Decreto cautelare 14 aprile 2022
Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10750 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4161 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Adriana Frisullo, Donatella La Licata e Leonardo Droghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Bando di concorso per 25 assunzioni di laureati con orientamento giuridico (prot. n. 0227503/22), pubblicato in G.U.n.14 del 18/02/2022, nella parte in cui all'art.1 esclude le classi di laurea a indirizzo economico ed economico - aziendale, tra cui il diploma di laurea di “vecchio ordinamento” in economia e commercio indirizzo economia aziendale conseguito dalla ricorrente;
- del Bando di concorso in oggetto, nella parte in cui non consente ai candidati che hanno conseguito lauree diverse da quelle indicate di presentare “online” la domanda di partecipazione alla procedura selettiva testé gravata;
- delle graduatorie di merito, non ancora formate né pubblicate, con le valutazioni del “test preselettivo” di cui all'art. 3 del Bando nonché delle successive graduatorie/elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova orale;
- della graduatoria finale di merito di cui all'art. 7 del Bando, non ancora formata né pubblicata, degli idonei alle prove del concorso, redatta seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo;
- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con dichiarazione notificata alle parti il 13 aprile 2025 e depositata in atti il 14 aprile 2025, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e che nessuna delle parti che ha interesse alla prosecuzione del giudizio si è opposta;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), e 85 c.p.a., essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto infine che le spese di lite possono essere compensate, ex art. 84, co. 2, c.p.a., in quanto la rinuncia al ricorso è derivata dal mancato superamento delle prove espletate dopo l’ammissione con riserva della ricorrente alla procedura concorsuale disposta dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO