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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Arnaldi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giovanni VA, via Montegrappa 10
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Niccolò Grossi e Federico Grossi, C.F._3 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Piazza Beccaria, 7
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Anatrini, CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi, 29
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. ti Controparte_4 C.F._5
Alessandro Calussi e Rossella Taranto, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via
Assab, 1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
rappresentando in fatto che: in data 26.2.2014 i convenuti hanno stipulato atto di riunione e
[...] cessione di quote di società in accomandita semplice, formalizzando il passaggio dalla società in accomandita semplice “DA di LU DA & C. sas” di cui e Controparte_4 CP_3
– genitori di e – erano gli unici soci, alla “DA di LI DA &
[...] Pt_1 Controparte_1
C. sas” di quale socio accomandatario e quale socio accomandante;
l'atto Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 16 di cessione delle quote sociali è stato disposto per un valore nominale delle stesse pari ad € 53.000,00 di cui € 52.000,00 cedute a titolo oneroso da a ed € 500,00 da Controparte_4 Controparte_1
e ; in precedenza, in data 15.11.2013, l'attrice col il fratello e i genitori CP_3 CP_2 CP_1
e avevano sottoscritto alcune scritture private con le quali questi ultimi Controparte_4 CP_3 si erano impegnati a cedere le quote della società al figlio e alla sua compagna (come poi avvenuto) e a donare i loro beni immobili in parte al figlio e in parte alla figlia, mentre si era Controparte_1 impegnato a corrispondere alla sorella l'importo di € 180.000,00 a titolo di conguaglio, contratti Pt_1 da qualificare come patti successori;
solo la cessione delle quote sociali è effettivamente stata attuata mentre gli impegni assunti con le scritture del 15.11.2013 non sono stati adempiuti.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha allegato la nullità del patto successorio contenuto nelle scritture private del 15.11.2013; la nullità dell'atto di riunione di soci e cessione di quote del 26.2.2014 per illiceità della causa, essendo stato l'importo indicato nel contratto come corrispettivo per la cessione corrisposto dopo la stipula;
inoltre, in una delle scritture dell'15.11.2013 si rappresentava che le quote sociali erano già state cedute;
nell'atto di cessione di quote non vi è alcun riferimento né al Contr bilancio di esercizio della società, né al finanziamento ancora da restituire a e il valore nominale delle quote indicato in € 53.000,00, notevolmente inferiore a quello effettivo, comporta l'illiceità della causa in quanto i contraenti hanno inteso eludere l'applicazione delle norme imperative tributarie;
la configurabilità di negotium mixtum cum donatione avendo il contratto formalmente stipulato dissimulato anche una donazione di beni mobili registrati e immobili;
la sussistenza di simulazione relativa con conseguente nullità del contratto.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto “Voglia o Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Parte_1
Arezzo adito, contrariis rejectis, a sostengo delle argomentazioni addotte:
accertare e dichiarare nel merito la nullità dell' atto di cessione di quote per illiceità della causa e perché in frode alla legge come da argomentazioni che precedono e con riferimento agli artt. 1343 e
1344 c.c.;
accertare e dichiarare nel merito la nullità dell' atto di cessione di quote per simulazione relativa oggettiva come da argomentazioni che precedono e con riferimento agli artt. 1414 c.c.;
e per l' effetto, accertare e dichiarare la nullità, per i motivi di cui in premessa, dell' intervenuto trasferimento di proprietà dell' unità immobiliare sita nel Comune di Laterina - PE VA
(AR) Via Presciano n. 16/A catastalmente individuata al catasto fabbricati del Comune di PE
VA al Foglio 29, Part. 172 Sub. 1, area urbana quota ½ e Foglio 29, Part. 123 Sub. 15, Sub 16,
Sub. 25 C/6, Sub. 26 C/3, Part. 172 Sub. 1 area urbana piena proprietà a favore della DA di
LI DA & C. S.a.s. a seguito di trascrizione del suddetto atto di cessione di quote alla competente conservatoria dei registri immobiliari. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
e si sono costituiti rilevando l'inesistenza del patto successorio ex adverso Controparte_1 CP_2 contestato;
l'assunzione di un incarico da parte del difensore di parte attrice contro una parte in precedenza già assistita ( in violazione dell'art. 68 del codice deontologico forense;
CP_3 carenza di legittimazione attiva per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in relazione agli pagina 2 di 16 artt. 1421 e 1415 co. 3 c.c. atteso che i figli che paventino una lesione dell'integrità della propria quota di legittima possono agire in giudizio dopo l'apertura della successione del disponente, non potendo vantare, prima di quel momento, alcun diritto attuale sui beni dello stesso;
il prezzo indicato nel contratto di cessione delle quote è stato corrisposto e i cedenti hanno rilasciato la relativa quietanza come risulta dallo stesso contratto;
il valore attribuito alle quote è corretto e l'allegazione circa l'inferiorità del valore indicato rispetto a quello effettivo è formulata del tutto genericamente;
non è stata violata alcuna norma imperativa;
a prescindere dalla carenza di legittimazione attiva, nel merito non vi è stata alcuna simulazione, atteso che le parti contrattuali hanno voluto proprio quanto dichiarato, tanto che non sussiste alcuna controdichiarazione delle parti;
in ogni caso la conseguenza non sarebbe la nullità del contratto. Tanto premesso, hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- in tesi: respingere le richieste di parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in subordine: nella non creduta ipotesi che l'atto di cessione quote avversato in questa sede sia riconosciuto quale negotium mixtum cum donatione, respingere in ogni caso la richiesta di nullità dell'atto”.
si è costituita facendo proprie le deduzioni e le conclusioni formulate da parte attrice. Ha CP_3 rappresentato altresì che nel caso di specie non ricorre la fattispecie del negotium mixtum cum donatione, in quanto nessun corrispettivo è mai stato pagato e pertanto l'atto di cessione di quote è affetto da nullità per simulazione relativa e potrebbe tutt'al più dissimulare una donazione, per far valere la quale difettano tuttavia i requisiti di forma e sostanza nell'atto che è stato concluso (scrittura privata autenticata). Ha quindi chiesto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, in accoglimento delle conclusioni svolte da parte attrice dichiarare la nullità dell'atto di cessione di quote sociali stipulato tra ed da un lato con e Controparte_4 CP_3 Controparte_1 CP_2
dall'altro con scrittura privata autenticata con atto ai rogiti notaio di Firenze di data
[...] Per_1
26.02.2014, per i motivi tutti di cui in premessa da aversi per quivi trascritti, e con ogni effetto restitutorio consequenziale. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
si è costituito dichiarando di aderire alle argomentazioni difensive svolte da parte Controparte_4 attrice e rappresentando di avere percepito per la cessione delle quote solo l'importo di € 25.000,00; dato atto che il valore nominale delle quote era notevolmente superiore anche al prezzo indicato nel contratto e comunque non integralmente corrisposto, e che tutte le parti erano consapevoli della circostanza, ha dedotto altresì che nel caso di specie è configurabile un negotium mixtum cum donatione. Sulla base di tali allegazioni ha quindi chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, contrariis reiectis Accertare e dichiarare che l'atto di riunione dei soci e cessione di quote costituisce negotium mixtum cum donatione con consequenziale effetti giuridici. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge”. ha a propria volta convenuto in giudizio CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e nell'ambito del procedimento iscritto al n. 508/19 R.G. deducendo - sulla base delle Parte_1 medesime allegazioni in fatto formulate da nell'atto di citazione introduttivo del Parte_1 procedimento n. 1164/18 R.G. – in tesi, la ricorrenza nel caso di specie della simulazione assoluta;
in pagina 3 di 16 ipotesi della simulazione relativa, volendo le parti del contratto di cessione di quote in realtà porre in essere una donazione;
in ulteriore e subordinata ipotesi l'annullabilità del contratto per errore sulla qualità del bene ceduto ex art. 1429 c.c. o per dolo incidente ex art. 1440 c.c.; in ulteriore subordine la sussistenza di collegamento negoziale tra il contratto di cessione di quote del 26.2.2014 e i contratti del
15.11.2013 con conseguente nullità o risoluzione di tutti i contratti. Sulla base di tali allegazioni ha chiesto “Voglia L'ecc.mo Tribunale adito:
- in tesi: dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cessione di quote sociali della di LU DA &C. s.a.s. tra e CP_4 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2
, di data 26.02.2014 recante sottoscrizioni autenticate con atto ai rogiti Notaio Dott.
[...] Per_1
(Rep. 82520 -Fascicolo 13908) per simulazione assoluta, per i motivi tutti di cui in premessa Per_2 da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, con ogni consequenziale provvedimento e per
l'effetto dichiarare che il capitale sociale della società di LU DA &C. s.a.s., oggi CP_4
DA di LI DA &C. s.a.s. è così ripartito: per il 99,05% in capi al Sig. CP_4
, quale socio accomandatario, nato in [...] in data [...] e residente in [...]
[...]
Presciano n. 18 int. 3 Laterina PE VA (AR), c.f. e per lo 0,95% in C.F._5 capo alla Sig.ra quale socio accomandante, nata a [...] in data [...] e CP_3 residente in [...]a Presciano nr. 18 int.
2 -Laterina - PE VA (Ar) c.f.
, autorizzando e/o disponendo la iscrizione dei medesimi, per tale loro qualità, C.F._6 presso i competenti ufficio, non esclusi il Registri delle imprese e Camera di Commercio competenti;
- in ipotesi: dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cessione di quote sociali della
DA di LU DA &C. s.a.s. tra e CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2
, di data 26.02.2014 in forma di scrittura privata autenticata recante sottoscrizioni autenticate
[...] con atto ai rogiti Notaio Dott. (Rep. 82520 -Fascicolo 13908) per simulazione Per_1 Per_2 relativa, per i motivi tutti di cui in premessa da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, con ogni consequenziale provvedimento e per l'effetto dichiarare che il capitale sociale della società
DA di LU DA &C. s.a.s., oggi DA di LI DA &C. s.a.s. è così ripartito: per il 99,05% in capi al Sig. , quale socio accomandatario, nato in NE (Ar) in [...] [...] e residente in [...] int. 3 Laterina PE VA (AR), c.f.
e per lo 0,95% in capo alla Sig.ra quale socio accomandante, C.F._5 CP_3 nata a [...] in data [...] e residente in [...]a Presciano nr. 18 int.
