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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 11950/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 11950/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 7.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 11950/2024 promossa da
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Giovanni Petronaci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Bronte (CT) C.le Aida n. 6,
-Ricorrente-
1 CONTRO
, Controparte_1
-resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento numero 29320239001017009/000, notificata il 10.11.2024, nella parte in cui l' di Catania, Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il tramite del competente concessionario del servizio nazionale di riscossione, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 12.136,12, a seguito del presunto mancato versamento di contributi I.V.S., a percentuale sul minimale e somme aggiuntive, omesso versamento fissi o entro minimale, anno di riferimento 2002, in virtù della cartella di pagamento n. 29320060005904171000, indicata in modo generico nella stessa intimazione e presuntivamente notificata in data
23/11/2006.
Eccepiva, quindi, inesistenza giuridica della pretesa avanzata e richiesta con l'intimazione di pagamento impugnata - Intervenuto giudicato. Precisava a tal riguardo che sulla medesima pretesa tributaria è intervenuta una pronuncia resa da Codesto Tribunale all'esito di un ricorso promosso dall'odierno ricorrente avverso altra intimazione di pagamento emessa in virtù della medesima cartella di pagamento sottostante e richiamata in seno all'intimazione di pagamento oggi impugnata. Precisava, più precisamente, di avere proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320169010107781000 notificata in data 13.01.2017 che portava quale sottostante la medesima cartella n. 29320060005904171000 sottesa all'intimazione di pagamento 29320239001017009/000, atto oggi impugnato, limitatamente alla prima, e che, tale giudizio, iscritto al n. di R.G. n. 1835/2017 si concludeva con la sentenza n. 973/2021, emessa in data 25.02.2021, oggi passata già in giudicato, con la quale il Tribunale di Catania
- Sezione Lavoro in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 29320060005904171000 (limitatamente al ruolo n.
277/2006) per intervenuto annullamento ex lege e ha, altresì, dichiarato prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320060005904171000 (per i ruoli non oggetto di annullamento ex
2 lege), come da sentenza che produceva in atti e di avere notificato alla resistente la su indicata sentenza .
Eccepiva, altresì, intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
Eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999.
Omessa notifica della cartella di pagamento e di Atti di Accertamento;
Concludeva chiedendo: in via preliminare, SOSPENDERE l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati, dei ruoli, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnata, stante il fumus boni iuris della presente opposizione, nonché il periculum in mora conseguente all'entità della somma intimata (ed attese le notorie difficoltà di ripetere l'eventuale pagamento) per il pericolo grave che deriverebbe al ricorrente da un'eventuale esecuzione e, comunque, stante che ricorrono i presupposti di legge;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della pretesa avanzata e richiesta dall' con l'intimazione di pagamento oggi impugnata, stante Controparte_1
l'intervenuto giudicato sulla medesima fattispecie per cui oggi è causa;
accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi I.V.S., a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive omesso versamento e dei contributi I.V.S., a percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento fissi o entro minimale anno di riferimento 2002 e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'intimazione di pagamento impugnata, con i ruoli impugnati e con la cartella di pagamento ivi indicata;
dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli, con la cartella di pagamento e con l'intimazione di pagamento impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riscuotere la somma Controparte_1 di € 12.136,12 iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, della cartella di pagamento ivi indicata e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o delle cartelle di pagamento, e/o degli avvisi di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, della cartella di pagamento ivi indicata, dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
CP_2 annullare e privare di ogni effetto la cartella di pagamento n. 29320060005904171000,
3 l'intimazione di pagamento n. 29320239001017009/000 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nessuno si costituiva per l che, nonostante la regolare Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, all'indirizzo ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e di cui, Email_1 Controparte_3 pertanto, va dichiarata la contumacia.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e disposta la rinnovazione della notifica alla resistente la causa è stata rinviata all'udienza del 3 .11.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa
IC PO, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto
Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 7.11 .2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.06.2025;
L'udienza del 7.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Stante il carattere assorbente, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato e documentato che la stessa cartella esattoriale opposta nel presente giudizio (n. 29320060005904171000) è stata già precedentemente impugnata innanzi a questo Tribunale nel procedimento n. 1835/2017
R.G., definito con sentenza n. 973/2021 il 25.02.2021 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 29320060005904171000
(limitatamente al ruolo n. 277/2006) per intervenuto annullamento ex lege e ha, altresì, dichiarato prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320060005904171000 (per i ruoli non oggetto di annullamento ex lege), come da sentenza che produceva in atti e di avere notificato alla resistente la su indicata sentenza
4 Or alla luce della superiore documentazione, osserva questo giudice che le ragioni Pt_2 prospettate dall'opponente, che ha sostanzialmente dedotto l'insussistenza in capo all'
[...]
