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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17494 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 68580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 68580/2022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025 e promosso da
(c.f. - p. Iva ), in persona dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN Spadafora, nella qualità di Direttore della “Direzione Affari Legali e Societari” della predetta rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Mezzotero (pec: Controparte_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, via De Gasperi n. 21 Email_1 presso lo studio dell'avv. Cedric Samarughi, giusta procura allegata in atti opponente contro
Controparte_2
(c.f. ), in persona del curatore dott. (pec:
[...] P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Pellegrini (c.f. Email_2
- pec: in forza di autorizzazione a CodiceFiscale_1 Email_3 stare in giudizio del Giudice delegato dottoressa Rosa Grippo del 2.12.2024 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale in Milano via Serbelloni n. 13, giusta procura allegata in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17018/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
28.9.2022, R.G. n. 55639/2022.
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2025 richiamando quelle già rassegnate nell'atto depositato congiuntamente in data 2.12.2025 e riportate: “Voglia il Tribunale
Ill.mo, dato atto dell'intervenuto accordo come congiuntamente rappresentato dalle Parti, previa declaratoria della avvenuta cessazione della materia del contendere, pronunciare conseguente sentenza di estinzione dell'intestato giudizio di opposizione, provvedendo contestualmente ad annullare e revocare espressamente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 17018/2022 del
28.09.2022 (rg 55639/2022) e comunque -data l'intervenuta ed adempiuta conciliazione della vertenza- dichiarare la caducazione del predetto decreto ingiuntivo n. 17018/2022 del 28.09.2022 nonché la caducazione della pretesa monitoria. Dichiararsi inoltre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_4
(già , al fine di sentir, nel merito, revocare il
[...] Controparte_5 decreto ingiuntivo n. 17018/2022 emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'opposta e avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 862.585,40, oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, asseritamente dovuta in forza delle fatture indicate nel ricorso monitorio ed emesse dall'ingiungente per i servizi di logistica effettuati in favore dell'opponente, nonché nel merito, in via anche riconvenzionale, previa declaratoria anche con riferimento all'intervenuta risoluzione contrattuale e ferma la revoca del decreto ingiuntivo avversato, sentir condannare l'opposta al pagamento della somma di € 485.985,80, o quella maggiore o minore risultante di giustizia, anche a titolo di penali, oltre al risarcimento di tutti i danni, o, in via estremamente gradata e subordinata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo avversato e previa ogni declaratoria con riferimento all'inadempimento dell'opposta agli obblighi contrattuali, sentir dichiarare la compensazione di ogni contestata pretesa creditoria della convenuta opposta con il maggior controcredito vantato dall'opponente, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione spiegata l'opponente: deduceva l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice atteso il mancato pagamento degli emolumenti relativi a 73 Controparte_5 dipendenti, l'omessa erogazione delle prestazioni contrattuali relativamente al mese di settembre 2022, il mancato pagamento dei contributi previdenziali del proprio personale dipendente;
lamentava la circostanza che, in ragione di tali inadempimenti della controparte, si era lei opponente, suo malgrado, trovata destinataria di pignoramenti quale terza pignorata della opposta, nonché coinvolta, quale coobbligata in solido, in diversi contenziosi promossi da dipendenti dell'allora e, Controparte_5
pagina 2 di 4 altresì, lamentava la mancata produzione della garanzia fideiussoria relativa alla proroga tecnica di due contratti;
deduceva l'illegittimità dell'an e del quantum di specifiche fatture, ad ogni modo errati i rapporti dare/avere tra le parti con riferimento alle fatture azionate. Ferma l'infondatezza della pretesa creditoria come avanzata, a fronte degli inadempimenti evidenziati e subiti parte opponente avanzata altresì, in via riconvenzionale, domanda di condanna di controparte al pagamento delle somme dovute in forza dell'applicazione della penale e del risarcimento dei danni causati, concludendo come in atti.
Successivamente, in data 22.6.2023, veniva dichiarata l'interruzione del processo avendo parte opponente documentato che parte opposta convenuta era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 99/2023 del Tribunale di Milano.
Tempestivamente riassunto il giudizio, veniva dunque fissata l'udienza di prosecuzione, in vista della quale si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, parte opposta in liquidazione in persona del nominato curatore chiedendo pronuncia di inammissibilità/improcedibilità delle domande avanzate da parte opponente in quanto in violazione dell'art. 52 l.fall., nonché, previa concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio opposto, il rigetto dell'opposizione promossa con conferma del d.i. n. 17018/2022 o, in via subordinata, la condanna di controparte al pagamento in favore della della somma di Controparte_2
€ 862.585,40, ovvero quella maggiore o minore risultante di giustizia, oltre agli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebrata a trattazione scritta, viste le richieste delle parti, la causa veniva rinviata in ragione delle rappresentate trattative pendenti.
