CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1294 dell'anno 2021
T R A
ON
d'ora innanzi anche (c.f. . Parte_1 CP_1 P.IVA_1
iva con sede in Roma, alla Piazza Della Croce Rossa n. 1, in persona dell'institore Avv. P.IVA_2
Claudio Maria Oriolo, elettivamente domiciliata in Bari (Ba) alla Via Argiro n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Giorgio Costantino (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._1
alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Foggia al Corso ONroparte_2 C.F._2
Garibaldi n. 10, presso e nello studio dall'Avv. Pio Michele Gianquitto (c.f. , che C.F._3
lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellato-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 26.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
pagina 1 di 14 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 18.11.2019 ha convenuto innanzi al ONroparte_2
Tribunale di Foggia la deducendo che : Parte_1
- è proprietario nel Comune di Bovino (Foggia), alla ONrada Boscariello, di diversi fondi agricoli e di un complesso edilizio confinanti con l'infrastruttura appartenente alla
[...]
– tratta Caserta-Bari - e che in data 11.11.2011 quest'ultima ha Parte_1 espropriato in suo favore alcuni immobili di sua proprietà, disponendo in data 02.02.2017
l'acquisizione al patrimonio della Provincia di Foggia del diritto di proprietà di altri cespiti a lui intestati;
- nel periodo 15-19.10.2015, durante l'esecuzione dei lavori di installazione di barriere antirumore affidati alla Società a seguito di eventi meteo-idrologici di ONroparte_3 notevole intensità, si è verificato un allegamento dell'intero compendio aziendale di sua proprietà dovuto all'assenza di qualsivoglia protezione posta a ridosso della costruenda linea ferroviaria e della mancata messa in sicurezza delle aree prospicenti detto compendio aziendale;
- ha provveduto a denunciare l'accaduto alla evidenziando che l'allagamento ONroparte_3 dell'intero compendio aziendale era imputabile all'incuria delle ditte appaltatrici susseguitesi nel tempo, le quali non hanno posto in essere adeguati sistemi di deflusso e scolo delle acque meteoriche oltre ad aver realizzato opere, all'epoca incompiute, che hanno inibito la canalizzazione delle acque verso gli scoli preesistenti;
- a causa delle gravi immissioni rumorose prodotte dall'attraversamento ferroviario, ha sollecitato la ad installare delle barriere acustiche antirumore nel tratto della ONroparte_3 linea ferroviaria prospiciente l'intero corpo di fabbrica ma che la predetta società ha riscontrato tale ultima richiesta in data 09.11.2015, assumendo che sulla base della destinazione d'uso dell'immobile non sussistevano i presupposti per l'adozione di interventi di mitigazione acustica che prevedessero l'utilizzo di barriere antirumore;
- l'esproprio posto in essere dalla è stato eseguito per la Parte_1 realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria CE-BA destinata alla percorrenza dei treni ad alta velocità (superiore ai 200 Km orari) e che sul tratto tra e Bovino, inaugurato nel Pt_2 giugno del 2017, il passaggio dei convogli provocava un inquinamento acustico nonché uno scuotimento dei ridetti corpi di fabbrica tali da superare la normale tollerabilità;
- la si è appropriata di aree escluse dai decreti di esproprio Parte_1 utilizzate per la realizzazione delle opere di ampliamento della linea ferroviaria senza che per le stesse sia stato corrisposto il relativo indennizzo;
- in data 07.12.2017 ha depositato presso il Tribunale di Foggia ricorso per il bonario componimento della lite ex art. 696 bis cpc, rubricato al R.G. n. 9083/2017, al fine di quantificare i danni subiti a causa dell'allagamento dell'ottobre 2015, individuare gli interventi necessari pagina 2 di 14 e/o opportuni volti ad impedire e/o mitigare il fenomeno rumoroso e rimuovere le cause dei rumori e degli scuotimenti derivanti dal passaggio dei convogli su rotaia per garantire la fruibilità dell'immobile di sua proprietà, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e ON subendi, oltre all'accertamento delle aree di fatto occupate e/o acquisite dalla in eccesso rispetto ai decreti di esproprio;
ON
- nel predetto giudizio si è costituita contestando l'ammissibilità del ricorso e il CTU ha concluso che le cause dell'allagamento sono riconducibili alle precipitazioni piovose avutesi nei giorni 15-16 Ottobre di carattere straordinario e che la presenza del cantiere per la ON costruzione della doppia linea ferroviaria della tratta Foggia-Caserta da parte della può aver ostacolato il deflusso delle acque, sia per il mancato completamento delle opere idrauliche, sia per la rampa realizzata in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione, quantificando i costi necessari al ripristino in 37.390,00 euro.
Ha domandato, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni materiali subiti a seguito dell'allegamento Parte_1 dell'Ottobre 2015, quantificati in euro 37.390,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del danneggiamento sino all'effettivo soddisfo, nonché di ordinare alla ridetta società l'esecuzione di misure idonee a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di rumore conseguenti al transito dei treni che si verificano presso il proprio immobile come individuate dal ctu nel giudizio di atp, con condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ha richiesto, inoltre, di accertare e dichiarare la illegittima occupazione da parte della resistente di porzioni del fondo del ricorrente, con condanna di questa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni da determinarsi in via equitativa, ordinando, altresì, la bonifica ed il ripristino delle aree occupate temporaneamente nello stato quo ante e di accertare e dichiarare la diminuzione di valore per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, con condanna della resistente al risarcimento dei lamentati danni patrimoniali da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha domandato, infine, di accertare, ai sensi dell'art. 96 cpc, la temerarietà della condotta processuale della società resistente, con condanna della stessa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni nella misura ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese e competenze di causa e della precedente procedura di istruzione preventiva.
Si è costituita in giudizio la la quale, contestando preliminarmente le Parte_1 risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam, ha richiesto il mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma, cpc e il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 3 di 14 Instaurato il contraddittorio, istruita la causa sulla base della documentazione in atti (tra cui la ctu redatta nel procedimento di atp), la causa è stata decisa dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza n.
2330/2021 resa ai sensi dell'art. 702 ter cpc e pubblicata il 02.07.2023, con cui la Parte_1
è stata condannata al pagamento in favore del a titolo di risarcimento del danno per gli
[...] CP_2 allagamenti verificatisi nel mese di Ottobre dell'anno 2015, della somma di 37.390,00 euro, oltre interessi nonché ad installare barriere antirumore sulla struttura ferroviaria oggetto di causa, con condanna per la ridetta società all'immediato rilascio, libere da cose e persone, ed alla integrale riduzione in pristino, delle porzioni della proprietà del illegittimamente occupate, pari a CP_2 complessivi 1.818,68 mq., con compensazione per metà delle spese di lite del procedimento di ON istruzione preventiva e del procedimento di primo grado e condanna di al pagamento della restante metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la per i seguenti motivi: Parte_1
1. il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere responsabile la società resistente per gli allagamenti verificatisi nella proprietà del ricorrente nel mese di Ottobre dell'anno 2015, fondando il proprio convincimento sulle risultanze della ctu, la quale ha affermato che la presenza del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria può avere ostacolato il deflusso delle acque stante il mancato completamento delle opere idrauliche previste nel progetto della ON e la rampa realizzata in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione, tuttavia, senza fornire adeguata motivazione del proprio assunto.
Ha evidenziato sul punto che il Tribunale ha omesso di tener conto di ulteriori circostanze ON dedotte da che possano escludere o ridimensionare la propria responsabilità, quali la portata delle opere idrauliche non completate (progettate per raccogliere le acque zenitali provenienti dalla piattaforma ferroviaria e dalla viabilità di accesso alla stazione di Bovino sulla base dei dati pluviometrici della ziona), le condizioni di drenaggio della superficie ON triangolare compresa tra la SS 92, la linea ed il torrente Lavella e la pendenza della strada nel tratto interessato dagli eventi, nonché il precario stato di manutenzione delle cunette stradali della SS 90.
Secondo l'appellante il Giudice di Prime Cure ha errato, altresì, nell'accertare la responsabilità ON di committente dei lavori in questione, in qualità di custode ex art. 2051 cc, poiché il ON dovere di custodia di non può estendersi sino alla previsione dell'evento meteorologico straordinario che si è verificato.
2. il Tribunale ha erroneamente condannato la società resistente, ai sensi dell'art. 844 cc, ad installare barriere antirumore, poiché, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha sancito l'applicabilità del ridetto articolo anche in caso di mancato superamento della soglia prevista dalla disciplina di settore, è anche vero che i numerosi interventi legislativi prevedono l' applicabilità della sola normativa speciale, ossia nel caso di specie i criteri previsti dall'art. 6 ter pagina 4 di 14 del D.L. 208/2008, come novellato dalla legge finanziaria 2019 (ossia quelli di cui alla Legge
447/1995 e alle relative norme di attuazione), entrata in vigore quest'ultima prima dell'avvio del presente giudizio.
In proposito ha segnalato che l'appellato non ha prodotto nulla che attesti la lesione del proprio diritto alla salute tale da rivoluzionare l'assetto della pianificazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, la cui rigorosa prova è richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 844 cc.
L'appellante ha evidenziato, poi, che il criterio comparativo per la valutazione della normale tollerabilità adottato nell'ordinanza, in spregio dell'art. 6 ter del D.L. 208/2008, presenta numerose criticità sul piano sistematico, in quanto lo stesso è il frutto di una prassi giurisprudenziale che ha avuto origine prima che si formasse il completo quadro normativo sull'inquinamento acustico, secondo cui il ricorso al predetto criterio non è applicabile per le infrastrutture di trasporto, cui vanno applicate, invece, le norme di attuazione della Legge
Quadro 447/95.
Ha rilevato, inoltre, che sul piano tecnico non è possibile dimensionare le opere di mitigazione sulla base delle grandezze acustiche utilizzate per la verifica della normale tollerabilità con il cosiddetto metodo comparativo, poiché la grandezza presa in considerazione per la valutazione di tale tollerabilità si basa sulla misura del livello percentile L95, ossia il livello sonoro che viene superato nel 95% del tempo di misura in assenza della sorgente sonora disturbante (il cosiddetto rumore di fondo) e tale valore è un indicatore statistico e mutevole nel tempo, pertanto, il valore misurato nell'ambito di una singola campagna di rilievi fonometrici potrebbe non essere riproducibile, in quanto mutevole, venendo meno la possibilità di controllo e verifica.
Ha dedotto, altresì, in ordine alla misura del rumore dell'evento disturbante (nel caso di specie il transito di un convoglio ferroviario), che la rumorosità del singolo convoglio dipende in massima parte dalla tipologia nonché dallo stato manutentivo del materiale rotabile utilizzato e, pertanto, il criterio di per sé non è indicatore della reale rumorosità presente nell'arco di un'intera giornata nel sito in esame e dell'effettivo disturbo che potrebbe essere arrecato ai residenti, sicché non è realizzabile il calcolo del dimensionamento acustico di eventuali opere di mitigazione integrativa sulla base del cosiddetto criterio comparativo, in quanto sia i rilievi fonometrici che le successive elaborazioni con software dedicato alla modellazione acustica utilizzano come grandezza di riferimento il Livello Equivalente.
3. il Giudice di Prime Cure ha errato nel condannare la resistente all'immediato rilascio, libere da cose e persone, ed alla integrale riduzione in pristino, delle porzioni della proprietà del CP_2 illegittimamente occupate, aderendo acriticamente alle risultanze della perizia espletata in pagina 5 di 14 sede di atp, nonostante la stessa fosse affetta da numerosi vizi e carenze e, pertanto, a suo dire, meritevole di rinnovazione.
In proposito ha rilevato che le misurazioni effettuate dal ctu al fine di individuare gli esatti confini della proprietà del non sarebbero corrette, in quanto lo stesso non ha acquisito CP_2 dall'ufficio catastale competente i tipi di frazionamento e non ha utilizzato i libretti delle misure relative gli stessi, sicché, piuttosto che riportare sul terreno, sulla scorta dei tipi di frazionamento, le cosiddette linee rosse (che costituiscono i confini di proprietà), ha effettuato una sovrapposizione di un rilievo celerimetrico alla cartografia, meno affidabile di un tracciamento con dati analitici dedotti dai tipi di frazionamento.
Ha dedotto che, invece, il perito nominato dall'odierna appellante in sede di accertamento ON tecnico preventivo ha individuato i confini con la proprietà attraverso tipi di frazionamento ufficiali, rilevando così una maggiore occupazione, per un totale di circa mq.
709, rientrante nella tolleranza individuata dalla normativa vigente.
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma integrale dell'ordinanza impugnata, salvo l'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e della consulenza tecnica ante causam, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio , evidenziando che il Tribunale ha correttamente dichiarato ONroparte_2 la responsabile degli allagamenti verificatisi nella proprietà del Parte_1 CP_2 nell'Ottobre del 2015, aderendo alle risultanze del ctu, il quale ha accertato che in quella data si sono verificati eventi meteo-idrologici di notevole intensità e da considerarsi straordinari.
In proposito l'odierno appellato ha precisato che un evento metereologico di particolare forza ed intensità può integrare gli estremi del caso fortuito solo a condizione che vi sia prova che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se l'ente preposto alla custodia avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di cautele per lo smaltimento delle acque idoneo a contenere la furia delle acque.
Ha segnalato che nel caso di specie siffatta prova non è stata fornita e che, anzi, il ctu ha sostenuto che la presenza del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria può avere ostacolato il deflusso delle ON acque, sia a causa del mancato completamento delle opere idrauliche previste nel progetto della sia per presenza della rampa in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione.
Secondo l'appellato, poi, va rigettata l'eccezione secondo cui la responsabilità per l'evento ricadrebbe non sulla committente ma sull'impresa appaltatrice, cui sono stati affidati i lavori di realizzazione ON delle opere ferroviaria da parte della in quanto la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, ai pagina 6 di 14 sensi dell'art. 2051 c.civ., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile, nonostante il costante e adeguato controllo.
Secondo l'appellato il Giudice di Prime Cure ha correttamente condannato, ai sensi dell'art. 844 c.civ., ON la d intervenire sulla struttura ferroviaria con l'installazione di barriere antirumore, in quanto, ai fini della determinazione della tollerabilità dei rumori, la prevalente giurisprudenza ricorre ad un criterio comparativo-differenziale che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto rumore di fondo, costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona.
Secondo l'appellato siffatto principio è applicabile al caso di specie, poiché il ctu ha accertato che nella cameretta dell'immobile di proprietà del con affaccio sulla rete ferroviaria si verificano CP_2 immissioni sonore dovute al traffico ferroviario che, sebbene non superano i limiti previsti dal DPR n.
459/1998 (regolamento in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario), tuttavia, superano la soglia della normale tollerabilità, ossia il rumore ambientale, valutato per ogni singolo evento- transito, essendo esse maggiori di 3 dB rispetto al rumore di fondo.
Il infine, ha precisato che, una volta accertato che le immissioni superano la soglia della CP_2 normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.civ., il danno risarcibile da immissioni risulta sussistente in re ipsa e, dunque, non abbisogna di una specifica prova e può essere liquidato in via equitativa e che il ON Tribunale ha correttamente ordinato alla l'immediato rilascio delle porzioni della proprietà del occupate illegittimamente, stante le risultanze del ctu che, attraverso i rilievi tecnici del proprio CP_2 ausiliario, ha accertato che la ridetta società occupa una porzione delle proprietà del ricorrente in eccesso rispetto a quella oggetto di esproprio.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, non coltivata da parte dell'appellante l'istanza di sospensione contenuta nell'atto di appello, istruita la causa con richiesta di chiarimenti al ctu nominato in sede di atp e al suo ausiliario e il successivo rinnovo della ctu, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del
26.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
L'appello è fondato e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Primo motivo di appello :
pagina 7 di 14 1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha ritenuto responsabile l'appellante per gli allagamenti verificatisi nella proprietà del ricorrente nel mese di ottobre dell'anno 2015, fondando il proprio convincimento sulle risultanze della ctu, la quale ha affermato che la presenza del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria può avere ostacolato il deflusso delle acque stante il mancato ON completamento delle opere idrauliche previste nel progetto della e la rampa realizzata in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione, tuttavia, senza fornire adeguata ON motivazione del proprio assunto, alla luce delle specifiche contestazioni mosse da all'espletato accertamento tecnico;
ON
2) erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto responsabile quale custode ex art. 2051 c.civ., stante il carattere eccezionale dell'evento meteorologico verificatosi.
Il motivo di appello formulato sul punto è infondato.
Va premesso – come già diffusamente evidenziato dal Collegio nella propria ordinanza del 20.09.2023 in ordine all'assunta eccezionalità dell'evento pluviometrico abbattutosi sulla proprietà del CP_2 ON (ritenuto da caso fortuito scriminante la sua responsabilità quale custode) - che “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata
(cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022; Cassazione civile sez. III, 22/11/2019,
n.30521; Cassazione civile sez. III, 01/02/2018, n.2482).
L'imprevedibilità oggettiva e l'eccezionalità del fenomeno meteorico devono essere poi accertati “con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati (in motivazione, la corte precisa che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche)” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022).
Costituisce poi principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle pagina 8 di 14 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. 12445/2020).
Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (così,
Cass. n. 11081/2020).
Chiarito quanto precede, si osserva in punto di fatto che nel corso del giudizio di appello e in virtù di ordinanza del 19.06.2024 è stata disposta dal Collegio – avendo ritenuto insufficienti i chiarimenti precedentemente richiesti in sede di appello all'ing. , nominato CTU nell'ATP che ha Per_1 preceduto il presente giudizio di merito e al geom. , suo ausiliario – l'integrale rinnovazione CP_4 delle operazioni peritali a mezzo dell'ing. , anche con il fine precipuo di verificare con Persona_2 indagine tecnica se le caratteristiche delle precipitazioni, anche ove eccezionali, possano essere state causa sufficiente dell'evento dannoso anche ed indipendentemente dalle condizioni del cantiere posto nei pressi dell'immobile e dei terreni del come contestate da quest'ultimo. CP_2
Ebbene, il CTU nominato dalla Corte d'Appello, nel proprio elaborato (da pag. 7 a pag. 13) e nei successivi chiarimenti (pagg. 2-3-4-5-6) ha con precisione chiarito :
a) l'eccezionalità dell'evento meteorico che ha interessato la proprietà del nei giorni 15-19 CP_2 ottobre 2015 come da report regionale della Protezione Civile dei giorni 10-22 ottobre 2015 allegato alla CTU dell'ing. (doc. 3 fasc. primo grado nuovamente esibito Per_1 dall'appellato nel presente giudizio di impugnazione), circostanza poi espressamente ribadita alle pagg.
7-8 consulenza e a pag. 3 della risposta scritta alle osservazioni formulate;
b) che i danni alla proprietà di parte appellata si sono verificati per le condizioni del cantiere, in particolare per la presenza di un'opera provvisionale quale la rampa in terra utilizzata dai mezzi meccanici per raggiungere la sommità del rilevato, insistente sulla p.lla 167 espropriata ON da al struttura che ha fatto da argine al deflusso delle acque piovane verso il CP_2 torrente Lavella (ed ostacolo senza il quale le acque meteoriche sarebbero state smaltite verso il pagina 9 di 14 torrente per la naturale pendenza del suolo), senza che il sistema di smaltimento pure ON predisposto da sia stato in grado di far defluire completamente le copiose precipitazioni intervenute con la stessa efficienza garantita della originaria naturale pendenza del terreno presente prima dell'impianto del cantiere1, sicchè nel caso di specie non è stato rispettato il principio della cd “invarianza idraulica” (consistente nell'approntare sistemi di smaltimento delle acque meteoriche aventi la medesima efficienza “idraulica” dello stato dei luoghi preesistente all'impianto del cantiere), così facendo stagnare le acque piovane sulla p.lla 183 dell'appellato e cagionando i lamentati danni.
ON Da tanto consegue la responsabilità di ella causazione dell'evento dannoso, con infondatezza del motivo di appello proposto.
ON Secondo motivo di appello : erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui è stata condannata, ai sensi dell'art. 844 c.civ., ad installare barriere antirumore, poiché, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha sancito l'applicabilità del ridetto articolo anche in caso di mancato superamento della soglia prevista dalla disciplina di settore, è anche vero che i numerosi interventi legislativi prevedono l' applicabilità della sola normativa speciale, ossia nel caso di specie i criteri previsti dall'art. 6 ter del D.L. 208/2008, come novellato dalla legge finanziaria 2019 (ossia quelli di cui alla Legge 447/1995 e alle relative norme di attuazione), entrata in vigore quest'ultima prima dell'avvio del presente giudizio e mancando la prova della lesione del diritto alla salute patita dall'appellante.
ON Innanzitutto, va evidenziato che in sede di appello on ha specificamente contestato l'attendibilità dei rilievi fonometrici eseguiti in sede di ATP dall'ing. (sostanzialmente confermati sul punto Per_1 dalla CTU espletata in grado di appello dall'ing. alle pagg. 13-14-15-16). Per_2
Le dette rilevazioni (pagg. 13-14 CTU ing. ) indicano che le immissioni di rumore nella Per_2 cameretta al primo piano dell'alloggio dell'appellato non superano i limiti del DPR 459/1998 (“norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”) pari a 40 dBA (notturno) e 45 dBA (diurno), sicchè l'appellante ritiene che dette immissioni siano da considerarsi “tollerabili”, invocando l'art. 6 ter D.L. 208/2008
(“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”) che prevede al comma 1 che “nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso” e al successivo comma 1 bis
(introdotto con l'art. 1 comma 746 l. 145/2018 - legge finanziaria per il 2019) che “ai fini dell'attuazione 1 il tutto come da tav. 2 pag. 41 della CTU con le linee di compluvio verso il torrente Lavella cui si rinvia;
pagina 10 di 14 del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.
L'assunto è infondato.