del diritto di preannunciare in suo danno, l'esecuzione forzata per Controparte_1
l'insussistenza del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320060005904171000 sono fondate, dovendosi ritenere che, in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata, come nella specie, o intrapresa. Nel caso in esame, invece, stante la dichiarata estinzione per prescrizione della pretesa portata dalla cartella anzi richiamata sottesa all' intimazione di pagamento, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta da alcun titolo, poteva essere minacciata dall'agente della riscossione.
Tale ultima considerazione assume rilievo nella regolamentazione delle spese del giudizio che devono farsi gravare, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, sull'
[...]
, dovendosi, peraltro, evidenziare che la stessa ha ritenuto di non Controparte_1 costituirsi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11950/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo all' Controparte_1
del diritto di preannunciare in suo danno, l'esecuzione forzata per l'insussistenza
[...] del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento, n. 29320239001017009/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320060005904171000
Condanna l' alla refusione delle spese legali che si Controparte_4 liquidano nella complessiva somma di €. 1865,00 oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge per ciascuna delle altre parti costituite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 14 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
5 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 11950/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 7.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 11950/2024 promossa da
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Giovanni Petronaci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Bronte (CT) C.le Aida n. 6,
-Ricorrente-
1 CONTRO
, Controparte_1
-resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento numero 29320239001017009/000, notificata il 10.11.2024, nella parte in cui l' di Catania, Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il tramite del competente concessionario del servizio nazionale di riscossione, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 12.136,12, a seguito del presunto mancato versamento di contributi I.V.S., a percentuale sul minimale e somme aggiuntive, omesso versamento fissi o entro minimale, anno di riferimento 2002, in virtù della cartella di pagamento n. 29320060005904171000, indicata in modo generico nella stessa intimazione e presuntivamente notificata in data
23/11/2006.
Eccepiva, quindi, inesistenza giuridica della pretesa avanzata e richiesta con l'intimazione di pagamento impugnata - Intervenuto giudicato. Precisava a tal riguardo che sulla medesima pretesa tributaria è intervenuta una pronuncia resa da Codesto Tribunale all'esito di un ricorso promosso dall'odierno ricorrente avverso altra intimazione di pagamento emessa in virtù della medesima cartella di pagamento sottostante e richiamata in seno all'intimazione di pagamento oggi impugnata. Precisava, più precisamente, di avere proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320169010107781000 notificata in data 13.01.2017 che portava quale sottostante la medesima cartella n. 29320060005904171000 sottesa all'intimazione di pagamento 29320239001017009/000, atto oggi impugnato, limitatamente alla prima, e che, tale giudizio, iscritto al n. di R.G. n. 1835/2017 si concludeva con la sentenza n. 973/2021, emessa in data 25.02.2021, oggi passata già in giudicato, con la quale il Tribunale di Catania
- Sezione Lavoro in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 29320060005904171000 (limitatamente al ruolo n.
