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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20765 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, riservata per la decisione in data 25/03/2025, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Renato Giuseppe Fiorentino, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(c.f. e p.i. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Vincenzo Luciani, Francesco Lorenzi e Valeria Morosini, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
allegava:
1) che, suo figlio, ing. , quale dirigente di era titolare Persona_1 Controparte_1
della "POLIZZA COLLETTIVA NUMERO 226395" della CH Investments Life s.p.a.,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 stipulata dal datore di lavoro a copertura dei rischi "morte" e "invalidità permanente" per i propri dirigenti;
2) che, in data 04-05.06.2015, l'ing. , non disponendo di copia della polizza e dopo un confronto telefonico con un'impiegata della inviava, via e-mail e Controparte_1
raccomandata a/r, alla convenuta, una dichiarazione con cui indicava, quale beneficiaria della polizza, l'odierna attrice;
3) che, in data 10.06.2015, decedeva l'ing. e l'istante informava dell'evento la la quale, con missiva del 22.06.2015, le comunicava che la richiesta Controparte_1
di liquidazione della polizza andava inoltrata al broker RS & NA
IE;
4) che, successivamente, la CH Investments Life s.p.a. rifiutava di liquidare la prestazione, stante la persistente incertezza nell'individuazione dei beneficiari della polizza;
5) che, in data 14.07.2016, il difensore dell'istante chiedeva alla convenuta la consegna della "comunicazione" con la quale la società aveva "provveduto a comunicare CP_1
alla SH & NA e/o alla CH Investments Life s.p.a. l'indicazione, da parte dell'ing. , della beneficiaria", nonché lo "stralcio della polizza- Persona_1
elenco" relativo alla posizione assicurativa di;
Persona_1
6) che, successivamente, stante il rifiuto della di consegnare tale documentazione CP_1
e la comunicazione, da parte della stessa, relativa al fatto che il broker e l'assicuratore erano già in possesso di tale documentazione, l'attrice promuoveva un'azione giudiziaria contro la compagnia assicuratrice (giudizio n. 27422/2016 R.G., innanzi al Tribunale di Napoli). In tale giudizio, tuttavia, la CH documentava che la designazione dei beneficiari non era stata effettuata dalla nei modi e nei CP_1
termini prescritti dalla polizza e tale giudizio si concludeva in senso sfavorevole all'attrice;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 7) che, con la PEC del 20.05.2021, il procuratore dell'attrice metteva formalmente in mora la per i danni subiti dalla sig.ra a causa dell'esito Controparte_1 Pt_1
sfavorevole del giudizio, danni quantificati in € 246.415,23.
Evidenziava l'attrice che la convenuta aveva contravvenuto all'obbligo contrattuale relativo alla comunicazione del beneficiario della polizza, secondo le modalità previste nel contratto assicurativo, esponendola alle cause di esclusione della garanzia assicurativa. La società , inoltre, aveva omesso di consegnare la CP_1
documentazione contrattuale e di informare la sig.ra che la dichiarazione di Pt_1
non era stata comunicata alla CH Investments Life s.p.a. nei Persona_1
modi e termini previsti.
Era stata, pertanto, proprio tale condotta della convenuta a determinare un incolpevole affidamento dell'attrice, che aveva esperito un'azione giudiziaria, il cui esito sfavorevole non poteva essere previsto (proprio alla luce di quanto asserito dalla convenuta).
Conseguentemente, in base alla prospettazione attorea, all'attrice andava risarcito il danno, consistente: 1) nella mancata liquidazione dei ¾ del capitale assicurato, pari ad euro 126.720,00; 2) negli interessi di mora sull'intero capitele, pari ad euro
74.188,95; 3) nel pagamento delle proprie spese di lite relative al giudizio nei confronti dell'assicurazione, pari ad euro 37.828,39; 4) nel pagamento delle spese di lite del giudizio di reclamo, pari ad euro 7.677,89; 5) nel danno non patrimoniale, consistente nel patema d'animo e nel forte stress subito, da liquidarsi in via equitativa.
L'attrice, pertanto, concludeva, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della e, per l'effetto, di Controparte_1
condannare questa ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dalla sig.ra , liquidando, in favore Parte_1
dell'istante, la somma complessiva di € 260.000,00, ovvero l'importo maggiore o
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 minore accertato in corso di causa, oltre interessi legali e/o corrispettivi, nonché il maggior danno da svalutazione monetaria, dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 20.4.22, si costituiva la che eccepiva: 1) l'improcedibilità Controparte_1
dell'azione, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) il difetto di legittimazione passiva, in quanto il contratto di assicurazione era stato stipulata tra la (stipulante) e la (broker CH), con la CP_2 CP_3
conseguenza che la , azienda associata di , era estranea al vincolo CP_1 CP_2
contrattuale e alcun inadempimento poteva alla stessa essere imputato;
3)
l'inammissibilità delle domande per intervenuta transazione, avendo l'attrice e la convenuta sottoscritto, in data 16.10.2017, un accordo transattivo, intervenuto a valle delle missive con cui la sig.ra lamentava sia spettanze di fine rapporto, Pt_1
sia la mancata trasmissione del proprio nominativo alla CH Investments Life
S.p.A.. Tale accordo prevedeva l'impegno della a corrispondere, ad CP_1 [...]
la somma di € 6.910,36 e l'attrice dichiarava che nessun altro importo Parte_1
le era dovuto dalla Società in relazione all'intercorso rapporto.
In via gradata, poi, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, per decorso del termine quinquennale relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Infatti, dalla data del decesso del sig. , avvenuto il 10.6.2015, alla data di notifica dell'atto di citazione (29.7.2021), erano trascorsi circa sei anni.
Nel merito, la convenuta ribadiva che alcun inadempimento era alla stessa imputabile, non essendo tenuta alla conservazione o condivisione della documentazione assicurativa nei confronti della Sig.ra in quanto soggetto Pt_1
terzo rispetto alla polizza stipulata tra e Evidenziava, inoltre, CP_2 CP_3
che, essendo la designazione del beneficiario della polizza stata effettuata dal sig.
prima della sua morte, il fatto che la comunicazione all'Assicuratore fosse
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 avvenuta a distanza di qualche giorno dall'evento (19.06.2015) non invalidava la nuova designazione.
In via gradata, la convenuta evidenziava come l'attrice non avesse allegato il pregiudizio concretamente subito dall'attrice, dovendosi contestare l'equivalenza matematica, effettuata dall'attrice, tra la mancata consegna dei documenti e l'intero ammontare dell'assicurazione, oltre ai costi del precedente giudizio.
La , pertanto, concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità delle domande attoree;
in subordine, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta conciliazione della controversia e, per l'effetto, di dichiarare le domande attoree inammissibili;
in via ancora gradata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa risarcitoria;
in via ulteriormente gradata, di rigettare nel merito le domande, per insussistenza di qualsiasi condotta illecita e/o inadempiente, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Assegnato il termine per attivare il procedimento di mediazione, procedimento che dava esito negativo, ed esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 25.3.25, il giudizio veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, non trova accoglimento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Invero, risulta circostanza non contestata CP_1
che l'ing. era dipendente della convenuta e che la polizza era stata stipulata nell'ambito del rapporto lavorativo. Conseguentemente, l'attrice ha correttamente citato in giudizio il datore di lavoro, allegando il suo inadempimento in relazione alle richieste di consegna della documentazione ed alla comunicazione all'assicuratore dell'avvenuta designazione del beneficiario della polizza. Ogni questione relativa alla sussistenza di tale inadempimento, invece, attiene al merito e verrà di seguito affrontata.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 Ancora in via preliminare, non trova accoglimento l'eccezione d'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione.
Nel contratto del 16.10.17, infatti, si dà atto che l'attrice, nella qualità di unica erede del sig. (avendo gli altri chiamati rinunciato all'eredità), aveva chiesto il pagamento delle spettanze retributive del de cuius maturate e non liquidate ovvero maturate ma non godute all'atto del decesso. Alcun riferimento, invece, veniva fatto, in tale atto, alla richiesta relativa agli inadempimenti per cui è causa.
Conseguentemente, ritiene il Tribunale che la transazione di cui sopra riguardi solo le prestazioni retributive e di fine rapporto dovute dal datore di lavoro e non abbia assolutamente ad oggetto la domanda di cui al presente giudizio, essendo irrilevante la circostanza che l'atto sia successivo alla missiva del 25.5.2017 sopra citata, avendo le parti composto solo una delle controversie tra le stesse pendenti.
Sempre in via preliminare, non trova accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Invero, rileva il Tribunale che il termine prescrizionale decorre, ex art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto vale. Nel caso di specie, il pregiudizio subito dall'istante veniva in luce con la sentenza emessa, dal Tribunale di Napoli, in data
19.5.21, con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione del diritto vantato nel presente giudizio coincide con la suddetta data e che, pertanto, alcuna prescrizione risultava spirata al momento della notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei termini che saranno di seguito indicati.
Rileva il Tribunale che, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato materialmente stipulato con il broker dalla , risulta provato il CP_2
comportamento illecito da parte della odierna convenuta.
Invero, la convenuta, in quanto datore di lavoro dell'ing. , aveva l'obbligo di comunicare all'assicuratore, secondo le modalità prescritte dalla polizza, l'avvenuta
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 designazione del beneficiario e di consegnare all'istante tutta la relativa comunicazione.
La circostanza che la destinataria dell'obbligo di comunicare l'avvenuta designazione all'assicuratore fosse la convenuta, infatti, risulta chiaramente dagli artt.
2.2 e 2.4 del regolamento della (cfr. regolamento allegato alla memoria ex CP_2 CP_2
art. 183 VI comma n. 2 cpc di parte attrice).
A fronte di tale obbligo, invece, la convenuta comunicava l'avvenuta designazione del beneficiario solo dopo la morte dell'ing. , quando ormai, sulla base delle condizioni di polizza, come ritenuto anche nella sentenza n. 4706/21 sopra citata, la revoca della precedente designazione necessitava del consenso degli ulteriori beneficiari.
Il suddetto ritardo concretizzava un comportamento illecito della convenuta, fonte di responsabilità aquiliana, che determinava un significativo pregiudizio in capo all'attrice, la quale otteneva solo ¼ del capitale assicurato.
Ulteriore comportamento illecito della convenuta nei confronti dell'attrice, poi, consisteva nel rifiutare inopinatamente di consegnare la documentazione relativa alla posizione assicurativa del figlio dell'istante. Questa ultima, infatti, avendo una piena contezza degli atti e, quindi, anche del ritardo con cui veniva comunicata all'assicurazione la sua nomina quale beneficiaria della polizza, avrebbe potuto effettuare diverse scelte difensive ed evitare di intraprendere un giudizio nei confronti dell'assicurazione.
In accoglimento della domanda, va, quindi, accertata la responsabilità extracontrattuale della convenuta consistente nella mancata consegna all'attrice della documentazione relativa alla polizza del sig. e nel ritardo con cui veniva comunicata all'assicurazione la nomina del beneficiario della polizza.
E' appena il caso di precisare che le dichiarazioni rese dai testi non hanno apportato alcun elemento nuovo e significativo rispetto a quanto già documentato.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 In ordine quantum debeatur, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia pienamente provato il verificarsi dei seguenti danni:
1) mancata liquidazione dei ¾ del capitale assicurato, pari ad euro 126.720,00 (cfr. sentenza n. 4706/21 emessa dal Tribunale di Napoli), oltre interessi, su detta somma dal 26.11.2015 (termine ultimo entro cui, per espressa previsione contrattuale il premio doveva essere corrisposto dall'assicuratore) al saldo;
2) danno emergente pari ad euro 7.677,89, somma richiesta, in data 19.5.21, dalla
CH a titolo di pagamento delle spese di lite relative alla fase di reclamo, oggetto di specifica condanna nella sentenza sopra richiamata, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'istante, delle somme sopra indicate.
La domanda di risarcimento del danno da mancato riconoscimento degli interessi di mora sull'intero capitale assicurato dal 26.11.2015 al 19.5.21, pari ad euro
74.188,95, non trova accoglimento. Infatti, per quanto attiene ai ¾ del capitale, gli interessi sono già stati richiesti ed attribuiti all'istante con la precedente statuizione, tanto che un'ulteriore liquidazione determinerebbe una duplicazione, non consentita, di tale danno. In relazione all'ulteriore quarto, tali interessi non sono a carico della convenuta, trattandosi di somma dovuta dall'assicuratore.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 37.828,39 a titolo di spese di lite relative alla difesa in giudizio dell'attrice, stante la mancata prova dell'effettivo esborso della predetta somma o, quantomeno, dell'emissione della fattura da parte del difensore, avendo la parte attrice depositato solo una nota spese.
Parimenti, non trova accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avendo l'attrice genericamente allegato di aver patito una sofferenza ed uno stress in conseguenza dei fatti di causa, senza, tuttavia, allegare né la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 sussistenza di una patologia medica (danno biologico psichico), né un mutamento delle proprie abitudini di vita (danno esistenziale).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate, discostandosi dalla nota spese depositata dalla parte attrice, in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 260.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
E', infine, appena il caso di precisare che, alla luce del principio dell'unitarietà del compenso spettante per la difesa di una parte, il compenso per la difesa dell'attrice viene liquidato in modo unitario (pur essendo tale parte stata difesa prima dall'avv.
Pallamolla e, successivamente, in sostituzione del primo, dall'avv. Fiorentino), ragione per la quale non viene disposta l'attribuzione, richiesta da entrambi i difensori.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) accerta la responsabilità extracontrattuale della convenuta, consistente nella mancata consegna all'attrice della documentazione della polizza relativa al sig. Rice
e nel ritardo con cui veniva comunicata all'assicurazione la nomina del beneficiario della polizza;
2) condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme:
a) euro 126.720,00, oltre interessi al tasso legale, dal 26.11.2015 al saldo;
b) euro 7.677,89, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda attorea;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 4) condanna la società al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 7.051,50 per Parte_1
compensi, oltre alle spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli, il 14/7/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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