Opera, infatti, nel caso di specie il principio espresso proprio in tema di immissioni da traffico ferroviario da Cass. 20198/2016 secondo cui “il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona
e le abitudini degli abitanti” e che spetta, pertanto, al giudice “accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa”.
Pertanto, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal primo CTU secondo cui le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità, ossia il rumore ambientale, essendo esse maggiori rispetto al rumore di fondo di 3dB, valutazione confermata dall'ing. (pag. 15 CTU). Per_2
Infatti, nonostante l'entrata in vigore dell'articolo 6-ter del decreto legge numero 208/2008, la differenziazione tra la tutela amministrativa e quella civilistica deve restare attuale e non è possibile attribuirsi a tale norma una portata aprioristicamente derogatoria della disposizione codicistica.
Ha da tempo, infatti, chiarito la Suprema Corte che “mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.civ (Cassazione, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n.
939).
ON Il comma 1 bis dell'art. 6 ter dl cit. invocato da non puo' applicarsi al caso di specie, atteso che la presente vicenda riguarda immissioni verificatasi nel mese di ottobre 2015 e quindi ben prima dell'entrata in vigore del richiamato comma 1 bis, non avente natura di “legge di interpretazione autentica”, non limitandosi questa a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, avendo anzi efficacia integrativa del precetto, indicando lo specifico parametro cui fare riferimento per la verifica dell'intollerabilità dell'immissione rumorosa contestata ed adottando un'opzione ermeneutica non desumibile dall' ordinaria esegesi del primo comma.
Né rileva l'assunto secondo il quale la parte appellata non avrebbe dimostrato la propria lesione del diritto alla salute, rilevando questo unicamente ai fini risarcitori, istanza pure formulata dall'appellato in primo grado, rigettata dal Tribunale e non oggetto di appello incidentale.
A ciò va aggiunto che la parte appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio ha documentato che il proprio fabbricato era destinato ad uso abitativo, essendo occupato da terzi in virtù di contratto di comodato (vedi pag. 39 fasc. primo grado riesibito dal in appello) e tale circostanza non è stata CP_2
pagina 11 di 14 ON mai contestata da el giudizio di primo grado, risultando oggetto di specifico rilievo per la prima volta solo in appello e peraltro solo nella terza comparsa conclusionale (pag. 36), in cui l'appellante ha evidenziato che l'immobile ha destinazione agricola ed è censito come rudere.
L'ing. , inoltre, ha specificato che l'installazione delle barriere antirumore, previste sul binario Per_2 cd “pari” e non su quello adiacente la proprietà del e comunque da realizzarsi secondo gli CP_2 ON standard di omologazione di secondo quanto indicato nelle tavole 4 e 4A, così ribadendo la correttezza della soluzione tecnica sostanzialmente individuata dall'ing. in sede di ATP Per_1 ON (pagg. 46-47 CTU) e rimessa all'attività di progettazione di risultando condivisibili le considerazioni consulente che ritengono insufficienti misure meno drastiche quali barriere verdi o biobarriere (non efficienti e di tempi lunghi di realizzazione) oppure il placcaggio acustico esterno della proprietà del perché particolarmente invasivi per la proprietà dell'appellato e per la CP_2 necessità di intervenire più vicino possibile alla fonte del rumore, tenuto conto che l'immobile si trova a 70 mt dal binario cd dispari (pag. 10 chiarimenti).
Alla luce di quanto precede, il motivo di appello proposto è infondato.
Terzo motivo di appello : il Giudice di Prime ha errato nel condannare la resistente Pt_3 all'immediato rilascio, libere da cose e persone con integrale riduzione in pristino, delle porzioni della proprietà del illegittimamente occupate, aderendo acriticamente alle risultanze della CP_2 perizia espletata in sede di atp, nonostante in ragione dei vizi e carenze della CTU, meritevole di rinnovazione.
Sul punto si osserva che, a seguito della rinnovazione della CTU e del sopralluogo effettuato dall'ing.
nel 2024 sulle particelle nn. 315, 313 e 185 oggetto di condanna al rilascio, il CTU ha riscontrato Per_2
l'erroneità del metodo di rilevazione seguito dal geom. (collaboratore dell'ing. ) CP_4 Per_1 all'epoca del rilievo effettuato in sede di ATP (anno 2018), il quale ha individuato le aree ON abusivamente occupate da sovrapponendo il rilievo di mappa topografico per coordinate sull'estratto di mappa catastale digitalizzato in formato .DXF, trattandosi di particelle scaturite da frazionamento che deve tenere conto del libretto delle misure e della posizione della porzione rilevata rispetto ai punti fiduciali.
L'ing. ha, invece, condiviso le misurazioni a suo tempo eseguite dall'ing. per conto Per_2 Per_3 ON di e offerte all'attenzione dell'ing. in occasione dell'espletamento dell'ATP (allegati al Per_1 quarto invio della relazione dell'ing. prodotti in grado di appello dalla parte appellata) che Per_1 evidenziano uno sconfinamento per le p.lle 185 e 313 per un totale complessivo di mq 707,60 (ossia mq
251,10 per la p.lla 185 e 456,50 per la p.lla 313).
A ciò va poi aggiunto che in occasione del sopralluogo effettuato dall'ing. la p.lla 315 non Per_2 risulta più occupata dal cantiere di CP_1
pagina 12 di 14 ON Sul punto ha evidenziato (pag. 28 dell'atto di appello) che la maggiore occupazione rientra nell'art. 42 bis (introdotto con l. 111/2011) del DPR 327/2001 e non supera le tolleranze di cui alla vigente normativa (circolare Min Fin 30.10.89 n. 5).
L'assunto è infondato, considerato che l'art. 42 bis del DPR cit. si riferisce espressamente all'ipotesi di acquisizione di bene immobile utilizzato “per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”, acquisizione nella specie non intervenuta, mancando il provvedimento che la dispone e che deve peraltro prevedere la corresponsione al proprietario di un indennizzo. ON Risulta poi inconferente il richiamo di lla circolare del 30.10.1989 n. 5 del Ministero delle Finanze, avente ad oggetto le “nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.
Disposizioni e chiarimenti integrativi alla “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento” e alle circolari
n.2/87, n.2/88 e n.11/88”, non attinenti alla vicenda che qui ci occupa.
ON In conclusione – e in riforma parziale dell'impugnata sentenza – va condannata a rilasciare in favore del le sole particelle site in Bovino (FG), in catasto al fg. 4 p.lle 185 e 313 per complessivi CP_2 mq 707,60 secondo le porzioni individuate nella ctp dell'ing. (condivisa dall'ing. ) Per_3 Per_2 allegate alla CTU dell'ing. , qui da intendersi richiamata, con ripristino delle stesse nello status Per_1 quo ante, ferme le statuizioni rese in primo grado ai punti 1 e 2 del dispositivo dell'impugnata ordinanza (qui da intendersi richiamato).
Infine, inammissibile risulta la richiesta – contenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale – ON formulata da parte appellata di condanna di al pagamento di un indennizzo di € 6.629,15 oltre interessi e svalutazione monetaria a titolo di indennizzo, nonché ad un ristoro di € 4.131,53 per l'occupazione temporanea della p.lla 315, trattandosi la prima di istanza mai articolata in giudizio e la seconda di ristoro domandato in primo grado ma rigettato dal Giudice di Prime Cure.
