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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/10/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 287/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr. Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 287/2022 R. G., vertente tra
, nato in [...] il [...](p.IVA , residente in Parte_1 P.IVA_1
Vulcano località Piano Baracca e domiciliato in Via Del Bufalo n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Marco Parisi ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti, pec C.F._1
[...]
Email_1
e
P.IVA_ codice fiscale e partita IVA ”), con sede in Controparte_1 C.F._2
Rodì IL (ME), Via V.E. Orlando n. 62, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Ing. nato a [...] il [...] e residente Controparte_2
a Rodì IL (ME) in Via V.E. Orlando n. 70, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Del Mare n. 58, presso e nello studio dell'Avv. Guglielmo D'Anna (codice fiscale
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti, fax CodiceFiscale_3
090/903.56.15, pec:
[...]
Email_2
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., emessa in data 08/02/2022, nel proc. n. 707/2018 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “- Preliminarmente sospendere la portata esecutiva dell'opposta sentenza per il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al deducente in caso di sua attivazione. - Gradatamente ammettere in rito ed accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare nulla, annullare revocare
o modificare l'opposta sentenza per le ragioni tutte sopra indicate oppure per quella tra loro ritenuta maggiormente applicabile e determinante ai fini del presente atto di appello. - Ritenere e dichiarare che la Società deve all'Ing. la somma di € Controparte_1 Parte_1
198.831/95 oltre oneri accessori nelle misure di legge, e successivi come per legge;
- Conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma di cui sopra;
- Per il procedimento ammettere ed accogliere le articolazioni istruttorie tutte come meglio articolate nelle memorie 183 e reiterate nelle conclusioni di cui al precedente grado. - Condannare parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio da distrarre.
Per l'appellata: “1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di inibitoria, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata; 2) a norma dell'articolo 348 bis c.p.c., con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'impugnazione, non avendo essa alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
3) in ipotesi di mancata pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., con sentenza a) dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile l'appello per mancanza di procura ad litem e di ius postulandi del difensore e/o per difetto dei requisiti prescritti dall'articolo 342 c.p.c.; b) dichiarare inammissibile la produzione dei documenti effettuata per immagine riportata nel testo dell'atto di impugnazione;
4) per il caso di mancato accoglimento della conclusione n. 3 sub a), dichiarare inammissibile e rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto;
5) in ogni caso, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 120/2022; 6) dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., l'appellata ha espressamente riproposto nella presente comparsa le eccezioni sollevate in riferimento alla “dichiarazione liberatoria” del 30.11.2013 (eccezione ex art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. ed eccezione ex art. 1442 cod. civ.), sulle quali il Tribunale non si è pronunciato;
7) condannare l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
“ , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi Controparte_1 del presente giudizio d'appello, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.. 8) in via subordinata, senza inversione dell'onere della prova, che incombe e deve restare sull'attore (appellante), a) ammettere la prova testimoniale articolata dalla convenuta (appellata) nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. con i testi in essa indicati;
b) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di prova testimoniale articolata dall'attore; in ulteriore subordine, in caso di sua ammissione, ammettere l'appellata alla prova del contrario con i testi indicati nelle due memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e n. 3.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 23/04/2018, l'Ing. adiva il Tribunale di Barcellona Parte_1
P.G., chiedendo la condanna della società al pagamento della somma di € Controparte_1
198.831,95, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico che gli sarebbe stato conferito dalla convenuta e avente ad oggetto lo studio e la redazione di 2 soluzioni progettuali per partecipare alla gara d'appalto “per l'affidamento del servizio di conduzione degli impianti di depurazione consortili nord e sud in Letojanni e Giardini Naxos”.
Il ricorrente specificava di essersi occupato della fase di studio e redazione di due distinti progetti: il primo per una soluzione tecnica aggressiva, al fine di acquisire un punteggio tecnico molto alto, e il secondo per una soluzione tecnica meno aggressiva e finalizzata a un'equa distribuzione delle risorse in fase di offerta.
La risultava vincitrice del bando e quindi affidataria del servizio. Parte_2
Con comparsa del 06/02/2019 si costituiva la società contestando tutte le Controparte_1 domande avanzate dal ricorrente, di cui deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza, affermando di aver affidato l'incarico all'associazione HI (di cui faceva parte) e che lo stesso, Parte_1 comunque, non prevedeva l'elaborazione di progetti o ipotesi di progetti.
All'udienza del 19/02/2019, il Giudice, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c. 3 c.p.c, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. al 26 novembre 2019.
Depositate le memorie ex art 183 c.p.c., il Giudice dichiarava preliminarmente l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni in senso stretto formulate dal ricorrente con la prima memoria ex art. 183, ritenendo che avrebbero dovuto essere formulate, al più tardi, all'udienza di prima comparizione, a seguito del mutamento del rito.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 09/03/2021, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza dell'08/02/2022, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 120/2022 emessa all'esito dell'udienza dell'08/02/2022, il Tribunale di Barcellona P.G., rigettava la domanda proposta da , condannandolo al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese processuali liquidate in € 7.795,00, oltre spese generali, iva e Controparte_1 cpa.
Il Giudice di primo grado, anzitutto, dichiarava l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni in senso stretto formulate nell'interesse del ricorrente con la memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., sulla base del rilievo che esse avrebbero dovuto essere formulate, al più tardi, nel corso dell'udienza di prima comparizione tenuta in data 17 settembre 2019 (art. 183, comma 5, c.p.c.), a seguito del mutamento di rito.
Nel merito, il giudice riteneva infondata la domanda del ricorrente, sostenendo che, (come affermato dalla convenuta), la partecipazione alla gara d'appalto non prevedeva la produzione di alcun progetto e che, comunque, i documenti prodotti da non erano progetti ma relazioni elaborate Parte_1 dall'associazione HI, e per la cui redazione era stato corrisposto un compenso di € 4.233,60.
Il ricorrente non avrebbe, in ogni caso, assolto all'onere probatorio relativo all'esistenza del contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la redazione dei 2 progetti sopra citati, né alla quantificazione dell'eventuale compenso spettante.
Il giudice sottolineava che la prova del contratto, visto il valore della prestazione indicato dallo stesso attore, non poteva essere data per testimoni (art. 2721, comma 1, c.c.)., tanto più che, il 4 maggio 2012, lo stesso aveva sottoscritto un contratto d'opera intellettuale nel cui oggetto non vi Parte_1 era alcuno specifico riferimento alla stesura degli elaborati, di cui il ricorrente aveva solo il frontespizio. La firma dell'Ing. sul frontespizio degli elaborati – invero neanche Parte_1 prodotti – non proverebbe comunque il contenuto del contratto, né l'attività concretamente espletata dal professionista, sicché non sarebbe provato che tali elaborati avessero realmente implicatolo svolgimento di attività di progettazione. Dunque, secondo la sentenza, anche tralasciando la preliminare e assorbente questione del conferimento dell'incarico professionale, in ogni caso sarebbe impossibile determinare il compenso secondo le tariffe professionali o formulando istanza all'associazione professionale alla quale appartiene l'attore, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con inclusione anche di quelle relative alla fase di istruzione – trattazione.
