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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 248 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 5.02.2020 al n. 248 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del tribunale di Livorno n.631/2019 pubblicata il 17.04.2019
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 ifesa dall'Avv. Matteo D'Amico del Foro di Massa-Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Firenze (FI), Via D. Manin, n. 2 (studio Avv. Emanuele Taccetti), come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Damiano Vaudo del foro di La Spezia e dall'Avv. Alessandro Personi del foro di Livorno ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Scali d'Azeglio 52, Livorno , come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, e domanda, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in relazione ai motivi di appello, e, per l'effetto: In ragione dell'imputabilità del ritardo alla , si chiede che la Corte Voglia Controparte_1 condannare la anche al pagamento nei confronti di CP_1 CP_1 Pt_1 di un impo così come previsto in contratto e com
[...] dal CTP di ossia pari ad Euro 24.300,00; in subordine, si chiede che la Pt_1 Corte Voglia condannare la al pagamento nei confronti di Controparte_1
del minor impor itenuto sussistente dal CT nel Parte_1 proprio elaborato definitivo, pari ad Euro 16.100,00; in ogni caso, condannare la
al pagamento di un importo a titolo di penale nei confronti di Controparte_1
nella misura ritenuta di giustizia. Si chiede, altresì, che la Corte Parte_1 oglimento dei motivi di appello, disporre la compensazione delle spese di primo grado e di quelle di CT e, comunque, adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia in merito. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello, contrariis rejectis, in via gradata: - ammettere tutti i mezzi istruttori già richiesti e non ammessi sopra trascritti, disponendone la assunzione;
respingere l'appello proposto da Pt_1 e confermare la sentenza di primo grado nella parte impugnata da in Pt_1 via incidentale, in accoglimento dell'appello proposto da in Controparte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare il diritto della al pagamento da parte della dei corrispettivi relativi Controparte_1 Pt_1 alle prestazioni per le quali è causa (ed in particolare quelle di cui alle fatture n. 48/2014, 119/2014, 183/2014) e corrispondentemente l'inadempimento da parte della rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti Pt_1 della (ex , condannare la a pagare alla Controparte_1 CP_1 Pt_1 CP_1 l'imp r t ella misura di ,90 o quella risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia, con deduzione di quanto eventualmente già corrisposto da in forza della sentenza di primo grado, Pt_1 oltre interessi maturati e matura Lgs. 231/2002 ovvero al tasso legale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del procedimento di appello.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
(d'ora in poi, soltanto chiedeva, in riforma della sentenza impugnata Pt_1 la condanna di al pagamento dell' importo, a titolo di penale, Controparte_1 di Euro 24.300,00, o , in subordine del minor importo di euro 16.100..
La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato in data 20 settembre 2012 tra la società e avente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto la costruzione di un'unità navale. In seguito all'esecuzione delle prestazioni pattuite, la società appaltatrice emetteva fatture per corrispettivi aggiuntivi, che la committente ometteva di saldare.
A fronte dell'inadempimento della la adiva Pt_1 CP_1
l'autorità giudiziaria mediante ricorso per decreto ingiuntivo, accolto dal
Tribunale di Livorno, per la somma di euro 50.928,90 ( d.i n. n. 777/2016).
L'appellante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria e formulando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni per inadempimenti contrattuali e per i vizi riscontrati nell'unità navale oggetto di appalto. In particolare eccepiva Pt_1
l'inadempimento della società appaltatrice, deducendo un ritardo nella consegna del bene, rispetto al termine contrattualmente pattuito del 30 maggio
2013 nonché l'esistenza di vizi e difetti del medesimo. Contestava, inoltre, la
2 natura aggiuntiva delle prestazioni fatturate dalla ritenendole CP_1 incluse nel contratto originario, nonché la loro congruità.
