data 31.8.15 la ditta individuale è stata cancellata dal registro delle imprese”;
“**in data 7.7.2017 e 16.8.2017 sono stati promossi pignoramenti immobiliari in danno della sig.ra
presso la sede legale aziendale (il secondo), nonché presso la residenza di quest'ultima (il primo), CP_2 entrambi con esito negativo”) collocabile alla data predetta del 7 luglio 2017, in rapporto all'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata presso la residenza del debitore, conclamato nel verbale di pignoramento negativo del 7 luglio 2017.
1 Osserva il Giudice di 1° grado che “In sostanza, ogni attività antecedente (NOTA: di quelle sopra analiticamente indicate al punto 2) non risulterebbe connotata da serietà ed adeguatezza e non potrebbe, pertanto, perfezionare la fattispecie attributiva del diritto (che condiziona la proponibilità della domanda CP_ all' e, di riflesso, far decorrere il suddetto termine di prescrizione: il decorso del termine di cui all'art. 2, co. 5, D. Lgs. n. 80/92 è dunque, secondo la decisione di 1° grado, da far risalire alla succitata data, sicchè è da ritenere che la prescrizione che viene in rilievo sia maturata anteriormente al 19.7.2018, data di presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere il pagamento delle ultime 3 mensilità da CP_ parte del ND di garanzia
Da ciò, la considerazione in sentenza della non condivisibilità della prospettazione di parte ricorrente, secondo cui il termine annuale che viene in rilievo non potrebbe che decorrere dal 16.8.2017 (ovvero dal tentativo di pignoramento eseguito presso la sede della ditta individuale), che parte ricorrente (oggi appellante) prospetta in quanto l'esperimento dell'esecuzione forzata non risulterebbe connotata da serietà ed adeguatezza e non potrebbe, pertanto, perfezionare la fattispecie attributiva del diritto (che condiziona la CP_ proponibilità della domanda all' e, di riflesso, far decorrere il suddetto termine di prescrizione.
---§§ooo§§---
Ciò necessariamente esposto, lamenta l'appellante in questa sede di gravame il vizio di errata motivazione in merito al momento perfezionativo del diritto ed al decorso della prescrizione, ritenuto al 7 luglio 2017, citando fra le altre giurisprudenza della S.C. e segnatamente Cass. 23 luglio 2012 e Cass. 10875 del 2013, a mente delle quali “il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore CP_1 di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale ND di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito della procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti CP_1 del ND di Garanzia”.
Ritiene questa Corte che la censura non coglie nel segno, in quanto sostanzialmente afferma ciò che in sentenza di primo grado si è ritenuto, e cioè che “il lavoratore, per poter fruttuosamente fare ricorso al CP_ ND di Garanzia dell' è tenuto a dimostrare e, ancor prima, a verificare secondo l'ordinaria diligenza che le garanzie patrimoniali offerte dal datore di lavoro siano in tutto o in parte insufficienti;
per altro verso è da considerarsi, in tale prospettiva, del tutto ingiustificato che il perfezionamento di tale preventiva potesse nel caso necessitare dell'esecuzione di un tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della ditta individuale della essendo tale ditta cancellata dal registro delle imprese da quasi CP_2 due anni.
Tale ultimo è il dato rilevante e connotativo della fattispecie in esame, attesochè, cancellata la ditta dal Registro delle Imprese da quasi due anni, il pignoramento presso la residenza della signora ditta del CP_2 16.8.2017 appariva inutile, e l'esperimento dell'esecuzione forzata presso la residenza della signora
(con esito negativo) risulta connotata da quella serietà ed adeguatezza che si richiede al debitore CP_2 connotata da serietà ed adeguatezza, e con tale pignoramento immobiliare del 7 luglio 2017, considerata la fattispecie in esame, la lavoratrice ha dimostrato di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo serio ed adeguato, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro ricollegabili alla persona del debitore (Circolare n. 74/2008, punto 3.1.C, citata CP_1 dall'appellante).
E se ancora l'appellante cita giurisprudenza secondo cui, trattandosi di ditta individuale, la cancellazione dal Registro delle Imprese disciplinata dall'art. 2495 c.c., le vicende giuridiche derivanti dalla cancellazione dal Registro delle Imprese non trovano applicazione (“Cass. Civ. Sez. VI-1, n. 98/2016, secondo cui: “La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale
2 l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicchè l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale”), ed il principio espresso dal Messaggio n. 3584 del 24.10.2019 a tenore CP_1 del quale, in caso di cancellazione dal registro delle imprese4, sia comunque necessario esperire l'esecuzione forzata (sempre in “modo serio ed adeguato”) nei confronti dei soggetti che rispondono illimitatamente col proprio patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'attività d'impresa. Al fine di procedere in tal senso, l'esecuzione forzata va esperita in tutti i “luoghi ricollegabili alla persona del debitore”, va rilevato a giudizio di questa Corte quanto segue.
Ebbene, a fronte della cancellazione da oltre due anni della ditta Mangieri dal Registro delle Imprese, è evidente che tale ditta non sia “luogo ricollegabile alla persona del debitore”, di talchè, a giudizio di questa Corte, i pignoramenti immobiliari eseguiti in data 7 luglio 2017 presso la residenza della signora CP_2 consentono di ritenere perfezionati i presupposti per la richiesta di accesso al ND di Garanzia . CP_1
In perfetta condivisione con il decisum del Giudice di primo grado, questa Corte ritiene che il decorso del termine di cui all'art. 2, co. 5, D. Lgs. n. 80/92 è, dunque, da far risalire alla succitata data, sicchè è da ritenere che la prescrizione che viene in rilievo sia maturata anteriormente al 19.7.2018, data di presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere il pagamento delle ultime 3 mensilità da parte CP_ del ND di garanzia
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado va disposto, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3