§§§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'illegittimità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Barcellona P.G., chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto a ricevere la somma di € 198.831,95 da parte della
[...]
,per l'attività espletata in suo favore, e conseguentemente, la condanna della stessa alla CP_1 corresponsione di tale somma.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 07/07/2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia Controparte_1 esecutiva della sentenza, ed il rigetto dell'appello, di cui contestava l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
All'udienza del 16/12/2022, questa Corte rigettava la richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ritenendone non sussistenti i presupposti e, superato positivamente il cd.
“filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. sempre alla medesima udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/02/2024 e successivamente all'udienza del 13/06/2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 13/06/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si è tenuta il 17 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l' appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, per aver ritenuto l'inesistenza del contratto di prestazione d'opera e l'inammissibilità per valore della prova orale su un contratto. Il sostiene che il contratto di prestazione d'opera professionale non richiede “forma scritta Parte_1 ad substantiam o ad probationem” e che il Giudice avrebbe errato laddove, pur ritenendo inesistente tale contratto, richiedeva l'osservanza della forma della prova su un atto dichiarato non esistente.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'illogicità della sentenza, per contraddittoria motivazione in relazione alla totale omissione di valutazione e/o ammissione della prova, sostenendo che la richiesta di prova era precisa e concordante e contestando non la valutazione delle attività istruttorie da parte del Giudice, bensì la totale mancanza di valutazione dovuta al presupposto (ritenuto errato) che nessuna prova fosse ammissibile.
Il terzo motivo di appello censura la parte della pronuncia con cui si è accertata la mancanza di produzione documentale, relativamente alla progettazione e alla elaborazione tecnica oggetto di richiesta economica.
L'appellante afferma che su tutte le relazioni elaborate è presente la propria firma, e tale sottoscrizione ne fa proprio il contenuto del documento. Al riguardo, richiama la sentenza della Cassazione n. 7681/19, secondo cui, in presenza di una dichiarazione sottoscritta, ma contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti.
Con il quarto motivo di appello, contesta la liquidazione delle spese contenuta nella Parte_1 sentenza di primo grado, ritenendo che, non essendo stata effettuata attività istruttoria, la relativa voce non andava riconosciuta.
Il quinto motivo di impugnazione viene formulato per contestare il vizio di motivazione inesistente e contraddittoria, relativamente al rito da applicare al presente giudizio. L'appellante ritiene, infatti, che siano stati effettuati continui mutamenti di rito, immotivati, che avrebbero viziato di nullità l'intero procedimento.
Infine, con il sesto motivo, l'appellante deduce, con riguardo alla remunerazione di euro 2.000,00 al mese prevista per le prestazioni di responsabile del settore RSSP, che egli non ne ha richiesto il pagamento in questa sede, ma ha voluto mettere in evidenza come tale valore fosse corrispondente a quello richiesto per l'attività di progettazione.
Dal canto suo, l'appellata eccepisce la nullità e/o improcedibilità dell'appello per mancanza di procura alle liti, che non sarebbe stata né notificata né depositata e l'inammissibilità sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, sostiene che nessuna attività di progettazione doveva essere espletata, avendo l'appalto ad oggetto l'affidamento di un servizio e non la progettazione di opere e/o l'esecuzione di lavori, e che, in realtà, nessun progetto è stato allegato dal ricorrente ma solo delle relazioni, elaborate dall' , alla quale era stato conferito il relativo incarico e per il Parte_3 quale era stato corrisposto il compenso di €. 4.233,60.
Sostiene, inoltre, che nel periodo in cui è stato espletato il servizio appaltato si sarebbe avvalsa delle prestazioni dell'Ing. specificate nel contratto di conferimento di incarico del 4 Parte_1 maggio 2012 e nelle “ipotesi proposte” prive di data;
atti, questi, conclusi dall'Ing.
[...]
a r.l. denominata ”, Parte_1Controparte_3 Controparte_4 della quale la “ (odierna appellata) era capo-gruppo mandatario e socio di Controparte_1 maggioranza. La società consortile ha gestito il servizio fino al 17 giugno 2013, e per tutte le prestazioni rese dall'appellante fino alla conclusione dell'appalto, cioè fino al 31 maggio 2015, lo stesso sarebbe stato regolarmente pagato, come si evincerebbe dalle fatture allegate agli atti.
In ogni caso, sostiene, che, anche se si dovesse accertare un diritto al compenso in capo all'appellante, nulla sarebbe dovuto in forza della dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso il 30/11/2013, in ordine alla corresponsione di tutto quanto gli sarebbe spettato per le attività professionali rese in favore della suddetta società fino a quella data.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello con condanna alle spese a carico dell'appellante.
*********
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 16/12/2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata e è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione sollevata da parte appellata circa la mancanza di procura alle liti, che non sarebbe stata né notificata né depositata.
Vero è che nell'atto di appello si fa riferimento a “una procura rilasciata in foglio separato unito strutturalmente all'atto secondo il rito del pct” e che questo foglio in realtà non risulta depositato;
tuttavia, la procura rilasciata per il giudizio di primo grado, prodotta dall'odierno appellante con le note conclusive depositate in data 02/10/2025, risulta essere stata conferita per ogni stato e grado del procedimento. In casi del genere, la giurisprudenza ritiene che non si verifichi un'ipotesi di inesistenza o di nullità dell'atto, a condizione che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati e dei quali la controparte possa prendere visione, al fine di verificare la tempestività del rilascio del mandato ed il contenuto dello stesso.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di appello per mancanza della procura alle liti laddove la stessa risulti rilasciata a margine dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con espresso conferimento del mandato anche per il grado di appello (Corte Appello Potenza n. 1/2016) o comunque ove risulti che la parte abbia rilasciato in primo grado una procura valida per tutti i gradi del giudizio (Cass. civ. n. 6162/2020), come nel caso che ci occupa.
**********
Nel merito, l'appello è infondato, ma prima di procedere all'esame dei singoli motivi di impugnazione, è opportuno – per chiarezza - sintetizzare brevemente i fatti di causa.
In data 28/03/2013 il tra i Comuni di Giardini Naxos, Letojanni Parte_4 CP_4
e pubblicava il bando di gara (all. 2 primo grado convenuta) per l'aggiudicazione Parte_5 dell'appalto avente ad oggetto “il servizio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue consortili siti nei comuni di Giardini Naxos e di Letojanni, dei sollevamenti e dei collettori consortili di adduzione liquami”.
