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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5178/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC ER, in esito all'udienza del 12 dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5178/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Giuseppa Cannizzaro giusta procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Bauer come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto “… 1. Accertare
e dichiarare il diritto del sig. alla pensione anticipata categoria VOCUM con Parte_1 decorrenza dall'01.09.2020 o, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, in regime di cumulo contributivo ex art.1, comma 239, L. n.228/2012, come modificato dall'art.1, comma 195,
L. n.232/2016, sulla base dei contributi accreditati presso l' nel Fondo Cassa dipendenti CP_1
pagina 1 di 3 dello Stato (CTPS), nella Gestione Parasubordinati (quest'ultima riguardo ai contributi maturati per gli anni 2015/2016/2017/2020/2021/2022/2023/2024), nonché presso la Cassa Ingegneri e
Architetti (INARCASSA);
2. Per l'effetto, condannare l' alla riliquidazione della pensione CP_1 anticipata categoria VOCUM n.06701392 con decorrenza dall'01.09.2020 o, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, di cui è titolare il ricorrente, sulla base dei contributi tutti accreditati presso l' nel Fondo Cassa dipendenti dello Stato (CTPS), nella Gestione CP_1
Parasubordinati, nonché presso la Cassa Ingegneri e Architetti (INARCASSA);
3. Condannare
l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze maturate dall'01.09.2020 o, in CP_1 subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, sì come derivanti dalla riliquidazione dell'importo pensionistico di cui alla domanda sub. 2) e quanto già corrisposto, oltre rivalutazione ed interessi legali.
4. Il tutto ed in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. CP_ Con memoria depositata tempestivamente in data 1 ottobre 2025 si è costituito l' che ha premesso “1) Al ricorrente era stata liquidata in data 11/09/2020 la prestazione in CUMULO
06701392 con decorrenza Settembre 2020 senza l'utilizzo della contribuzione versata nella
Gestione Separata. Tale liquidazione ha tenuto conto della domanda amministrativa presentata dal ricorrente (doc 1 ricorso). 2) Per la suddetta contribuzione (gestione separata) il sig.
[...]
ha presentato domanda di pensione supplementare nella Gestione Separata con Pt_1 decorrenza Marzo 2025. 3) L' ha respinto la domanda di pensione supplementare nella CP_1
Gestione Separata erroneamente presentata dal ricorrente e ha contestualmente (in data
23/05/2025) eliminato la prestazione VOCUM 06701392 e sostituita da nuova prestazione, avente medesima decorrenza, VOCUM 06703647 utilizzando anche la contribuzione della Gestione
Separata. 4) Gli arretrati (€ 23.409,29 lordi) sono stati corrisposti con valuta 01/07/2025” e ha chiesto pertanto "nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 e la prescrizione dei ratei di pensione richiesti;
in via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avverse andrà applicato il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6. Il tutto con compensazione delle spese di lite”.
In esito all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del pagina 2 di 3 deposito di note di entrambe le parti, la causa – su istanza di parte ricorrente - è stata rinviata “al fine di consentire alla parte ricorrente ogni opportuna verifica in ordine alla correttezza dell'intervenuta liquidazione, (…)”.
In esito all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione della pensione goduta dal ricorrente per come documentato in atti da parte resistente e riconosciuto dalla parte ricorrente che ha insistito per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Quanto alle spese di lite, sussistono giuste ragioni per la compensazione in ragione della metà dal momento che la liquidazione della prestazione è avvenuta tardivamente ma comunque anteriormente alla prima udienza.
La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata in favore dell'erario - come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i., - tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e della brevità del giudizio con esclusione della fase di istruzione del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 28 maggio 2025 nei confronti di in persona del legale rappresentane pro tempore, CP_1 uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte - in € 921,75 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 15 dicembre 2025 il giudice del lavoro
NC ER
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC ER, in esito all'udienza del 12 dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5178/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Giuseppa Cannizzaro giusta procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Bauer come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto “… 1. Accertare
e dichiarare il diritto del sig. alla pensione anticipata categoria VOCUM con Parte_1 decorrenza dall'01.09.2020 o, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, in regime di cumulo contributivo ex art.1, comma 239, L. n.228/2012, come modificato dall'art.1, comma 195,
L. n.232/2016, sulla base dei contributi accreditati presso l' nel Fondo Cassa dipendenti CP_1
pagina 1 di 3 dello Stato (CTPS), nella Gestione Parasubordinati (quest'ultima riguardo ai contributi maturati per gli anni 2015/2016/2017/2020/2021/2022/2023/2024), nonché presso la Cassa Ingegneri e
Architetti (INARCASSA);
2. Per l'effetto, condannare l' alla riliquidazione della pensione CP_1 anticipata categoria VOCUM n.06701392 con decorrenza dall'01.09.2020 o, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, di cui è titolare il ricorrente, sulla base dei contributi tutti accreditati presso l' nel Fondo Cassa dipendenti dello Stato (CTPS), nella Gestione CP_1
Parasubordinati, nonché presso la Cassa Ingegneri e Architetti (INARCASSA);
3. Condannare
l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze maturate dall'01.09.2020 o, in CP_1 subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, sì come derivanti dalla riliquidazione dell'importo pensionistico di cui alla domanda sub. 2) e quanto già corrisposto, oltre rivalutazione ed interessi legali.
4. Il tutto ed in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. CP_ Con memoria depositata tempestivamente in data 1 ottobre 2025 si è costituito l' che ha premesso “1) Al ricorrente era stata liquidata in data 11/09/2020 la prestazione in CUMULO
06701392 con decorrenza Settembre 2020 senza l'utilizzo della contribuzione versata nella
Gestione Separata. Tale liquidazione ha tenuto conto della domanda amministrativa presentata dal ricorrente (doc 1 ricorso). 2) Per la suddetta contribuzione (gestione separata) il sig.
[...]
ha presentato domanda di pensione supplementare nella Gestione Separata con Pt_1 decorrenza Marzo 2025. 3) L' ha respinto la domanda di pensione supplementare nella CP_1
Gestione Separata erroneamente presentata dal ricorrente e ha contestualmente (in data
23/05/2025) eliminato la prestazione VOCUM 06701392 e sostituita da nuova prestazione, avente medesima decorrenza, VOCUM 06703647 utilizzando anche la contribuzione della Gestione
Separata. 4) Gli arretrati (€ 23.409,29 lordi) sono stati corrisposti con valuta 01/07/2025” e ha chiesto pertanto "nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 e la prescrizione dei ratei di pensione richiesti;
in via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avverse andrà applicato il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6. Il tutto con compensazione delle spese di lite”.
In esito all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del pagina 2 di 3 deposito di note di entrambe le parti, la causa – su istanza di parte ricorrente - è stata rinviata “al fine di consentire alla parte ricorrente ogni opportuna verifica in ordine alla correttezza dell'intervenuta liquidazione, (…)”.
In esito all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione della pensione goduta dal ricorrente per come documentato in atti da parte resistente e riconosciuto dalla parte ricorrente che ha insistito per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Quanto alle spese di lite, sussistono giuste ragioni per la compensazione in ragione della metà dal momento che la liquidazione della prestazione è avvenuta tardivamente ma comunque anteriormente alla prima udienza.
La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata in favore dell'erario - come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i., - tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e della brevità del giudizio con esclusione della fase di istruzione del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 28 maggio 2025 nei confronti di in persona del legale rappresentane pro tempore, CP_1 uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte - in € 921,75 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 15 dicembre 2025 il giudice del lavoro
NC ER
pagina 3 di 3