Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3501 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS--OMISSIS-, e -OMISSIS--OMISSIS-, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico Federigo -OMISSIS- Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
1) della delibera del Consiglio della classe prima liceo scientifico, indirizzo scienze applicate, sezione G, dell'istituto -OMISSIS- di Livorno, del giorno -OMISSIS-, attestante la non ammissione della studentessa -OMISSIS--OMISSIS- alla frequenza della classe seconda, conosciuta dagli odierni ricorrenti in data -OMISSIS-, per le vie brevi;
2) della delibera dello scrutinio finale della medesima minore adottata dal Consiglio della Classe 1G con Verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, di cui gli odierni ricorrenti sono venuti a conoscenza solo in data -OMISSIS-a seguito di richiesta di accesso agli atti;
2) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di estremi non cogniti ai ricorrenti e lesivi degli interessi di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Scientifico Federigo -OMISSIS- Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. AR IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente impugna la delibera del Consiglio di Classe della prima liceo scientifico indirizzo scienze applicate dell’Istituto -OMISSIS-di Livorno che ha disposto la non ammissione della studentessa alla classe seconda, censurando la suddetta delibera per la inadeguatezza delle ore di insegnamento domiciliare assegnate alla stessa, per la mancata effettuazione dello scrutinio finale da parte dei docenti cui era stato attribuito l’insegnamento domiciliare, per la mancanza di corsi di recupero, per la effettuazione di due prove di scrutinio nello stesso giorno, per la mancata valorizzazione dell’esito positivo conseguito dalla studentessa in molte discipline, nonostante la insufficienza di ore di insegnamento domiciliare.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Liceo -OMISSIS-di Livorno si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La Sezione, con ordinanza n. 744/2025 del 16 dicembre 2025, accoglieva l’istanza cautelare formulata in ricorso; evidenziava che “il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, poiché lo scrutinio risulta essere avvenuto in violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 62/2017, cioè senza la partecipazione di tutti i docenti domiciliari, e in violazione del PDP, che prescrive non più di una verifica al giorno” e conseguentemente ordinava al Liceo resistente di procedere alla rinnovazione delle prove della ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza collegiale.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 parte ricorrente rinunciava poi alla domanda cautelare, dichiarando di non aver partecipato alle prove d’esame suppletive.
In data 6 marzo 2026 la parte pubblica resistente depositava nota del -OMISSIS- riferita a “esito dello scrutinio straordinario relativo all’alunna”, “svoltosi in data -OMISSIS-, secondo l’ordinanza cautelare 744/2025 RG 3501/2025 del TAR Toscana”. In allegato alla stessa era riportata pagella riferita alla ricorrente e datata -OMISSIS-riportate l’esito di ammissione della stessa alla classe successiva.
La causa era chiamata alla pubblica udienza del 16 aprile 2026 ove, sentiti i difensori comparsi, come da verbale, veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che, stante il conseguimento da parte della ricorrente, in esito al riesame operato dall’amministrazione scolastica, del bene della vita perseguito con il ricorso, non residua che dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, mentre alla luce della complessiva valutazione dei fatti di causa le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.