La società al fine di partecipare alla gara, conferiva incarico Controparte_1 all' (di cui l'odierno appellante faceva parte) di redigere gli elaborati da allegare Parte_3 all'offerta, rappresentati da una relazione su sistema di gestione ambientale (all. 6 primo grado convenuta), una relazione sul programma di qualificazione del personale (all. 7 primo grado convenuta), una relazione sulle modalità del servizio-curriculum professionali (all. 8 primo grado convenuta), corrispondendo – a saldo - l'importo di € 4.233,60 per l'attività svolta, come da fattura n. 01/2013 (all. 11 primo grado convenuta).
La società risultava vincitrice del bando e svolgeva il servizio appaltato fino alla data del 31/05/2015.
Durante tale periodo, la società si è avvalsa delle prestazioni dell'Ing. Controparte_1
previste nel contratto di conferimento incarico del 04/05/2012 (all. 15 primo grado Parte_1 convenuta) e nelle ipotesi proposte senza data (all. 16 primo grado convenuta), anche se tali atti, in realtà, erano stati conclusi dall'Ing. con la società consortile a r.l. denominata Parte_1
, della quale la “ era capo- Controparte_4 Controparte_1 gruppo mandatario e socio di maggioranza.
La suddetta società consortile aveva gestito il servizio (poi appaltato all'odierna appellata) fino al 17 giugno 2013, quando riconsegnava gli impianti alla stazione appaltante (all.17 primo grado convenuta).
Dalle fatture emesse dall'appellante e dagli estratti conto del conto corrente bancario dell'appellata, prodotti in giudizio (all. da n. 18 a n. 43 primo grado convenuta), emerge che, per le prestazioni rese fino alla conclusione dell'appalto, cioè fino al 31 maggio 2015, l'Ing. ha ricevuto Parte_1 il compenso pattuito.
Con dichiarazione del 30/11/2013, l'appellante rilasciava liberatoria alla , Controparte_1 relativamente alla corresponsione dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta fino quella data (all. 43 primo grado convenuta). Tanto premesso, i primi tre motivi di appello sono infondati e possono essere trattati unitariamente.
Preliminarmente, è bene precisare che oggetto della causa in esame è il preteso diritto dell'appellante alla corresponsione della somma di € 198.831,95, per l'attività professionale svolta che, secondo quanto dallo stesso affermato, sarebbe consistita nell'elaborazione di due progetti da allegare all'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto indetta con bando del 28/03/2013.
Riguardo alla natura della documentazione prodotta e allegata all'offerta di partecipazione al bando, essa è rappresentata da una relazione sul sistema di gestione ambientale, una relazione sul programma di qualificazione del personale, una relazione sulle modalità del servizio-curriculum professionali, elaborati richiesti dal bando e che non possono considerarsi “progetti” nel senso inteso dall'appellante.
Analizzando proprio il bando di gara, si può constatare come lo stesso abbia ad oggetto un appalto di servizi, relativo al servizio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue consortili siti nei comuni di Giardini Naxos e di Letojanni, dei sollevamenti e dei collettori consortili di adduzione liquami;
non si tratta di un appalto di lavori, nell'ambito del quale si può prevedere, invece, mediante la specifica tipologia di “appalto integrato”, sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori.
L'appellante, nel suo atto, riporta la descrizione dei tre livelli di progettazione (progetti di fattibilità tecnico ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo), specificando che essi devono intendersi come tappe di un unico processo identificativo, secondo le direttive dell' CP_5
Va detto, però, che il richiamo effettuato è da intendersi riferito alla disciplina degli appalti pubblici, e comunque degli appalti di lavoro;
la progettazione degli appalti di servizi, infatti, si articola in un unico livello.
Nello specifico, il bando di gara richiedeva che la busta B relativa all'offerta tecnica dovesse contenere la relazione e la documentazione descrittiva e illustrativa delle caratteristiche funzionali, qualitative e le modalità di espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto su: sistema di gestione ambientale, programma di qualificazione del personale, modalità di esecuzione di servizio, proposte migliorative gratuite di natura tecnica.
Conformemente a quanto richiesto dal bando, infatti, sono stati elaborati e allegati all'offerta una relazione sul sistema di gestione ambientale, una relazione sul programma di qualificazione del personale, una relazione sulle modalità del servizio-curriculum professionali, elaborati che non possono considerarsi progetti e che, come si può facilmente notare dai frontespizi, portano il timbro dell' e le firme dei professionisti (facenti parte di essa) che hanno partecipato alla Parte_3 loro elaborazione, tra cui figura l'Ing. (tranne nella relazione sulla modalità del Parte_1 servizio-curriculum professionali).
Come noto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite, grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione delle prestazioni (Cass. Sez II, sentenza n. 1792/2017).
Tale principio è applicabile anche ai contratti d'opera e d'appalto, i quali, per loro natura, non sono soggetti a rigore di forme, e pertanto per la loro stipula non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo gli stessi essere validamente conclusi anche per facta concludentia (Cass. n. 22616/2009); il conferimento dell'incarico può dunque avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta, né, a fortiori, un atto scritto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione.
Precisato ciò, dall'esame della documentazione allegata – come sopra sintetizzata - e da quanto riportato dalle parti, l'incarico di predisporre la documentazione da allegare all'offerta è stato conferito dalla società all' , di cui l'odierno Controparte_1 Parte_3 appellante faceva parte, e non a individualmente. Parte_1
La stessa associazione professionale rilasciava fattura (doc. 11 convenuta), nei confronti della odierna appellata, per l'importo di € 4.233,60 avente ad oggetto proprio “Gara d'appalto inerente il servizio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue consortili siti nei comuni di Giardini Naxos e Leetojanni, dei sollevamenti e dei collettori consortili di adduione liquami”. Tale fattura (regolarmete pagata dalla società (doc. 12 convenuta), recava, quale causale, “Vs dare a saldo integrale per prestazioni professionali inerenti lo studio, la predisposizione e la sottoscrizione di tutti gli elaborati tecnici/economici/ gestionali, necessari per la formilazione dell'offerta”.
Vale a dire esattamente quegli elaborati in relazione ai quali il chiede in questa sede il Parte_1 pagamento del compenso di ben € 198.831/95, senza, tuttavia, in alcun modo spiegare sulla base di quale atto sarebbe stato concordato questo compenso ulteriore, rispetto a quello saldato in favore dell'associazione professionale di cui egli faceva parte, che aveva ad oggetto esattamente gli elaborati necessari per la presentazione dell'offerta.
Se, infatti, è vero, che le associazioni professionali non hanno autonoma personalità giuridica, ciò non toglie che, di fronte alla prova documentale del pagamento della fattura emessa dall'associazione HIDRON per i medesimi elaborati per i quali il chiede il pagamento, questi avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare, quantomeno, che tra lui personalmente e la committente fosse stato concordato un compenso aggiuntivo per le medesime attività.
