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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 39077/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Roberto Valentino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n. 39077/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
T R A
I in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, con sede in Roma alla via Vittorio Gui n. 29, , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma alla via Aterno n. 9 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Camerini, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale ex art. 83 allegata alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
con sede alla Piazza Pola 4/5/5a in Treviso, in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via De Cestari 34, giusta delega in atti
OPPOSTA
Oggetto: Pagamento somme
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2021 Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...]
Roma n. 4931/2021 del 10.03.2021 - di € 12.017,34 e notificato il 19.04.2021 - per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: pregiudizialmente in rito: 1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma stante l'avvenuta devoluzione alla cognizione arbitrale della presente controversia e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo;
nel merito: 2) accertare e dichiarare
1 R.G. 39077/2021
l'inesistenza del credito dedotto dalla ricorrente nei confronti dell'opponente, revocando il decreto ingiuntivo opposto, anche per effetto di compensazione giudiziale;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
L'opponente eccepiva: l'incompetenza del Tribunale di Roma stante la clausola compromissoria presente all'art. 4 del contratto del 12.12.2018, l'inesistenza del credito di € 6.371,47 di cui alla fattura n. 2019/0004225/02 del 26/12/2019 (all. 02 fascicolo monitorio) stante l'emissione della nota di credito (all. 01 alla citazione) nonché la compensazione con un credito di € 2.239,08 derivante dall'annullamento del volo Roma-Francoforte-Las Vegas (all. 03).
Con comparsa di risposta depositata in data 21.12.2021 si costitutiva l'opposta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, 1. in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4931/2021 (R.G. 10219/2021) reso dal Tribunale di Roma, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2. nel merito, rigettare l'opposizione spiegata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. condannare altresì ex art. 96 c.p.c. parte attrice al pagamento del risarcimento in favore della nella misura che riterrà di giustizia. In ogni caso oltre interessi legali Controparte_1
e/o moratori per crediti litigiosi ex D.L.132/2014, conv. in L.162/2014, e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
L'opposta eccepiva la mancata sottoscrizione del contratto datato 12.12.2028 e, quindi, della clausola compromissoria, respingendo nel merito le contestazioni avanzate stante la loro infondatezza.
Alla prima udienza del 22.12.2021 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art 183 comma VI cpc.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, va premesso che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017
n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da
2 R.G. 39077/2021
trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale
Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
In tal prospettiva, occorre quindi preliminarmente statuire in ordine al difetto di competenza ed alla validità della clausola compromissoria nell'ambito di un giudizio monitorio.
Sicuramente non vi è dubbio in merito alla presenza della clausola compromissoria nel contratto per la fornitura di servizi datato 12.12.2018, precisamente all'articolo 4. Così come non vi è dubbio che tale contratto sia stato predisposto unilaterarmente dall'odierna opposta.
Quanto detto per significare che la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie è requisito per l'opponibilità delle stesse da parte del solo aderente - nel caso che ci occupa,
l'opponente - che è l'unico legittimato a farne valere l'eventuale mancanza di sottoscrizione. “In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la
3 R.G. 39077/2021
carenza di detta specifica approvazione” (Cass. Civ. 20205/2017), sicché la nullità di una clausola onerosa per difetto di specifica approvazione scritta non può essere invocata dal predisponente (Cass.,
Sez. VI, 20/8/2012, ord. n. 14570).
Le deduzioni di parte opposta sulla questione in merito all'eccezione di vessatorietà della clausola compromissoria sono prive di qualsivoglia rilievo, dovendo escludersi che la stessa possa invocare l'inosservanza del requisito della specifica approvazione per iscritto rispetto alla clausola compromissoria che ella stessa ha predisposto.
Ciò detto, va affermato come la presenza di detta clausola non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo, come da arresto della Cassazione a Sezioni Unite Civili, che con la sentenza n. 18 settembre 2017, n. 21550 ha statuito che “la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo” (cfr. i precedenti conformi ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 21 [...] CP_3 pagina 3 di 5 settembre 2018, n. 22433; Cass.
Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265 e Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166).