2 -Laterina -
PE VA (Ar) c.f. , autorizzando e/o disponendo la iscrizione dei C.F._6 medesimi, per tale loro qualità, presso i competenti ufficio, non esclusi il Registri delle imprese e
Camera di Commercio competenti;
- in subordinata tesi: dichiarare l'annullamento della cessione di quote sociali della DA di
LU DA &C. s.a.s. tra e , di CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2 data 26.02.2014 in forma di scrittura privata autenticata recante sottoscrizioni autenticate con atto ai rogiti Notaio Dott. (Rep. 82520 -Fascicolo 13908) per vizio del volere della parte Per_1 Per_2 contraente consistente nell'errore-vizio sulle qualità essenziali del bene venduto, nonché CP_3
e soprattutto, per l'errore causato dal dolo altrui, nella specie dalla sig.ra e dal sig. CP_2
sul valore dell'azienda, che hanno indotto l'attrice a stipulare un contratto che Controparte_1
pagina 4 di 16 altrimenti non avrebbe concluso, con ogni consequenziale provvedimento di legge, per i motivi tutti esposti, e per l'effetto dichiarare che il capitale sociale della società DA di LU DA
&C. s.a.s., oggi DA di LI DA &C. s.a.s. è così ripartito: per il 99,05% in capi al Sig.
, quale socio accomandatario, nato in [...] in data [...] e residente in [...]
Via Presciano n. 18 int. 3 Laterina PE VA (AR), c.f. e per lo 0,95% C.F._5 in capo alla Sig.ra quale socio accomandante, nata a [...] in data [...] CP_3
e residente in [...]a Presciano nr. 18 int.
2 -Laterina - PE VA (Ar) c.f.
, autorizzando e/o disponendo la iscrizione dei medesimi, per tale loro qualità, C.F._6 presso i competenti ufficio, non esclusi il Registri delle imprese e Camera di Commercio competenti;
- in ipotesi ulteriormente subordinata: condannare e in solido tra loro al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di delle somma di Euro 2.635,00 o quella somma maggiore o minore CP_3 ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ultima ipotesi: accertare e dichiarare che tutti i contratti stipulati in data 15/11/2013 e la scrittura privata del 26.02.2014 recante sottoscrizioni autenticate con atto ai rogiti Notaio Dott. Per_1
(Rep. 82520 -Fascicolo 13908) sono uniti da collegamento negoziale e per l'effetto dichiarare Per_2 la nullità della detta scrittura di data 26.02.2014 per contrarietà a legge ovvero per risoluzione, con ogni consequenziale pronuncia;
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
e si sono costituiti nell'ambito del procedimento n. 508/19 R.G. Controparte_1 CP_2 rappresentando in fatto che: tutti gli atti di cui alle scritture private del 15.11.2013 avrebbero dovuto essere stipulati tra le parti, ma proprio la sig.ra decideva di non donare più alcunchè ai figli a CP_3 causa dell'acuirsi della crisi coniugale;
il sig. era comunque intenzionato a cedere Controparte_4
l'attività al figlio, trattandosi di questione separata dal divorzio;
in specie, egli già da anni voleva cessare la propria attività ed aveva aspettato che il figlio terminasse gli studi universitari;
la compravendita di quote societarie rappresenta l'effettiva volontà delle parti;
la sig.ra nell'ambito CP_3 del procedimento n. 1164/18 R.G. è stata convenuta in giudizio dalla figlia mentre nel presente giudizio in qualità di attrice, ha proposto le stesse domande, con la conseguenza che i procedimenti andranno necessariamente riuniti.
In diritto, i convenuti hanno evidenziato che il prezzo indicato nell'atto di cessione delle quote è stato integralmente corrisposto dai cessionari, come comprovato dalla quietanza liberatoria rilasciata dai cedenti;
il prezzo è congruo e comunque le parti lo hanno convenuto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale;
non sussiste alcun accordo simulatorio tra le parti coevo o antecedente l'atto impugnato;
eventualmente nella fattispecie sarebbe configurabile un negotium mixtum cum donatione che non comporterebbe la nullità dell'atto in quanto la forma richiesta per l'atto di vendita è stata rispettata;
in ogni caso non è configurabile un negotium mixtum cum donatione; non sussistono i presupposti per l'annullamento del contratto per errore o dolo;
l'infondatezza delle ulteriori argomentazioni contenute nell'atto di citazione.
pagina 5 di 16 In via riconvenzionale, i convenuti, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento del contratto, ne hanno chiesto la rettifica ex art. 1432 c.c., mediante corresponsione della differenza del valore delle quote;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione relativa, hanno chiesto che sia ritenuto valido l'atto di cessione in quanto negotium mistum cum donatione ; infine per l'ipotesi in cui fosse ritenuto nullo o annullabile il contratto, hanno chiesto la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di prezzo delle quote, nonché il maggior valore acquisito dalle stesse.
Sulla base di tali allegazioni, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente: disporre, per tutti i motivi esposti in narrativa, la riunione del presente procedimento odierno a quello già pendente di fronte a medesimo Foro, con RG precedente n.
1164/18, Giudice Dott.ssa Labella, prossima udienza fissata per il 03.10.2019;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- sempre nel merito in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di simulazione relativa, accertare e dichiarare la correttezza, validità e legittimità del contratto di cessione di quote di sas sottoscritto in data 26.02.14 ai rogiti Notaio , in quanto Persona_3 negotium mixtum cum donatione, e pertanto valido in quanto rispettati i requisiti di forma del negozio indiretto;
- nella denegata ipotesi invece di accoglimento della domanda attorea per annullamento, ammettere i convenuti alla rettifica del contratto di cui sopra ex art. 1432 c.c. mediante il versamento della differenza di prezzo che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
- in estrema ipotesi, in via riconvenzionale: in caso di accoglimento della domanda attorea per nullità
e/o annullamento non sanabile, accertare e dichiarare che gli esponenti hanno posseduto dal
26.02.2014 ad oggi in buona fede le quote societarie, pagate € 53.500,00, aumentandone inoltre il valore, per una differenza che, rispetto alla data del rogito, si quantifica, per tutti i motivi di cui in narrativa, nell'indennità pari all'avviamento di € 142.438,78, per un totale, sommandolo al prezzo pagato per le quote, di € 195.438,78, o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, e per l'effetto condannare le parti venditrici sig.ra e sig. a CP_3 Controparte_4 pagare la suddetta somma per le percentuali di loro spettanza.
- in ogni caso condannare i suddetti e alla restituzione, agli esponenti, CP_3 Controparte_4 del prezzo pagato e degli importi versati dai comparenti per spese ordinarie e straordinarie sostenute per le migliorie.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
e non si sono costituiti nel procedimento n. 508/19 R.G. e ne è stata dichiarata CP_4 Parte_1 la contumacia.
All'udienza del 27.10.2020 è stata disposta la riunione del procedimento n. 508/19 R.G. al procedimento n. 1164/18 R.G. pagina 6 di 16 Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale di e e con ctu volta ad accertare il valore delle Controparte_1 CP_2 quote della società all'epoca della cessione e all'attualità.
Mutata più volte la persona del giudice e tentata in più occasioni la conciliazione tra le parti – con esito negativo - la causa è stata trattenuta in decisione in data 25.7.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha così precisato le conclusioni: “1) Chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo dichiari Parte_1 la nullità del contratto del 26/2/2014 stipulato mediante rogito del Notaio di Firenze, avente Per_1 ad oggetto la cessione a e , da parte di e Controparte_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 in qualità di soci della Società “DA di LU DA & C. S.a.s.”, già corrente in Via
Presciano 16/A, PE VA (Arezzo), delle rispettive quote del valore del 99% del capitale da parte di e dell'1% da parte di e ciò in quanto trattasi di un contratto di Controparte_4 CP_3 vendita simulato, coprendo in realtà una donazione.
2) Si chiede, inoltre, che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo dichiari anche la nullità del contratto dissimulato di donazione del 26/12/2014, per mancanza dei due testimoni richiesti dalla legge secondo il disposto degli artt. 47 e 48 della legge 16/12/1913 n. 89, così come modificata dalla l. n. 246 del
2005. Trattasi di nullità e come tale rilevabile d'ufficio.
Con condanna alla restituzione delle rispettive quote sociali ai cedenti, e Controparte_4 CP_3
[...]
3) Di conseguenza si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo dichiari anche la nullità, per i motivi indicati in premessa, dell'intervenuto trasferimento di proprietà dell'unità immobiliare sita in Via
Presciano 16/A, PE VA, castastalmente individuata al Catasto fabbricati di PE
VA al foglio 29, particella 123, subalterno 26, categoria C/3 di mq. 414 e subalterno 25, categoria C/6 di mq. 50, condannando in solido , nato a Montevarchi (AR) in [...]_1
23/11/1989 e residente in [...], Pieve a Presciano, PE VA (Arezzo), c. fisc.
e , nata a [...] in data [...], residente, in Via Roma 10, C.F._2 CP_2
Pieve a Presciano (PE VA), Arezzo, c. fisc. , alla restituzione C.F._3 dell'unità immobiliare sopra citata a nato a [...] il [...] e Controparte_4 residente in [...], PE VA, Arezzo, c.f. e a , C.F._5 CP_3 nata a [...] in data [...] e residente in [...], Arezzo, Pieve a Presciano 18 int.