Ora, a prescindere da ogni valutazione sull'ammissibilità della prova testimoniale del contratto, i capitoli di prova dedotti della difesa del sarebbero comunque irrilevanti, avendo come Parte_1 oggetto la circostanza che costui avrebbe predisposto gli elaborati utilizzati dalla odierna appellata per la presentazione dell'offerta dell'appalto, la quale – come detto – trova conferma dai documenti allegati, ove egli risulta firmatario di detti elaborati, unitamente ad altri tre professionisti, ma sarebbe comunque irrilevante ai fini della liquidazione del compenso richiesto in questa sede, in assenza della prova che tale emolumento fosse stato concordato in aggiunta a quello versato a saldo in favore dell' . Parte_3
Dunque, l'incarico è stato conferito all'associazione HI e non a individualmente, e Parte_1 per il suo svolgimento è stato regolarmente corrisposto l'importo di € 4.233,60 a titolo di compenso, come da fattura n. 01/201, a saldo di ogni spettanza.
Prova ulteriore di ciò emerge dall'attestato di “esecuzioni prestazioni professionali” redatto dalla società con cui si attesta che l'associazione HI ha effettuato le Controparte_1 prestazioni professionali in suo favore, inerenti lo studio e la predisposizione di tutti gli elaborati tecnici/economici/gestionali necessari per la formulazione dell'offerta al bando di gara, presentata in data 10/06/2013 (all. 14 primo grado convenuta).
Privo di rilievo è il riferimento alle scritture del 4 maggio 2012 e della successiva integrazione del giugno 2013, poiché, come sopra specificato, si tratta di atti aventi ad oggetto un incarico professionale diverso, precisamente di responsabile unico del servizio di prevenzione e protezione nonché coordinatore e gestore tecnico degli impianti, e per il quale sono stati regolarmente corrisposti i compensi pattuiti (salvo quanto si preciserà appresso su altro argomento dell'atto di appello).
Alla luce delle superiori considerazioni, avendo accertato che l'incarico è stato conferito all' di cui l'appellante faceva parte e non a lui individualmente, che Parte_3 lo stesso aveva ad oggetto l'elaborazione delle relazioni allegate agli atti non costituenti “progetti”, che per tale attività è stata corrisposta – a saldo - la somma di € 4.233,60 a titolo di compenso come da fattura allegata agli atti, i primi tre motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, con cui contesta la liquidazione delle Parte_1 spese contenuta nella sentenza di primo grado, ritenendo che, non essendo stata effettuata attività istruttoria, la relativa voce non andava conteggiata.
In realtà, considerando l'articolazione per fasi e l'elencazione delle attività in cui si sostanzia quella istruttoria, è agevole rilevare che tale fase comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni, e ciò trova conferma nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata
“Fase istruttoria e/o di trattazione”.
Da ultimo, anche la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25711 del 19/09/2025, ha ribadito il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio;
è sufficiente, infatti, la mera trattazione della causa, come la partecipazione alle udienze, la produzione di documenti, il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante contesta il vizio di motivazione inesistente e contraddittoria relativamente al rito da applicare al presente giudizio, ritenendo che siano stati effettuati continui mutamenti di rito, immotivati, che abbiano viziato di nullità l'intero procedimento.
Dagli atti di causa e come sostenuto anche da parte appellata, risulta essere stato disposto un solo mutamento di rito con il passaggio dal procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. all'ordinario giudizio di cognizione;
come si può evincere, infatti, dal verbale redatto all'esito dell'udienza del 19/02/2019, il Giudice di primo grado ha disposto tale mutamento e ha motivato la decisione ritenendo, anche alla luce dell'oggetto della causa e delle difese delle parti, nonché della richiesta formulata da parte ricorrente, non sussistenti i presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione.
Anche questo motivo va, quindi, rigettato.
Infine, con il sesto ed ultimo motivo, l'appellante eccepisce la motivazione apparente o errata della sentenza riguardo alla presunta richiesta della remunerazione di euro 2.000,00 al mese prevista per le prestazioni di responsabile del settore RSSP.
Egli precisa, al riguardo, di non aver richiesto il pagamento di tale voce in questa sede, ma di aver voluto solo evidenziare come tale valore fosse corrispondente a quello richiesto per la presunta attività di progettazione.
Tale precisazione non appare pertinente ai fini che interessano il presente giudizio, il cui oggetto, si ribadisce, è rappresentato dalla richiesta del compenso per l'asserita attività di progettazione da allegare all'offerta di cui al bando di gara del 28/03/2013, e non alla diversa attività di responsabile RSSP.
Anche tale ultimo motivo di impugnazione va, pertanto, rigettato.
A tale riguardo, tuttavia, va precisato, per mera completezza, che alla decisione del primo giudice, il quale a interpretato il riferimento all'emolumento mensile di € 2.000,00 come responsabile del servizio di protezione e sicurezza come domanda nuova e, quindi, inammissibile, l'appellante ha replicato nei seguenti termini:
Una siffatta esposizione collide con quanto riportato nella memoria richiamata che, invece, ha così riportato: “Tra gli accordi vi era quello secondo il quale l'Ing. avrebbe ricevuto Parte_1 una remunerazione di 2.000 €/mese per 5 anni quale responsabile del settore RSSP. Trattavasi di accordo con alea di rischio che ribalta i costi solo al buon esito della partecipazione che in caso favorevole vede un appannaggio mensile per tutta la durata del servizio e, quindi, in questo caso di 5 anni. Difatti, moltiplicando il costo/mese per la durata si ottiene l'importo della progettazione per cui è il presente giudizio”. Con tale riferimento il professionista aveva dimostrato come le parti avessero piena e perfetta conoscenza del “valore” dell'attività professionale che, in luogo del pagamento immediato veniva recuperata con l'affidamento del servizio RSSP. Ma questo Non voleva dire che l'ing. aveva chiesto il pagamento per l'attività di responsabile RSSP, ma solo Parte_1 che i due valori corrispondevano a quello richiesto in questa sede che è e rimane la progettazione.
Dal tenore di tali argomentazioni sembrerebbe doversi desumere che il asserisca che tra Parte_1 le parti si fosse concordato che il compenso per il progetto in relazione al quale in questa sede chiede il pagamento venisse, di fatto, erogato attraverso l'affidamento del servizio RSSP, il che dovrebbe portare a concludere che un incarico tanto delicato e impegnativo (basti leggere, al riguardo, i compiti assegnati al dal contratto, allegato come doc. 15) fosse stato affidato solo fittiziamente. Parte_1
Ma tale circostanza, a prescindere da ogni valutazione sulla liceità di un simile accordo, è rimasta del tutto indimostrata.
Quanto fin qui detto a proposito dell'infondatezza della pretesa attorea, assorbe ogni valutazione circa la efficacia della dichiarazione liberatoria rilasciata alla società in data Controparte_1
30/11/2013 (all. 43 primo grado convenuta).
