Ordinanza cautelare 30 maggio 2022
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/12/2025, n. 21970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21970 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4640 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4-ter del Decreto- Legge 1 aprile 2021, n. 44;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. EN De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il Primo Maresciallo -OMISSIS- impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale in forza del novello art. 4-ter del DL n. 44/21 era stato sospeso dall'attività lavorativa dal 28 febbraio 2022 al 24 marzo 2022, per la durata di 25 giorni, chiedendone in via interinale la sospensione e, nel merito, l'annullamento.
1.1 Emerge in atti quanto di seguito.
Il 23 dicembre 2021 l’Amministrazione, in assenza di riscontro e in attesa dell’operatività del sistema di verifica INPS, inviava al domicilio del militare raccomandata A/R contenente formale intimazione di trasmettere, entro cinque giorni dalla ricezione, la documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale o l’esenzione dallo stesso ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, D.L. 172/2021.
Il 13 gennaio 2022 il militare trasmetteva certificazione medica privata con la quale il curante consiglia di «differire la vaccinazione a data da destinarsi». Il Medico Competente dell’Amministrazione valutava il documento idoneo quale giustificazione temporanea dell’inadempimento.
Il DPCM del 4 febbraio 2022 stabiliva che le certificazioni di esenzione cartacee perdevano efficacia il 27 febbraio 2022 e dovevano essere sostituite da certificazioni digitali del medico certificatore originario anche senza nuova visita.
Alla data del 25 marzo 2022, nonostante reiterati solleciti, dal 1° -OMISSIS- non perveniva però alcuna nuova certificazione digitale né documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione e l’Amministrazione emetteva il gravato provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il periodo 28 febbraio – 24 marzo 2022 (25 giorni).
Insorgeva innanzi questo TAR il Primo Maresciallo -OMISSIS- lamentando “Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente” nonchè “Sotto altro profilo violazione art 2 commi 2 e 3 Decreto legislativo del 30/03/2001 - N. 165 - Violazione riserva di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente – questione di legittimità cost.le”.
Deduceva il ricorrente che, al momento della sospensione (28.02-24.03.2022), era in grave malattia -OMISSIS- in corso di accertamento, degente e sottoposto a esami/ricoveri anche in strutture militari, con pregresso giudizio negativo di compatibilità vaccinale e esenzione temporanea già riconosciuta dall’Amministrazione.
L’adempimento vaccinale non era perciò esigibile né sotto il profilo medico (rischio di effetti avversi in soggetto con patologia in fase diagnostica oncologica), né sotto il profilo giuridico (rapporto sospeso e tutela assoluta del lavoratore malato), rendendo il provvedimento di sospensione illegittimo e foriero di pregiudizio grave e irreparabile alla salute, alla retribuzione e alla posizione giuridica del ricorrente.
Inoltre contestava la lesione del diritto costituzionale alla retribuzione sufficiente nonché la lesione della posizione previdenziale e dell'anzianità di servizio.
Infine, quanto alla violazione dell’art 2 commi 2 e 3 del D. Lgs.165/01, deduceva l’interferenza delle disposizioni applicate con la riserva di regolazione concertata dei rapporti di impiego pubblico.
1.2 Si costituiva l’Amministrazione della difesa resistendo al ricorso e all’istanza cautelare.
1.3 Questo TAR, rigettata la domanda cautelare per difetto di periculum a seguito dell’entrata in vigore del DL 24/2022, in prosieguo fissava la trattazione all’udienza pubblica del 26 novembre 2025 nel corso della quale la causa passava in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso può trovare accoglimento solo parzialmente nei termini di cui in seguito.
2.1 Va respinto l’argomento dell’inesigibilità dell’adempimento vaccinale in capo al ricorrente.
Invero l’esenzione dal vaccino era regolata dal DL 44/21 all’art. 4, comma 2 statuendo che “ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.”.
Nel caso di specie detta documentazione, che pure l’Amministrazione aveva ritenuto sussistente inizialmente, era venuta meno il 27 febbraio 2022 quando, contravvenendo al DPCM del 4 febbraio 2022, l’interessato non l’aveva sostituita con una certificazione digitale del medico originario diagnosticante.
Non essendoci più valido titolo all’esenzione vaccinale, risultava dovuta e legittima l’applicata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 28 febbraio 2022 al 24 marzo 2022, data quest’ultima dell’entrata in vigore della nuova e meno stringente disciplina di cui al DL 24/2022, come già apprezzato in sede cautelare.
Va poi ricordato che la giurisprudenza costituzionale stratificatasi sulla materia ha ritenuto legittima, e non in contrasto con l’art. 36 Cost., la misura della privazione integrale dello stipendio durante la sospensione, reputandola proporzionata alla gravità dell’emergenza, anche perché di durata strettamente circoscritta al periodo di inosservanza della profilassi vaccinale e caratterizzata dalla conservazione del posto di lavoro, nonché priva di carattere sanzionatorio, essendo mera conseguenza dell’incapacità del dipendente non vaccinato di rendere la sua prestazione in condizioni di sicurezza per i luoghi di lavoro.
2.2 Va invece accolta la contestazione degli effetti lesivi del provvedimento impugnato sulla posizione previdenziale e sull'anzianità di servizio, tenuto anche conto della rivendicazione -nella presente sede di giurisdizione esclusiva- di tutela di diritti del rapporto d’impiego che essa sottende.
Deve dichiararsi invero l’illegittimità della pretesa di sterilizzare il periodo di sospensione lavorativa anche ai fini dell’anzianità con effetti sui diritti, diversi dalla retribuzione, che ad essa si collegano nel rapporto d’impiego.
A riguardo il Collegio, dando seguito ai precedenti della Sezione (ex plurimis sent. n. 744/2025) deve osservare che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del DL n. 44 del 2021 –proprio per il suo affermarsi nella giurisprudenza della Consulta come punto di sottile equilibrio tra più valori fondamentali costituzionalmente garantiti- è una disposizione di carattere speciale di stretta interpretazione che, laddove contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, non si presta a giustificare ulteriori conseguenze penalizzanti, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); come affermato, tra le altre, da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”.
Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi specificamente previste che attengono alla retribuzione, con conseguente invalidità di clausole o provvedimenti con i quali si sia proceduto difformemente, estendendo gli effetti del periodo di sospensione -con conseguente sterilizzazione delle giornate relative- agli altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera, previsti dal contratto di lavoro.
L’estensione degli effetti della norma si tradurrebbe in indebita incisione dei diritti del Militare nell’ambito del rapporto d’impiego.
Resta inteso che potranno sempre conseguire alla sospensione gli effetti previsti da altre speciali disposizioni o principi inderogabili di legge, come nel caso della non computabilità dei relativi periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nell’ambito delle procedure di avanzamento.
3 Conclusivamente il ricorso va accolto solo parzialmente. I provvedimenti impugnati sono quindi confermati per quanto attiene alla legittimità della sospensione ed ai soli correlati effetti strettamente retributivi.
3.1 Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
--lo accoglie in parte come da motivazione e, per l’effetto, conferma la legittimità dei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dichiarando invece che il periodo di sospensione non debba avere effetti di decurtazione dell’anzianità ai fini, anzitutto previdenziali, che ad essa si ricollegano nel rapporto d’impiego;
--compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
EN De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De NO | VA NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.