Veniva medio tempore depositata istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo provveduto le parti, in una più ampia regolazione in sede stragiudiziale dei rapporti tra le stesse, provveduto a conciliare e definire anche l'odierna controversia, previa specifica autorizzazione, risalente al 3.4.2025, del Giudice Delegato alla Liquidazione Giudiziale.
Depositato dunque atto congiunto di precisazione delle conclusioni per l'udienza di rinvio, all'udienza del 10 dicembre 2025 i procuratori delle parti ribadivo quanto già rappresentato e chiedevano che al
Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere con revoca del provvedimento monitorio opposto e conseguente estinzione del giudizio con integrale compensazione delle relative spese e il Giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.
2. Ebbene, osserva il giudicante che la documentazione in atti e le dichiarazioni dei rispettivi procuratori consentono di dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che le parti hanno dato pagina 3 di 4 atto dell'intervenuto accordo, come autorizzato dal Giudice Delegato della procedura di Liquidazione
Giudiziale, relativo anche alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere, frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
pertanto, la pronuncia in tal senso va emessa ogni qual volta le parti, dandosi reciprocamente atto di un intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto, sottopongano al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione nei termini indicati (cfr. in tal senso ex multis
Cass. n. 16150 del 2010; Cass. n. 11931/2006), dovendosi, in caso di mancato accordo sul punto, valutare la fondatezza della domanda unicamente ai fini della pronunzia sulle spese di lite da liquidare in base al principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie le parti hanno chiesto che le spese venissero integralmente compensate, ciò precludendo la valutazione delle stesse.
Inoltre, si osserva che, se in presenza di un giudizio non di opposizione a decreto ingiuntivo il
Tribunale adito si sarebbe potuto limitare a dichiarare cessata la materia del contendere, nel caso di specie diversamente, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre, tra l'altro conformemente alle richieste delle parti, provvedere alla revoca del provvedimento monitorio e provvedervi mediante un provvedimento esplicito e ciò in quanto la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (cfr. Cass. n. 8428/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 17018/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 28.9.2022,
R.G. n. 55639/2022);
- compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Mastropasqua
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 68580/2022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025 e promosso da
(c.f. - p. Iva ), in persona dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN Spadafora, nella qualità di Direttore della “Direzione Affari Legali e Societari” della predetta rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Mezzotero (pec: Controparte_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, via De Gasperi n. 21 Email_1 presso lo studio dell'avv. Cedric Samarughi, giusta procura allegata in atti opponente contro
Controparte_2
(c.f. ), in persona del curatore dott. (pec:
[...] P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Pellegrini (c.f. Email_2
- pec: in forza di autorizzazione a CodiceFiscale_1 Email_3 stare in giudizio del Giudice delegato dottoressa Rosa Grippo del 2.12.2024 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale in Milano via Serbelloni n. 13, giusta procura allegata in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17018/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
28.9.2022, R.G. n. 55639/2022.
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2025 richiamando quelle già rassegnate nell'atto depositato congiuntamente in data 2.12.2025 e riportate: “Voglia il Tribunale
Ill.mo, dato atto dell'intervenuto accordo come congiuntamente rappresentato dalle Parti, previa declaratoria della avvenuta cessazione della materia del contendere, pronunciare conseguente sentenza di estinzione dell'intestato giudizio di opposizione, provvedendo contestualmente ad annullare e revocare espressamente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 17018/2022 del
28.09.2022 (rg 55639/2022) e comunque -data l'intervenuta ed adempiuta conciliazione della vertenza- dichiarare la caducazione del predetto decreto ingiuntivo n. 17018/2022 del 28.09.2022 nonché la caducazione della pretesa monitoria. Dichiararsi inoltre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_4
(già , al fine di sentir, nel merito, revocare il
[...] Controparte_5 decreto ingiuntivo n. 17018/2022 emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'opposta e avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 862.585,40, oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, asseritamente dovuta in forza delle fatture indicate nel ricorso monitorio ed emesse dall'ingiungente per i servizi di logistica effettuati in favore dell'opponente, nonché nel merito, in via anche riconvenzionale, previa declaratoria anche con riferimento all'intervenuta risoluzione contrattuale e ferma la revoca del decreto ingiuntivo avversato, sentir condannare l'opposta al pagamento della somma di € 485.985,80, o quella maggiore o minore risultante di giustizia, anche a titolo di penali, oltre al risarcimento di tutti i danni, o, in via estremamente gradata e subordinata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo avversato e previa ogni declaratoria con riferimento all'inadempimento dell'opposta agli obblighi contrattuali, sentir dichiarare la compensazione di ogni contestata pretesa creditoria della convenuta opposta con il maggior controcredito vantato dall'opponente, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione spiegata l'opponente: deduceva l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice atteso il mancato pagamento degli emolumenti relativi a 73 Controparte_5 dipendenti, l'omessa erogazione delle prestazioni contrattuali relativamente al mese di settembre 2022, il mancato pagamento dei contributi previdenziali del proprio personale dipendente;