Per quanto sopra esposto, l'appello risulta infondato e va rigettato.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 7.160,00 di cui € 1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione ed € 2.552,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...] vverso la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Barcellona P.G;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Parte_1 complessivi € 7.160,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, in favore della società Controparte_1
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr. Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 287/2022 R. G., vertente tra
, nato in [...] il [...](p.IVA , residente in Parte_1 P.IVA_1
Vulcano località Piano Baracca e domiciliato in Via Del Bufalo n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Marco Parisi ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti, pec C.F._1
[...]
Email_1
e
P.IVA_ codice fiscale e partita IVA ”), con sede in Controparte_1 C.F._2
Rodì IL (ME), Via V.E. Orlando n. 62, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Ing. nato a [...] il [...] e residente Controparte_2
a Rodì IL (ME) in Via V.E. Orlando n. 70, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Del Mare n. 58, presso e nello studio dell'Avv. Guglielmo D'Anna (codice fiscale
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti, fax CodiceFiscale_3
090/903.56.15, pec:
[...]
Email_2
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., emessa in data 08/02/2022, nel proc. n. 707/2018 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “- Preliminarmente sospendere la portata esecutiva dell'opposta sentenza per il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al deducente in caso di sua attivazione. - Gradatamente ammettere in rito ed accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare nulla, annullare revocare
o modificare l'opposta sentenza per le ragioni tutte sopra indicate oppure per quella tra loro ritenuta maggiormente applicabile e determinante ai fini del presente atto di appello. - Ritenere e dichiarare che la Società deve all'Ing. la somma di € Controparte_1 Parte_1
198.831/95 oltre oneri accessori nelle misure di legge, e successivi come per legge;
- Conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma di cui sopra;
- Per il procedimento ammettere ed accogliere le articolazioni istruttorie tutte come meglio articolate nelle memorie 183 e reiterate nelle conclusioni di cui al precedente grado. - Condannare parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio da distrarre.
Per l'appellata: “1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di inibitoria, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata; 2) a norma dell'articolo 348 bis c.p.c., con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'impugnazione, non avendo essa alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
3) in ipotesi di mancata pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., con sentenza a) dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile l'appello per mancanza di procura ad litem e di ius postulandi del difensore e/o per difetto dei requisiti prescritti dall'articolo 342 c.p.c.; b) dichiarare inammissibile la produzione dei documenti effettuata per immagine riportata nel testo dell'atto di impugnazione;
4) per il caso di mancato accoglimento della conclusione n. 3 sub a), dichiarare inammissibile e rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto;
5) in ogni caso, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 120/2022; 6) dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., l'appellata ha espressamente riproposto nella presente comparsa le eccezioni sollevate in riferimento alla “dichiarazione liberatoria” del 30.11.2013 (eccezione ex art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. ed eccezione ex art. 1442 cod. civ.), sulle quali il Tribunale non si è pronunciato;
7) condannare l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
“ , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi Controparte_1 del presente giudizio d'appello, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.. 8) in via subordinata, senza inversione dell'onere della prova, che incombe e deve restare sull'attore (appellante), a) ammettere la prova testimoniale articolata dalla convenuta (appellata) nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. con i testi in essa indicati;
b) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di prova testimoniale articolata dall'attore; in ulteriore subordine, in caso di sua ammissione, ammettere l'appellata alla prova del contrario con i testi indicati nelle due memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e n. 3.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 23/04/2018, l'Ing. adiva il Tribunale di Barcellona Parte_1
P.G., chiedendo la condanna della società al pagamento della somma di € Controparte_1
198.831,95, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico che gli sarebbe stato conferito dalla convenuta e avente ad oggetto lo studio e la redazione di 2 soluzioni progettuali per partecipare alla gara d'appalto “per l'affidamento del servizio di conduzione degli impianti di depurazione consortili nord e sud in Letojanni e Giardini Naxos”.
Il ricorrente specificava di essersi occupato della fase di studio e redazione di due distinti progetti: il primo per una soluzione tecnica aggressiva, al fine di acquisire un punteggio tecnico molto alto, e il secondo per una soluzione tecnica meno aggressiva e finalizzata a un'equa distribuzione delle risorse in fase di offerta.
La risultava vincitrice del bando e quindi affidataria del servizio. Parte_2
Con comparsa del 06/02/2019 si costituiva la società contestando tutte le Controparte_1 domande avanzate dal ricorrente, di cui deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza, affermando di aver affidato l'incarico all'associazione HI (di cui faceva parte) e che lo stesso, Parte_1 comunque, non prevedeva l'elaborazione di progetti o ipotesi di progetti.
All'udienza del 19/02/2019, il Giudice, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c. 3 c.p.c, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. al 26 novembre 2019.
Depositate le memorie ex art 183 c.p.c., il Giudice dichiarava preliminarmente l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni in senso stretto formulate dal ricorrente con la prima memoria ex art. 183, ritenendo che avrebbero dovuto essere formulate, al più tardi, all'udienza di prima comparizione, a seguito del mutamento del rito.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 09/03/2021, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza dell'08/02/2022, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 120/2022 emessa all'esito dell'udienza dell'08/02/2022, il Tribunale di Barcellona P.G., rigettava la domanda proposta da , condannandolo al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese processuali liquidate in € 7.795,00, oltre spese generali, iva e Controparte_1 cpa.
Il Giudice di primo grado, anzitutto, dichiarava l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni in senso stretto formulate nell'interesse del ricorrente con la memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., sulla base del rilievo che esse avrebbero dovuto essere formulate, al più tardi, nel corso dell'udienza di prima comparizione tenuta in data 17 settembre 2019 (art. 183, comma 5, c.p.c.), a seguito del mutamento di rito.
Nel merito, il giudice riteneva infondata la domanda del ricorrente, sostenendo che, (come affermato dalla convenuta), la partecipazione alla gara d'appalto non prevedeva la produzione di alcun progetto e che, comunque, i documenti prodotti da non erano progetti ma relazioni elaborate Parte_1 dall'associazione HI, e per la cui redazione era stato corrisposto un compenso di € 4.233,60.
Il ricorrente non avrebbe, in ogni caso, assolto all'onere probatorio relativo all'esistenza del contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la redazione dei 2 progetti sopra citati, né alla quantificazione dell'eventuale compenso spettante.
Il giudice sottolineava che la prova del contratto, visto il valore della prestazione indicato dallo stesso attore, non poteva essere data per testimoni (art. 2721, comma 1, c.c.)., tanto più che, il 4 maggio 2012, lo stesso aveva sottoscritto un contratto d'opera intellettuale nel cui oggetto non vi Parte_1 era alcuno specifico riferimento alla stesura degli elaborati, di cui il ricorrente aveva solo il frontespizio. La firma dell'Ing. sul frontespizio degli elaborati – invero neanche Parte_1 prodotti – non proverebbe comunque il contenuto del contratto, né l'attività concretamente espletata dal professionista, sicché non sarebbe provato che tali elaborati avessero realmente implicatolo svolgimento di attività di progettazione. Dunque, secondo la sentenza, anche tralasciando la preliminare e assorbente questione del conferimento dell'incarico professionale, in ogni caso sarebbe impossibile determinare il compenso secondo le tariffe professionali o formulando istanza all'associazione professionale alla quale appartiene l'attore, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con inclusione anche di quelle relative alla fase di istruzione – trattazione.
