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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel giudizio civile iscritto al n. 5/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
OC Francisc, con gli avv.ti Rossana Bembo, Roberto Tosetto e Giovanni Pettoello
RICORRENTE
nei confronti di
AX pose RL in liquidazione
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di AX SE RL in liquidazione;
rilevato che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel procedimento e non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Verona, luogo ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva del ricorrente in quanto titolare di un credito da lavoro di euro 14.372,00 fondato su decreto ingiuntivo;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di rivestimento di pavimenti e di muri ed atteso che già solo l'entità dei debiti accertati all'esito dell'istruttoria (euro 14.372,00 verso il ricorrente + euro 471.220,74 verso l'erario già in riscossione + euro 20.943,34 verso l'Inail + euro 5.677,00 verso l'Inps) è superiore alla soglia minima di legge relativa all'indebitamento;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e
121 C.C.I. Trattandosi di società in liquidazione ai fini della verifica relativa all'insolvenza è necessario accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr Cass.
25167/16). Ebbene, dall'ultimo bilancio depositato emerge che già nel 2016 la società era scarsamente patrimonializzata (immobilizzazioni per euro 31.447,00 peraltro a valore di continuità
e non di liquidità; crediti per euro 86.184,00 e disponibilità liquide per euro 182.650,00) e, comunque, titolare di elementi patrimoniali attivi astrattamente utilizzabili per far fronte ai debiti verso i creditori in caso di liquidazione per importo pari ad euro 300.281,00 (ma, in realtà, senz'altro inferiore, non essendo verosimile ritenere che la liquidità esposta in bilancio sia ancora esistente, tenendo conto anche dell'esito negativo dell' esecuzione tentata dal ricorrente), di molto inferiore già solo all'ammontare complessivo (euro 512.213,08) dei debiti accertati nel presente giudizio. Peraltro, dalle dichiarazioni Iva degli anni successivi (sino all'anno 2023) emerge che la società ha sempre generato volumi di acquisti di modesta entità, sicché non vi sono elementi per ritenere che, a seguito della messa in liquidazione nell'anno 2024, la società sia titolare all'attualità di beni liquidabili di valore tale da consentire la soddisfazione di tutti i creditori.
Sussiste, quindi, anche il requisito oggettivo dell'insolvenza, nel particolare significato che viene in rilievo nella fattispecie;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di AX SE RL in liquidazione (p.iva 04169650233), con sede in Verona, via del Pontiere n. 22, in persona del liquidatore e legale rappresentante AU OR, nata a [...] il
6.10.1977 e domiciliata in Verona, in via del Pontiere n. 22;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore il dott. Davide Tommaso Dal Dosso in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 giugno 2025 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.2.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel giudizio civile iscritto al n. 5/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
OC Francisc, con gli avv.ti Rossana Bembo, Roberto Tosetto e Giovanni Pettoello
RICORRENTE
nei confronti di
AX pose RL in liquidazione
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di AX SE RL in liquidazione;
rilevato che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel procedimento e non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Verona, luogo ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva del ricorrente in quanto titolare di un credito da lavoro di euro 14.372,00 fondato su decreto ingiuntivo;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di rivestimento di pavimenti e di muri ed atteso che già solo l'entità dei debiti accertati all'esito dell'istruttoria (euro 14.372,00 verso il ricorrente + euro 471.220,74 verso l'erario già in riscossione + euro 20.943,34 verso l'Inail + euro 5.677,00 verso l'Inps) è superiore alla soglia minima di legge relativa all'indebitamento;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e
121 C.C.I. Trattandosi di società in liquidazione ai fini della verifica relativa all'insolvenza è necessario accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr Cass.
25167/16). Ebbene, dall'ultimo bilancio depositato emerge che già nel 2016 la società era scarsamente patrimonializzata (immobilizzazioni per euro 31.447,00 peraltro a valore di continuità
e non di liquidità; crediti per euro 86.184,00 e disponibilità liquide per euro 182.650,00) e, comunque, titolare di elementi patrimoniali attivi astrattamente utilizzabili per far fronte ai debiti verso i creditori in caso di liquidazione per importo pari ad euro 300.281,00 (ma, in realtà, senz'altro inferiore, non essendo verosimile ritenere che la liquidità esposta in bilancio sia ancora esistente, tenendo conto anche dell'esito negativo dell' esecuzione tentata dal ricorrente), di molto inferiore già solo all'ammontare complessivo (euro 512.213,08) dei debiti accertati nel presente giudizio. Peraltro, dalle dichiarazioni Iva degli anni successivi (sino all'anno 2023) emerge che la società ha sempre generato volumi di acquisti di modesta entità, sicché non vi sono elementi per ritenere che, a seguito della messa in liquidazione nell'anno 2024, la società sia titolare all'attualità di beni liquidabili di valore tale da consentire la soddisfazione di tutti i creditori.
Sussiste, quindi, anche il requisito oggettivo dell'insolvenza, nel particolare significato che viene in rilievo nella fattispecie;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di AX SE RL in liquidazione (p.iva 04169650233), con sede in Verona, via del Pontiere n. 22, in persona del liquidatore e legale rappresentante AU OR, nata a [...] il
6.10.1977 e domiciliata in Verona, in via del Pontiere n. 22;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore il dott. Davide Tommaso Dal Dosso in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 giugno 2025 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.2.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca Il Presidente
Dott. Monica Attanasio