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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 2906/2023
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da: ; CP_1 Parte_1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in
Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
• l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita peritale del 18/03/2024.
Pertanto,
DICHIARA
la sussistenza del requisito sanitario per aver diritto alla prestazione richiesta;
dichiara compensate le spese del giudizio, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di CTU, come separatamente liquidate. CP_1
Termini Imerese, 17/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Chiara Gagliano)
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da: ; CP_1 Parte_1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in
Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
• l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita peritale del 18/03/2024.
Pertanto,
DICHIARA
la sussistenza del requisito sanitario per aver diritto alla prestazione richiesta;
dichiara compensate le spese del giudizio, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di CTU, come separatamente liquidate. CP_1
Termini Imerese, 17/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Chiara Gagliano)