All'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto segue, in ragione dell'esito complessivo ON della lite, la compensazione tra e il per 2/3 (anziché per metà come disposto in primo CP_2 ON grado) delle spese dei giudizi di primo grado ed ATP, con messa a carico di del residuo 1/3 e distrazione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'avv. Pio Michele Gianquitto che in quella sede se ne è dichiarato antistatario.
Nella medesima misura le spese andranno compensate in relazione al giudizio di secondo grado, liquidate sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai medi di tariffa.
Le spese della CTU espletata in sede di ATP, dell'integrazione della prima CTU disposta in grado di appello e della consulenza redatta dall'ing. in grado di appello, per le medesime ragioni, Per_2 vanno poste per 1/3 a carico dell'appellato e per 2/3 a carico di CP_1
PQM
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa e Parte_1 CP_1 depositata l'01.07.2021, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: ON
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio, liberi da persone e cose, gli immobili siti in in Bovino (FG), in catasto al fg. 4 p.lle 185 e 313 per complessivi mq 707,60 secondo le porzioni individuate nella ctp dell'ing. allegate alla Per_3
CTU dell'ing. , qui da intendersi richiamata, con ripristino nello status quo ante, ferme le Per_1 statuizioni rese in primo grado ai punti 1 e 2 del dispositivo dell'impugnata ordinanza (qui da intendersi richiamato);
➢ compensa tra le parti per 2/3 le spese processuali della fase di ATP e del giudizio di primo grado, ON condannando al pagamento del residuo 1/3, liquidato per la fase di ATP in € 102,00 per esborsi ed € 970,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di primo grado in € 98,70 per esborsi ed € 1.383,66 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, queste ultime con distrazione in favore dell'avv.
Gianquitto, dichiaratosene antistatario come chiarito in parte motiva;
ON
➢ compensa tra le parti per 2/3 le spese processuali del presente giudizio di appello, condannando al pagamento in favore del del residuo 1/3, liquidato in € 3.330,33 per compenso CP_2 professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ pone, in via definitiva, le spese delle consulenze tecniche espletate e dei chiarimenti resi nei due gradi del giudizio, liquidate come in atti, per 1/3 a carico del e per 2/3 a carico di CP_2 CP_1
Così deciso in Bari, addì 02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1294 dell'anno 2021
T R A
ON
d'ora innanzi anche (c.f. . Parte_1 CP_1 P.IVA_1
iva con sede in Roma, alla Piazza Della Croce Rossa n. 1, in persona dell'institore Avv. P.IVA_2
Claudio Maria Oriolo, elettivamente domiciliata in Bari (Ba) alla Via Argiro n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Giorgio Costantino (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._1
alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Foggia al Corso ONroparte_2 C.F._2
Garibaldi n. 10, presso e nello studio dall'Avv. Pio Michele Gianquitto (c.f. , che C.F._3
lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellato-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 26.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
pagina 1 di 14 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 18.11.2019 ha convenuto innanzi al ONroparte_2
Tribunale di Foggia la deducendo che : Parte_1
- è proprietario nel Comune di Bovino (Foggia), alla ONrada Boscariello, di diversi fondi agricoli e di un complesso edilizio confinanti con l'infrastruttura appartenente alla
[...]
– tratta Caserta-Bari - e che in data 11.11.2011 quest'ultima ha Parte_1 espropriato in suo favore alcuni immobili di sua proprietà, disponendo in data 02.02.2017
l'acquisizione al patrimonio della Provincia di Foggia del diritto di proprietà di altri cespiti a lui intestati;
- nel periodo 15-19.10.2015, durante l'esecuzione dei lavori di installazione di barriere antirumore affidati alla Società a seguito di eventi meteo-idrologici di ONroparte_3 notevole intensità, si è verificato un allegamento dell'intero compendio aziendale di sua proprietà dovuto all'assenza di qualsivoglia protezione posta a ridosso della costruenda linea ferroviaria e della mancata messa in sicurezza delle aree prospicenti detto compendio aziendale;
- ha provveduto a denunciare l'accaduto alla evidenziando che l'allagamento ONroparte_3 dell'intero compendio aziendale era imputabile all'incuria delle ditte appaltatrici susseguitesi nel tempo, le quali non hanno posto in essere adeguati sistemi di deflusso e scolo delle acque meteoriche oltre ad aver realizzato opere, all'epoca incompiute, che hanno inibito la canalizzazione delle acque verso gli scoli preesistenti;
- a causa delle gravi immissioni rumorose prodotte dall'attraversamento ferroviario, ha sollecitato la ad installare delle barriere acustiche antirumore nel tratto della ONroparte_3 linea ferroviaria prospiciente l'intero corpo di fabbrica ma che la predetta società ha riscontrato tale ultima richiesta in data 09.11.2015, assumendo che sulla base della destinazione d'uso dell'immobile non sussistevano i presupposti per l'adozione di interventi di mitigazione acustica che prevedessero l'utilizzo di barriere antirumore;
- l'esproprio posto in essere dalla è stato eseguito per la Parte_1 realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria CE-BA destinata alla percorrenza dei treni ad alta velocità (superiore ai 200 Km orari) e che sul tratto tra e Bovino, inaugurato nel Pt_2 giugno del 2017, il passaggio dei convogli provocava un inquinamento acustico nonché uno scuotimento dei ridetti corpi di fabbrica tali da superare la normale tollerabilità;
- la si è appropriata di aree escluse dai decreti di esproprio Parte_1 utilizzate per la realizzazione delle opere di ampliamento della linea ferroviaria senza che per le stesse sia stato corrisposto il relativo indennizzo;
- in data 07.12.2017 ha depositato presso il Tribunale di Foggia ricorso per il bonario componimento della lite ex art. 696 bis cpc, rubricato al R.G. n. 9083/2017, al fine di quantificare i danni subiti a causa dell'allagamento dell'ottobre 2015, individuare gli interventi necessari pagina 2 di 14 e/o opportuni volti ad impedire e/o mitigare il fenomeno rumoroso e rimuovere le cause dei rumori e degli scuotimenti derivanti dal passaggio dei convogli su rotaia per garantire la fruibilità dell'immobile di sua proprietà, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e ON subendi, oltre all'accertamento delle aree di fatto occupate e/o acquisite dalla in eccesso rispetto ai decreti di esproprio;
ON
- nel predetto giudizio si è costituita contestando l'ammissibilità del ricorso e il CTU ha concluso che le cause dell'allagamento sono riconducibili alle precipitazioni piovose avutesi nei giorni 15-16 Ottobre di carattere straordinario e che la presenza del cantiere per la ON costruzione della doppia linea ferroviaria della tratta Foggia-Caserta da parte della può aver ostacolato il deflusso delle acque, sia per il mancato completamento delle opere idrauliche, sia per la rampa realizzata in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione, quantificando i costi necessari al ripristino in 37.390,00 euro.
Ha domandato, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni materiali subiti a seguito dell'allegamento Parte_1 dell'Ottobre 2015, quantificati in euro 37.390,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del danneggiamento sino all'effettivo soddisfo, nonché di ordinare alla ridetta società l'esecuzione di misure idonee a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di rumore conseguenti al transito dei treni che si verificano presso il proprio immobile come individuate dal ctu nel giudizio di atp, con condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ha richiesto, inoltre, di accertare e dichiarare la illegittima occupazione da parte della resistente di porzioni del fondo del ricorrente, con condanna di questa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni da determinarsi in via equitativa, ordinando, altresì, la bonifica ed il ripristino delle aree occupate temporaneamente nello stato quo ante e di accertare e dichiarare la diminuzione di valore per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, con condanna della resistente al risarcimento dei lamentati danni patrimoniali da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha domandato, infine, di accertare, ai sensi dell'art. 96 cpc, la temerarietà della condotta processuale della società resistente, con condanna della stessa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni nella misura ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese e competenze di causa e della precedente procedura di istruzione preventiva.
Si è costituita in giudizio la la quale, contestando preliminarmente le Parte_1 risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam, ha richiesto il mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma, cpc e il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 3 di 14 Instaurato il contraddittorio, istruita la causa sulla base della documentazione in atti (tra cui la ctu redatta nel procedimento di atp), la causa è stata decisa dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza n.
2330/2021 resa ai sensi dell'art. 702 ter cpc e pubblicata il 02.07.2023, con cui la Parte_1
è stata condannata al pagamento in favore del a titolo di risarcimento del danno per gli
[...] CP_2 allagamenti verificatisi nel mese di Ottobre dell'anno 2015, della somma di 37.390,00 euro, oltre interessi nonché ad installare barriere antirumore sulla struttura ferroviaria oggetto di causa, con condanna per la ridetta società all'immediato rilascio, libere da cose e persone, ed alla integrale riduzione in pristino, delle porzioni della proprietà del illegittimamente occupate, pari a CP_2 complessivi 1.818,68 mq., con compensazione per metà delle spese di lite del procedimento di ON istruzione preventiva e del procedimento di primo grado e condanna di al pagamento della restante metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la per i seguenti motivi: Parte_1
1. il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere responsabile la società resistente per gli allagamenti verificatisi nella proprietà del ricorrente nel mese di Ottobre dell'anno 2015, fondando il proprio convincimento sulle risultanze della ctu, la quale ha affermato che la presenza del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria può avere ostacolato il deflusso delle acque stante il mancato completamento delle opere idrauliche previste nel progetto della ON e la rampa realizzata in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione, tuttavia, senza fornire adeguata motivazione del proprio assunto.
Ha evidenziato sul punto che il Tribunale ha omesso di tener conto di ulteriori circostanze ON dedotte da che possano escludere o ridimensionare la propria responsabilità, quali la portata delle opere idrauliche non completate (progettate per raccogliere le acque zenitali provenienti dalla piattaforma ferroviaria e dalla viabilità di accesso alla stazione di Bovino sulla base dei dati pluviometrici della ziona), le condizioni di drenaggio della superficie ON triangolare compresa tra la SS 92, la linea ed il torrente Lavella e la pendenza della strada nel tratto interessato dagli eventi, nonché il precario stato di manutenzione delle cunette stradali della SS 90.
Secondo l'appellante il Giudice di Prime Cure ha errato, altresì, nell'accertare la responsabilità ON di committente dei lavori in questione, in qualità di custode ex art. 2051 cc, poiché il ON dovere di custodia di non può estendersi sino alla previsione dell'evento meteorologico straordinario che si è verificato.
2. il Tribunale ha erroneamente condannato la società resistente, ai sensi dell'art. 844 cc, ad installare barriere antirumore, poiché, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha sancito l'applicabilità del ridetto articolo anche in caso di mancato superamento della soglia prevista dalla disciplina di settore, è anche vero che i numerosi interventi legislativi prevedono l' applicabilità della sola normativa speciale, ossia nel caso di specie i criteri previsti dall'art. 6 ter pagina 4 di 14 del D.L. 208/2008, come novellato dalla legge finanziaria 2019 (ossia quelli di cui alla Legge
447/1995 e alle relative norme di attuazione), entrata in vigore quest'ultima prima dell'avvio del presente giudizio.
In proposito ha segnalato che l'appellato non ha prodotto nulla che attesti la lesione del proprio diritto alla salute tale da rivoluzionare l'assetto della pianificazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, la cui rigorosa prova è richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 844 cc.
L'appellante ha evidenziato, poi, che il criterio comparativo per la valutazione della normale tollerabilità adottato nell'ordinanza, in spregio dell'art. 6 ter del D.L. 208/2008, presenta numerose criticità sul piano sistematico, in quanto lo stesso è il frutto di una prassi giurisprudenziale che ha avuto origine prima che si formasse il completo quadro normativo sull'inquinamento acustico, secondo cui il ricorso al predetto criterio non è applicabile per le infrastrutture di trasporto, cui vanno applicate, invece, le norme di attuazione della Legge
Quadro 447/95.
Ha rilevato, inoltre, che sul piano tecnico non è possibile dimensionare le opere di mitigazione sulla base delle grandezze acustiche utilizzate per la verifica della normale tollerabilità con il cosiddetto metodo comparativo, poiché la grandezza presa in considerazione per la valutazione di tale tollerabilità si basa sulla misura del livello percentile L95, ossia il livello sonoro che viene superato nel 95% del tempo di misura in assenza della sorgente sonora disturbante (il cosiddetto rumore di fondo) e tale valore è un indicatore statistico e mutevole nel tempo, pertanto, il valore misurato nell'ambito di una singola campagna di rilievi fonometrici potrebbe non essere riproducibile, in quanto mutevole, venendo meno la possibilità di controllo e verifica.
Ha dedotto, altresì, in ordine alla misura del rumore dell'evento disturbante (nel caso di specie il transito di un convoglio ferroviario), che la rumorosità del singolo convoglio dipende in massima parte dalla tipologia nonché dallo stato manutentivo del materiale rotabile utilizzato e, pertanto, il criterio di per sé non è indicatore della reale rumorosità presente nell'arco di un'intera giornata nel sito in esame e dell'effettivo disturbo che potrebbe essere arrecato ai residenti, sicché non è realizzabile il calcolo del dimensionamento acustico di eventuali opere di mitigazione integrativa sulla base del cosiddetto criterio comparativo, in quanto sia i rilievi fonometrici che le successive elaborazioni con software dedicato alla modellazione acustica utilizzano come grandezza di riferimento il Livello Equivalente.
3. il Giudice di Prime Cure ha errato nel condannare la resistente all'immediato rilascio, libere da cose e persone, ed alla integrale riduzione in pristino, delle porzioni della proprietà del CP_2 illegittimamente occupate, aderendo acriticamente alle risultanze della perizia espletata in pagina 5 di 14 sede di atp, nonostante la stessa fosse affetta da numerosi vizi e carenze e, pertanto, a suo dire, meritevole di rinnovazione.
In proposito ha rilevato che le misurazioni effettuate dal ctu al fine di individuare gli esatti confini della proprietà del non sarebbero corrette, in quanto lo stesso non ha acquisito CP_2 dall'ufficio catastale competente i tipi di frazionamento e non ha utilizzato i libretti delle misure relative gli stessi, sicché, piuttosto che riportare sul terreno, sulla scorta dei tipi di frazionamento, le cosiddette linee rosse (che costituiscono i confini di proprietà), ha effettuato una sovrapposizione di un rilievo celerimetrico alla cartografia, meno affidabile di un tracciamento con dati analitici dedotti dai tipi di frazionamento.
Ha dedotto che, invece, il perito nominato dall'odierna appellante in sede di accertamento ON tecnico preventivo ha individuato i confini con la proprietà attraverso tipi di frazionamento ufficiali, rilevando così una maggiore occupazione, per un totale di circa mq.
709, rientrante nella tolleranza individuata dalla normativa vigente.
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma integrale dell'ordinanza impugnata, salvo l'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e della consulenza tecnica ante causam, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio , evidenziando che il Tribunale ha correttamente dichiarato ONroparte_2 la responsabile degli allagamenti verificatisi nella proprietà del Parte_1 CP_2 nell'Ottobre del 2015, aderendo alle risultanze del ctu, il quale ha accertato che in quella data si sono verificati eventi meteo-idrologici di notevole intensità e da considerarsi straordinari.
In proposito l'odierno appellato ha precisato che un evento metereologico di particolare forza ed intensità può integrare gli estremi del caso fortuito solo a condizione che vi sia prova che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se l'ente preposto alla custodia avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di cautele per lo smaltimento delle acque idoneo a contenere la furia delle acque.
Ha segnalato che nel caso di specie siffatta prova non è stata fornita e che, anzi, il ctu ha sostenuto che la presenza del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria può avere ostacolato il deflusso delle ON acque, sia a causa del mancato completamento delle opere idrauliche previste nel progetto della sia per presenza della rampa in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione.
Secondo l'appellato, poi, va rigettata l'eccezione secondo cui la responsabilità per l'evento ricadrebbe non sulla committente ma sull'impresa appaltatrice, cui sono stati affidati i lavori di realizzazione ON delle opere ferroviaria da parte della in quanto la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, ai pagina 6 di 14 sensi dell'art. 2051 c.civ., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile, nonostante il costante e adeguato controllo.
Secondo l'appellato il Giudice di Prime Cure ha correttamente condannato, ai sensi dell'art. 844 c.civ., ON la d intervenire sulla struttura ferroviaria con l'installazione di barriere antirumore, in quanto, ai fini della determinazione della tollerabilità dei rumori, la prevalente giurisprudenza ricorre ad un criterio comparativo-differenziale che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto rumore di fondo, costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona.
Secondo l'appellato siffatto principio è applicabile al caso di specie, poiché il ctu ha accertato che nella cameretta dell'immobile di proprietà del con affaccio sulla rete ferroviaria si verificano CP_2 immissioni sonore dovute al traffico ferroviario che, sebbene non superano i limiti previsti dal DPR n.
459/1998 (regolamento in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario), tuttavia, superano la soglia della normale tollerabilità, ossia il rumore ambientale, valutato per ogni singolo evento- transito, essendo esse maggiori di 3 dB rispetto al rumore di fondo.
Il infine, ha precisato che, una volta accertato che le immissioni superano la soglia della CP_2 normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.civ., il danno risarcibile da immissioni risulta sussistente in re ipsa e, dunque, non abbisogna di una specifica prova e può essere liquidato in via equitativa e che il ON Tribunale ha correttamente ordinato alla l'immediato rilascio delle porzioni della proprietà del occupate illegittimamente, stante le risultanze del ctu che, attraverso i rilievi tecnici del proprio CP_2 ausiliario, ha accertato che la ridetta società occupa una porzione delle proprietà del ricorrente in eccesso rispetto a quella oggetto di esproprio.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, non coltivata da parte dell'appellante l'istanza di sospensione contenuta nell'atto di appello, istruita la causa con richiesta di chiarimenti al ctu nominato in sede di atp e al suo ausiliario e il successivo rinnovo della ctu, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del
26.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
L'appello è fondato e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Primo motivo di appello :
pagina 7 di 14 1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha ritenuto responsabile l'appellante per gli allagamenti verificatisi nella proprietà del ricorrente nel mese di ottobre dell'anno 2015, fondando il proprio convincimento sulle risultanze della ctu, la quale ha affermato che la presenza del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria può avere ostacolato il deflusso delle acque stante il mancato ON completamento delle opere idrauliche previste nel progetto della e la rampa realizzata in sterrato per l'accesso ai binari in costruzione, tuttavia, senza fornire adeguata ON motivazione del proprio assunto, alla luce delle specifiche contestazioni mosse da all'espletato accertamento tecnico;
ON
2) erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto responsabile quale custode ex art. 2051 c.civ., stante il carattere eccezionale dell'evento meteorologico verificatosi.
Il motivo di appello formulato sul punto è infondato.
Va premesso – come già diffusamente evidenziato dal Collegio nella propria ordinanza del 20.09.2023 in ordine all'assunta eccezionalità dell'evento pluviometrico abbattutosi sulla proprietà del CP_2 ON (ritenuto da caso fortuito scriminante la sua responsabilità quale custode) - che “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata
(cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022; Cassazione civile sez. III, 22/11/2019,
n.30521; Cassazione civile sez. III, 01/02/2018, n.2482).
L'imprevedibilità oggettiva e l'eccezionalità del fenomeno meteorico devono essere poi accertati “con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati (in motivazione, la corte precisa che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche)” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022).
Costituisce poi principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle pagina 8 di 14 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. 12445/2020).
Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (così,
Cass. n. 11081/2020).
Chiarito quanto precede, si osserva in punto di fatto che nel corso del giudizio di appello e in virtù di ordinanza del 19.06.2024 è stata disposta dal Collegio – avendo ritenuto insufficienti i chiarimenti precedentemente richiesti in sede di appello all'ing. , nominato CTU nell'ATP che ha Per_1 preceduto il presente giudizio di merito e al geom. , suo ausiliario – l'integrale rinnovazione CP_4 delle operazioni peritali a mezzo dell'ing. , anche con il fine precipuo di verificare con Persona_2 indagine tecnica se le caratteristiche delle precipitazioni, anche ove eccezionali, possano essere state causa sufficiente dell'evento dannoso anche ed indipendentemente dalle condizioni del cantiere posto nei pressi dell'immobile e dei terreni del come contestate da quest'ultimo. CP_2
Ebbene, il CTU nominato dalla Corte d'Appello, nel proprio elaborato (da pag. 7 a pag. 13) e nei successivi chiarimenti (pagg. 2-3-4-5-6) ha con precisione chiarito :
a) l'eccezionalità dell'evento meteorico che ha interessato la proprietà del nei giorni 15-19 CP_2 ottobre 2015 come da report regionale della Protezione Civile dei giorni 10-22 ottobre 2015 allegato alla CTU dell'ing. (doc. 3 fasc. primo grado nuovamente esibito Per_1 dall'appellato nel presente giudizio di impugnazione), circostanza poi espressamente ribadita alle pagg.
7-8 consulenza e a pag. 3 della risposta scritta alle osservazioni formulate;
b) che i danni alla proprietà di parte appellata si sono verificati per le condizioni del cantiere, in particolare per la presenza di un'opera provvisionale quale la rampa in terra utilizzata dai mezzi meccanici per raggiungere la sommità del rilevato, insistente sulla p.lla 167 espropriata ON da al struttura che ha fatto da argine al deflusso delle acque piovane verso il CP_2 torrente Lavella (ed ostacolo senza il quale le acque meteoriche sarebbero state smaltite verso il pagina 9 di 14 torrente per la naturale pendenza del suolo), senza che il sistema di smaltimento pure ON predisposto da sia stato in grado di far defluire completamente le copiose precipitazioni intervenute con la stessa efficienza garantita della originaria naturale pendenza del terreno presente prima dell'impianto del cantiere1, sicchè nel caso di specie non è stato rispettato il principio della cd “invarianza idraulica” (consistente nell'approntare sistemi di smaltimento delle acque meteoriche aventi la medesima efficienza “idraulica” dello stato dei luoghi preesistente all'impianto del cantiere), così facendo stagnare le acque piovane sulla p.lla 183 dell'appellato e cagionando i lamentati danni.