La costituitasi in giudizio, affermava che le prestazioni fatturate CP_1 erano state eseguite su specifica richiesta della committente e, quindi, dovevano considerarsi estranee al contratto originario. L'appellata contestava, altresì, la pretesa risarcitoria della eccependo che il termine di consegna, per Pt_1 previsione contrattuale, doveva computarsi dal momento in cui la CP_1 era venuta in possesso degli elaborati progettuali;
eccepiva inoltre l'accettazione dell'opera senza riserve e la tardività della denuncia dei vizi.
Nel corso del giudizio di primo grado, veniva disposta una Consulenza
Tecnica d'Ufficio (CT) volta ad accertare la quantificazione del credito della società appaltatrice per le opere aggiuntive e dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi..
Il Tribunale di Livorno, all'esito del giudizio, revocava il decreto ingiuntivo, determinando un credito inferiore a favore della pari ad euro CP_1
18.754,00, e condannava la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso la sentenza di primo grado, la proponeva atto di Pt_1 appello, censurando, il rigetto della domanda di penale per il ritardo nella consegna dell'opera, la determinazione del credito della appellata, nonchè la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La società appellante evidenziava, in primo luogo, che il giudice aveva errato nel disconoscere la penale per il ritardo nella consegna della nave imputabile alla Affermava che il termine di consegna avrebbe dovuto CP_1 iniziare a decorrere dalla data di elaborazione dei disegni degli impianti, identificata dal consulente tecnico d'ufficio (CT) nella data convenzionale del
26 febbraio 2013. Calcolando un ritardo di 161 giorni rispetto a tale decorrenza, il CT aveva determinato un importo di penale pari a 16.100,00 euro. lamentava che il giudice di primo grado aveva omesso di Parte_1 considerare tali conclusioni tecniche, nonostante il CT avesse individuato chiaramente un ritardo imputabile all'appellata. Chiedeva pertanto, che le venisse riconosciuto il pagamento della penale per il ritardo nella consegna, ovvero una somma equitativamente determinata.
L'appellante contestava altresì la statuizione di condanna alle spese di giudizio, poste a suo carico e la ripartizione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Riteneva ingiustificata la valutazione di soccombenza effettuata dal Tribunale all'esito complessivo del giudizio nel quale erano state accolte, almeno in parte,
3 le proprie ragioni. Per gli stessi motivi criticava la decisione Parte_1 di porre a suo carico i due terzi delle spese di CT , sostenendo la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.
infine, contestava il credito vantato da parte appellata, che Parte_1 non soddisfaceva i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, con condanna della Controparte_2 pagamento della penale per il ritardo nella consegna della nave e compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Si costituiva in giudizio , in qualità di incorporante di Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Controparte_1 incidentale. In relazione al termine di consegna e alla penale per il ritardo, deduceva che il termine decorreva dall'approvazione dei disegni da parte del
Registro Italiano Navale (RINA) e non dalla data di elaborazione degli impianti, come invece sostenuto dall'appellante. Precisava che le modifiche e le lavorazioni aggiuntive richieste da avevano di fatto reso Parte_1 inefficace l'applicazione della penale;
sottolinea come Controparte_1 avesse rispettato i tempi di consegna tenuto conto di tali modifiche.
L'appellata censurava la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni aggiuntive operata dal CT, il quale aveva attribuito a Parte_2 che, invece, erano da imputare a In particolare,
[...] Parte_1 contestava la rideterminazione effettuata dal CT del credito vantato da in forza delle fatture n. 48/2014, 119/2014 e 183/2014, Controparte_1 ridotto a 34.929,00 euro più IVA. L' appellata chiedeva, pertanto, il riconoscimento integrale del credito vantato, essendo le prestazioni eseguite qualificabili come extra-contrattuali.
Quanto all'accettazione dell'opera e dei vizi riscontrati, l'appellata sottolineava che aveva accettato la nave al momento della consegna, Parte_1 avvenuta nel febbraio 2014 presso il cantiere di La Spezia. Rilevava che le prime contestazioni di relative a presunti difetti, risalivano a una Parte_1 data successiva alla consegna, e pertanto dovevano ritenersi tardive ai sensi dell'articolo 1667 c.c.. L'accettazione senza riserve risultava inoltre comprovata dal pagamento della fattura di saldo, pari a 114.680,00 euro, e dall'utilizzo della nave da parte di Parte_1
L'appellata concludeva chiedendo il rigetto dell'appello di la Parte_1 conferma della validità del credito vantato da e la Controparte_1
4 condanna di al pagamento della somma di 50.928,90 euro, Parte_1 oltre interessi. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prove testimoniali relative alle modifiche, ai collaudi e alle certificazioni della nave.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello non merita accoglimento.
Le questioni controverse oggetto di giudizio concernono, in primo luogo,
l'applicabilità della clausola penale per il ritardo nella consegna dell'unità navale, oggetto del contratto di appalto. Occorre senz'altro partire dal dato testuale contenuto nella clausola contrattuale specificamente destinata alla regolamentazione di tale fattispecie che recita: “ Qualora in fase di costruzione si rendessero necessarie modifiche a richiesta dell' i costi saranno a Pt_3 carico di e verrà variata la data di consegna del mezzo stesso. La Parte_1 costruzione inizierà appena la in possesso degli elaborati progettuali CP_1 approvati dal Rina e presumibilmente non oltre il 30 Ottobre 2012. La durata prevista & di 7 mesi dall'approvazione Rina dei disegni, con consegna presunta della nave il 30 Maggio 2013. Dopo 7 mesi e 10 gg dall'inizio dei lavori di costruzione verrà applicata una penale come previsto dal suddetto contratto. In caso di ritardata consegna imputabile alla la stessa si impegna a versare CP_1 alla una penale giornaliera di 100,00 € per un importo massimo totale Pt_1 del 10% del corrispettivo del contratto di costruzione ”. L'accordo prevedeva dunque il differimento della consegna nel caso di richiesta di modiche da parte dell'Armatore, ipotesi verificatasi nel caso di specie. In detta clausola, inoltre, la decorrenza del termine era chiaramente subordinata al possesso da parte dell'appaltatrice degli elaborati progettuali approvati dal Rina.
Ciò chiarito, al fine di stabilire l'iniziale decorrenza del termine, occorre riferirsi alla data certa di acquisizione da parte della degli elaborati CP_1 progettuali approvati dal Rina. A questo proposito il CT assume una data
“convenzionale” dell'inizio dei lavori, in considerazione dei lunghi tempi di approvazione dei disegni progettuali che erano stati valutati in più date.
Tuttavia, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che tale conclusione non fosse giuridicamente accoglibile, dovendo, al contrario, farsi riferimento alla lettera chiara del contratto che stabiliva esplicitamente che il termine per la consegna decorresse solo dal momento in cui gli elaborati
5 progettuali approvati dal RINA fossero stati in possesso dell'appaltatrice. In assenza di prova documentale che attestasse la data di tale acquisizione e considerando circostanze certe la dilatazione dei tempi di approvazione degli elaborati e le modifiche richieste dall'Armatore, deve confermarsi la decisione di primo grado, che ha rigettato la domanda di applicazione della penale per il ritardo nella consegna imputabile alla CP_1
In merito alla questione relativa ai vizi dell'opera e alla decadenza dalla garanzia, la società appellante ha dedotto la presenza di vizi sull'unità navale, mentre la società appellata ha eccepito l'avvenuta accettazione dell'opera senza riserve, invocando la decadenza dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. La
Consulenza Tecnica d'Ufficio ha confermato l'esistenza dei vizi lamentati, quantificando il costo per il loro ripristino in € 34.929, oltre IVA.
La società dal canto suo, ha sollevato l'eccezione di decadenza dalla CP_1 garanzia, affermando che la società aveva accettato l'opera, essendo Pt_1 avvenuta la consegna nel mese di febbraio 2014.
Tuttavia, risulta documentalmente che, prima della consegna dell'opera, erano state già sollevate numerose contestazioni da parte del tecnico della Pt_1 risalenti a un momento antecedente alla consegna del bene, come risulta dalle documentazione agli atti. Pertanto, l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla parte appellante deve ritenersi priva di fondamento. Nè appaiono rilevanti a tal fine le prove richieste da parte appellata da ritenersi inammissibili in quanto volte a ripercorrere le circostanze già previste nel contratto di appalto e nella documentazione in atti. Devi quindi essere confermata la rideterminazione del credito vantato dalla in euro 18.754 oltre iva ed CP_1 interessi legali.
La decisione del giudice di primo grado, che ha rideterminato il credito spettante alla , pari a € 18.754, oltre IVA e interessi legali, deve dunque CP_1 essere integralmente confermata.
Per quanto concerne la ripartizione delle spese di lite, oggetto del secondo motivo di appello, si osserva che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata è conforme ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. La Suprema
Corte ha in particolare evidenziato che il creditore opposto che si veda riconosciuto anche in minima parte, rispetto a quanto richiesto, il proprio credito non può qualificarsi come soccombente ed essere condannato alle spese del grado d'appello ( cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/05/2015, n. 9587). La sentenza deve essere quindi confermata anche nella parte relativa alla
6 regolamentazione delle spese di giudizio, tanto più che deve considerarsi che il giudice, nel condannare l'appellante alle spese processuali ha liquidato il rimborso correlandolo al minor credito riconosciuto, ponendo poi le spese di ctu per due terzi a carico dell'appellante e per il restante terzo a carico della parte appellata.
.
Infine, l'appello incidentale proposto dalla deve essere rigettato, in CP_1 quanto la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato l'esistenza dei vizi contestati dalla parte appellante mentre l'eccezione di decadenza dalla garanzia per accettazione tacita dell'opera è risultata destituita di fondamento sulla base della documentazione acquisita agli atti.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, si rigettano sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese. Quanto alle spese di lite del presente grado giudizio, esse in considerazione della reciproca soccombenza delle parti devono essere compensate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza Controparte_1 impugnata così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Conferma la sentenza impugnata;
4) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 5.02.2020 al n. 248 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del tribunale di Livorno n.631/2019 pubblicata il 17.04.2019
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 ifesa dall'Avv. Matteo D'Amico del Foro di Massa-Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Firenze (FI), Via D. Manin, n. 2 (studio Avv. Emanuele Taccetti), come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Damiano Vaudo del foro di La Spezia e dall'Avv. Alessandro Personi del foro di Livorno ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Scali d'Azeglio 52, Livorno , come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, e domanda, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in relazione ai motivi di appello, e, per l'effetto: In ragione dell'imputabilità del ritardo alla , si chiede che la Corte Voglia Controparte_1 condannare la anche al pagamento nei confronti di CP_1 CP_1 Pt_1 di un impo così come previsto in contratto e com
[...] dal CTP di ossia pari ad Euro 24.300,00; in subordine, si chiede che la Pt_1 Corte Voglia condannare la al pagamento nei confronti di Controparte_1
del minor impor itenuto sussistente dal CT nel Parte_1 proprio elaborato definitivo, pari ad Euro 16.100,00; in ogni caso, condannare la
al pagamento di un importo a titolo di penale nei confronti di Controparte_1
nella misura ritenuta di giustizia. Si chiede, altresì, che la Corte Parte_1 oglimento dei motivi di appello, disporre la compensazione delle spese di primo grado e di quelle di CT e, comunque, adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia in merito. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello, contrariis rejectis, in via gradata: - ammettere tutti i mezzi istruttori già richiesti e non ammessi sopra trascritti, disponendone la assunzione;
respingere l'appello proposto da Pt_1 e confermare la sentenza di primo grado nella parte impugnata da in Pt_1 via incidentale, in accoglimento dell'appello proposto da in Controparte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare il diritto della al pagamento da parte della dei corrispettivi relativi Controparte_1 Pt_1 alle prestazioni per le quali è causa (ed in particolare quelle di cui alle fatture n. 48/2014, 119/2014, 183/2014) e corrispondentemente l'inadempimento da parte della rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti Pt_1 della (ex , condannare la a pagare alla Controparte_1 CP_1 Pt_1 CP_1 l'imp r t ella misura di ,90 o quella risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia, con deduzione di quanto eventualmente già corrisposto da in forza della sentenza di primo grado, Pt_1 oltre interessi maturati e matura Lgs. 231/2002 ovvero al tasso legale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del procedimento di appello.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
(d'ora in poi, soltanto chiedeva, in riforma della sentenza impugnata Pt_1 la condanna di al pagamento dell' importo, a titolo di penale, Controparte_1 di Euro 24.300,00, o , in subordine del minor importo di euro 16.100..
La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato in data 20 settembre 2012 tra la società e avente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto la costruzione di un'unità navale. In seguito all'esecuzione delle prestazioni pattuite, la società appaltatrice emetteva fatture per corrispettivi aggiuntivi, che la committente ometteva di saldare.
A fronte dell'inadempimento della la adiva Pt_1 CP_1
l'autorità giudiziaria mediante ricorso per decreto ingiuntivo, accolto dal
Tribunale di Livorno, per la somma di euro 50.928,90 ( d.i n. n. 777/2016).
L'appellante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria e formulando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni per inadempimenti contrattuali e per i vizi riscontrati nell'unità navale oggetto di appalto. In particolare eccepiva Pt_1
l'inadempimento della società appaltatrice, deducendo un ritardo nella consegna del bene, rispetto al termine contrattualmente pattuito del 30 maggio
2013 nonché l'esistenza di vizi e difetti del medesimo. Contestava, inoltre, la
2 natura aggiuntiva delle prestazioni fatturate dalla ritenendole CP_1 incluse nel contratto originario, nonché la loro congruità.
La costituitasi in giudizio, affermava che le prestazioni fatturate CP_1 erano state eseguite su specifica richiesta della committente e, quindi, dovevano considerarsi estranee al contratto originario. L'appellata contestava, altresì, la pretesa risarcitoria della eccependo che il termine di consegna, per Pt_1 previsione contrattuale, doveva computarsi dal momento in cui la CP_1 era venuta in possesso degli elaborati progettuali;
eccepiva inoltre l'accettazione dell'opera senza riserve e la tardività della denuncia dei vizi.
Nel corso del giudizio di primo grado, veniva disposta una Consulenza
Tecnica d'Ufficio (CT) volta ad accertare la quantificazione del credito della società appaltatrice per le opere aggiuntive e dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi..
Il Tribunale di Livorno, all'esito del giudizio, revocava il decreto ingiuntivo, determinando un credito inferiore a favore della pari ad euro CP_1
18.754,00, e condannava la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso la sentenza di primo grado, la proponeva atto di Pt_1 appello, censurando, il rigetto della domanda di penale per il ritardo nella consegna dell'opera, la determinazione del credito della appellata, nonchè la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La società appellante evidenziava, in primo luogo, che il giudice aveva errato nel disconoscere la penale per il ritardo nella consegna della nave imputabile alla Affermava che il termine di consegna avrebbe dovuto CP_1 iniziare a decorrere dalla data di elaborazione dei disegni degli impianti, identificata dal consulente tecnico d'ufficio (CT) nella data convenzionale del
26 febbraio 2013. Calcolando un ritardo di 161 giorni rispetto a tale decorrenza, il CT aveva determinato un importo di penale pari a 16.100,00 euro. lamentava che il giudice di primo grado aveva omesso di Parte_1 considerare tali conclusioni tecniche, nonostante il CT avesse individuato chiaramente un ritardo imputabile all'appellata. Chiedeva pertanto, che le venisse riconosciuto il pagamento della penale per il ritardo nella consegna, ovvero una somma equitativamente determinata.