§§§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'illegittimità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Barcellona P.G., chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto a ricevere la somma di € 198.831,95 da parte della
[...]
,per l'attività espletata in suo favore, e conseguentemente, la condanna della stessa alla CP_1 corresponsione di tale somma.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 07/07/2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia Controparte_1 esecutiva della sentenza, ed il rigetto dell'appello, di cui contestava l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
All'udienza del 16/12/2022, questa Corte rigettava la richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ritenendone non sussistenti i presupposti e, superato positivamente il cd.
“filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. sempre alla medesima udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/02/2024 e successivamente all'udienza del 13/06/2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 13/06/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si è tenuta il 17 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l' appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, per aver ritenuto l'inesistenza del contratto di prestazione d'opera e l'inammissibilità per valore della prova orale su un contratto. Il sostiene che il contratto di prestazione d'opera professionale non richiede “forma scritta Parte_1 ad substantiam o ad probationem” e che il Giudice avrebbe errato laddove, pur ritenendo inesistente tale contratto, richiedeva l'osservanza della forma della prova su un atto dichiarato non esistente.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'illogicità della sentenza, per contraddittoria motivazione in relazione alla totale omissione di valutazione e/o ammissione della prova, sostenendo che la richiesta di prova era precisa e concordante e contestando non la valutazione delle attività istruttorie da parte del Giudice, bensì la totale mancanza di valutazione dovuta al presupposto (ritenuto errato) che nessuna prova fosse ammissibile.
Il terzo motivo di appello censura la parte della pronuncia con cui si è accertata la mancanza di produzione documentale, relativamente alla progettazione e alla elaborazione tecnica oggetto di richiesta economica.
L'appellante afferma che su tutte le relazioni elaborate è presente la propria firma, e tale sottoscrizione ne fa proprio il contenuto del documento. Al riguardo, richiama la sentenza della Cassazione n. 7681/19, secondo cui, in presenza di una dichiarazione sottoscritta, ma contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti.
Con il quarto motivo di appello, contesta la liquidazione delle spese contenuta nella Parte_1 sentenza di primo grado, ritenendo che, non essendo stata effettuata attività istruttoria, la relativa voce non andava riconosciuta.
Il quinto motivo di impugnazione viene formulato per contestare il vizio di motivazione inesistente e contraddittoria, relativamente al rito da applicare al presente giudizio. L'appellante ritiene, infatti, che siano stati effettuati continui mutamenti di rito, immotivati, che avrebbero viziato di nullità l'intero procedimento.
Infine, con il sesto motivo, l'appellante deduce, con riguardo alla remunerazione di euro 2.000,00 al mese prevista per le prestazioni di responsabile del settore RSSP, che egli non ne ha richiesto il pagamento in questa sede, ma ha voluto mettere in evidenza come tale valore fosse corrispondente a quello richiesto per l'attività di progettazione.
Dal canto suo, l'appellata eccepisce la nullità e/o improcedibilità dell'appello per mancanza di procura alle liti, che non sarebbe stata né notificata né depositata e l'inammissibilità sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, sostiene che nessuna attività di progettazione doveva essere espletata, avendo l'appalto ad oggetto l'affidamento di un servizio e non la progettazione di opere e/o l'esecuzione di lavori, e che, in realtà, nessun progetto è stato allegato dal ricorrente ma solo delle relazioni, elaborate dall' , alla quale era stato conferito il relativo incarico e per il Parte_3 quale era stato corrisposto il compenso di €. 4.233,60.
Sostiene, inoltre, che nel periodo in cui è stato espletato il servizio appaltato si sarebbe avvalsa delle prestazioni dell'Ing. specificate nel contratto di conferimento di incarico del 4 Parte_1 maggio 2012 e nelle “ipotesi proposte” prive di data;
atti, questi, conclusi dall'Ing.
[...]
a r.l. denominata ”, Parte_1Controparte_3 Controparte_4 della quale la “ (odierna appellata) era capo-gruppo mandatario e socio di Controparte_1 maggioranza. La società consortile ha gestito il servizio fino al 17 giugno 2013, e per tutte le prestazioni rese dall'appellante fino alla conclusione dell'appalto, cioè fino al 31 maggio 2015, lo stesso sarebbe stato regolarmente pagato, come si evincerebbe dalle fatture allegate agli atti.
In ogni caso, sostiene, che, anche se si dovesse accertare un diritto al compenso in capo all'appellante, nulla sarebbe dovuto in forza della dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso il 30/11/2013, in ordine alla corresponsione di tutto quanto gli sarebbe spettato per le attività professionali rese in favore della suddetta società fino a quella data.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello con condanna alle spese a carico dell'appellante.
*********
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 16/12/2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata e è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione sollevata da parte appellata circa la mancanza di procura alle liti, che non sarebbe stata né notificata né depositata.
Vero è che nell'atto di appello si fa riferimento a “una procura rilasciata in foglio separato unito strutturalmente all'atto secondo il rito del pct” e che questo foglio in realtà non risulta depositato;
tuttavia, la procura rilasciata per il giudizio di primo grado, prodotta dall'odierno appellante con le note conclusive depositate in data 02/10/2025, risulta essere stata conferita per ogni stato e grado del procedimento. In casi del genere, la giurisprudenza ritiene che non si verifichi un'ipotesi di inesistenza o di nullità dell'atto, a condizione che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati e dei quali la controparte possa prendere visione, al fine di verificare la tempestività del rilascio del mandato ed il contenuto dello stesso.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di appello per mancanza della procura alle liti laddove la stessa risulti rilasciata a margine dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con espresso conferimento del mandato anche per il grado di appello (Corte Appello Potenza n. 1/2016) o comunque ove risulti che la parte abbia rilasciato in primo grado una procura valida per tutti i gradi del giudizio (Cass. civ. n. 6162/2020), come nel caso che ci occupa.
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Nel merito, l'appello è infondato, ma prima di procedere all'esame dei singoli motivi di impugnazione, è opportuno – per chiarezza - sintetizzare brevemente i fatti di causa.
In data 28/03/2013 il tra i Comuni di Giardini Naxos, Letojanni Parte_4 CP_4
e pubblicava il bando di gara (all. 2 primo grado convenuta) per l'aggiudicazione Parte_5 dell'appalto avente ad oggetto “il servizio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue consortili siti nei comuni di Giardini Naxos e di Letojanni, dei sollevamenti e dei collettori consortili di adduzione liquami”.
La società al fine di partecipare alla gara, conferiva incarico Controparte_1 all' (di cui l'odierno appellante faceva parte) di redigere gli elaborati da allegare Parte_3 all'offerta, rappresentati da una relazione su sistema di gestione ambientale (all. 6 primo grado convenuta), una relazione sul programma di qualificazione del personale (all. 7 primo grado convenuta), una relazione sulle modalità del servizio-curriculum professionali (all. 8 primo grado convenuta), corrispondendo – a saldo - l'importo di € 4.233,60 per l'attività svolta, come da fattura n. 01/2013 (all. 11 primo grado convenuta).
La società risultava vincitrice del bando e svolgeva il servizio appaltato fino alla data del 31/05/2015.
Durante tale periodo, la società si è avvalsa delle prestazioni dell'Ing. Controparte_1
previste nel contratto di conferimento incarico del 04/05/2012 (all. 15 primo grado Parte_1 convenuta) e nelle ipotesi proposte senza data (all. 16 primo grado convenuta), anche se tali atti, in realtà, erano stati conclusi dall'Ing. con la società consortile a r.l. denominata Parte_1
, della quale la “ era capo- Controparte_4 Controparte_1 gruppo mandatario e socio di maggioranza.
La suddetta società consortile aveva gestito il servizio (poi appaltato all'odierna appellata) fino al 17 giugno 2013, quando riconsegnava gli impianti alla stazione appaltante (all.17 primo grado convenuta).
Dalle fatture emesse dall'appellante e dagli estratti conto del conto corrente bancario dell'appellata, prodotti in giudizio (all. da n. 18 a n. 43 primo grado convenuta), emerge che, per le prestazioni rese fino alla conclusione dell'appalto, cioè fino al 31 maggio 2015, l'Ing. ha ricevuto Parte_1 il compenso pattuito.
Con dichiarazione del 30/11/2013, l'appellante rilasciava liberatoria alla , Controparte_1 relativamente alla corresponsione dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta fino quella data (all. 43 primo grado convenuta). Tanto premesso, i primi tre motivi di appello sono infondati e possono essere trattati unitariamente.
Preliminarmente, è bene precisare che oggetto della causa in esame è il preteso diritto dell'appellante alla corresponsione della somma di € 198.831,95, per l'attività professionale svolta che, secondo quanto dallo stesso affermato, sarebbe consistita nell'elaborazione di due progetti da allegare all'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto indetta con bando del 28/03/2013.
Riguardo alla natura della documentazione prodotta e allegata all'offerta di partecipazione al bando, essa è rappresentata da una relazione sul sistema di gestione ambientale, una relazione sul programma di qualificazione del personale, una relazione sulle modalità del servizio-curriculum professionali, elaborati richiesti dal bando e che non possono considerarsi “progetti” nel senso inteso dall'appellante.
Analizzando proprio il bando di gara, si può constatare come lo stesso abbia ad oggetto un appalto di servizi, relativo al servizio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue consortili siti nei comuni di Giardini Naxos e di Letojanni, dei sollevamenti e dei collettori consortili di adduzione liquami;
non si tratta di un appalto di lavori, nell'ambito del quale si può prevedere, invece, mediante la specifica tipologia di “appalto integrato”, sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori.
L'appellante, nel suo atto, riporta la descrizione dei tre livelli di progettazione (progetti di fattibilità tecnico ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo), specificando che essi devono intendersi come tappe di un unico processo identificativo, secondo le direttive dell' CP_5
Va detto, però, che il richiamo effettuato è da intendersi riferito alla disciplina degli appalti pubblici, e comunque degli appalti di lavoro;
la progettazione degli appalti di servizi, infatti, si articola in un unico livello.
Nello specifico, il bando di gara richiedeva che la busta B relativa all'offerta tecnica dovesse contenere la relazione e la documentazione descrittiva e illustrativa delle caratteristiche funzionali, qualitative e le modalità di espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto su: sistema di gestione ambientale, programma di qualificazione del personale, modalità di esecuzione di servizio, proposte migliorative gratuite di natura tecnica.
Conformemente a quanto richiesto dal bando, infatti, sono stati elaborati e allegati all'offerta una relazione sul sistema di gestione ambientale, una relazione sul programma di qualificazione del personale, una relazione sulle modalità del servizio-curriculum professionali, elaborati che non possono considerarsi progetti e che, come si può facilmente notare dai frontespizi, portano il timbro dell' e le firme dei professionisti (facenti parte di essa) che hanno partecipato alla Parte_3 loro elaborazione, tra cui figura l'Ing. (tranne nella relazione sulla modalità del Parte_1 servizio-curriculum professionali).
Come noto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite, grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione delle prestazioni (Cass. Sez II, sentenza n. 1792/2017).
Tale principio è applicabile anche ai contratti d'opera e d'appalto, i quali, per loro natura, non sono soggetti a rigore di forme, e pertanto per la loro stipula non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo gli stessi essere validamente conclusi anche per facta concludentia (Cass. n. 22616/2009); il conferimento dell'incarico può dunque avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta, né, a fortiori, un atto scritto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione.
Precisato ciò, dall'esame della documentazione allegata – come sopra sintetizzata - e da quanto riportato dalle parti, l'incarico di predisporre la documentazione da allegare all'offerta è stato conferito dalla società all' , di cui l'odierno Controparte_1 Parte_3 appellante faceva parte, e non a individualmente. Parte_1
La stessa associazione professionale rilasciava fattura (doc. 11 convenuta), nei confronti della odierna appellata, per l'importo di € 4.233,60 avente ad oggetto proprio “Gara d'appalto inerente il servizio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue consortili siti nei comuni di Giardini Naxos e Leetojanni, dei sollevamenti e dei collettori consortili di adduione liquami”. Tale fattura (regolarmete pagata dalla società (doc. 12 convenuta), recava, quale causale, “Vs dare a saldo integrale per prestazioni professionali inerenti lo studio, la predisposizione e la sottoscrizione di tutti gli elaborati tecnici/economici/ gestionali, necessari per la formilazione dell'offerta”.
Vale a dire esattamente quegli elaborati in relazione ai quali il chiede in questa sede il Parte_1 pagamento del compenso di ben € 198.831/95, senza, tuttavia, in alcun modo spiegare sulla base di quale atto sarebbe stato concordato questo compenso ulteriore, rispetto a quello saldato in favore dell'associazione professionale di cui egli faceva parte, che aveva ad oggetto esattamente gli elaborati necessari per la presentazione dell'offerta.
Se, infatti, è vero, che le associazioni professionali non hanno autonoma personalità giuridica, ciò non toglie che, di fronte alla prova documentale del pagamento della fattura emessa dall'associazione HIDRON per i medesimi elaborati per i quali il chiede il pagamento, questi avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare, quantomeno, che tra lui personalmente e la committente fosse stato concordato un compenso aggiuntivo per le medesime attività.