277/2006) per intervenuto annullamento ex lege e ha, altresì, dichiarato prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320060005904171000 (per i ruoli non oggetto di annullamento ex
2 lege), come da sentenza che produceva in atti e di avere notificato alla resistente la su indicata sentenza .
Eccepiva, altresì, intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
Eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999.
Omessa notifica della cartella di pagamento e di Atti di Accertamento;
Concludeva chiedendo: in via preliminare, SOSPENDERE l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati, dei ruoli, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnata, stante il fumus boni iuris della presente opposizione, nonché il periculum in mora conseguente all'entità della somma intimata (ed attese le notorie difficoltà di ripetere l'eventuale pagamento) per il pericolo grave che deriverebbe al ricorrente da un'eventuale esecuzione e, comunque, stante che ricorrono i presupposti di legge;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della pretesa avanzata e richiesta dall' con l'intimazione di pagamento oggi impugnata, stante Controparte_1
l'intervenuto giudicato sulla medesima fattispecie per cui oggi è causa;
accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi I.V.S., a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive omesso versamento e dei contributi I.V.S., a percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento fissi o entro minimale anno di riferimento 2002 e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'intimazione di pagamento impugnata, con i ruoli impugnati e con la cartella di pagamento ivi indicata;
dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli, con la cartella di pagamento e con l'intimazione di pagamento impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riscuotere la somma Controparte_1 di € 12.136,12 iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, della cartella di pagamento ivi indicata e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o delle cartelle di pagamento, e/o degli avvisi di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, della cartella di pagamento ivi indicata, dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
CP_2 annullare e privare di ogni effetto la cartella di pagamento n. 29320060005904171000,
3 l'intimazione di pagamento n. 29320239001017009/000 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nessuno si costituiva per l che, nonostante la regolare Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, all'indirizzo ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e di cui, Email_1 Controparte_3 pertanto, va dichiarata la contumacia.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e disposta la rinnovazione della notifica alla resistente la causa è stata rinviata all'udienza del 3 .11.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa
IC PO, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto
Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 7.11 .2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.06.2025;
L'udienza del 7.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Stante il carattere assorbente, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato e documentato che la stessa cartella esattoriale opposta nel presente giudizio (n. 29320060005904171000) è stata già precedentemente impugnata innanzi a questo Tribunale nel procedimento n. 1835/2017
R.G., definito con sentenza n. 973/2021 il 25.02.2021 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 29320060005904171000
(limitatamente al ruolo n. 277/2006) per intervenuto annullamento ex lege e ha, altresì, dichiarato prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320060005904171000 (per i ruoli non oggetto di annullamento ex lege), come da sentenza che produceva in atti e di avere notificato alla resistente la su indicata sentenza
4 Or alla luce della superiore documentazione, osserva questo giudice che le ragioni Pt_2 prospettate dall'opponente, che ha sostanzialmente dedotto l'insussistenza in capo all'
[...]
del diritto di preannunciare in suo danno, l'esecuzione forzata per Controparte_1
l'insussistenza del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320060005904171000 sono fondate, dovendosi ritenere che, in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata, come nella specie, o intrapresa. Nel caso in esame, invece, stante la dichiarata estinzione per prescrizione della pretesa portata dalla cartella anzi richiamata sottesa all' intimazione di pagamento, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta da alcun titolo, poteva essere minacciata dall'agente della riscossione.
Tale ultima considerazione assume rilievo nella regolamentazione delle spese del giudizio che devono farsi gravare, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, sull'
[...]
, dovendosi, peraltro, evidenziare che la stessa ha ritenuto di non Controparte_1 costituirsi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11950/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo all' Controparte_1
del diritto di preannunciare in suo danno, l'esecuzione forzata per l'insussistenza
[...] del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento, n. 29320239001017009/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320060005904171000
Condanna l' alla refusione delle spese legali che si Controparte_4 liquidano nella complessiva somma di €. 1865,00 oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge per ciascuna delle altre parti costituite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 14 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
5 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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