L'appellante contestava altresì la statuizione di condanna alle spese di giudizio, poste a suo carico e la ripartizione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Riteneva ingiustificata la valutazione di soccombenza effettuata dal Tribunale all'esito complessivo del giudizio nel quale erano state accolte, almeno in parte,
3 le proprie ragioni. Per gli stessi motivi criticava la decisione Parte_1 di porre a suo carico i due terzi delle spese di CT , sostenendo la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.
infine, contestava il credito vantato da parte appellata, che Parte_1 non soddisfaceva i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, con condanna della Controparte_2 pagamento della penale per il ritardo nella consegna della nave e compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Si costituiva in giudizio , in qualità di incorporante di Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Controparte_1 incidentale. In relazione al termine di consegna e alla penale per il ritardo, deduceva che il termine decorreva dall'approvazione dei disegni da parte del
Registro Italiano Navale (RINA) e non dalla data di elaborazione degli impianti, come invece sostenuto dall'appellante. Precisava che le modifiche e le lavorazioni aggiuntive richieste da avevano di fatto reso Parte_1 inefficace l'applicazione della penale;
sottolinea come Controparte_1 avesse rispettato i tempi di consegna tenuto conto di tali modifiche.
L'appellata censurava la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni aggiuntive operata dal CT, il quale aveva attribuito a Parte_2 che, invece, erano da imputare a In particolare,
[...] Parte_1 contestava la rideterminazione effettuata dal CT del credito vantato da in forza delle fatture n. 48/2014, 119/2014 e 183/2014, Controparte_1 ridotto a 34.929,00 euro più IVA. L' appellata chiedeva, pertanto, il riconoscimento integrale del credito vantato, essendo le prestazioni eseguite qualificabili come extra-contrattuali.
Quanto all'accettazione dell'opera e dei vizi riscontrati, l'appellata sottolineava che aveva accettato la nave al momento della consegna, Parte_1 avvenuta nel febbraio 2014 presso il cantiere di La Spezia. Rilevava che le prime contestazioni di relative a presunti difetti, risalivano a una Parte_1 data successiva alla consegna, e pertanto dovevano ritenersi tardive ai sensi dell'articolo 1667 c.c.. L'accettazione senza riserve risultava inoltre comprovata dal pagamento della fattura di saldo, pari a 114.680,00 euro, e dall'utilizzo della nave da parte di Parte_1
L'appellata concludeva chiedendo il rigetto dell'appello di la Parte_1 conferma della validità del credito vantato da e la Controparte_1
4 condanna di al pagamento della somma di 50.928,90 euro, Parte_1 oltre interessi. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prove testimoniali relative alle modifiche, ai collaudi e alle certificazioni della nave.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello non merita accoglimento.
Le questioni controverse oggetto di giudizio concernono, in primo luogo,
l'applicabilità della clausola penale per il ritardo nella consegna dell'unità navale, oggetto del contratto di appalto. Occorre senz'altro partire dal dato testuale contenuto nella clausola contrattuale specificamente destinata alla regolamentazione di tale fattispecie che recita: “ Qualora in fase di costruzione si rendessero necessarie modifiche a richiesta dell' i costi saranno a Pt_3 carico di e verrà variata la data di consegna del mezzo stesso. La Parte_1 costruzione inizierà appena la in possesso degli elaborati progettuali CP_1 approvati dal Rina e presumibilmente non oltre il 30 Ottobre 2012. La durata prevista & di 7 mesi dall'approvazione Rina dei disegni, con consegna presunta della nave il 30 Maggio 2013. Dopo 7 mesi e 10 gg dall'inizio dei lavori di costruzione verrà applicata una penale come previsto dal suddetto contratto. In caso di ritardata consegna imputabile alla la stessa si impegna a versare CP_1 alla una penale giornaliera di 100,00 € per un importo massimo totale Pt_1 del 10% del corrispettivo del contratto di costruzione ”. L'accordo prevedeva dunque il differimento della consegna nel caso di richiesta di modiche da parte dell'Armatore, ipotesi verificatasi nel caso di specie. In detta clausola, inoltre, la decorrenza del termine era chiaramente subordinata al possesso da parte dell'appaltatrice degli elaborati progettuali approvati dal Rina.