Ora, a prescindere da ogni valutazione sull'ammissibilità della prova testimoniale del contratto, i capitoli di prova dedotti della difesa del sarebbero comunque irrilevanti, avendo come Parte_1 oggetto la circostanza che costui avrebbe predisposto gli elaborati utilizzati dalla odierna appellata per la presentazione dell'offerta dell'appalto, la quale – come detto – trova conferma dai documenti allegati, ove egli risulta firmatario di detti elaborati, unitamente ad altri tre professionisti, ma sarebbe comunque irrilevante ai fini della liquidazione del compenso richiesto in questa sede, in assenza della prova che tale emolumento fosse stato concordato in aggiunta a quello versato a saldo in favore dell' . Parte_3
Dunque, l'incarico è stato conferito all'associazione HI e non a individualmente, e Parte_1 per il suo svolgimento è stato regolarmente corrisposto l'importo di € 4.233,60 a titolo di compenso, come da fattura n. 01/201, a saldo di ogni spettanza.
Prova ulteriore di ciò emerge dall'attestato di “esecuzioni prestazioni professionali” redatto dalla società con cui si attesta che l'associazione HI ha effettuato le Controparte_1 prestazioni professionali in suo favore, inerenti lo studio e la predisposizione di tutti gli elaborati tecnici/economici/gestionali necessari per la formulazione dell'offerta al bando di gara, presentata in data 10/06/2013 (all. 14 primo grado convenuta).
Privo di rilievo è il riferimento alle scritture del 4 maggio 2012 e della successiva integrazione del giugno 2013, poiché, come sopra specificato, si tratta di atti aventi ad oggetto un incarico professionale diverso, precisamente di responsabile unico del servizio di prevenzione e protezione nonché coordinatore e gestore tecnico degli impianti, e per il quale sono stati regolarmente corrisposti i compensi pattuiti (salvo quanto si preciserà appresso su altro argomento dell'atto di appello).
Alla luce delle superiori considerazioni, avendo accertato che l'incarico è stato conferito all' di cui l'appellante faceva parte e non a lui individualmente, che Parte_3 lo stesso aveva ad oggetto l'elaborazione delle relazioni allegate agli atti non costituenti “progetti”, che per tale attività è stata corrisposta – a saldo - la somma di € 4.233,60 a titolo di compenso come da fattura allegata agli atti, i primi tre motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, con cui contesta la liquidazione delle Parte_1 spese contenuta nella sentenza di primo grado, ritenendo che, non essendo stata effettuata attività istruttoria, la relativa voce non andava conteggiata.
In realtà, considerando l'articolazione per fasi e l'elencazione delle attività in cui si sostanzia quella istruttoria, è agevole rilevare che tale fase comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni, e ciò trova conferma nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata
“Fase istruttoria e/o di trattazione”.
Da ultimo, anche la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25711 del 19/09/2025, ha ribadito il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio;
è sufficiente, infatti, la mera trattazione della causa, come la partecipazione alle udienze, la produzione di documenti, il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante contesta il vizio di motivazione inesistente e contraddittoria relativamente al rito da applicare al presente giudizio, ritenendo che siano stati effettuati continui mutamenti di rito, immotivati, che abbiano viziato di nullità l'intero procedimento.
Dagli atti di causa e come sostenuto anche da parte appellata, risulta essere stato disposto un solo mutamento di rito con il passaggio dal procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. all'ordinario giudizio di cognizione;
come si può evincere, infatti, dal verbale redatto all'esito dell'udienza del 19/02/2019, il Giudice di primo grado ha disposto tale mutamento e ha motivato la decisione ritenendo, anche alla luce dell'oggetto della causa e delle difese delle parti, nonché della richiesta formulata da parte ricorrente, non sussistenti i presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione.
Anche questo motivo va, quindi, rigettato.
Infine, con il sesto ed ultimo motivo, l'appellante eccepisce la motivazione apparente o errata della sentenza riguardo alla presunta richiesta della remunerazione di euro 2.000,00 al mese prevista per le prestazioni di responsabile del settore RSSP.
Egli precisa, al riguardo, di non aver richiesto il pagamento di tale voce in questa sede, ma di aver voluto solo evidenziare come tale valore fosse corrispondente a quello richiesto per la presunta attività di progettazione.
Tale precisazione non appare pertinente ai fini che interessano il presente giudizio, il cui oggetto, si ribadisce, è rappresentato dalla richiesta del compenso per l'asserita attività di progettazione da allegare all'offerta di cui al bando di gara del 28/03/2013, e non alla diversa attività di responsabile RSSP.
Anche tale ultimo motivo di impugnazione va, pertanto, rigettato.
A tale riguardo, tuttavia, va precisato, per mera completezza, che alla decisione del primo giudice, il quale a interpretato il riferimento all'emolumento mensile di € 2.000,00 come responsabile del servizio di protezione e sicurezza come domanda nuova e, quindi, inammissibile, l'appellante ha replicato nei seguenti termini:
Una siffatta esposizione collide con quanto riportato nella memoria richiamata che, invece, ha così riportato: “Tra gli accordi vi era quello secondo il quale l'Ing. avrebbe ricevuto Parte_1 una remunerazione di 2.000 €/mese per 5 anni quale responsabile del settore RSSP. Trattavasi di accordo con alea di rischio che ribalta i costi solo al buon esito della partecipazione che in caso favorevole vede un appannaggio mensile per tutta la durata del servizio e, quindi, in questo caso di 5 anni. Difatti, moltiplicando il costo/mese per la durata si ottiene l'importo della progettazione per cui è il presente giudizio”. Con tale riferimento il professionista aveva dimostrato come le parti avessero piena e perfetta conoscenza del “valore” dell'attività professionale che, in luogo del pagamento immediato veniva recuperata con l'affidamento del servizio RSSP. Ma questo Non voleva dire che l'ing. aveva chiesto il pagamento per l'attività di responsabile RSSP, ma solo Parte_1 che i due valori corrispondevano a quello richiesto in questa sede che è e rimane la progettazione.
Dal tenore di tali argomentazioni sembrerebbe doversi desumere che il asserisca che tra Parte_1 le parti si fosse concordato che il compenso per il progetto in relazione al quale in questa sede chiede il pagamento venisse, di fatto, erogato attraverso l'affidamento del servizio RSSP, il che dovrebbe portare a concludere che un incarico tanto delicato e impegnativo (basti leggere, al riguardo, i compiti assegnati al dal contratto, allegato come doc. 15) fosse stato affidato solo fittiziamente. Parte_1
Ma tale circostanza, a prescindere da ogni valutazione sulla liceità di un simile accordo, è rimasta del tutto indimostrata.
Quanto fin qui detto a proposito dell'infondatezza della pretesa attorea, assorbe ogni valutazione circa la efficacia della dichiarazione liberatoria rilasciata alla società in data Controparte_1
30/11/2013 (all. 43 primo grado convenuta).
Per quanto sopra esposto, l'appello risulta infondato e va rigettato.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 7.160,00 di cui € 1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione ed € 2.552,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...] vverso la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Barcellona P.G;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Parte_1 complessivi € 7.160,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, in favore della società Controparte_1
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino