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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL PA all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 5838/2024 + 1 R.G.
TRA
Parte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti;
RICORRENTE
E
Rappresentato e difeso per Controparte_1
mandato in atti dall'avvocato Francesco Manzo;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2024 l' successivamente Pt_1
alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP instaurato dall'odierno convenuto, recante n. R.G. 1375/2023, nel quale era stato riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in capo al dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla CP_1
domanda amministrativa del 26 maggio 2021.
chiedeva, con varie Controparte_1
argomentazioni in fatto in diritto, il rigetto del ricorso .
1 In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta A decorrere dal 26 maggio 2021 .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto, il ricorso va rigettato, e per l'effetto va dichiarato che possiede il requisito sanitario Controparte_1
dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 26 maggio
2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
2 Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell , liquidate come da separato decreto. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 1375/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara che CP_1
possiede il requisito sanitario dell'assegno ordinario di
[...]
invalidità a decorrere dal 26 maggio 2021; condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in Pt_1
complessivi euro 3.866,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese generali al 15%;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
LL PA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL PA all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 5838/2024 + 1 R.G.
TRA
Parte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti;
RICORRENTE
E
Rappresentato e difeso per Controparte_1
mandato in atti dall'avvocato Francesco Manzo;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2024 l' successivamente Pt_1
alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP instaurato dall'odierno convenuto, recante n. R.G. 1375/2023, nel quale era stato riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in capo al dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla CP_1
domanda amministrativa del 26 maggio 2021.
chiedeva, con varie Controparte_1
argomentazioni in fatto in diritto, il rigetto del ricorso .
1 In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta A decorrere dal 26 maggio 2021 .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto, il ricorso va rigettato, e per l'effetto va dichiarato che possiede il requisito sanitario Controparte_1
dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 26 maggio
2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
2 Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell , liquidate come da separato decreto. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 1375/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara che CP_1
possiede il requisito sanitario dell'assegno ordinario di
[...]
invalidità a decorrere dal 26 maggio 2021; condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in Pt_1
complessivi euro 3.866,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese generali al 15%;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
LL PA
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