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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI ROSA GIOVANNA, Presidente
GALLI CARLA, LA
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3978/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica A Responsabili - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR100216/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio eccepisce la carenza di giurisdizione per effetto della sentenza 124 del 24/7/2025 della Corte
Costituzionale .
Il difensore della ricorrente contesta l'applicabilità della predetta sentenza ai processi già incardinati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso avverso l'atto di recupero notificato, relativo ai contributi a fondo perduto di cui era stata destinatria, utilizzati per l'anno 2020. Lamenta la infondatezza dell'atto di recupero. Ha chiesto l'annullamanto dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia DPII chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla udienza tenutasi lo scorso 6.11.2025 è stata respinta la richiesta della ricorrente di sospensione dell'atto impugnato ed il procedimento è stato rinviato per la trattazione del merito alla odierna udienza.
Le parti sono intervenute nella discussione orale: l'Ufficio ha segnalato l'intervenuta pronuncia di inconstituzionalità relativa all'art 25 DL 19.5.20, che attribuiva al giudice tributario la competenza in materia eccependo in ragione di ciò il difetto di giurisdizione di questa Corte.
La difesa ha rappresentato che invero la declaratoria di incostituzionalità è successiva alla proposizione del ricorso, insistedo pertanto per la sua trattazione avanti a questa AG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondata l'eccezione relativa alla giurisdizione. In data 24.7.2025 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con la quale ha dichiarato ( in data 23.6.2025) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Tale pronuncia ha efficacia ex tunc a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzeta
Ufficiale, estendendo da quel momento ( salvo espresse eccezioni) i suoi effetti anche a quei rapporti che - pur sorti precdentemente- non fossero ancora "definiti". Non è questo il caso introdotto dal ricorso in trattazione che ha avuto soltanto avvio sotto la vigenza della norma processuale attributiva di una giurisdizione che è venuta meno. La già citata pronuncia esplicitamente ricorda che, dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice tributario avanti al quale il ricorso fosse pendente, dovrà individuare il giudice che è munito della giurisdizione, cui devolvere la definizione della causa.
In tal senso pertanto la Corte provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, cui devolve la definizione della causa invitando le parti a riassumere avanti al Giudice competente entro novanta giorni dalla notificazione della presente decisione.
Milano, 29.1.2026
il Giudice estensore Carla Galli Il Presidente Giovanna Di Rosa
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI ROSA GIOVANNA, Presidente
GALLI CARLA, LA
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3978/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica A Responsabili - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR100216/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio eccepisce la carenza di giurisdizione per effetto della sentenza 124 del 24/7/2025 della Corte
Costituzionale .
Il difensore della ricorrente contesta l'applicabilità della predetta sentenza ai processi già incardinati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso avverso l'atto di recupero notificato, relativo ai contributi a fondo perduto di cui era stata destinatria, utilizzati per l'anno 2020. Lamenta la infondatezza dell'atto di recupero. Ha chiesto l'annullamanto dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia DPII chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla udienza tenutasi lo scorso 6.11.2025 è stata respinta la richiesta della ricorrente di sospensione dell'atto impugnato ed il procedimento è stato rinviato per la trattazione del merito alla odierna udienza.
Le parti sono intervenute nella discussione orale: l'Ufficio ha segnalato l'intervenuta pronuncia di inconstituzionalità relativa all'art 25 DL 19.5.20, che attribuiva al giudice tributario la competenza in materia eccependo in ragione di ciò il difetto di giurisdizione di questa Corte.
La difesa ha rappresentato che invero la declaratoria di incostituzionalità è successiva alla proposizione del ricorso, insistedo pertanto per la sua trattazione avanti a questa AG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondata l'eccezione relativa alla giurisdizione. In data 24.7.2025 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con la quale ha dichiarato ( in data 23.6.2025) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Tale pronuncia ha efficacia ex tunc a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzeta
Ufficiale, estendendo da quel momento ( salvo espresse eccezioni) i suoi effetti anche a quei rapporti che - pur sorti precdentemente- non fossero ancora "definiti". Non è questo il caso introdotto dal ricorso in trattazione che ha avuto soltanto avvio sotto la vigenza della norma processuale attributiva di una giurisdizione che è venuta meno. La già citata pronuncia esplicitamente ricorda che, dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice tributario avanti al quale il ricorso fosse pendente, dovrà individuare il giudice che è munito della giurisdizione, cui devolvere la definizione della causa.
In tal senso pertanto la Corte provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, cui devolve la definizione della causa invitando le parti a riassumere avanti al Giudice competente entro novanta giorni dalla notificazione della presente decisione.
Milano, 29.1.2026
il Giudice estensore Carla Galli Il Presidente Giovanna Di Rosa