2, c.f. . C.F._4
4) Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo ordinare al conservatore la trascrizione della sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
5) Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
ha concluso come da atto di citazione introduttivo del procedimento n. 508/19 R.G. e CP_3 come da comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento n. 1164/2018 R.G.
pagina 7 di 16 e hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini “Voglia l'Ill.mo Controparte_1 CP_2
Giudice adito, contrariis rejectis:
- in tesi preliminarmente: respingere le richieste delle parti attrici per carenza di legittimazione attiva
e/o interesse ad agire;
- ancora in tesi: respingere le richieste delle parti attrici perché infondate nel merito per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti introduttivi e delle memorie istruttorie;
- in subordine: nella non creduta ipotesi che l'atto di cessione quote avversato in questa sede sia riconosciuto quale negotium mixtum cum donatione, respingere in ogni caso la richiesta di nullità dell'atto, dichiarandone la piena validità;
- in estrema ipotesi, in via riconvenzionale: in caso di accoglimento delle domande attoree per nullità
e/o annullamento non sanabile, accertare e dichiarare che gli esponenti hanno posseduto dal
26.02.2014 ad oggi in buona fede le quote societarie, pagate € 53.500,00, aumentandone inoltre il valore, per una differenza che, rispetto alla data del rogito, si quantifica, come da risultanze della
CTU, in un'indennità di all'avviamento pari ad € 81.865,52, e per l'effetto condannare le parti venditrici sig.ra e sig. a pagare la suddetta somma per le percentuali CP_3 Controparte_4 di loro spettanza, oltre la restituzione del prezzo percepito di € 53.500,00, per un totale complessivo di
€ 135.365,52, o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, dichiarando altresì il diritto dei convenuti a ritenere le quote sociali fino all'effettiva restituzione di quanto sopra.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_4
Ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione sollevata dai convenuti e Controparte_1 CP_2 circa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di in ordine alle domande Parte_1 avanzate, volte a vedere accertata la nullità dell'atto di cessione di quote sociali del 26.2.2014 per illiceità della causa e perché in frode alla legge con riferimento agli artt. 1343 e 1344 c.c. o per simulazione relativa con riferimento agli artt. 1414 ss. c.c.
A tal proposito, si deve premettere che l'art. 1415, secondo comma, cod. civ., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (cfr. Cass., n. 4023 del 21.2.2007).
In linea generale, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell'eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto, deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio (cfr. Cass., n. 2968 del 27.3.1987).
pagina 8 di 16 Se questo è il principio generale, va ricordato che la Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato ha ammesso l'esperibilità dell'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione asseritamente lesiva delle sue aspettative, infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio. In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione -insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l'apertura della successione del disponente - né a quella di restituzione di cui all'art. 563, primo comma, c.c., ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o parente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. , quest'ultimo, a contenuto cautelare e CP_6 preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563 co. 1 c.p.c. (Cass. 4523/12;22457/19).
Nel caso di specie, l'orientamento sopra sinteticamente riportato non appare applicabile atteso che il contratto del quale si chiede accertarsi la natura simulata ha avuto ad oggetto non un bene immobile o mobile registrato ma le quote sociali di una società di persone, sebbene dotata di patrimonio immobiliare.
Invero, la cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non comporta un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione. Dunque, il negozio di cessione determina il trasferimento dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio (di una posizione complessiva quindi di natura mobiliare), ma non già il trasferimento del patrimonio sociale
(Cass. 2252/98 e 11314 2010).
Pertanto, l'istituto dell'opposizione di cui all'art. 563 co. 4 c.. non può trovare applicazione, essendo previsto per le donazioni relative a beni immobili o mobili registrati, come si evince dalla lettura della norma, la quale rinvia al termine ventennale previsto dal primo comma dello stesso art. 563 c.c. e dall'art. 561 c. c., norme che si riferiscono espressamente ai beni immobili.
Inoltre l'istituto in parola presuppone, per essere utile, la trascrizione nei registri immobiliari, che non sarebbe possibile nel caso di specie;
non essendo la cessione di quote sociali di una società di persone atto trascrivibile, non è trascrivibile nemmeno l'opposizione.
Esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire di in relazione alla domanda di Parte_1 simulazione, a maggior ragione alla medesima conclusione si perviene con riguardo alla domanda di nullità del contratto. Invero, con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è “in re ipsa”, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la pagina 9 di 16 sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, interesse che allo stato è insussistente non vantando parte attrice alcun diritto sul patrimonio dei genitori.
In ogni caso, nel merito, si osserva che costituisce orientamento consolidato, quello secondo il quale:
“Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni” (Cass. n. 4785/ 2007; n. 12327/1999). Solo l'amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 cod. civ.) e in tal caso la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni.
In altri termini la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni (nel caso in esame solo presunta e senza alcuna prova della stessa), trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio (cfr. da ultimo
Cass. 3170/23 in motivazione).
Passando all'esame delle domande svolte da la quale come già rilevato è stata parte del CP_3 contratto per cui è causa, si osserva quanto segue.
In tesi, l'attrice (nell'ambito del procedimento n. 508/19 R.G.) ha chiesto accertarsi la simulazione assoluta del contratto e in prima ipotesi la simulazione relativa dello stesso.
Com'è noto, si considera simulato un contratto quando le parti pongono in essere l'esteriorità e l'apparenza di una dichiarazione contrattuale al fine di poterla invocare di fronte a terzi ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono voluti e non si devono verificare. Ciò che caratterizza la simulazione, dunque, è il cosiddetto accordo simulatorio (o controdichiarazione) ossia l'intesa tra i simulanti che il contratto simulato stipulato è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti cui è preordinato cosicchè la situazione giuridica che dovrebbe sorgere per effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto.
La simulazione si dice assoluta se le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza del contratto apparentemente stipulato;
si dice relativa qualora le parti concordino nei loro rapporti interni che assuma rilevanza un diverso negozio che si dice dissimulato.
Tanto premesso, si osserva come la domanda avente ad oggetto la simulazione assoluta non possa trovare accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che risulta documentalmente che l'importo indicato nel contratto come corrispettivo è stato corrisposto. Nel contratto, circa le modalità di corresponsione del prezzo si dice
“per il corrispettivo di € 52.500,00 che la parte acquirente ha regolato prima e al di fuori di questo atto alla parte venditrice la quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.. per il corrispettivo di €
500,00 che la parte acquirente ha regolato prima e al di fuori di questo atto alla parte venditrice la quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza”.
pagina 10 di 16 Al riguardo, si osserva che i convenuti – hanno depositato documentazione CP_7 CP_2 comprovante la circostanza: docc. da 4 a 7 per quanto concerne il corrispettivo corrisposto da
[...] in favore del padre, e il doc. 8 che attesta il versamento di € 500,00 da parte di in CP_1 CP_2 favore di CP_3
La circostanza che al momento di stipula del contratto il prezzo non fosse stato integralmente corrisposto, con la conseguenza che la quietanza rilasciata in tale sede non corrisponde a verità non esclude che il saldo sia effettivamente avvenuto in epoca successiva al contratto (di alcuni mesi).
Va altresì rilevato che prima della dichiarazione del 2.1.2017 (doc. 11 procedimento n. 508/19) CP_3 non ha mai contestato il pagamento del prezzo, anche a seguito della ricezione della Controparte_4 raccomandata riepilogativa dei pagamenti inviata dal figlio (doc. 13 comparsa CP_1 CP_7
/Sciuto procedimento n. 508/19 R.G.) e anche nel costituirsi nell'ambito del presente procedimento ha confermato di avere ricevuto dal figlio l'importo di € 25.000,00 per la cessione delle quote sociali, contestando solo l'imputabilità degli altri pagamenti – documentati dal figlio - a tale causale.
Inoltre, le scritture private del 15.11.2013 citate da tutte le parti in causa, ed in specie quella prodotta sub. doc. 6 da confermano che vi fosse l'effettiva volontà da parte di Parte_1 CP_4
e di trasferire al figlio e le quote della società.
[...] CP_3 CP_2
Anche la comunicazione a mezzo mail proveniente da e destinata a del CP_2 Parte_1
6.9.2014, prodotta al doc. 8 da in allegato all'atto di citazione introduttivo del CP_3 procedimento n. 508/19, conferma che la volontà delle parti fosse effettivamente quella di trasferire le quote sociali. Invero, nel prospettare la possibile ripartizione del patrimonio immobiliare dei genitori tra i fratelli e dei conseguenti conguagli in modo da garantire la ripartizione in quote di CP_4 uguale valore, scrive “In queste cifre ho contato anche il fatto che aveva già preso CP_2 CP_1
300mila euro di officina”, con ciò confermando che le quote sociali erano state effettivamente trasferite.
Ancora, in fatto, va evidenziato come non sia contestato e risulti dato pacifico che l'attività di officina meccanica e carrozzeria oggetto della società della quale sono state cedute le quote è materialmente esercitata da e non più dal padre. Controparte_1
Dagli atti di causa non emerge dunque la sussistenza di un accordo tra le parti dal quale evincere la simulazione assoluta del contratto.
Per quanto concerne la simulazione relativa va premesso che ha chiesto in ipotesi CP_3 accertarsi che il contratto oneroso di cessione di quote è simulato e che in realtà le parti hanno posto in essere una donazione diretta, non prospettando mai il ricorrere nel caso di specie dell'istituto del negotium mixtum cum donatione. L'allegazione sul punto emerge chiaramente sia nella parte espositiva dell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 508/19 R.G. che nelle conclusioni avanzate in tale sede alle quali si è riportata nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del procedimento n. 1164/18 R.G. ha escluso espressamente che nel caso di specie possa CP_3 configurarsi il negotium mixtum cum donatione (pag. 8 comparsa).
pagina 11 di 16 D'altra parte anche non ha formulato alcuna domanda con riferimento Parte_1 all'accertamento nel caso di specie del negotium mixtum cum donatione, al quale ha fatto rapidamente riferimento nell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 1164/18 R.G. senza che però fosse formulata domanda in tal senso (cfr. conclusioni atto di citazione e note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria svolta è emerso un quadro indiziario suggestivo di un negozio misto con donazione e non di una donazione diretta dissimulata.
Invero, il prezzo indicato nel contratto è stato corrisposto da parte dei cessionari come risulta dalla documentazione prodotta in causa e sopra citata;
allo stesso tempo il prezzo indicato in contratto ed effettivamente corrisposto risulta notevolmente inferiore rispetto al valore effettivo delle quote per come accertato all'esito della ctu svolta da parte del dott. (€ 53.000,00 corrisposti a Persona_4 fronte di un valore accertato di € 260.000,00 all'epoca della cessione).
Inoltre, tutte le parti contrattuali erano consapevoli della esiguità del prezzo indicato rispetto a quello reale atteso che trattandosi di attività a gestione familiare, le parti non potevano evidentemente non essere a conoscenza del valore effettivo delle quote o quantomeno della notevole differenza tra tale valore rispetto al prezzo indicato, anche perché, come già rilevato, la società aveva ed ha tuttora un patrimonio immobiliare.
