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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6340 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel.
dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4297/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. III civile, n.
2228/2019, del 31 luglio 2019,
TRA
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
e (C.F. Persona_1 Parte_3
), nella sola qualità di erede di C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv.to Stefano Puca (C.F. ) e C.F._4
con lo stesso elettivamente domiciliati in Villaricca al Viale della Repubblica n.
47, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellanti
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
1 , in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t.,
(già in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rapp.te p.t.,
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 14.10.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., gli appellanti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, Persona_1
e , convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_1 CP_1
dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo il
[...]
risarcimento dei danni a cose e a persone subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 16.11.2008.
Gli attori esponevano che in tale data, alle ore 23:00 circa, in località Prata
Sannita, sulla Provinciale SS 158, nei pressi di un'officina meccanica ad insegna
“ ”, Km 54,50 circa, il veicolo di proprietà dell'istante Pt_4 Persona_1
– Fiat Idea targata CT221LG – condotto da e con a bordo Parte_2
, mentre procedeva regolarmente con direzione da “Capriati al Parte_1
Volturno verso Prata Sannita”, giunto in un tratto curvilineo, sbandava e finiva fuori strada a causa di un dislivello dell'asfalto.
La vettura riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica, dettagliatamente specificati in preventivo e quantificati in euro 6.611,00, mentre Parte_2
e subivano lesioni personali, diagnosticate presso il
[...] Parte_1
2 Presidio ospedaliero di IM AT in “cervicodorsolombalgia post -
traumatica”, contusione/distorsione del ginocchio sinistro” per il conducente, e in “cervicalgia post-traumatica, trauma contusivo distorsivo polso” per la terza trasportata.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, gli istanti adivano il tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo la condanna della al risarcimento dei danni materiali, liquidati in euro Controparte_1
6.611,00, a favore di ed al risarcimento dei danni biologici e Persona_1
per spese mediche, da liquidarsi sino a concorrenza in euro 26.000,00, a favore di e , oltre interessi e rivalutazione, ovvero in Parte_5 Parte_1
quella misura anche maggiore, ritenuta di giustizia, anche con l'ausilio di un c.t.u.
medico legale.
A.b.) Si costituiva la eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente per violazione dell'art. 141 C.d.S., e contestando an e quantum della pretesa.
Chiedeva, previa chiamata in causa della ditta e della Controparte_2 [...]
la declaratoria di improponibilità della domanda e, nel merito, il CP_5
suo rigetto;
in subordine invocava il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con riduzione proporzionale del risarcimento, nonché la condanna dei terzi chiamati per l'eventuale quota imputabile all'ente.
A.c) Autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio la ditta
[...]
e la resistendo alla Controparte_2 Controparte_6
domanda e chiedendone il rigetto.
A.d.) Acquisita la documentazione, escusso il teste ed espletata c.t.u. medico-
legale per verificare le lesioni lamentate dagli istanti, il tribunale di Santa Maria
3 Capua Vetere, così statuiva:
“1.Rigetta la domanda di e Persona_1 Parte_2 [...]
; Parte_1
2. condanna La e in Persona_1 Parte_2 Parte_1 solido tra loro alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in 2.738,00 per compensi, oltre accessori come per legge per ciascuna parte processuale, per quanto attiene la Provincia di , con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario;
3. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico degli attori in solido”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda attrice per difetto di prova in ordine al nesso causale tra il denunciato dislivello della sede stradale e il sinistro dedotto in giudizio. Il tribunale, premesso che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche alla P.A., in quanto custode della strada, ha osservato che incombeva sugli attori l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si era verificato in conseguenza della cosa in custodia, mentre alla CP_1
spettava provare l'eventuale sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il rapporto causale.
All'esito dell'istruttoria, tuttavia, il primo giudice ha rilevato come nessuna autorità era intervenuta nell'immediatezza del fatto e che le dichiarazioni testimoniali acquisite risultavano inattendibili e non conciliabili con lo stato dei luoghi, quale emergente dalla documentazione fotografica. Il dislivello indicato,
infatti, appariva di entità minima, collocato in un tratto rettilineo e pienamente visibile, e pertanto, inidoneo a provocare una sbandata di un veicolo procedente a moderata velocità; altresì, le affermazioni relative all'asserita presenza di un fossato risultavano contraddittorie, così come incongrua appariva la documentazione sanitaria prodotta, attestante l'accesso al pronto soccorso solo 18
4 ore dopo il presunto sinistro.
Ritenendo, dunque, non dimostrate né le concrete modalità dell'accadimento,
né il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l'evento dedotto, il tribunale ha rigettato la domanda, reputando assorbite le correlate istanze di garanzia e manleva.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i e la , da Per_1 Pt_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
necessaria ed espressa della presente decisione.
Gli appellanti deducono che il tribunale ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie e violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 2697 e 2051 c.c.,
fondando il rigetto della domanda su argomentazioni illogiche, apodittiche e in contrasto con il materiale probatorio acquisito.
In primo luogo, essi evidenziano che la tardiva presenza dell'Autorità sul luogo del sinistro – intervenuta solo il 18.11.2008 – non può essere loro imputata,
essendo stato a sollecitare personalmente un immediato Persona_1
sopralluogo, come confermato dalla Relazione di Servizio della Polizia
Municipale. Tale rapporto, munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ha accertato che il tratto stradale teatro del sinistro era stato oggetto di recenti lavori di scarificazione e che mancava completamente la prescritta segnaletica “lavori in corso”. Questi elementi, accertati fino a querela di falso, comproverebbero l'esistenza di una situazione di oggettivo pericolo sulla sede stradale.
Il primo giudice – secondo gli appellanti – avrebbe commesso un evidente
error in judicando, ritenendo non provata la dinamica dell'incidente e svalutando,
senza alcun fondamento tecnico, la testimonianza oculare del teste . Il Pt_1
5 tribunale, si sarebbe sostituito di fatto ad un consulente tecnico, affermando che il dislivello del manto stradale sarebbe stato “minimo” e non idoneo a causare la perdita di controllo del veicolo, senza indicare alcun parametro scientifico o criterio oggettivo a supporto. Tale valutazione, basata su fotografie di mediocre qualità, a parere degli appellanti costituirebbe un utilizzo improprio della “scienza privata del giudice”, in violazione del divieto di trarre regole tecniche dalle massime di comune esperienza.
In particolare, evidenziano che i fatti tecnici e le valutazioni specialistiche non possono essere ritenuti notori ai sensi dell'art. 115 c.p.c. né dedotti da massime di esperienza ex art. 116 c.p.c., ma richiedono apposita CTU, che il primo giudice avrebbe omesso di disporre.
Gli appellanti rilevano poi che il tribunale sarebbe incorso in una vera svista nella parte in cui ha affermato che il dislivello si trovava su un tratto rettilineo della strada ed era comunque visibile, trascurando che le riproduzioni fotografiche e la deposizione testimoniale avrebbero invece dimostrato come l'irregolarità più grave insistesse proprio sulla curva, dove l'asfalto presentava buche e avvallamenti profondi;
l'evento, verificatasi in ora notturna, in assenza totale di illuminazione e di segnaletica, non sarebbe stato in alcun modo prevedibile o evitabile.
Ancora il primo giudice avrebbe erroneamente rilevato l'inattendibilità della testimonianza del teste riferendo che il veicolo era “caduto in un fossato”. Pt_1
L'esame completo della deposizione avrebbe invece mostrato che il teste descriveva un normale canale di scolo posto ai margini della carreggiata,
pienamente compatibile con la dinamica allegata in citazione. Il tribunale, senza ricorrere allo strumento di cui all'art. 257 c.p.c., avrebbe, quindi, travisato la
6 dichiarazione, fondando così un giudizio di inattendibilità privo di logica e motivazione.
Gli appellanti contestano, inoltre, la censura secondo cui il veicolo non sarebbe stato fotografato sul luogo dell'incidente ritenendo tale rilievo inconferente, non esistendo alcun obbligo di legge in tal senso e considerando che vi sarebbe stata una totale assenza di illuminazione che avrebbe reso impossibile riprendere l'autovettura nella immediata fase post-sinistro.
Oltremodo illogico sarebbe il ragionamento seguito dal tribunale sulle lesioni,
ritenute sospette in quanto gli appellanti si recavano al Pronto Soccorso il giorno successivo. Precisano, infatti, che il sinistro avveniva alle 23:00, in un luogo distante da presidi ospedalieri e che la natura delle lesioni lamentate sarebbe pienamente compatibile con tale condotta. In ogni caso, la CTU medico-legale espletata avrebbe accertato in modo chiaro — sulla base dei criteri cronologico,
topografico e quali-quantitativo — la piena compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate. Sul punto la motivazione del tribunale si rivelerebbe inadeguata.
Infine, censurano la mancata utilizzazione, da parte del primo giudice, dei poteri istruttori officiosi, in particolare il mancato richiamo del testimone ai sensi dell'art. 257 c.p.c., che avrebbe consentito di chiarire ogni presunta lacuna, anche in virtù dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost.
Conseguentemente così concludevano:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP_1
e/o della ditta individuale S.F. ,
[...] Controparte_2 appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale sulla strada teatro del sinistro de quo, per quanto di rispettiva competenza, nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannare la CP_1
7 , la (già e/o la CP_1 Controparte_7 Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi rapp.ti pro tempore, Controparte_8 in via solidale od alternativa, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli odierni appellanti, ed in particolare:
-al pagamento della somma di €.6.611,00, in favore dei sigg.ri , Parte_1
Pe
, , nella qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_3
[...]
a titolo di danni subiti dal veicolo modello Fiat Idea, tg. CT221LG; Per_1
- al pagamento di €. 1.146,16, in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 risarcimento danni per le lesioni patite;
- al pagamento della somma di €.4.917,90, in favore del sig. , Parte_2
a titolo di risarcimento danni per le lesioni patiti;
- ovvero al pagamento di quelle somme maggiori o minori che l'On.le Corte adita riterrà eque e congrue liquidare in favore degli odierni appellanti a titolo di risarcimento danni;
- le suddette somme maggiorate di interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria.
b) vinte le spese e competenze di causa, con spese generali iva, cpa, del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente difensore, quale anticipatario”.
B.b.) , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
(Già , sebbene regolarmente citati, CP_3 Controparte_4
ritenevano di non costituirsi, dovendo, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg 30 per il deposito della comparsa conclusionale.
C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) L'appello è infondato.
Gli appellanti contestano plurimi errori, in cui sarebbe incorso il tribunale,
8 denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2051 e 2697 c.c.,
nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione del teste , alla documentazione fotografica, Pt_1
all'illuminazione dei luoghi, al rapporto della Polizia Municipale, nonché alla rilevanza della consulenza medico-legale svolta in prima istanza.
Va preliminarmente ribadito che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nella presente fattispecie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è pacificamente estesa agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito con riferimento alle situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157
del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011; Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013;
Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3, Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez.
3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Tale disciplina opera, dunque, anche con riguardo alle strade comunali, come nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
Passando al merito della questione, gli appellanti, innanzitutto, sostengono che il primo giudice avrebbe dato rilievo improprio alla circostanza per cui la Polizia
Municipale intervenne sul luogo del sinistro solo il 18.11.2008, due giorni dopo l'evento, trascurando la fede privilegiata della relazione di servizio.
È pacifico che l'intervento sia avvenuto in epoca non contestuale al sinistro.
In tali casi, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. riguardi solo quanto attestato come avvenuto in presenza dell'agente, non anche valutazioni ricostruttive di fatti pregressi.
Pertanto, la relazione municipale non è idonea a provare lo stato della strada al
9 momento dell'incidente, né può supplire alla mancanza di rilievi immediati.
Il tribunale ha correttamente valutato il dato della tardività non come elemento di responsabilità a carico degli attori, bensì come limite oggettivo dell'attendibilità probatoria della relazione.
Inoltre, l'annotazione contenuta nella relazione circa lavori già eseguiti e mancanza di segnaletica non consente di ritenere provata, come si sta per precisare, la sussistenza di un dislivello “rilevante”, né la configurabilità di una vera e propria anomalia così eziologicamente determinante, al momento del sinistro.
Deducono, ancora, che il primo giudice avrebbe erroneamente giudicato inattendibile la deposizione del teste , sostituendosi a un consulente tecnico Pt_1
e fondando le proprie conclusioni su presunte “massime di esperienza” non dimostrate.
La deposizione del teste presenta oggettive criticità intrinseche, correttamente evidenziate dal tribunale, in particolare la descrizione del “dislivello” è vaga,
priva di indicazioni dimensionali e non coerente con le fotografie prodotte, da cui risulta una discontinuità del manto stradale minima, compatibile con lavori di fresatura, ma non tale – in assenza di ulteriori elementi – da giustificare l'asserita perdita di controllo di un veicolo procedente a velocità moderata.
Anzi, i detti lavori di fresatura, come evincibile dalle rappresentazioni agli atti
– le quali ritraggono in maniera nitida i luoghi di causa e, comunque, sono state prodotte anche dagli appellanti, sicché non si comprende perché ne contestino la qualità – hanno persino reso la strada maggiormente ruvida e meno scivolosa,
aumentandone il grip, senza dimenticare che, nel caso in esame, si sta parlando non di un motociclo per il quale può logicamente supporsi una minore stabilità,
10 ma di un'autovettura.
L'intero racconto, apparentemente lineare nella forma, risulta, pertanto, non supportato da riscontri oggettivi e presenta marcati indici di soggettività.
Diversamente da quanto obiettato dagli appellanti, il giudice di primo grado non ha applicato nozioni tecniche specialistiche, ma ha svolto una valutazione di attendibilità logica e combinata tra deposizione e complessivo materiale probatorio, attività che rientra pienamente nel libero apprezzamento rimessogli in base agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Non vi è stato alcun uso di “scienza privata”, bensì una valutazione critica complessiva, sorretta da congrua motivazione.
Neppure sussisteva la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio,
giacché la controversia non atteneva alla natura tecnica del dislivello, bensì alla veridicità e coerenza della dinamica del sinistro alla luce di tutti gli elementi probatori offerti, valutazione chiaramente rimessa al giudice.
Anche la doglianza secondo cui il sinistro avvenne in condizioni di scarsa visibilità, per totale assenza di illuminazione, non merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal primo giudice, nel punto in cui gli attori riferiscono essersi verificato il sobbalzo determinante la perdita di controllo del veicolo, il manto stradale, seppur caratterizzato da una diversa conformazione, in quanto privo dello strato superficiale di asfalto, non appare tale da provocare la perdita di controllo di un'autovettura condotta a velocità moderata.
In particolare, occorre ribadire, sempre restando alle immagini agli atti evidentemente scattate successivamente al fatto, non risultano buche, voragini o cedimenti tali da costituire un'anomalia oggettivamente pericolosa, come può
evincersi sia dalle stesse foto prodotte dagli attori, che dalla relazione di servizio
11 della polizia municipale, a seguito di sopralluogo effettuato il 18 novembre, a distanza di due giorni dal fatto allegato, e, in particolare, dalle foto n. 4 e 5 ivi accluse, anch'esse, seppure in bianco e nero, di buona qualità e tali da permettere di comprendere lo stato dei luoghi.
Inoltre, l'assenza di illuminazione pubblica su strade extraurbane non integra,
di per sé, una situazione di pericolo occulto: è circostanza ordinaria e prevedibile per l'utente medio, che deve adeguare la velocità e l'attenzione alle condizioni visive, come imposto dagli artt. 140 e 141 del codice della strada.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051
c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e
concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ossia la dimostrazione che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. Non è pertanto sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica
del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cass.
civile, Sez. 3 – Ord. n.12760 del 09/05/2024).
Occorre, inoltre, osservare che in difetto di adeguata deduzione e documentazione, da parte dell'attore, delle caratteristiche della denunciata
“insidia”, non possa configurarsi a carico della P.A. l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c.
Il danneggiato resta infatti tenuto, in via preliminare, a dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità; in difetto di tale caratteristica, il nesso causale non può logicamente ritenersi sussistente
12 (Cass. 1896/2015).
Secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 2051 c.c., nel prevedere la responsabilità di chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può
rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass. civile, Sez. 3 -
Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
Si ricordi, infatti, che i principi espressi dal tribunale per supportare la decisione sono conformi alla prevalente giurisprudenza di legittimità la quale,
anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni
13 responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato,
prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano
generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
14 condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale,
collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando,
appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile,
posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò
proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Neppure può assumere rilevanza probatoria il fatto che la c.t.u. aveva confermato la compatibilità delle lesioni con l'evento dedotto a sostegno della domanda, visto che ciò certamente non permette di dimostrare le circostanze in base alle quali è avvenuto il sinistro, essendo la valutazione dell'ausiliare formulata in termini di astratta compatibilità con l'evento allegato, che non esclude che le lesioni possano derivare da altre causali parimenti compatibili con altri accadimenti.
15 Il tribunale non ha posto in dubbio che gli attori abbiano riportato lesioni, ma ha negato che era stato provato l'evento nel modo allegato.
Nemmeno la circostanza che gli attori si siano recati in ospedale il giorno successivo può costituire prova della dinamica del sinistro.
Infine, quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è noto che essa ricorre esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che ne sono privi, ovvero disconosca tale valore a elementi che ne sono dotati, o ancora fondi la decisione su prove non acquisite al processo.
Il primo giudice, invece, ha esaminato l'intero materiale istruttorio in modo unitario, applicando criteri di logicità e ragionevolezza e attenendosi ai principi desumibili dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
Alla luce di tale valutazione complessiva, ha rilevato, anzitutto, che la dinamica del sinistro non era stata adeguatamente provata e che neppure l'esistenza di un'effettiva anomalia stradale fosse emersa con sufficiente certezza,
se non addirittura smentita dalle acquisizioni probatorie, conseguendone, in conformità con la su riportata giurisprudenza di legittimità, che anche il nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso era rimasto privo di dimostrazione, il tutto a voler prescindere dall'ulteriore rilievo secondo il quale,
quand'anche si fosse voluto dare per provata la dinamica dell'evento, in base alla situazione esistente, esso era da ricondurre integralmente alla responsabilità del conducente del veicolo.
Per tutte le considerazioni che precedono, l'appello è da stimare infondato, con conferma della sentenza di primo grado e assorbimento di ogni ulteriore questione.
16 D) Le spese
Nella contumacia degli appellati nulla va disposto sulle spese, sussistendo,
però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento,
a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli appellati;
b) rigetta l'appello;
c) nulla sulle spese;
e) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso in data 2 dicembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel.
dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4297/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. III civile, n.
2228/2019, del 31 luglio 2019,
TRA
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
e (C.F. Persona_1 Parte_3
), nella sola qualità di erede di C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv.to Stefano Puca (C.F. ) e C.F._4
con lo stesso elettivamente domiciliati in Villaricca al Viale della Repubblica n.
47, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellanti
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
1 , in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t.,
(già in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rapp.te p.t.,
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 14.10.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., gli appellanti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, Persona_1
e , convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_1 CP_1
dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo il
[...]
risarcimento dei danni a cose e a persone subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 16.11.2008.
Gli attori esponevano che in tale data, alle ore 23:00 circa, in località Prata
Sannita, sulla Provinciale SS 158, nei pressi di un'officina meccanica ad insegna
“ ”, Km 54,50 circa, il veicolo di proprietà dell'istante Pt_4 Persona_1
– Fiat Idea targata CT221LG – condotto da e con a bordo Parte_2
, mentre procedeva regolarmente con direzione da “Capriati al Parte_1
Volturno verso Prata Sannita”, giunto in un tratto curvilineo, sbandava e finiva fuori strada a causa di un dislivello dell'asfalto.
La vettura riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica, dettagliatamente specificati in preventivo e quantificati in euro 6.611,00, mentre Parte_2
e subivano lesioni personali, diagnosticate presso il
[...] Parte_1
2 Presidio ospedaliero di IM AT in “cervicodorsolombalgia post -
traumatica”, contusione/distorsione del ginocchio sinistro” per il conducente, e in “cervicalgia post-traumatica, trauma contusivo distorsivo polso” per la terza trasportata.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, gli istanti adivano il tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo la condanna della al risarcimento dei danni materiali, liquidati in euro Controparte_1
6.611,00, a favore di ed al risarcimento dei danni biologici e Persona_1
per spese mediche, da liquidarsi sino a concorrenza in euro 26.000,00, a favore di e , oltre interessi e rivalutazione, ovvero in Parte_5 Parte_1
quella misura anche maggiore, ritenuta di giustizia, anche con l'ausilio di un c.t.u.
medico legale.
A.b.) Si costituiva la eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente per violazione dell'art. 141 C.d.S., e contestando an e quantum della pretesa.
Chiedeva, previa chiamata in causa della ditta e della Controparte_2 [...]
la declaratoria di improponibilità della domanda e, nel merito, il CP_5
suo rigetto;
in subordine invocava il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con riduzione proporzionale del risarcimento, nonché la condanna dei terzi chiamati per l'eventuale quota imputabile all'ente.
A.c) Autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio la ditta
[...]
e la resistendo alla Controparte_2 Controparte_6
domanda e chiedendone il rigetto.
A.d.) Acquisita la documentazione, escusso il teste ed espletata c.t.u. medico-
legale per verificare le lesioni lamentate dagli istanti, il tribunale di Santa Maria
3 Capua Vetere, così statuiva:
“1.Rigetta la domanda di e Persona_1 Parte_2 [...]
; Parte_1
2. condanna La e in Persona_1 Parte_2 Parte_1 solido tra loro alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in 2.738,00 per compensi, oltre accessori come per legge per ciascuna parte processuale, per quanto attiene la Provincia di , con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario;
3. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico degli attori in solido”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda attrice per difetto di prova in ordine al nesso causale tra il denunciato dislivello della sede stradale e il sinistro dedotto in giudizio. Il tribunale, premesso che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche alla P.A., in quanto custode della strada, ha osservato che incombeva sugli attori l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si era verificato in conseguenza della cosa in custodia, mentre alla CP_1
spettava provare l'eventuale sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il rapporto causale.
All'esito dell'istruttoria, tuttavia, il primo giudice ha rilevato come nessuna autorità era intervenuta nell'immediatezza del fatto e che le dichiarazioni testimoniali acquisite risultavano inattendibili e non conciliabili con lo stato dei luoghi, quale emergente dalla documentazione fotografica. Il dislivello indicato,
infatti, appariva di entità minima, collocato in un tratto rettilineo e pienamente visibile, e pertanto, inidoneo a provocare una sbandata di un veicolo procedente a moderata velocità; altresì, le affermazioni relative all'asserita presenza di un fossato risultavano contraddittorie, così come incongrua appariva la documentazione sanitaria prodotta, attestante l'accesso al pronto soccorso solo 18
4 ore dopo il presunto sinistro.
Ritenendo, dunque, non dimostrate né le concrete modalità dell'accadimento,
né il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l'evento dedotto, il tribunale ha rigettato la domanda, reputando assorbite le correlate istanze di garanzia e manleva.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i e la , da Per_1 Pt_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
necessaria ed espressa della presente decisione.
Gli appellanti deducono che il tribunale ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie e violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 2697 e 2051 c.c.,
fondando il rigetto della domanda su argomentazioni illogiche, apodittiche e in contrasto con il materiale probatorio acquisito.
In primo luogo, essi evidenziano che la tardiva presenza dell'Autorità sul luogo del sinistro – intervenuta solo il 18.11.2008 – non può essere loro imputata,
essendo stato a sollecitare personalmente un immediato Persona_1
sopralluogo, come confermato dalla Relazione di Servizio della Polizia
Municipale. Tale rapporto, munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ha accertato che il tratto stradale teatro del sinistro era stato oggetto di recenti lavori di scarificazione e che mancava completamente la prescritta segnaletica “lavori in corso”. Questi elementi, accertati fino a querela di falso, comproverebbero l'esistenza di una situazione di oggettivo pericolo sulla sede stradale.
Il primo giudice – secondo gli appellanti – avrebbe commesso un evidente
error in judicando, ritenendo non provata la dinamica dell'incidente e svalutando,
senza alcun fondamento tecnico, la testimonianza oculare del teste . Il Pt_1
5 tribunale, si sarebbe sostituito di fatto ad un consulente tecnico, affermando che il dislivello del manto stradale sarebbe stato “minimo” e non idoneo a causare la perdita di controllo del veicolo, senza indicare alcun parametro scientifico o criterio oggettivo a supporto. Tale valutazione, basata su fotografie di mediocre qualità, a parere degli appellanti costituirebbe un utilizzo improprio della “scienza privata del giudice”, in violazione del divieto di trarre regole tecniche dalle massime di comune esperienza.
In particolare, evidenziano che i fatti tecnici e le valutazioni specialistiche non possono essere ritenuti notori ai sensi dell'art. 115 c.p.c. né dedotti da massime di esperienza ex art. 116 c.p.c., ma richiedono apposita CTU, che il primo giudice avrebbe omesso di disporre.
Gli appellanti rilevano poi che il tribunale sarebbe incorso in una vera svista nella parte in cui ha affermato che il dislivello si trovava su un tratto rettilineo della strada ed era comunque visibile, trascurando che le riproduzioni fotografiche e la deposizione testimoniale avrebbero invece dimostrato come l'irregolarità più grave insistesse proprio sulla curva, dove l'asfalto presentava buche e avvallamenti profondi;
l'evento, verificatasi in ora notturna, in assenza totale di illuminazione e di segnaletica, non sarebbe stato in alcun modo prevedibile o evitabile.
Ancora il primo giudice avrebbe erroneamente rilevato l'inattendibilità della testimonianza del teste riferendo che il veicolo era “caduto in un fossato”. Pt_1
L'esame completo della deposizione avrebbe invece mostrato che il teste descriveva un normale canale di scolo posto ai margini della carreggiata,
pienamente compatibile con la dinamica allegata in citazione. Il tribunale, senza ricorrere allo strumento di cui all'art. 257 c.p.c., avrebbe, quindi, travisato la
6 dichiarazione, fondando così un giudizio di inattendibilità privo di logica e motivazione.
Gli appellanti contestano, inoltre, la censura secondo cui il veicolo non sarebbe stato fotografato sul luogo dell'incidente ritenendo tale rilievo inconferente, non esistendo alcun obbligo di legge in tal senso e considerando che vi sarebbe stata una totale assenza di illuminazione che avrebbe reso impossibile riprendere l'autovettura nella immediata fase post-sinistro.
Oltremodo illogico sarebbe il ragionamento seguito dal tribunale sulle lesioni,
ritenute sospette in quanto gli appellanti si recavano al Pronto Soccorso il giorno successivo. Precisano, infatti, che il sinistro avveniva alle 23:00, in un luogo distante da presidi ospedalieri e che la natura delle lesioni lamentate sarebbe pienamente compatibile con tale condotta. In ogni caso, la CTU medico-legale espletata avrebbe accertato in modo chiaro — sulla base dei criteri cronologico,
topografico e quali-quantitativo — la piena compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate. Sul punto la motivazione del tribunale si rivelerebbe inadeguata.
Infine, censurano la mancata utilizzazione, da parte del primo giudice, dei poteri istruttori officiosi, in particolare il mancato richiamo del testimone ai sensi dell'art. 257 c.p.c., che avrebbe consentito di chiarire ogni presunta lacuna, anche in virtù dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost.
Conseguentemente così concludevano:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP_1
e/o della ditta individuale S.F. ,
[...] Controparte_2 appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale sulla strada teatro del sinistro de quo, per quanto di rispettiva competenza, nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannare la CP_1
7 , la (già e/o la CP_1 Controparte_7 Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi rapp.ti pro tempore, Controparte_8 in via solidale od alternativa, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli odierni appellanti, ed in particolare:
-al pagamento della somma di €.6.611,00, in favore dei sigg.ri , Parte_1
Pe
, , nella qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_3
[...]
a titolo di danni subiti dal veicolo modello Fiat Idea, tg. CT221LG; Per_1
- al pagamento di €. 1.146,16, in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 risarcimento danni per le lesioni patite;
- al pagamento della somma di €.4.917,90, in favore del sig. , Parte_2
a titolo di risarcimento danni per le lesioni patiti;
- ovvero al pagamento di quelle somme maggiori o minori che l'On.le Corte adita riterrà eque e congrue liquidare in favore degli odierni appellanti a titolo di risarcimento danni;
- le suddette somme maggiorate di interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria.
b) vinte le spese e competenze di causa, con spese generali iva, cpa, del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente difensore, quale anticipatario”.
B.b.) , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
(Già , sebbene regolarmente citati, CP_3 Controparte_4
ritenevano di non costituirsi, dovendo, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg 30 per il deposito della comparsa conclusionale.
C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) L'appello è infondato.
Gli appellanti contestano plurimi errori, in cui sarebbe incorso il tribunale,
8 denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2051 e 2697 c.c.,
nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione del teste , alla documentazione fotografica, Pt_1
all'illuminazione dei luoghi, al rapporto della Polizia Municipale, nonché alla rilevanza della consulenza medico-legale svolta in prima istanza.
Va preliminarmente ribadito che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nella presente fattispecie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è pacificamente estesa agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito con riferimento alle situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157
del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011; Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013;
Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3, Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez.
3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Tale disciplina opera, dunque, anche con riguardo alle strade comunali, come nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
Passando al merito della questione, gli appellanti, innanzitutto, sostengono che il primo giudice avrebbe dato rilievo improprio alla circostanza per cui la Polizia
Municipale intervenne sul luogo del sinistro solo il 18.11.2008, due giorni dopo l'evento, trascurando la fede privilegiata della relazione di servizio.
È pacifico che l'intervento sia avvenuto in epoca non contestuale al sinistro.
In tali casi, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. riguardi solo quanto attestato come avvenuto in presenza dell'agente, non anche valutazioni ricostruttive di fatti pregressi.
Pertanto, la relazione municipale non è idonea a provare lo stato della strada al
9 momento dell'incidente, né può supplire alla mancanza di rilievi immediati.
Il tribunale ha correttamente valutato il dato della tardività non come elemento di responsabilità a carico degli attori, bensì come limite oggettivo dell'attendibilità probatoria della relazione.
Inoltre, l'annotazione contenuta nella relazione circa lavori già eseguiti e mancanza di segnaletica non consente di ritenere provata, come si sta per precisare, la sussistenza di un dislivello “rilevante”, né la configurabilità di una vera e propria anomalia così eziologicamente determinante, al momento del sinistro.
Deducono, ancora, che il primo giudice avrebbe erroneamente giudicato inattendibile la deposizione del teste , sostituendosi a un consulente tecnico Pt_1
e fondando le proprie conclusioni su presunte “massime di esperienza” non dimostrate.
La deposizione del teste presenta oggettive criticità intrinseche, correttamente evidenziate dal tribunale, in particolare la descrizione del “dislivello” è vaga,
priva di indicazioni dimensionali e non coerente con le fotografie prodotte, da cui risulta una discontinuità del manto stradale minima, compatibile con lavori di fresatura, ma non tale – in assenza di ulteriori elementi – da giustificare l'asserita perdita di controllo di un veicolo procedente a velocità moderata.
Anzi, i detti lavori di fresatura, come evincibile dalle rappresentazioni agli atti
– le quali ritraggono in maniera nitida i luoghi di causa e, comunque, sono state prodotte anche dagli appellanti, sicché non si comprende perché ne contestino la qualità – hanno persino reso la strada maggiormente ruvida e meno scivolosa,
aumentandone il grip, senza dimenticare che, nel caso in esame, si sta parlando non di un motociclo per il quale può logicamente supporsi una minore stabilità,
10 ma di un'autovettura.
L'intero racconto, apparentemente lineare nella forma, risulta, pertanto, non supportato da riscontri oggettivi e presenta marcati indici di soggettività.
Diversamente da quanto obiettato dagli appellanti, il giudice di primo grado non ha applicato nozioni tecniche specialistiche, ma ha svolto una valutazione di attendibilità logica e combinata tra deposizione e complessivo materiale probatorio, attività che rientra pienamente nel libero apprezzamento rimessogli in base agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Non vi è stato alcun uso di “scienza privata”, bensì una valutazione critica complessiva, sorretta da congrua motivazione.
Neppure sussisteva la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio,
giacché la controversia non atteneva alla natura tecnica del dislivello, bensì alla veridicità e coerenza della dinamica del sinistro alla luce di tutti gli elementi probatori offerti, valutazione chiaramente rimessa al giudice.
Anche la doglianza secondo cui il sinistro avvenne in condizioni di scarsa visibilità, per totale assenza di illuminazione, non merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal primo giudice, nel punto in cui gli attori riferiscono essersi verificato il sobbalzo determinante la perdita di controllo del veicolo, il manto stradale, seppur caratterizzato da una diversa conformazione, in quanto privo dello strato superficiale di asfalto, non appare tale da provocare la perdita di controllo di un'autovettura condotta a velocità moderata.
In particolare, occorre ribadire, sempre restando alle immagini agli atti evidentemente scattate successivamente al fatto, non risultano buche, voragini o cedimenti tali da costituire un'anomalia oggettivamente pericolosa, come può
evincersi sia dalle stesse foto prodotte dagli attori, che dalla relazione di servizio
11 della polizia municipale, a seguito di sopralluogo effettuato il 18 novembre, a distanza di due giorni dal fatto allegato, e, in particolare, dalle foto n. 4 e 5 ivi accluse, anch'esse, seppure in bianco e nero, di buona qualità e tali da permettere di comprendere lo stato dei luoghi.
Inoltre, l'assenza di illuminazione pubblica su strade extraurbane non integra,
di per sé, una situazione di pericolo occulto: è circostanza ordinaria e prevedibile per l'utente medio, che deve adeguare la velocità e l'attenzione alle condizioni visive, come imposto dagli artt. 140 e 141 del codice della strada.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051
c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e
concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ossia la dimostrazione che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. Non è pertanto sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica
del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cass.
civile, Sez. 3 – Ord. n.12760 del 09/05/2024).
Occorre, inoltre, osservare che in difetto di adeguata deduzione e documentazione, da parte dell'attore, delle caratteristiche della denunciata
“insidia”, non possa configurarsi a carico della P.A. l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c.
Il danneggiato resta infatti tenuto, in via preliminare, a dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità; in difetto di tale caratteristica, il nesso causale non può logicamente ritenersi sussistente
12 (Cass. 1896/2015).
Secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 2051 c.c., nel prevedere la responsabilità di chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può
rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass. civile, Sez. 3 -
Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
Si ricordi, infatti, che i principi espressi dal tribunale per supportare la decisione sono conformi alla prevalente giurisprudenza di legittimità la quale,
anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni
13 responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato,
prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano
generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
14 condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale,
collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando,
appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile,
posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò
proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Neppure può assumere rilevanza probatoria il fatto che la c.t.u. aveva confermato la compatibilità delle lesioni con l'evento dedotto a sostegno della domanda, visto che ciò certamente non permette di dimostrare le circostanze in base alle quali è avvenuto il sinistro, essendo la valutazione dell'ausiliare formulata in termini di astratta compatibilità con l'evento allegato, che non esclude che le lesioni possano derivare da altre causali parimenti compatibili con altri accadimenti.
15 Il tribunale non ha posto in dubbio che gli attori abbiano riportato lesioni, ma ha negato che era stato provato l'evento nel modo allegato.
Nemmeno la circostanza che gli attori si siano recati in ospedale il giorno successivo può costituire prova della dinamica del sinistro.
Infine, quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è noto che essa ricorre esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che ne sono privi, ovvero disconosca tale valore a elementi che ne sono dotati, o ancora fondi la decisione su prove non acquisite al processo.
Il primo giudice, invece, ha esaminato l'intero materiale istruttorio in modo unitario, applicando criteri di logicità e ragionevolezza e attenendosi ai principi desumibili dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
Alla luce di tale valutazione complessiva, ha rilevato, anzitutto, che la dinamica del sinistro non era stata adeguatamente provata e che neppure l'esistenza di un'effettiva anomalia stradale fosse emersa con sufficiente certezza,
se non addirittura smentita dalle acquisizioni probatorie, conseguendone, in conformità con la su riportata giurisprudenza di legittimità, che anche il nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso era rimasto privo di dimostrazione, il tutto a voler prescindere dall'ulteriore rilievo secondo il quale,
quand'anche si fosse voluto dare per provata la dinamica dell'evento, in base alla situazione esistente, esso era da ricondurre integralmente alla responsabilità del conducente del veicolo.
Per tutte le considerazioni che precedono, l'appello è da stimare infondato, con conferma della sentenza di primo grado e assorbimento di ogni ulteriore questione.
16 D) Le spese
Nella contumacia degli appellati nulla va disposto sulle spese, sussistendo,
però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento,
a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli appellati;
b) rigetta l'appello;
c) nulla sulle spese;
e) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso in data 2 dicembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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