Dichiarata la possibilità per la parte creditrice ad attivare il procedimento monitorio e per il giudice ordinario di emettere il decreto ingiuntivo, occorre verificare la rilevanza del patto nell'ambito dell'eventuale susseguente giudizio di opposizione. E' principio consolidato in giurisprudenza che si possa sollevare l'eccezione relativa alla presenza della clausola compromissoria nel proprio atto di risposta, in quanto l'eccezione di arbitrato costituisce una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio. L'exceptio compromissi è, infatti, disciplinata dall'art. 819 ter c.p.c., a mente del quale: “L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”. Ne consegue che, così come anche sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di arbitrato costituisce una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Un.,
30 settembre 2016, n. 19473 secondo cui “Deve ritenersi ius recpetum presso queste sezioni unite il principio secondo il quale la questione dell'improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato, è da sollevarsi su eccezione di parte e non è rilevabile di ufficio”), con conseguente onere a carico della parte che intenda sollevarla i farne menzione nel proprio atto difensivo, non essendo rilevabile d'ufficio dal giudice.
Occorre tuttavia occorre una precisazione che tenga conto della peculiarità del rito monitorio. Infatti mentre l'esistenza di una clausola compromissoria, come sopra chiarito, non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, tuttavia, nel caso in cui venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo e il debitore ingiunto eccepisca l'esistenza di una clausola compromissoria e conseguentemente l'incompetenza del Tribunale, il giudice, verificata la validità
4 R.G. 39077/2021
della detta clausola, deve rimettere il giudizio dinanzi gli arbitri e revocare il decreto ingiuntivo. Il tutto secondo il costante orientamento giurisprudenziale per cui: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 Rv. 662293 - 01).
Nel caso de quo agitur, sono presenti tutti i presupposti per dichiarare l'incompetenza del Tribunale in favore degli arbitri. Infatti è presente nel contratto de quo una valida clausola compromissoria, e l'eccezione da parte del debitore opponente è stata tempestivamente proposta nel primo scritto difensivo.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'opposizione:
– dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4931/2021 del 10.03.2021;
- dichiara la competenza del nominano collegio arbitrale a mente della clausola compromissoria presente in contratto;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese e onorari di lite che si liquidano in complessivi € 5.222,50 di cui € 145,50 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Roma, 16 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Roberto Valentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Roberto Valentino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n. 39077/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
T R A
I in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, con sede in Roma alla via Vittorio Gui n. 29, , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma alla via Aterno n. 9 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Camerini, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale ex art. 83 allegata alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
con sede alla Piazza Pola 4/5/5a in Treviso, in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via De Cestari 34, giusta delega in atti
OPPOSTA
Oggetto: Pagamento somme
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2021 Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...]
Roma n. 4931/2021 del 10.03.2021 - di € 12.017,34 e notificato il 19.04.2021 - per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: pregiudizialmente in rito: 1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma stante l'avvenuta devoluzione alla cognizione arbitrale della presente controversia e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo;
nel merito: 2) accertare e dichiarare
1 R.G. 39077/2021
l'inesistenza del credito dedotto dalla ricorrente nei confronti dell'opponente, revocando il decreto ingiuntivo opposto, anche per effetto di compensazione giudiziale;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
L'opponente eccepiva: l'incompetenza del Tribunale di Roma stante la clausola compromissoria presente all'art. 4 del contratto del 12.12.2018, l'inesistenza del credito di € 6.371,47 di cui alla fattura n. 2019/0004225/02 del 26/12/2019 (all. 02 fascicolo monitorio) stante l'emissione della nota di credito (all. 01 alla citazione) nonché la compensazione con un credito di € 2.239,08 derivante dall'annullamento del volo Roma-Francoforte-Las Vegas (all. 03).
Con comparsa di risposta depositata in data 21.12.2021 si costitutiva l'opposta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, 1. in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4931/2021 (R.G. 10219/2021) reso dal Tribunale di Roma, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2. nel merito, rigettare l'opposizione spiegata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. condannare altresì ex art. 96 c.p.c. parte attrice al pagamento del risarcimento in favore della nella misura che riterrà di giustizia. In ogni caso oltre interessi legali Controparte_1
e/o moratori per crediti litigiosi ex D.L.132/2014, conv. in L.162/2014, e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
L'opposta eccepiva la mancata sottoscrizione del contratto datato 12.12.2028 e, quindi, della clausola compromissoria, respingendo nel merito le contestazioni avanzate stante la loro infondatezza.
