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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel dott.ssa Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 settembre 2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elett.te dom.ti in Sassari alla Via Domenico Millelire n. 5/b presso C.F._2
e nello studio dell'Avv. Barbara Camoglio (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._3 come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 17 settembre 2025, personalmente sottoscritto, contenente le indicazioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 08/02/2014 in Donetsk (Ucraina) con successiva trascrizione presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Sorso (Anno 2014 n. 1 Parte II
Seria C) ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri di Matrimonio;
assegnare la casa coniugale – con tutti gli arredi - sita in Sorso, Viale Porto Torres n. 117 al sig.
ove continuerà a vivere con il minore figlio;
Parte_1 confermare l'affidamento in via esclusiva di al padre con collocazione dello stesso presso Per_1
l'abitazione paterna in Sorso, Viale Porto Torres n. 117. Ampio e libero diritto di visita del piccolo in favore della madre compatibilmente con le esigenze dello stesso e così anche per le festività natalizie, pasquali e quelle estive. determinare a carico della sig.ra un assegno di mantenimento in favore del minore figlio Pt_2 nella misura di € 300,00 (trecento euro) da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo Istat. Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento;
- le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025 ex art
127 ter c.p.c. i coniugi confermavano di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile con scelta Parte_1 Parte_2 del regime di separazione dei beni in Donetsk (Ucraina) e successiva trascrizione presso l'Ufficio
Stato Civile del Comune di Sorso (Anno 2014 n. 1 Parte II Seria C), dalla cui unione è nato in [...]
09/09/2018 il loro unico figlio , il quale vive stabilmente con il padre nell'abitazione di Per_1 proprietà e frequenta la seconda elementare presso l'istituto scuola primaria Azuni in Sorso.
Le parti si sono in seguito separate con provvedimento del Tribunale Ordinario di Sassari del
15/07/2024 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]V.le Porto Torres n. C.F._1 17 e (C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/12/1988 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sorso ( SS)
(Anno 2014 n. 1 Parte II Serie C), manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari in data 25 novembre 2025.
Il Presidente Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel dott.ssa Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 settembre 2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elett.te dom.ti in Sassari alla Via Domenico Millelire n. 5/b presso C.F._2
e nello studio dell'Avv. Barbara Camoglio (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._3 come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 17 settembre 2025, personalmente sottoscritto, contenente le indicazioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 08/02/2014 in Donetsk (Ucraina) con successiva trascrizione presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Sorso (Anno 2014 n. 1 Parte II
Seria C) ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri di Matrimonio;
assegnare la casa coniugale – con tutti gli arredi - sita in Sorso, Viale Porto Torres n. 117 al sig.
ove continuerà a vivere con il minore figlio;
Parte_1 confermare l'affidamento in via esclusiva di al padre con collocazione dello stesso presso Per_1
l'abitazione paterna in Sorso, Viale Porto Torres n. 117. Ampio e libero diritto di visita del piccolo in favore della madre compatibilmente con le esigenze dello stesso e così anche per le festività natalizie, pasquali e quelle estive. determinare a carico della sig.ra un assegno di mantenimento in favore del minore figlio Pt_2 nella misura di € 300,00 (trecento euro) da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo Istat. Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento;
- le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025 ex art
127 ter c.p.c. i coniugi confermavano di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile con scelta Parte_1 Parte_2 del regime di separazione dei beni in Donetsk (Ucraina) e successiva trascrizione presso l'Ufficio
Stato Civile del Comune di Sorso (Anno 2014 n. 1 Parte II Seria C), dalla cui unione è nato in [...]
09/09/2018 il loro unico figlio , il quale vive stabilmente con il padre nell'abitazione di Per_1 proprietà e frequenta la seconda elementare presso l'istituto scuola primaria Azuni in Sorso.
Le parti si sono in seguito separate con provvedimento del Tribunale Ordinario di Sassari del
15/07/2024 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]V.le Porto Torres n. C.F._1 17 e (C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/12/1988 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sorso ( SS)
(Anno 2014 n. 1 Parte II Serie C), manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari in data 25 novembre 2025.
Il Presidente Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi