Decreto decisorio 11 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 11/08/2022, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2022
N. 00196/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2017, proposto da
Nuova Anpa di ZO BA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato BAra Taurino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via dei Templari 10/A;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, domiciliato presso la Lecce Segreteria T.A.R. Lecce in Lecce, via Rubichi, 23;
per l'annullamento
in parte qua e nei limiti dell'interesse della Lettera d'Invito al concessionario uscente prot. n. 0053876 del 20.12.2016 avente ad oggetto "Concessione demaniale marittima n. 252 del 15.09.2014 in scadenza al 31.12.2016. Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 16.12.2016. Procedura di rinnovo. Lettera d'invito", nonché della stessa D.G.C. n. 157/2016, nella parte in cui esprime al Dirigente dell'Ufficio Demanio il seguente atto di indirizzo: "a. procedere con l'esperimento della procedura ad evidenza pubblica di rinnovo/rilascio delle concessioni demaniali marittime ...."; del documento denominato "Procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo/rilascio delle concessioni con finalità differente dalla turistico -ricreativa....", di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 febbraio 2017;
Considerato che il 15 febbraio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 9 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO