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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2462/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15188/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501432758 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1318/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per la tassa rifiuti e Tefa anno 2023 documento 2501432758 in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 per euro 399,38
MA AP non ha ritenuto di costruirsi nonostante la regolare notifica.
Il ricorrente eccepisce la mancanza dei presupposti per la soggezione alla Ta.Ri per il periodo contestato posto che il ricorrente non possiede né ha occupato o detiene tali immobili a qualunque titolo. Ne consegue che gli avvisi impugnati sono stati emessi nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, in violazione del principio di correttezza dell'azione amministrativa e dello Statuto del
Contribuente (L. 212/2000, artt. 1 e 3).
Infine, il ricorrente insiste per la condanna alle spese, anche considerato che il Ricorrente_1 presentava separata richiesta di rettifica evidenziando l'errore dell'ente e per l'effetto la cessazione del contratto TARI relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 ( All.2) — oggetto del presente ricorso — comunicando l'intervenuta assenza di detenzione e chiedendo la conseguente cancellazione dall'anagrafe tributaria per detto immobile. Tale istanza, regolarmente protocollata, è rimasta tuttavia priva di esito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento-
Vale anche nel processo tributario il principio di cui all'art. 115 c.p.c. ha inserito nel codice di rito, il principio di non contestazione, disponendo che
< proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>.
Viene imposto al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi provato quanto dedotto e documentato dal ricorrente che dal 23.08.2012 era residente anagraficamente in Luogo_1) e quindi non deteneva e/o occupava a qualsiasi titolo l'immobile di Indirizzo_1 in Luogo_2 e ciò anche in considerazione della richiesta formale di cessazione del contratto TARI relativa all'immobile in questione, inoltrata all'Amministrazione competente e allegata ( all.2) al ricorso.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'atto impugnato Avviso di accertamento n.
2501432758 TARI 2023 con condanna del Comune Roma Capitale al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo in favore dell'Avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 582,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 5.02.2026 La Giudice Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15188/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501432758 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1318/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per la tassa rifiuti e Tefa anno 2023 documento 2501432758 in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 per euro 399,38
MA AP non ha ritenuto di costruirsi nonostante la regolare notifica.
Il ricorrente eccepisce la mancanza dei presupposti per la soggezione alla Ta.Ri per il periodo contestato posto che il ricorrente non possiede né ha occupato o detiene tali immobili a qualunque titolo. Ne consegue che gli avvisi impugnati sono stati emessi nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, in violazione del principio di correttezza dell'azione amministrativa e dello Statuto del
Contribuente (L. 212/2000, artt. 1 e 3).
Infine, il ricorrente insiste per la condanna alle spese, anche considerato che il Ricorrente_1 presentava separata richiesta di rettifica evidenziando l'errore dell'ente e per l'effetto la cessazione del contratto TARI relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 ( All.2) — oggetto del presente ricorso — comunicando l'intervenuta assenza di detenzione e chiedendo la conseguente cancellazione dall'anagrafe tributaria per detto immobile. Tale istanza, regolarmente protocollata, è rimasta tuttavia priva di esito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento-
Vale anche nel processo tributario il principio di cui all'art. 115 c.p.c. ha inserito nel codice di rito, il principio di non contestazione, disponendo che
< proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>.
Viene imposto al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi provato quanto dedotto e documentato dal ricorrente che dal 23.08.2012 era residente anagraficamente in Luogo_1) e quindi non deteneva e/o occupava a qualsiasi titolo l'immobile di Indirizzo_1 in Luogo_2 e ciò anche in considerazione della richiesta formale di cessazione del contratto TARI relativa all'immobile in questione, inoltrata all'Amministrazione competente e allegata ( all.2) al ricorso.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'atto impugnato Avviso di accertamento n.
2501432758 TARI 2023 con condanna del Comune Roma Capitale al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo in favore dell'Avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 582,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 5.02.2026 La Giudice Donatella Ferranti