Ancora, occorre fare riferimento alla mail di cui al doc. 8 già sopra citata proveniente da e CP_2 destinata a Tale comunicazione a mezzo mail se non può costituire da sola la prova Parte_1 dell'accordo simulatorio circa la volontà delle parti di porre in essere una donazione diretta è significativa laddove rappresenta espressamente che tramite il contratto di cessione di quote,
[...] ha beneficiato indirettamente anche di una donazione. CP_1
Va a tal proposito rilevato che «Il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta attuata attraverso la utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.» (Cass. n. 642/2000). Vale a dire che una vendita effettuata con consapevolezza a prezzo manifestamente vile non dissimula mai una donazione diretta;
è semmai una donazione indiretta
(art. 809 c.c.). E si suole considerare il negozio misto con donazione una figura di simulazione relativa
(Cass. 19601/04) non perché il prezzo dichiarato non venga pagato, ma perché quella che ha veste di sola compravendita, nasconde, in parte (ossia per la porzione di valore del bene che non trova corrispondenza nel prezzo), una liberalità.
Pertanto, l'elemento simulato cade, nella compravendita dissimulante una donazione diretta, sul passaggio del denaro dall'acquirente al venditore;
mentre, nel negozio misto con donazione, sul valore di scambio del prezzo, nel senso che quel che appare come prezzo della compravendita (ossia, per sua natura, l'equivalente monetario del bene per come pattuito dalle parti) è invece una somma inferiore, perché la differenza viene in via indiretta donata dal venditore al compratore;
ed è per questo che si richiede sempre per questa fattispecie una sproporzione enorme fra prezzo e valore, oltre, come ovvio, la consapevolezza dei contraenti (cfr qui la chiarissima Cass. n. 6723/1982: “Nel negotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la forma non della donazione ma dello schema negoziale effettivamente pagina 12 di 16 adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizare una donazione indiretta (art.
809 cod. civ.). Tale negozio indiretto si realizza nella vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo che si distingue dal negozio simulato nel quale il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali, sotto forma di contratto oneroso, intendono invece stipulare un contratto gratuito, per cui la dichiarazione concernente il prezzo non corrisponde alla realtà”).
non ha mai sostenuto che il contratto impugnato potessero costituire, anziché donazione CP_3 diretta, donazioni indiretta e che, dunque, avesse avvantaggiato il figlio e la nuora per la sola differenza tra prezzo versato e valore di mercato dei beni. Ella ha invece sempre dedotto che il contratto oneroso dissimulava una donazione diretta (in quanto avevano avvantaggiato i cessionari dell'intero valore del bene), nulla per difetto di forma.
La questione assume particolare importanza in questo processo, atteso che gli elementi costitutivi di un negotium mixtum cum donatione sono necessariamente diversi e, in merito al prezzo e al suo pagamento, antitetici rispetto a quelli di una donazione. In particolare, l'omesso versamento del prezzo può essere sintomatico di una donazione, ma esclude senz'altro il negotium mixtum cum donatione; al contrario, la previsione di un prezzo inferiore al valore del bene può nascondere una donazione indiretta, ma esclude senza dubbio la donazione diretta. E ciò, appunto, perché nel primo caso si dissimula una donazione che arricchisce tout court il cessionario del bene caduto, mentre nel secondo si dissimula una donazione indiretta realizzata tramite vendita, nella quale il cessionario viene beneficiato della sola differenza fra prezzo di mercato e prezzo pagato. Esiste, dunque, fra le due figure giuridiche una differenza che, prima di tutto, si consuma a livello di fatto storico, nel senso che la donazione diretta è realizzata se nessun prezzo viene pagato, mentre il negotium mixtum cum donatione si ha se il prezzo, pur simbolico, è davvero corrisposto. E non c'è chi non veda che, secondo logica, è distonico nel primo caso prevedere un prezzo diverso da quello reale, perché se l'intento comune è di realizzare una donazione diretta del bene ceduto, la finzione di un corrispettivo molto diverso dal vero valore di scambio non ha ragion d'essere. L'intrinseca diversità delle due ipotesi rende impossibile considerare quella del negozio misto con donazione come un minus rispetto a quella della donazione diretta, perché si tratta invece di due figure fra sé del tutto distinte, fondate su presupposti, anche di fatto, diversi e addirittura incompatibili, dunque irriducibili l'una all'altra (cfr. sul punto Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 1835/19).
Parte attrice dunque, cade in contraddizione laddove allega al fine di dimostrare la CP_3 donazione diretta dissimulata (oggetto delle sue domande), sia l'elemento della disparità di prezzo(pag.
8 citazione n. 508/19 R.G.; pag. 13 conclusionale) , sia quello del mancato pagamento del prezzo, che, per contro, sono fra sé in contraddizione.
Siccome l'unica domanda proposta in causa dalla parte è che sia stata realizzata una donazione diretta la contemporanea deduzione degli elementi dell'irrisorietà del prezzo e del suo mancato pagamento, lungi dal rafforzare le presunzioni in favore della sua tesi, le indebolisce, perché fa nascere un dubbio pagina 13 di 16 irresolubile sull'essersi in presenza di una donazione diretta ovvero di un negotium mixtum cum donatione.
Ebbene, come già evidenziato, l'istruttoria ha restituito un quadro suggestivo proprio di una donazione indiretta e non certo di una donazione diretta atteso che l'indicazione di un prezzo inferiore al valore venale dei beni (circostanza di fatto assodata dalla c.t.u.) è elemento tipico del contratto misto con donazione, mentre è privo di significato nel caso di una donazione diretta dissimulata da contratto di compravendita.
Dall'altro lato, circa l'elemento del mancato pagamento del prezzo, come già rilevato dall'istruttoria non è dimostrato che il prezzo non sia stato pagato, unico fatto compatibile con la tesi della donazione diretta ed anzi è provato che è stato pagato sebbene non in un'unica soluzione, come già sopra argomentato.
La domanda volta a vedere accertata la simulazione relativa del contratto per come formulata dall'attrice deve pertanto essere rigettata. CP_3
Per quanto attiene la domanda di annullamento del contratto avanzata in ulteriore subordine sul presupposto di avere prestato il proprio consenso per errore essenziale in quanto relativo alla natura e all'oggetto del contratto, va rilevato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare” (Cass. 29010/18). Inoltre, va rilevato che il valore degli immobili di proprietà della società della quale era socia accomandante era già stato stimato nel 2009 in € 285.000,00 (doc. CP_3
16 comparsa procedimento n. 508/19) e non è stato allegato, né provato come la Controparte_8 stessa potesse ritenere che il valore delle quote sociali fosse pari ad € 53.000,00.
Con riferimento alla domanda di annullamento del contratto per dolo, parte attrice non ha CP_3 fornito alcuna prova degli artifici e raggiri posti in essere dal figlio e dalla nuora per determinare il suo consenso ex art. 1439 c.c. o ex art. 1440 c.c.
Infine parte attrice ha allegato la sussistenza di un collegamento negoziale tra tutti i CP_3 contratti stipulati tra le parti in data 15.11.2013 in base ai quali e si CP_3 Controparte_4 impegnavano donare ai figli tutti i loro beni immobili in modo che fosse garantita una ripartizione in quote uguali tra i due fratelli e a cedere le quote della società al figlio e alla nuora . CP_1 CP_2
Secondo la prospettazione attorea, poiché il contratto preliminare di donazione è nullo, anche l'atto di cessione delle quote sociali deve essere ritenuto nullo in quanto parte di un disegno unitario;
parimenti, poiché gli obblighi di contrarre sono stati adempiuti solo parzialmente - in quanto solo l'atto di cessione delle quote sociali è stato posto in essere – in relazione agli altri sussistono i presupposti della risoluzione per inadempimento che inevitabilmente si riflette anche sull'atto di cessione delle quote sociali.
pagina 14 di 16 A tal proposito va rilevato che non vi è prova in atti della volontà di condizionare la stipula del contratto avente ad oggetto la cessione di quote sociali alla donazioni degli immobili di proprietà dei coniugi. Le scritture private del 15.11.2013 prodotte come docc. 4 e 5 da non sono CP_3 indicative di tale volontà delle parti, ma anzi le parti hanno stipulato due scritture separate, una avente ad oggetto l'impegno a donare gli immobili ai figli assunto da e al fine Controparte_4 CP_3
– esplicitato – di definire concordemente il procedimento di divorzio in corso e l'altra avente ad oggetto la cessione delle quote sociali a e . Controparte_1 CP_2
A diverse conclusioni non si perviene sulla base dell'interrogatorio formale reso da e CP_2
Controparte_1
Va peraltro rilevato come risulta dagli atti che le parti si sono poi determinate a stipulare solo la cessione delle quote sociali e non le donazioni dei beni immobili cui peraltro avrebbe dovuto procedere la stessa insieme a non è mai stato oggetto di contestazione che sia CP_3 Controparte_4 stata la sig.ra a decidere di non procedere con le donazioni, come evidentemente nella sua CP_3 facoltà trattandosi di atto di liberalità.
In conclusione, le domande avanzate da devono essere dichiarate inammissibili, Parte_1 mentre le domande avanzate da devono essere rigettate. CP_3
In base al principio della soccombenza, le spese di lite tra e Controparte_9 [...] sono poste a carico delle prime in via solidale (cfr. Cass. 27476/18 “In materia Controparte_10 di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto”). Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa (indeterminato e quindi prendendo come riferimento lo scaglione € 52.000,00 – 260.000,00) e dell'attività professionale prestata (parametri medi per tutte le fasi).
Le spese di lite tra e sono integralmente compensate Controparte_9 Controparte_4 non essendo ravvisabile soccombenza.
Le spese di ctu sono poste a carico di e in via solidale in quanto Parte_1 CP_3 soccombenti ed avendo queste richiesto la ctu (cfr. verbale 17.4.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- dichiara la carenza di interesse ad agire di Parte_1
- rigetta le domande proposte da CP_3
pagina 15 di 16 - condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 CP_3 di e nella misura di € 14.103,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per Controparte_1 CP_2 legge;
- compensa le spese di lite tra le parti attrici dei procedimenti riuniti e Controparte_4
- pone definitivamente le spese di ctu a carico solidale di e CP_3 Parte_1
Arezzo, 04/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Arnaldi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giovanni VA, via Montegrappa 10
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Niccolò Grossi e Federico Grossi, C.F._3 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Piazza Beccaria, 7
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Anatrini, CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi, 29
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. ti Controparte_4 C.F._5
Alessandro Calussi e Rossella Taranto, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via
Assab, 1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
rappresentando in fatto che: in data 26.2.2014 i convenuti hanno stipulato atto di riunione e
[...] cessione di quote di società in accomandita semplice, formalizzando il passaggio dalla società in accomandita semplice “DA di LU DA & C. sas” di cui e Controparte_4 CP_3
– genitori di e – erano gli unici soci, alla “DA di LI DA &
[...] Pt_1 Controparte_1
C. sas” di quale socio accomandatario e quale socio accomandante;
l'atto Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 16 di cessione delle quote sociali è stato disposto per un valore nominale delle stesse pari ad € 53.000,00 di cui € 52.000,00 cedute a titolo oneroso da a ed € 500,00 da Controparte_4 Controparte_1
e ; in precedenza, in data 15.11.2013, l'attrice col il fratello e i genitori CP_3 CP_2 CP_1
e avevano sottoscritto alcune scritture private con le quali questi ultimi Controparte_4 CP_3 si erano impegnati a cedere le quote della società al figlio e alla sua compagna (come poi avvenuto) e a donare i loro beni immobili in parte al figlio e in parte alla figlia, mentre si era Controparte_1 impegnato a corrispondere alla sorella l'importo di € 180.000,00 a titolo di conguaglio, contratti Pt_1 da qualificare come patti successori;
solo la cessione delle quote sociali è effettivamente stata attuata mentre gli impegni assunti con le scritture del 15.11.2013 non sono stati adempiuti.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha allegato la nullità del patto successorio contenuto nelle scritture private del 15.11.2013; la nullità dell'atto di riunione di soci e cessione di quote del 26.2.2014 per illiceità della causa, essendo stato l'importo indicato nel contratto come corrispettivo per la cessione corrisposto dopo la stipula;
inoltre, in una delle scritture dell'15.11.2013 si rappresentava che le quote sociali erano già state cedute;
nell'atto di cessione di quote non vi è alcun riferimento né al Contr bilancio di esercizio della società, né al finanziamento ancora da restituire a e il valore nominale delle quote indicato in € 53.000,00, notevolmente inferiore a quello effettivo, comporta l'illiceità della causa in quanto i contraenti hanno inteso eludere l'applicazione delle norme imperative tributarie;
la configurabilità di negotium mixtum cum donatione avendo il contratto formalmente stipulato dissimulato anche una donazione di beni mobili registrati e immobili;
la sussistenza di simulazione relativa con conseguente nullità del contratto.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto “Voglia o Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Parte_1
Arezzo adito, contrariis rejectis, a sostengo delle argomentazioni addotte:
accertare e dichiarare nel merito la nullità dell' atto di cessione di quote per illiceità della causa e perché in frode alla legge come da argomentazioni che precedono e con riferimento agli artt. 1343 e
1344 c.c.;
accertare e dichiarare nel merito la nullità dell' atto di cessione di quote per simulazione relativa oggettiva come da argomentazioni che precedono e con riferimento agli artt. 1414 c.c.;
e per l' effetto, accertare e dichiarare la nullità, per i motivi di cui in premessa, dell' intervenuto trasferimento di proprietà dell' unità immobiliare sita nel Comune di Laterina - PE VA
(AR) Via Presciano n. 16/A catastalmente individuata al catasto fabbricati del Comune di PE
VA al Foglio 29, Part. 172 Sub. 1, area urbana quota ½ e Foglio 29, Part. 123 Sub. 15, Sub 16,
Sub. 25 C/6, Sub. 26 C/3, Part. 172 Sub. 1 area urbana piena proprietà a favore della DA di
LI DA & C. S.a.s. a seguito di trascrizione del suddetto atto di cessione di quote alla competente conservatoria dei registri immobiliari. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
e si sono costituiti rilevando l'inesistenza del patto successorio ex adverso Controparte_1 CP_2 contestato;
l'assunzione di un incarico da parte del difensore di parte attrice contro una parte in precedenza già assistita ( in violazione dell'art. 68 del codice deontologico forense;
CP_3 carenza di legittimazione attiva per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in relazione agli pagina 2 di 16 artt. 1421 e 1415 co. 3 c.c. atteso che i figli che paventino una lesione dell'integrità della propria quota di legittima possono agire in giudizio dopo l'apertura della successione del disponente, non potendo vantare, prima di quel momento, alcun diritto attuale sui beni dello stesso;
il prezzo indicato nel contratto di cessione delle quote è stato corrisposto e i cedenti hanno rilasciato la relativa quietanza come risulta dallo stesso contratto;
il valore attribuito alle quote è corretto e l'allegazione circa l'inferiorità del valore indicato rispetto a quello effettivo è formulata del tutto genericamente;
non è stata violata alcuna norma imperativa;
a prescindere dalla carenza di legittimazione attiva, nel merito non vi è stata alcuna simulazione, atteso che le parti contrattuali hanno voluto proprio quanto dichiarato, tanto che non sussiste alcuna controdichiarazione delle parti;
in ogni caso la conseguenza non sarebbe la nullità del contratto. Tanto premesso, hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- in tesi: respingere le richieste di parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in subordine: nella non creduta ipotesi che l'atto di cessione quote avversato in questa sede sia riconosciuto quale negotium mixtum cum donatione, respingere in ogni caso la richiesta di nullità dell'atto”.
si è costituita facendo proprie le deduzioni e le conclusioni formulate da parte attrice. Ha CP_3 rappresentato altresì che nel caso di specie non ricorre la fattispecie del negotium mixtum cum donatione, in quanto nessun corrispettivo è mai stato pagato e pertanto l'atto di cessione di quote è affetto da nullità per simulazione relativa e potrebbe tutt'al più dissimulare una donazione, per far valere la quale difettano tuttavia i requisiti di forma e sostanza nell'atto che è stato concluso (scrittura privata autenticata). Ha quindi chiesto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, in accoglimento delle conclusioni svolte da parte attrice dichiarare la nullità dell'atto di cessione di quote sociali stipulato tra ed da un lato con e Controparte_4 CP_3 Controparte_1 CP_2
dall'altro con scrittura privata autenticata con atto ai rogiti notaio di Firenze di data
[...] Per_1
26.02.2014, per i motivi tutti di cui in premessa da aversi per quivi trascritti, e con ogni effetto restitutorio consequenziale. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
si è costituito dichiarando di aderire alle argomentazioni difensive svolte da parte Controparte_4 attrice e rappresentando di avere percepito per la cessione delle quote solo l'importo di € 25.000,00; dato atto che il valore nominale delle quote era notevolmente superiore anche al prezzo indicato nel contratto e comunque non integralmente corrisposto, e che tutte le parti erano consapevoli della circostanza, ha dedotto altresì che nel caso di specie è configurabile un negotium mixtum cum donatione. Sulla base di tali allegazioni ha quindi chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, contrariis reiectis Accertare e dichiarare che l'atto di riunione dei soci e cessione di quote costituisce negotium mixtum cum donatione con consequenziale effetti giuridici. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge”. ha a propria volta convenuto in giudizio CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e nell'ambito del procedimento iscritto al n. 508/19 R.G. deducendo - sulla base delle Parte_1 medesime allegazioni in fatto formulate da nell'atto di citazione introduttivo del Parte_1 procedimento n. 1164/18 R.G. – in tesi, la ricorrenza nel caso di specie della simulazione assoluta;
in pagina 3 di 16 ipotesi della simulazione relativa, volendo le parti del contratto di cessione di quote in realtà porre in essere una donazione;
in ulteriore e subordinata ipotesi l'annullabilità del contratto per errore sulla qualità del bene ceduto ex art. 1429 c.c. o per dolo incidente ex art. 1440 c.c.; in ulteriore subordine la sussistenza di collegamento negoziale tra il contratto di cessione di quote del 26.2.2014 e i contratti del
15.11.2013 con conseguente nullità o risoluzione di tutti i contratti. Sulla base di tali allegazioni ha chiesto “Voglia L'ecc.mo Tribunale adito:
- in tesi: dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cessione di quote sociali della di LU DA &C. s.a.s. tra e CP_4 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2
, di data 26.02.2014 recante sottoscrizioni autenticate con atto ai rogiti Notaio Dott.
[...] Per_1
(Rep. 82520 -Fascicolo 13908) per simulazione assoluta, per i motivi tutti di cui in premessa Per_2 da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, con ogni consequenziale provvedimento e per
l'effetto dichiarare che il capitale sociale della società di LU DA &C. s.a.s., oggi CP_4
DA di LI DA &C. s.a.s. è così ripartito: per il 99,05% in capi al Sig. CP_4
, quale socio accomandatario, nato in [...] in data [...] e residente in [...]
[...]
Presciano n. 18 int. 3 Laterina PE VA (AR), c.f. e per lo 0,95% in C.F._5 capo alla Sig.ra quale socio accomandante, nata a [...] in data [...] e CP_3 residente in [...]a Presciano nr. 18 int.
2 -Laterina - PE VA (Ar) c.f.
, autorizzando e/o disponendo la iscrizione dei medesimi, per tale loro qualità, C.F._6 presso i competenti ufficio, non esclusi il Registri delle imprese e Camera di Commercio competenti;
- in ipotesi: dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cessione di quote sociali della
DA di LU DA &C. s.a.s. tra e CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2
, di data 26.02.2014 in forma di scrittura privata autenticata recante sottoscrizioni autenticate
[...] con atto ai rogiti Notaio Dott. (Rep. 82520 -Fascicolo 13908) per simulazione Per_1 Per_2 relativa, per i motivi tutti di cui in premessa da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, con ogni consequenziale provvedimento e per l'effetto dichiarare che il capitale sociale della società
DA di LU DA &C. s.a.s., oggi DA di LI DA &C. s.a.s. è così ripartito: per il 99,05% in capi al Sig. , quale socio accomandatario, nato in NE (Ar) in [...] [...] e residente in [...] int. 3 Laterina PE VA (AR), c.f.
e per lo 0,95% in capo alla Sig.ra quale socio accomandante, C.F._5 CP_3 nata a [...] in data [...] e residente in [...]a Presciano nr. 18 int.
2 -Laterina -
PE VA (Ar) c.f. , autorizzando e/o disponendo la iscrizione dei C.F._6 medesimi, per tale loro qualità, presso i competenti ufficio, non esclusi il Registri delle imprese e
Camera di Commercio competenti;
- in subordinata tesi: dichiarare l'annullamento della cessione di quote sociali della DA di
LU DA &C. s.a.s. tra e , di CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2 data 26.02.2014 in forma di scrittura privata autenticata recante sottoscrizioni autenticate con atto ai rogiti Notaio Dott. (Rep. 82520 -Fascicolo 13908) per vizio del volere della parte Per_1 Per_2 contraente consistente nell'errore-vizio sulle qualità essenziali del bene venduto, nonché CP_3
e soprattutto, per l'errore causato dal dolo altrui, nella specie dalla sig.ra e dal sig. CP_2
sul valore dell'azienda, che hanno indotto l'attrice a stipulare un contratto che Controparte_1
pagina 4 di 16 altrimenti non avrebbe concluso, con ogni consequenziale provvedimento di legge, per i motivi tutti esposti, e per l'effetto dichiarare che il capitale sociale della società DA di LU DA
&C. s.a.s., oggi DA di LI DA &C. s.a.s. è così ripartito: per il 99,05% in capi al Sig.
, quale socio accomandatario, nato in [...] in data [...] e residente in [...]
Via Presciano n. 18 int. 3 Laterina PE VA (AR), c.f. e per lo 0,95% C.F._5 in capo alla Sig.ra quale socio accomandante, nata a [...] in data [...] CP_3
e residente in [...]a Presciano nr. 18 int.
2 -Laterina - PE VA (Ar) c.f.
, autorizzando e/o disponendo la iscrizione dei medesimi, per tale loro qualità, C.F._6 presso i competenti ufficio, non esclusi il Registri delle imprese e Camera di Commercio competenti;
- in ipotesi ulteriormente subordinata: condannare e in solido tra loro al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di delle somma di Euro 2.635,00 o quella somma maggiore o minore CP_3 ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ultima ipotesi: accertare e dichiarare che tutti i contratti stipulati in data 15/11/2013 e la scrittura privata del 26.02.2014 recante sottoscrizioni autenticate con atto ai rogiti Notaio Dott. Per_1
(Rep. 82520 -Fascicolo 13908) sono uniti da collegamento negoziale e per l'effetto dichiarare Per_2 la nullità della detta scrittura di data 26.02.2014 per contrarietà a legge ovvero per risoluzione, con ogni consequenziale pronuncia;
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
e si sono costituiti nell'ambito del procedimento n. 508/19 R.G. Controparte_1 CP_2 rappresentando in fatto che: tutti gli atti di cui alle scritture private del 15.11.2013 avrebbero dovuto essere stipulati tra le parti, ma proprio la sig.ra decideva di non donare più alcunchè ai figli a CP_3 causa dell'acuirsi della crisi coniugale;
il sig. era comunque intenzionato a cedere Controparte_4
l'attività al figlio, trattandosi di questione separata dal divorzio;
in specie, egli già da anni voleva cessare la propria attività ed aveva aspettato che il figlio terminasse gli studi universitari;
la compravendita di quote societarie rappresenta l'effettiva volontà delle parti;
la sig.ra nell'ambito CP_3 del procedimento n. 1164/18 R.G. è stata convenuta in giudizio dalla figlia mentre nel presente giudizio in qualità di attrice, ha proposto le stesse domande, con la conseguenza che i procedimenti andranno necessariamente riuniti.
In diritto, i convenuti hanno evidenziato che il prezzo indicato nell'atto di cessione delle quote è stato integralmente corrisposto dai cessionari, come comprovato dalla quietanza liberatoria rilasciata dai cedenti;
il prezzo è congruo e comunque le parti lo hanno convenuto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale;
non sussiste alcun accordo simulatorio tra le parti coevo o antecedente l'atto impugnato;
eventualmente nella fattispecie sarebbe configurabile un negotium mixtum cum donatione che non comporterebbe la nullità dell'atto in quanto la forma richiesta per l'atto di vendita è stata rispettata;
in ogni caso non è configurabile un negotium mixtum cum donatione; non sussistono i presupposti per l'annullamento del contratto per errore o dolo;
l'infondatezza delle ulteriori argomentazioni contenute nell'atto di citazione.
pagina 5 di 16 In via riconvenzionale, i convenuti, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento del contratto, ne hanno chiesto la rettifica ex art. 1432 c.c., mediante corresponsione della differenza del valore delle quote;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione relativa, hanno chiesto che sia ritenuto valido l'atto di cessione in quanto negotium mistum cum donatione ; infine per l'ipotesi in cui fosse ritenuto nullo o annullabile il contratto, hanno chiesto la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di prezzo delle quote, nonché il maggior valore acquisito dalle stesse.
Sulla base di tali allegazioni, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente: disporre, per tutti i motivi esposti in narrativa, la riunione del presente procedimento odierno a quello già pendente di fronte a medesimo Foro, con RG precedente n.
1164/18, Giudice Dott.ssa Labella, prossima udienza fissata per il 03.10.2019;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- sempre nel merito in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di simulazione relativa, accertare e dichiarare la correttezza, validità e legittimità del contratto di cessione di quote di sas sottoscritto in data 26.02.14 ai rogiti Notaio , in quanto Persona_3 negotium mixtum cum donatione, e pertanto valido in quanto rispettati i requisiti di forma del negozio indiretto;
- nella denegata ipotesi invece di accoglimento della domanda attorea per annullamento, ammettere i convenuti alla rettifica del contratto di cui sopra ex art. 1432 c.c. mediante il versamento della differenza di prezzo che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
- in estrema ipotesi, in via riconvenzionale: in caso di accoglimento della domanda attorea per nullità
e/o annullamento non sanabile, accertare e dichiarare che gli esponenti hanno posseduto dal
26.02.2014 ad oggi in buona fede le quote societarie, pagate € 53.500,00, aumentandone inoltre il valore, per una differenza che, rispetto alla data del rogito, si quantifica, per tutti i motivi di cui in narrativa, nell'indennità pari all'avviamento di € 142.438,78, per un totale, sommandolo al prezzo pagato per le quote, di € 195.438,78, o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, e per l'effetto condannare le parti venditrici sig.ra e sig. a CP_3 Controparte_4 pagare la suddetta somma per le percentuali di loro spettanza.
- in ogni caso condannare i suddetti e alla restituzione, agli esponenti, CP_3 Controparte_4 del prezzo pagato e degli importi versati dai comparenti per spese ordinarie e straordinarie sostenute per le migliorie.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
e non si sono costituiti nel procedimento n. 508/19 R.G. e ne è stata dichiarata CP_4 Parte_1 la contumacia.
All'udienza del 27.10.2020 è stata disposta la riunione del procedimento n. 508/19 R.G. al procedimento n. 1164/18 R.G. pagina 6 di 16 Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale di e e con ctu volta ad accertare il valore delle Controparte_1 CP_2 quote della società all'epoca della cessione e all'attualità.
Mutata più volte la persona del giudice e tentata in più occasioni la conciliazione tra le parti – con esito negativo - la causa è stata trattenuta in decisione in data 25.7.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha così precisato le conclusioni: “1) Chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo dichiari Parte_1 la nullità del contratto del 26/2/2014 stipulato mediante rogito del Notaio di Firenze, avente Per_1 ad oggetto la cessione a e , da parte di e Controparte_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 in qualità di soci della Società “DA di LU DA & C. S.a.s.”, già corrente in Via
Presciano 16/A, PE VA (Arezzo), delle rispettive quote del valore del 99% del capitale da parte di e dell'1% da parte di e ciò in quanto trattasi di un contratto di Controparte_4 CP_3 vendita simulato, coprendo in realtà una donazione.
2) Si chiede, inoltre, che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo dichiari anche la nullità del contratto dissimulato di donazione del 26/12/2014, per mancanza dei due testimoni richiesti dalla legge secondo il disposto degli artt. 47 e 48 della legge 16/12/1913 n. 89, così come modificata dalla l. n. 246 del
2005. Trattasi di nullità e come tale rilevabile d'ufficio.
Con condanna alla restituzione delle rispettive quote sociali ai cedenti, e Controparte_4 CP_3
[...]
3) Di conseguenza si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo dichiari anche la nullità, per i motivi indicati in premessa, dell'intervenuto trasferimento di proprietà dell'unità immobiliare sita in Via
Presciano 16/A, PE VA, castastalmente individuata al Catasto fabbricati di PE
VA al foglio 29, particella 123, subalterno 26, categoria C/3 di mq. 414 e subalterno 25, categoria C/6 di mq. 50, condannando in solido , nato a Montevarchi (AR) in [...]_1
23/11/1989 e residente in [...], Pieve a Presciano, PE VA (Arezzo), c. fisc.
e , nata a [...] in data [...], residente, in Via Roma 10, C.F._2 CP_2
Pieve a Presciano (PE VA), Arezzo, c. fisc. , alla restituzione C.F._3 dell'unità immobiliare sopra citata a nato a [...] il [...] e Controparte_4 residente in [...], PE VA, Arezzo, c.f. e a , C.F._5 CP_3 nata a [...] in data [...] e residente in [...], Arezzo, Pieve a Presciano 18 int.