Ciò chiarito, al fine di stabilire l'iniziale decorrenza del termine, occorre riferirsi alla data certa di acquisizione da parte della degli elaborati CP_1 progettuali approvati dal Rina. A questo proposito il CT assume una data
“convenzionale” dell'inizio dei lavori, in considerazione dei lunghi tempi di approvazione dei disegni progettuali che erano stati valutati in più date.
Tuttavia, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che tale conclusione non fosse giuridicamente accoglibile, dovendo, al contrario, farsi riferimento alla lettera chiara del contratto che stabiliva esplicitamente che il termine per la consegna decorresse solo dal momento in cui gli elaborati
5 progettuali approvati dal RINA fossero stati in possesso dell'appaltatrice. In assenza di prova documentale che attestasse la data di tale acquisizione e considerando circostanze certe la dilatazione dei tempi di approvazione degli elaborati e le modifiche richieste dall'Armatore, deve confermarsi la decisione di primo grado, che ha rigettato la domanda di applicazione della penale per il ritardo nella consegna imputabile alla CP_1
In merito alla questione relativa ai vizi dell'opera e alla decadenza dalla garanzia, la società appellante ha dedotto la presenza di vizi sull'unità navale, mentre la società appellata ha eccepito l'avvenuta accettazione dell'opera senza riserve, invocando la decadenza dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. La
Consulenza Tecnica d'Ufficio ha confermato l'esistenza dei vizi lamentati, quantificando il costo per il loro ripristino in € 34.929, oltre IVA.
La società dal canto suo, ha sollevato l'eccezione di decadenza dalla CP_1 garanzia, affermando che la società aveva accettato l'opera, essendo Pt_1 avvenuta la consegna nel mese di febbraio 2014.
Tuttavia, risulta documentalmente che, prima della consegna dell'opera, erano state già sollevate numerose contestazioni da parte del tecnico della Pt_1 risalenti a un momento antecedente alla consegna del bene, come risulta dalle documentazione agli atti. Pertanto, l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla parte appellante deve ritenersi priva di fondamento. Nè appaiono rilevanti a tal fine le prove richieste da parte appellata da ritenersi inammissibili in quanto volte a ripercorrere le circostanze già previste nel contratto di appalto e nella documentazione in atti. Devi quindi essere confermata la rideterminazione del credito vantato dalla in euro 18.754 oltre iva ed CP_1 interessi legali.
La decisione del giudice di primo grado, che ha rideterminato il credito spettante alla , pari a € 18.754, oltre IVA e interessi legali, deve dunque CP_1 essere integralmente confermata.
Per quanto concerne la ripartizione delle spese di lite, oggetto del secondo motivo di appello, si osserva che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata è conforme ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. La Suprema
Corte ha in particolare evidenziato che il creditore opposto che si veda riconosciuto anche in minima parte, rispetto a quanto richiesto, il proprio credito non può qualificarsi come soccombente ed essere condannato alle spese del grado d'appello ( cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/05/2015, n. 9587). La sentenza deve essere quindi confermata anche nella parte relativa alla
6 regolamentazione delle spese di giudizio, tanto più che deve considerarsi che il giudice, nel condannare l'appellante alle spese processuali ha liquidato il rimborso correlandolo al minor credito riconosciuto, ponendo poi le spese di ctu per due terzi a carico dell'appellante e per il restante terzo a carico della parte appellata.
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Infine, l'appello incidentale proposto dalla deve essere rigettato, in CP_1 quanto la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato l'esistenza dei vizi contestati dalla parte appellante mentre l'eccezione di decadenza dalla garanzia per accettazione tacita dell'opera è risultata destituita di fondamento sulla base della documentazione acquisita agli atti.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, si rigettano sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese. Quanto alle spese di lite del presente grado giudizio, esse in considerazione della reciproca soccombenza delle parti devono essere compensate.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza Controparte_1 impugnata così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Conferma la sentenza impugnata;
4) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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