lamentava la circostanza che, in ragione di tali inadempimenti della controparte, si era lei opponente, suo malgrado, trovata destinataria di pignoramenti quale terza pignorata della opposta, nonché coinvolta, quale coobbligata in solido, in diversi contenziosi promossi da dipendenti dell'allora e, Controparte_5
pagina 2 di 4 altresì, lamentava la mancata produzione della garanzia fideiussoria relativa alla proroga tecnica di due contratti;
deduceva l'illegittimità dell'an e del quantum di specifiche fatture, ad ogni modo errati i rapporti dare/avere tra le parti con riferimento alle fatture azionate. Ferma l'infondatezza della pretesa creditoria come avanzata, a fronte degli inadempimenti evidenziati e subiti parte opponente avanzata altresì, in via riconvenzionale, domanda di condanna di controparte al pagamento delle somme dovute in forza dell'applicazione della penale e del risarcimento dei danni causati, concludendo come in atti.
Successivamente, in data 22.6.2023, veniva dichiarata l'interruzione del processo avendo parte opponente documentato che parte opposta convenuta era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 99/2023 del Tribunale di Milano.
Tempestivamente riassunto il giudizio, veniva dunque fissata l'udienza di prosecuzione, in vista della quale si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, parte opposta in liquidazione in persona del nominato curatore chiedendo pronuncia di inammissibilità/improcedibilità delle domande avanzate da parte opponente in quanto in violazione dell'art. 52 l.fall., nonché, previa concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio opposto, il rigetto dell'opposizione promossa con conferma del d.i. n. 17018/2022 o, in via subordinata, la condanna di controparte al pagamento in favore della della somma di Controparte_2
€ 862.585,40, ovvero quella maggiore o minore risultante di giustizia, oltre agli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebrata a trattazione scritta, viste le richieste delle parti, la causa veniva rinviata in ragione delle rappresentate trattative pendenti.
Veniva medio tempore depositata istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo provveduto le parti, in una più ampia regolazione in sede stragiudiziale dei rapporti tra le stesse, provveduto a conciliare e definire anche l'odierna controversia, previa specifica autorizzazione, risalente al 3.4.2025, del Giudice Delegato alla Liquidazione Giudiziale.
Depositato dunque atto congiunto di precisazione delle conclusioni per l'udienza di rinvio, all'udienza del 10 dicembre 2025 i procuratori delle parti ribadivo quanto già rappresentato e chiedevano che al
Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere con revoca del provvedimento monitorio opposto e conseguente estinzione del giudizio con integrale compensazione delle relative spese e il Giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.
2. Ebbene, osserva il giudicante che la documentazione in atti e le dichiarazioni dei rispettivi procuratori consentono di dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che le parti hanno dato pagina 3 di 4 atto dell'intervenuto accordo, come autorizzato dal Giudice Delegato della procedura di Liquidazione
Giudiziale, relativo anche alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere, frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
pertanto, la pronuncia in tal senso va emessa ogni qual volta le parti, dandosi reciprocamente atto di un intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto, sottopongano al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione nei termini indicati (cfr. in tal senso ex multis
Cass. n. 16150 del 2010; Cass. n. 11931/2006), dovendosi, in caso di mancato accordo sul punto, valutare la fondatezza della domanda unicamente ai fini della pronunzia sulle spese di lite da liquidare in base al principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie le parti hanno chiesto che le spese venissero integralmente compensate, ciò precludendo la valutazione delle stesse.
Inoltre, si osserva che, se in presenza di un giudizio non di opposizione a decreto ingiuntivo il
Tribunale adito si sarebbe potuto limitare a dichiarare cessata la materia del contendere, nel caso di specie diversamente, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre, tra l'altro conformemente alle richieste delle parti, provvedere alla revoca del provvedimento monitorio e provvedervi mediante un provvedimento esplicito e ciò in quanto la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (cfr. Cass. n. 8428/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 17018/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 28.9.2022,
R.G. n. 55639/2022);
- compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Mastropasqua
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