2, c.f. . C.F._4
4) Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo ordinare al conservatore la trascrizione della sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
5) Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
ha concluso come da atto di citazione introduttivo del procedimento n. 508/19 R.G. e CP_3 come da comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento n. 1164/2018 R.G.
pagina 7 di 16 e hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini “Voglia l'Ill.mo Controparte_1 CP_2
Giudice adito, contrariis rejectis:
- in tesi preliminarmente: respingere le richieste delle parti attrici per carenza di legittimazione attiva
e/o interesse ad agire;
- ancora in tesi: respingere le richieste delle parti attrici perché infondate nel merito per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti introduttivi e delle memorie istruttorie;
- in subordine: nella non creduta ipotesi che l'atto di cessione quote avversato in questa sede sia riconosciuto quale negotium mixtum cum donatione, respingere in ogni caso la richiesta di nullità dell'atto, dichiarandone la piena validità;
- in estrema ipotesi, in via riconvenzionale: in caso di accoglimento delle domande attoree per nullità
e/o annullamento non sanabile, accertare e dichiarare che gli esponenti hanno posseduto dal
26.02.2014 ad oggi in buona fede le quote societarie, pagate € 53.500,00, aumentandone inoltre il valore, per una differenza che, rispetto alla data del rogito, si quantifica, come da risultanze della
CTU, in un'indennità di all'avviamento pari ad € 81.865,52, e per l'effetto condannare le parti venditrici sig.ra e sig. a pagare la suddetta somma per le percentuali CP_3 Controparte_4 di loro spettanza, oltre la restituzione del prezzo percepito di € 53.500,00, per un totale complessivo di
€ 135.365,52, o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, dichiarando altresì il diritto dei convenuti a ritenere le quote sociali fino all'effettiva restituzione di quanto sopra.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_4
Ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione sollevata dai convenuti e Controparte_1 CP_2 circa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di in ordine alle domande Parte_1 avanzate, volte a vedere accertata la nullità dell'atto di cessione di quote sociali del 26.2.2014 per illiceità della causa e perché in frode alla legge con riferimento agli artt. 1343 e 1344 c.c. o per simulazione relativa con riferimento agli artt. 1414 ss. c.c.
A tal proposito, si deve premettere che l'art. 1415, secondo comma, cod. civ., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (cfr. Cass., n. 4023 del 21.2.2007).
In linea generale, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell'eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto, deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio (cfr. Cass., n. 2968 del 27.3.1987).
pagina 8 di 16 Se questo è il principio generale, va ricordato che la Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato ha ammesso l'esperibilità dell'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione asseritamente lesiva delle sue aspettative, infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio. In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione -insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l'apertura della successione del disponente - né a quella di restituzione di cui all'art. 563, primo comma, c.c., ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o parente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. , quest'ultimo, a contenuto cautelare e CP_6 preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563 co. 1 c.p.c. (Cass. 4523/12;22457/19).
Nel caso di specie, l'orientamento sopra sinteticamente riportato non appare applicabile atteso che il contratto del quale si chiede accertarsi la natura simulata ha avuto ad oggetto non un bene immobile o mobile registrato ma le quote sociali di una società di persone, sebbene dotata di patrimonio immobiliare.
Invero, la cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non comporta un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione. Dunque, il negozio di cessione determina il trasferimento dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio (di una posizione complessiva quindi di natura mobiliare), ma non già il trasferimento del patrimonio sociale
(Cass. 2252/98 e 11314 2010).
Pertanto, l'istituto dell'opposizione di cui all'art. 563 co. 4 c.. non può trovare applicazione, essendo previsto per le donazioni relative a beni immobili o mobili registrati, come si evince dalla lettura della norma, la quale rinvia al termine ventennale previsto dal primo comma dello stesso art. 563 c.c. e dall'art. 561 c. c., norme che si riferiscono espressamente ai beni immobili.
Inoltre l'istituto in parola presuppone, per essere utile, la trascrizione nei registri immobiliari, che non sarebbe possibile nel caso di specie;
non essendo la cessione di quote sociali di una società di persone atto trascrivibile, non è trascrivibile nemmeno l'opposizione.
Esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire di in relazione alla domanda di Parte_1 simulazione, a maggior ragione alla medesima conclusione si perviene con riguardo alla domanda di nullità del contratto. Invero, con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è “in re ipsa”, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la pagina 9 di 16 sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, interesse che allo stato è insussistente non vantando parte attrice alcun diritto sul patrimonio dei genitori.
In ogni caso, nel merito, si osserva che costituisce orientamento consolidato, quello secondo il quale:
“Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni” (Cass. n. 4785/ 2007; n. 12327/1999). Solo l'amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 cod. civ.) e in tal caso la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni.
In altri termini la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni (nel caso in esame solo presunta e senza alcuna prova della stessa), trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio (cfr. da ultimo
Cass. 3170/23 in motivazione).
Passando all'esame delle domande svolte da la quale come già rilevato è stata parte del CP_3 contratto per cui è causa, si osserva quanto segue.
In tesi, l'attrice (nell'ambito del procedimento n. 508/19 R.G.) ha chiesto accertarsi la simulazione assoluta del contratto e in prima ipotesi la simulazione relativa dello stesso.
Com'è noto, si considera simulato un contratto quando le parti pongono in essere l'esteriorità e l'apparenza di una dichiarazione contrattuale al fine di poterla invocare di fronte a terzi ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono voluti e non si devono verificare. Ciò che caratterizza la simulazione, dunque, è il cosiddetto accordo simulatorio (o controdichiarazione) ossia l'intesa tra i simulanti che il contratto simulato stipulato è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti cui è preordinato cosicchè la situazione giuridica che dovrebbe sorgere per effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto.
La simulazione si dice assoluta se le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza del contratto apparentemente stipulato;
si dice relativa qualora le parti concordino nei loro rapporti interni che assuma rilevanza un diverso negozio che si dice dissimulato.
Tanto premesso, si osserva come la domanda avente ad oggetto la simulazione assoluta non possa trovare accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che risulta documentalmente che l'importo indicato nel contratto come corrispettivo è stato corrisposto. Nel contratto, circa le modalità di corresponsione del prezzo si dice
“per il corrispettivo di € 52.500,00 che la parte acquirente ha regolato prima e al di fuori di questo atto alla parte venditrice la quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.. per il corrispettivo di €
500,00 che la parte acquirente ha regolato prima e al di fuori di questo atto alla parte venditrice la quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza”.
pagina 10 di 16 Al riguardo, si osserva che i convenuti – hanno depositato documentazione CP_7 CP_2 comprovante la circostanza: docc. da 4 a 7 per quanto concerne il corrispettivo corrisposto da
[...] in favore del padre, e il doc. 8 che attesta il versamento di € 500,00 da parte di in CP_1 CP_2 favore di CP_3
La circostanza che al momento di stipula del contratto il prezzo non fosse stato integralmente corrisposto, con la conseguenza che la quietanza rilasciata in tale sede non corrisponde a verità non esclude che il saldo sia effettivamente avvenuto in epoca successiva al contratto (di alcuni mesi).
Va altresì rilevato che prima della dichiarazione del 2.1.2017 (doc. 11 procedimento n. 508/19) CP_3 non ha mai contestato il pagamento del prezzo, anche a seguito della ricezione della Controparte_4 raccomandata riepilogativa dei pagamenti inviata dal figlio (doc. 13 comparsa CP_1 CP_7
/Sciuto procedimento n. 508/19 R.G.) e anche nel costituirsi nell'ambito del presente procedimento ha confermato di avere ricevuto dal figlio l'importo di € 25.000,00 per la cessione delle quote sociali, contestando solo l'imputabilità degli altri pagamenti – documentati dal figlio - a tale causale.
Inoltre, le scritture private del 15.11.2013 citate da tutte le parti in causa, ed in specie quella prodotta sub. doc. 6 da confermano che vi fosse l'effettiva volontà da parte di Parte_1 CP_4
e di trasferire al figlio e le quote della società.
[...] CP_3 CP_2
Anche la comunicazione a mezzo mail proveniente da e destinata a del CP_2 Parte_1
6.9.2014, prodotta al doc. 8 da in allegato all'atto di citazione introduttivo del CP_3 procedimento n. 508/19, conferma che la volontà delle parti fosse effettivamente quella di trasferire le quote sociali. Invero, nel prospettare la possibile ripartizione del patrimonio immobiliare dei genitori tra i fratelli e dei conseguenti conguagli in modo da garantire la ripartizione in quote di CP_4 uguale valore, scrive “In queste cifre ho contato anche il fatto che aveva già preso CP_2 CP_1
300mila euro di officina”, con ciò confermando che le quote sociali erano state effettivamente trasferite.
Ancora, in fatto, va evidenziato come non sia contestato e risulti dato pacifico che l'attività di officina meccanica e carrozzeria oggetto della società della quale sono state cedute le quote è materialmente esercitata da e non più dal padre. Controparte_1
Dagli atti di causa non emerge dunque la sussistenza di un accordo tra le parti dal quale evincere la simulazione assoluta del contratto.
Per quanto concerne la simulazione relativa va premesso che ha chiesto in ipotesi CP_3 accertarsi che il contratto oneroso di cessione di quote è simulato e che in realtà le parti hanno posto in essere una donazione diretta, non prospettando mai il ricorrere nel caso di specie dell'istituto del negotium mixtum cum donatione. L'allegazione sul punto emerge chiaramente sia nella parte espositiva dell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 508/19 R.G. che nelle conclusioni avanzate in tale sede alle quali si è riportata nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del procedimento n. 1164/18 R.G. ha escluso espressamente che nel caso di specie possa CP_3 configurarsi il negotium mixtum cum donatione (pag. 8 comparsa).
pagina 11 di 16 D'altra parte anche non ha formulato alcuna domanda con riferimento Parte_1 all'accertamento nel caso di specie del negotium mixtum cum donatione, al quale ha fatto rapidamente riferimento nell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 1164/18 R.G. senza che però fosse formulata domanda in tal senso (cfr. conclusioni atto di citazione e note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria svolta è emerso un quadro indiziario suggestivo di un negozio misto con donazione e non di una donazione diretta dissimulata.
Invero, il prezzo indicato nel contratto è stato corrisposto da parte dei cessionari come risulta dalla documentazione prodotta in causa e sopra citata;
allo stesso tempo il prezzo indicato in contratto ed effettivamente corrisposto risulta notevolmente inferiore rispetto al valore effettivo delle quote per come accertato all'esito della ctu svolta da parte del dott. (€ 53.000,00 corrisposti a Persona_4 fronte di un valore accertato di € 260.000,00 all'epoca della cessione).
Inoltre, tutte le parti contrattuali erano consapevoli della esiguità del prezzo indicato rispetto a quello reale atteso che trattandosi di attività a gestione familiare, le parti non potevano evidentemente non essere a conoscenza del valore effettivo delle quote o quantomeno della notevole differenza tra tale valore rispetto al prezzo indicato, anche perché, come già rilevato, la società aveva ed ha tuttora un patrimonio immobiliare.
