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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta n. R.G. 2022/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Parte_1 C.F._1
LL e HE LL, con domicilio eletto in Vicenza, Piazza Pontelandolfo, n. 114
RICORRENTE
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: «1. Pronunciare la separazione personale dei
coniugi e Parte_1 CP_1
e ordinarsi ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle
[...]
annotazioni, trascrizioni e adempimenti di legge.
2. Addebitare la responsabilità della separazione alla sig. a causa Controparte_1
della ripetuta violazione dei doveri coniugali
3. Dichiarare e accertare che le parti sono economicamente autosufficienti e che nulla è
dovuto dalla sig.ra nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento né a qualsivoglia altro titolo
4. Dichiarare e accertare che non vi sono i presupposti per la richiesta di assegnazione della
casa coniugale di sola proprietà della sig.ra al sig. . Pt_1 Controparte_1
Per l'effetto darsi atto dell'obbligo del sig. di trasferirsi definitivamente CP_1
altrove con diritto della sig.ra di continuare a risiedere nell'immobile, e in tutte Pt_1
le sue pertinenze, mobili ed arredi.».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.4.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio civile in data
04.09.2004 in Valdagno (VI), con parte resistente;
2) come da tale unione non sono nati figli;
3)
come la casa familiare si compendi in un immobile indipendente, di proprietà della ricorrente,
2 sita in località Ponte D'Oro n. 35 – int. 4, Comune di Schio (VI); 4) come parte ricorrente vi abiti da sola, in ragione dell'allontanamento del resistente in esecuzione di misura cautelare disposta dal Tribunale di Vicenza.
Nel ripercorrere le vicende fattuali, anche di rilevanza penale e riferibili al resistente, occorse in data anteriore all'instaurazione del presente contenzioso;
nel descrivere i comportamenti violenti perpetrati dal marito a proprio danno;
nell'illustrare i pregiudizi patiti in conseguenza di tali condotte;
nel rappresentare la situazione economico-patrimoniale di ambedue i coniugi, nel formulare anche domanda di addebito nei confronti del resistente, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Attesa la regolarità della notifica, con ordinanza del 29.10.2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha fissato udienza per la discussione della causa, limitatamente alla domanda di pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi.
All'esito dell'udienza di discussione del 20.11.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Parte interveniente ha rassegnato in data 26.11.2025 le proprie conclusioni, per come in epigrafe indicate.
La domanda di separazione personale proposta deve trovare accoglimento.
Con articolata prospettazione, suffragata da plurivoci e concordanti riscontri probatori (v.
documentazione allegata al ricorso), parte ricorrente ha rappresentato un quadro fattuale tale da ritenere, ex art. 151 c.p.c., irreversibile la crisi del rapporto matrimoniale e intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti contendenti.
Trattandosi di sentenza parziale sullo status, le ulteriori domande devono essere rimesse alla sentenza definitiva, non essendo allo stato la causa matura per la decisione sul punto.
La regolamentazione delle spese di giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data 4.9.2004 in
Valdagno (VI), registrato all'atto N. 20 parte I serie anno 2004 – Valdagno;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdagno l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel relativo registro;
3) riserva la pronuncia sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
4) rimette la causa dinanzi al Giudice Istruttore perché provveda per la prosecuzione con separata ordinanza.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta n. R.G. 2022/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Parte_1 C.F._1
LL e HE LL, con domicilio eletto in Vicenza, Piazza Pontelandolfo, n. 114
RICORRENTE
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: «1. Pronunciare la separazione personale dei
coniugi e Parte_1 CP_1
e ordinarsi ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle
[...]
annotazioni, trascrizioni e adempimenti di legge.
2. Addebitare la responsabilità della separazione alla sig. a causa Controparte_1
della ripetuta violazione dei doveri coniugali
3. Dichiarare e accertare che le parti sono economicamente autosufficienti e che nulla è
dovuto dalla sig.ra nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento né a qualsivoglia altro titolo
4. Dichiarare e accertare che non vi sono i presupposti per la richiesta di assegnazione della
casa coniugale di sola proprietà della sig.ra al sig. . Pt_1 Controparte_1
Per l'effetto darsi atto dell'obbligo del sig. di trasferirsi definitivamente CP_1
altrove con diritto della sig.ra di continuare a risiedere nell'immobile, e in tutte Pt_1
le sue pertinenze, mobili ed arredi.».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.4.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio civile in data
04.09.2004 in Valdagno (VI), con parte resistente;
2) come da tale unione non sono nati figli;
3)
come la casa familiare si compendi in un immobile indipendente, di proprietà della ricorrente,
2 sita in località Ponte D'Oro n. 35 – int. 4, Comune di Schio (VI); 4) come parte ricorrente vi abiti da sola, in ragione dell'allontanamento del resistente in esecuzione di misura cautelare disposta dal Tribunale di Vicenza.
Nel ripercorrere le vicende fattuali, anche di rilevanza penale e riferibili al resistente, occorse in data anteriore all'instaurazione del presente contenzioso;
nel descrivere i comportamenti violenti perpetrati dal marito a proprio danno;
nell'illustrare i pregiudizi patiti in conseguenza di tali condotte;
nel rappresentare la situazione economico-patrimoniale di ambedue i coniugi, nel formulare anche domanda di addebito nei confronti del resistente, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Attesa la regolarità della notifica, con ordinanza del 29.10.2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha fissato udienza per la discussione della causa, limitatamente alla domanda di pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi.
All'esito dell'udienza di discussione del 20.11.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Parte interveniente ha rassegnato in data 26.11.2025 le proprie conclusioni, per come in epigrafe indicate.
La domanda di separazione personale proposta deve trovare accoglimento.
Con articolata prospettazione, suffragata da plurivoci e concordanti riscontri probatori (v.
documentazione allegata al ricorso), parte ricorrente ha rappresentato un quadro fattuale tale da ritenere, ex art. 151 c.p.c., irreversibile la crisi del rapporto matrimoniale e intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti contendenti.
Trattandosi di sentenza parziale sullo status, le ulteriori domande devono essere rimesse alla sentenza definitiva, non essendo allo stato la causa matura per la decisione sul punto.
La regolamentazione delle spese di giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data 4.9.2004 in
Valdagno (VI), registrato all'atto N. 20 parte I serie anno 2004 – Valdagno;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdagno l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel relativo registro;
3) riserva la pronuncia sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
4) rimette la causa dinanzi al Giudice Istruttore perché provveda per la prosecuzione con separata ordinanza.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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