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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 698/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 698 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Nesto il primo e C.F._2 dall'avv. Alessandro Verga la seconda come in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c. trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per i ricorrenti congiuntamente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza 03.6.2025:
1. Il figlio manterrà residenza prevalente presso la madre Per_1
2. In considerazione del fatto che il figlio ha raggiunto la maggiore età e frequenta attualmente Per_1
l'università, quest'ultimo si autoregolerà per quanto riguarda i tempi di permanenza e gli incontri con il padre, tanto nei periodi feriali che in quelli festivi o delle vacanze invernali ed estive;
3. Il sig. verserà alla sig.ra € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di mantenimento Parte_1 Pt_2 ordinario di , con rivalutazione solo se positiva, all'indice ISTAT dal 2026; Per_1
4. Il mantenimento per verrà versato alla sig.ra sino a gennaio 2026 ed in seguito al Per_1 Pt_2 figlio direttamente sul suo conto corrente da febbraio 2026;
5. Le spese straordinarie per il figlio rimangono suddivise nella misura del 50% tra le parti come da protocollo del Tribunale di Venezia;
1 6. Il sig. ha versato alla sig.ra la somma onnicomprensiva di € 8.000,00 Parte_1 Pt_2
(ottomila/00) in un'unica soluzione a tacitazione di ogni pretesa per tutti i rapporti economici pregressi, con bonifico effettuato sul conto corrente personale, in particolare a chiusura di quanto dovuto per la rivalutazione positiva agli indici ISTAT, per la quota a carico del padre per spese straordinarie pregresse dovute per il figlio , per la differenza degli importi versati per assegno di mantenimento Per_1 rispetto a quanto previsto nella sentenza di divorzio;
7. Le parti danno atto che le spese straordinarie dovute e maturate successivamente al mese di ottobre sono già versate e/o divise, motivo per il quale le parti, sino alla sottoscrizione del presente accodo danno atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
8. Le spese per la presente procedura rimangono compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto degli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.
593/2020 pubbl. il 11/08/2020 del Tribunale di Rovigo di scioglimento del matrimonio, in punto riduzione del contributo al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne;
nonché in punto Per_1 di modifica delle modalità di corresponsione dell'assegno.
Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi all'interesse del figlio, in ragione dell'età dallo stesso raggiunta.
Le spese possano essere compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 593/2020 pubbl. il 11/08/2020 del
Tribunale di Rovigo, ratifica gli accordi tra le parti o come indicati in epigrafe
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 698 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Nesto il primo e C.F._2 dall'avv. Alessandro Verga la seconda come in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c. trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per i ricorrenti congiuntamente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza 03.6.2025:
1. Il figlio manterrà residenza prevalente presso la madre Per_1
2. In considerazione del fatto che il figlio ha raggiunto la maggiore età e frequenta attualmente Per_1
l'università, quest'ultimo si autoregolerà per quanto riguarda i tempi di permanenza e gli incontri con il padre, tanto nei periodi feriali che in quelli festivi o delle vacanze invernali ed estive;
3. Il sig. verserà alla sig.ra € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di mantenimento Parte_1 Pt_2 ordinario di , con rivalutazione solo se positiva, all'indice ISTAT dal 2026; Per_1
4. Il mantenimento per verrà versato alla sig.ra sino a gennaio 2026 ed in seguito al Per_1 Pt_2 figlio direttamente sul suo conto corrente da febbraio 2026;
5. Le spese straordinarie per il figlio rimangono suddivise nella misura del 50% tra le parti come da protocollo del Tribunale di Venezia;
1 6. Il sig. ha versato alla sig.ra la somma onnicomprensiva di € 8.000,00 Parte_1 Pt_2
(ottomila/00) in un'unica soluzione a tacitazione di ogni pretesa per tutti i rapporti economici pregressi, con bonifico effettuato sul conto corrente personale, in particolare a chiusura di quanto dovuto per la rivalutazione positiva agli indici ISTAT, per la quota a carico del padre per spese straordinarie pregresse dovute per il figlio , per la differenza degli importi versati per assegno di mantenimento Per_1 rispetto a quanto previsto nella sentenza di divorzio;
7. Le parti danno atto che le spese straordinarie dovute e maturate successivamente al mese di ottobre sono già versate e/o divise, motivo per il quale le parti, sino alla sottoscrizione del presente accodo danno atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
8. Le spese per la presente procedura rimangono compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto degli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.
593/2020 pubbl. il 11/08/2020 del Tribunale di Rovigo di scioglimento del matrimonio, in punto riduzione del contributo al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne;
nonché in punto Per_1 di modifica delle modalità di corresponsione dell'assegno.
Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi all'interesse del figlio, in ragione dell'età dallo stesso raggiunta.
Le spese possano essere compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 593/2020 pubbl. il 11/08/2020 del
Tribunale di Rovigo, ratifica gli accordi tra le parti o come indicati in epigrafe
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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