Ancora, occorre fare riferimento alla mail di cui al doc. 8 già sopra citata proveniente da e CP_2 destinata a Tale comunicazione a mezzo mail se non può costituire da sola la prova Parte_1 dell'accordo simulatorio circa la volontà delle parti di porre in essere una donazione diretta è significativa laddove rappresenta espressamente che tramite il contratto di cessione di quote,
[...] ha beneficiato indirettamente anche di una donazione. CP_1
Va a tal proposito rilevato che «Il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta attuata attraverso la utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.» (Cass. n. 642/2000). Vale a dire che una vendita effettuata con consapevolezza a prezzo manifestamente vile non dissimula mai una donazione diretta;
è semmai una donazione indiretta
(art. 809 c.c.). E si suole considerare il negozio misto con donazione una figura di simulazione relativa
(Cass. 19601/04) non perché il prezzo dichiarato non venga pagato, ma perché quella che ha veste di sola compravendita, nasconde, in parte (ossia per la porzione di valore del bene che non trova corrispondenza nel prezzo), una liberalità.
Pertanto, l'elemento simulato cade, nella compravendita dissimulante una donazione diretta, sul passaggio del denaro dall'acquirente al venditore;
mentre, nel negozio misto con donazione, sul valore di scambio del prezzo, nel senso che quel che appare come prezzo della compravendita (ossia, per sua natura, l'equivalente monetario del bene per come pattuito dalle parti) è invece una somma inferiore, perché la differenza viene in via indiretta donata dal venditore al compratore;
ed è per questo che si richiede sempre per questa fattispecie una sproporzione enorme fra prezzo e valore, oltre, come ovvio, la consapevolezza dei contraenti (cfr qui la chiarissima Cass. n. 6723/1982: “Nel negotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la forma non della donazione ma dello schema negoziale effettivamente pagina 12 di 16 adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizare una donazione indiretta (art.
809 cod. civ.). Tale negozio indiretto si realizza nella vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo che si distingue dal negozio simulato nel quale il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali, sotto forma di contratto oneroso, intendono invece stipulare un contratto gratuito, per cui la dichiarazione concernente il prezzo non corrisponde alla realtà”).
non ha mai sostenuto che il contratto impugnato potessero costituire, anziché donazione CP_3 diretta, donazioni indiretta e che, dunque, avesse avvantaggiato il figlio e la nuora per la sola differenza tra prezzo versato e valore di mercato dei beni. Ella ha invece sempre dedotto che il contratto oneroso dissimulava una donazione diretta (in quanto avevano avvantaggiato i cessionari dell'intero valore del bene), nulla per difetto di forma.
La questione assume particolare importanza in questo processo, atteso che gli elementi costitutivi di un negotium mixtum cum donatione sono necessariamente diversi e, in merito al prezzo e al suo pagamento, antitetici rispetto a quelli di una donazione. In particolare, l'omesso versamento del prezzo può essere sintomatico di una donazione, ma esclude senz'altro il negotium mixtum cum donatione; al contrario, la previsione di un prezzo inferiore al valore del bene può nascondere una donazione indiretta, ma esclude senza dubbio la donazione diretta. E ciò, appunto, perché nel primo caso si dissimula una donazione che arricchisce tout court il cessionario del bene caduto, mentre nel secondo si dissimula una donazione indiretta realizzata tramite vendita, nella quale il cessionario viene beneficiato della sola differenza fra prezzo di mercato e prezzo pagato. Esiste, dunque, fra le due figure giuridiche una differenza che, prima di tutto, si consuma a livello di fatto storico, nel senso che la donazione diretta è realizzata se nessun prezzo viene pagato, mentre il negotium mixtum cum donatione si ha se il prezzo, pur simbolico, è davvero corrisposto. E non c'è chi non veda che, secondo logica, è distonico nel primo caso prevedere un prezzo diverso da quello reale, perché se l'intento comune è di realizzare una donazione diretta del bene ceduto, la finzione di un corrispettivo molto diverso dal vero valore di scambio non ha ragion d'essere. L'intrinseca diversità delle due ipotesi rende impossibile considerare quella del negozio misto con donazione come un minus rispetto a quella della donazione diretta, perché si tratta invece di due figure fra sé del tutto distinte, fondate su presupposti, anche di fatto, diversi e addirittura incompatibili, dunque irriducibili l'una all'altra (cfr. sul punto Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 1835/19).
Parte attrice dunque, cade in contraddizione laddove allega al fine di dimostrare la CP_3 donazione diretta dissimulata (oggetto delle sue domande), sia l'elemento della disparità di prezzo(pag.
8 citazione n. 508/19 R.G.; pag. 13 conclusionale) , sia quello del mancato pagamento del prezzo, che, per contro, sono fra sé in contraddizione.
Siccome l'unica domanda proposta in causa dalla parte è che sia stata realizzata una donazione diretta la contemporanea deduzione degli elementi dell'irrisorietà del prezzo e del suo mancato pagamento, lungi dal rafforzare le presunzioni in favore della sua tesi, le indebolisce, perché fa nascere un dubbio pagina 13 di 16 irresolubile sull'essersi in presenza di una donazione diretta ovvero di un negotium mixtum cum donatione.
Ebbene, come già evidenziato, l'istruttoria ha restituito un quadro suggestivo proprio di una donazione indiretta e non certo di una donazione diretta atteso che l'indicazione di un prezzo inferiore al valore venale dei beni (circostanza di fatto assodata dalla c.t.u.) è elemento tipico del contratto misto con donazione, mentre è privo di significato nel caso di una donazione diretta dissimulata da contratto di compravendita.
Dall'altro lato, circa l'elemento del mancato pagamento del prezzo, come già rilevato dall'istruttoria non è dimostrato che il prezzo non sia stato pagato, unico fatto compatibile con la tesi della donazione diretta ed anzi è provato che è stato pagato sebbene non in un'unica soluzione, come già sopra argomentato.
La domanda volta a vedere accertata la simulazione relativa del contratto per come formulata dall'attrice deve pertanto essere rigettata. CP_3
Per quanto attiene la domanda di annullamento del contratto avanzata in ulteriore subordine sul presupposto di avere prestato il proprio consenso per errore essenziale in quanto relativo alla natura e all'oggetto del contratto, va rilevato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare” (Cass. 29010/18). Inoltre, va rilevato che il valore degli immobili di proprietà della società della quale era socia accomandante era già stato stimato nel 2009 in € 285.000,00 (doc. CP_3
16 comparsa procedimento n. 508/19) e non è stato allegato, né provato come la Controparte_8 stessa potesse ritenere che il valore delle quote sociali fosse pari ad € 53.000,00.
Con riferimento alla domanda di annullamento del contratto per dolo, parte attrice non ha CP_3 fornito alcuna prova degli artifici e raggiri posti in essere dal figlio e dalla nuora per determinare il suo consenso ex art. 1439 c.c. o ex art. 1440 c.c.
Infine parte attrice ha allegato la sussistenza di un collegamento negoziale tra tutti i CP_3 contratti stipulati tra le parti in data 15.11.2013 in base ai quali e si CP_3 Controparte_4 impegnavano donare ai figli tutti i loro beni immobili in modo che fosse garantita una ripartizione in quote uguali tra i due fratelli e a cedere le quote della società al figlio e alla nuora . CP_1 CP_2
Secondo la prospettazione attorea, poiché il contratto preliminare di donazione è nullo, anche l'atto di cessione delle quote sociali deve essere ritenuto nullo in quanto parte di un disegno unitario;
parimenti, poiché gli obblighi di contrarre sono stati adempiuti solo parzialmente - in quanto solo l'atto di cessione delle quote sociali è stato posto in essere – in relazione agli altri sussistono i presupposti della risoluzione per inadempimento che inevitabilmente si riflette anche sull'atto di cessione delle quote sociali.
pagina 14 di 16 A tal proposito va rilevato che non vi è prova in atti della volontà di condizionare la stipula del contratto avente ad oggetto la cessione di quote sociali alla donazioni degli immobili di proprietà dei coniugi. Le scritture private del 15.11.2013 prodotte come docc. 4 e 5 da non sono CP_3 indicative di tale volontà delle parti, ma anzi le parti hanno stipulato due scritture separate, una avente ad oggetto l'impegno a donare gli immobili ai figli assunto da e al fine Controparte_4 CP_3
– esplicitato – di definire concordemente il procedimento di divorzio in corso e l'altra avente ad oggetto la cessione delle quote sociali a e . Controparte_1 CP_2
A diverse conclusioni non si perviene sulla base dell'interrogatorio formale reso da e CP_2
Controparte_1
Va peraltro rilevato come risulta dagli atti che le parti si sono poi determinate a stipulare solo la cessione delle quote sociali e non le donazioni dei beni immobili cui peraltro avrebbe dovuto procedere la stessa insieme a non è mai stato oggetto di contestazione che sia CP_3 Controparte_4 stata la sig.ra a decidere di non procedere con le donazioni, come evidentemente nella sua CP_3 facoltà trattandosi di atto di liberalità.
In conclusione, le domande avanzate da devono essere dichiarate inammissibili, Parte_1 mentre le domande avanzate da devono essere rigettate. CP_3
In base al principio della soccombenza, le spese di lite tra e Controparte_9 [...] sono poste a carico delle prime in via solidale (cfr. Cass. 27476/18 “In materia Controparte_10 di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto”). Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa (indeterminato e quindi prendendo come riferimento lo scaglione € 52.000,00 – 260.000,00) e dell'attività professionale prestata (parametri medi per tutte le fasi).
Le spese di lite tra e sono integralmente compensate Controparte_9 Controparte_4 non essendo ravvisabile soccombenza.
Le spese di ctu sono poste a carico di e in via solidale in quanto Parte_1 CP_3 soccombenti ed avendo queste richiesto la ctu (cfr. verbale 17.4.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- dichiara la carenza di interesse ad agire di Parte_1
- rigetta le domande proposte da CP_3
pagina 15 di 16 - condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 CP_3 di e nella misura di € 14.103,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per Controparte_1 CP_2 legge;
- compensa le spese di lite tra le parti attrici dei procedimenti riuniti e Controparte_4
- pone definitivamente le spese di ctu a carico solidale di e CP_3 Parte_1
Arezzo, 04/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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