Alla prima udienza del 22.12.2021 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art 183 comma VI cpc.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, va premesso che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017
n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da
2 R.G. 39077/2021
trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale
Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
In tal prospettiva, occorre quindi preliminarmente statuire in ordine al difetto di competenza ed alla validità della clausola compromissoria nell'ambito di un giudizio monitorio.
Sicuramente non vi è dubbio in merito alla presenza della clausola compromissoria nel contratto per la fornitura di servizi datato 12.12.2018, precisamente all'articolo 4. Così come non vi è dubbio che tale contratto sia stato predisposto unilaterarmente dall'odierna opposta.
Quanto detto per significare che la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie è requisito per l'opponibilità delle stesse da parte del solo aderente - nel caso che ci occupa,
l'opponente - che è l'unico legittimato a farne valere l'eventuale mancanza di sottoscrizione. “In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la
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carenza di detta specifica approvazione” (Cass. Civ. 20205/2017), sicché la nullità di una clausola onerosa per difetto di specifica approvazione scritta non può essere invocata dal predisponente (Cass.,
Sez. VI, 20/8/2012, ord. n. 14570).
Le deduzioni di parte opposta sulla questione in merito all'eccezione di vessatorietà della clausola compromissoria sono prive di qualsivoglia rilievo, dovendo escludersi che la stessa possa invocare l'inosservanza del requisito della specifica approvazione per iscritto rispetto alla clausola compromissoria che ella stessa ha predisposto.
Ciò detto, va affermato come la presenza di detta clausola non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo, come da arresto della Cassazione a Sezioni Unite Civili, che con la sentenza n. 18 settembre 2017, n. 21550 ha statuito che “la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo” (cfr. i precedenti conformi ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 21 [...] CP_3 pagina 3 di 5 settembre 2018, n. 22433; Cass.
Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265 e Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166).
Dichiarata la possibilità per la parte creditrice ad attivare il procedimento monitorio e per il giudice ordinario di emettere il decreto ingiuntivo, occorre verificare la rilevanza del patto nell'ambito dell'eventuale susseguente giudizio di opposizione. E' principio consolidato in giurisprudenza che si possa sollevare l'eccezione relativa alla presenza della clausola compromissoria nel proprio atto di risposta, in quanto l'eccezione di arbitrato costituisce una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio. L'exceptio compromissi è, infatti, disciplinata dall'art. 819 ter c.p.c., a mente del quale: “L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”. Ne consegue che, così come anche sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di arbitrato costituisce una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Un.,
30 settembre 2016, n. 19473 secondo cui “Deve ritenersi ius recpetum presso queste sezioni unite il principio secondo il quale la questione dell'improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato, è da sollevarsi su eccezione di parte e non è rilevabile di ufficio”), con conseguente onere a carico della parte che intenda sollevarla i farne menzione nel proprio atto difensivo, non essendo rilevabile d'ufficio dal giudice.
Occorre tuttavia occorre una precisazione che tenga conto della peculiarità del rito monitorio. Infatti mentre l'esistenza di una clausola compromissoria, come sopra chiarito, non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, tuttavia, nel caso in cui venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo e il debitore ingiunto eccepisca l'esistenza di una clausola compromissoria e conseguentemente l'incompetenza del Tribunale, il giudice, verificata la validità
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della detta clausola, deve rimettere il giudizio dinanzi gli arbitri e revocare il decreto ingiuntivo. Il tutto secondo il costante orientamento giurisprudenziale per cui: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 Rv. 662293 - 01).
Nel caso de quo agitur, sono presenti tutti i presupposti per dichiarare l'incompetenza del Tribunale in favore degli arbitri. Infatti è presente nel contratto de quo una valida clausola compromissoria, e l'eccezione da parte del debitore opponente è stata tempestivamente proposta nel primo scritto difensivo.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'opposizione:
– dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4931/2021 del 10.03.2021;
- dichiara la competenza del nominano collegio arbitrale a mente della clausola compromissoria presente in contratto;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese e onorari di lite che si liquidano in complessivi € 5.222,50 di cui € 145,50 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Roma, 16 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Roberto Valentino
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