Art. 9. Disposizioni per il Ministero degli affari esteri 1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita' previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 4 agosto 2006, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 8)che lo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, e' incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000. --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 2007, n. 38 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che lo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, e' incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.
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1 giugno 2005
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12 agosto 2006
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