ON Da tanto consegue la responsabilità di ella causazione dell'evento dannoso, con infondatezza del motivo di appello proposto.
ON Secondo motivo di appello : erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui è stata condannata, ai sensi dell'art. 844 c.civ., ad installare barriere antirumore, poiché, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha sancito l'applicabilità del ridetto articolo anche in caso di mancato superamento della soglia prevista dalla disciplina di settore, è anche vero che i numerosi interventi legislativi prevedono l' applicabilità della sola normativa speciale, ossia nel caso di specie i criteri previsti dall'art. 6 ter del D.L. 208/2008, come novellato dalla legge finanziaria 2019 (ossia quelli di cui alla Legge 447/1995 e alle relative norme di attuazione), entrata in vigore quest'ultima prima dell'avvio del presente giudizio e mancando la prova della lesione del diritto alla salute patita dall'appellante.
ON Innanzitutto, va evidenziato che in sede di appello on ha specificamente contestato l'attendibilità dei rilievi fonometrici eseguiti in sede di ATP dall'ing. (sostanzialmente confermati sul punto Per_1 dalla CTU espletata in grado di appello dall'ing. alle pagg. 13-14-15-16). Per_2
Le dette rilevazioni (pagg. 13-14 CTU ing. ) indicano che le immissioni di rumore nella Per_2 cameretta al primo piano dell'alloggio dell'appellato non superano i limiti del DPR 459/1998 (“norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”) pari a 40 dBA (notturno) e 45 dBA (diurno), sicchè l'appellante ritiene che dette immissioni siano da considerarsi “tollerabili”, invocando l'art. 6 ter D.L. 208/2008
(“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”) che prevede al comma 1 che “nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso” e al successivo comma 1 bis
(introdotto con l'art. 1 comma 746 l. 145/2018 - legge finanziaria per il 2019) che “ai fini dell'attuazione 1 il tutto come da tav. 2 pag. 41 della CTU con le linee di compluvio verso il torrente Lavella cui si rinvia;
pagina 10 di 14 del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.
L'assunto è infondato.
Opera, infatti, nel caso di specie il principio espresso proprio in tema di immissioni da traffico ferroviario da Cass. 20198/2016 secondo cui “il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona
e le abitudini degli abitanti” e che spetta, pertanto, al giudice “accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa”.
Pertanto, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal primo CTU secondo cui le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità, ossia il rumore ambientale, essendo esse maggiori rispetto al rumore di fondo di 3dB, valutazione confermata dall'ing. (pag. 15 CTU). Per_2
Infatti, nonostante l'entrata in vigore dell'articolo 6-ter del decreto legge numero 208/2008, la differenziazione tra la tutela amministrativa e quella civilistica deve restare attuale e non è possibile attribuirsi a tale norma una portata aprioristicamente derogatoria della disposizione codicistica.
Ha da tempo, infatti, chiarito la Suprema Corte che “mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.civ (Cassazione, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n.
939).
ON Il comma 1 bis dell'art. 6 ter dl cit. invocato da non puo' applicarsi al caso di specie, atteso che la presente vicenda riguarda immissioni verificatasi nel mese di ottobre 2015 e quindi ben prima dell'entrata in vigore del richiamato comma 1 bis, non avente natura di “legge di interpretazione autentica”, non limitandosi questa a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, avendo anzi efficacia integrativa del precetto, indicando lo specifico parametro cui fare riferimento per la verifica dell'intollerabilità dell'immissione rumorosa contestata ed adottando un'opzione ermeneutica non desumibile dall' ordinaria esegesi del primo comma.
Né rileva l'assunto secondo il quale la parte appellata non avrebbe dimostrato la propria lesione del diritto alla salute, rilevando questo unicamente ai fini risarcitori, istanza pure formulata dall'appellato in primo grado, rigettata dal Tribunale e non oggetto di appello incidentale.
A ciò va aggiunto che la parte appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio ha documentato che il proprio fabbricato era destinato ad uso abitativo, essendo occupato da terzi in virtù di contratto di comodato (vedi pag. 39 fasc. primo grado riesibito dal in appello) e tale circostanza non è stata CP_2
pagina 11 di 14 ON mai contestata da el giudizio di primo grado, risultando oggetto di specifico rilievo per la prima volta solo in appello e peraltro solo nella terza comparsa conclusionale (pag. 36), in cui l'appellante ha evidenziato che l'immobile ha destinazione agricola ed è censito come rudere.
L'ing. , inoltre, ha specificato che l'installazione delle barriere antirumore, previste sul binario Per_2 cd “pari” e non su quello adiacente la proprietà del e comunque da realizzarsi secondo gli CP_2 ON standard di omologazione di secondo quanto indicato nelle tavole 4 e 4A, così ribadendo la correttezza della soluzione tecnica sostanzialmente individuata dall'ing. in sede di ATP Per_1 ON (pagg. 46-47 CTU) e rimessa all'attività di progettazione di risultando condivisibili le considerazioni consulente che ritengono insufficienti misure meno drastiche quali barriere verdi o biobarriere (non efficienti e di tempi lunghi di realizzazione) oppure il placcaggio acustico esterno della proprietà del perché particolarmente invasivi per la proprietà dell'appellato e per la CP_2 necessità di intervenire più vicino possibile alla fonte del rumore, tenuto conto che l'immobile si trova a 70 mt dal binario cd dispari (pag. 10 chiarimenti).
Alla luce di quanto precede, il motivo di appello proposto è infondato.
Terzo motivo di appello : il Giudice di Prime ha errato nel condannare la resistente Pt_3 all'immediato rilascio, libere da cose e persone con integrale riduzione in pristino, delle porzioni della proprietà del illegittimamente occupate, aderendo acriticamente alle risultanze della CP_2 perizia espletata in sede di atp, nonostante in ragione dei vizi e carenze della CTU, meritevole di rinnovazione.
Sul punto si osserva che, a seguito della rinnovazione della CTU e del sopralluogo effettuato dall'ing.
nel 2024 sulle particelle nn. 315, 313 e 185 oggetto di condanna al rilascio, il CTU ha riscontrato Per_2
l'erroneità del metodo di rilevazione seguito dal geom. (collaboratore dell'ing. ) CP_4 Per_1 all'epoca del rilievo effettuato in sede di ATP (anno 2018), il quale ha individuato le aree ON abusivamente occupate da sovrapponendo il rilievo di mappa topografico per coordinate sull'estratto di mappa catastale digitalizzato in formato .DXF, trattandosi di particelle scaturite da frazionamento che deve tenere conto del libretto delle misure e della posizione della porzione rilevata rispetto ai punti fiduciali.
L'ing. ha, invece, condiviso le misurazioni a suo tempo eseguite dall'ing. per conto Per_2 Per_3 ON di e offerte all'attenzione dell'ing. in occasione dell'espletamento dell'ATP (allegati al Per_1 quarto invio della relazione dell'ing. prodotti in grado di appello dalla parte appellata) che Per_1 evidenziano uno sconfinamento per le p.lle 185 e 313 per un totale complessivo di mq 707,60 (ossia mq
251,10 per la p.lla 185 e 456,50 per la p.lla 313).
A ciò va poi aggiunto che in occasione del sopralluogo effettuato dall'ing. la p.lla 315 non Per_2 risulta più occupata dal cantiere di CP_1
pagina 12 di 14 ON Sul punto ha evidenziato (pag. 28 dell'atto di appello) che la maggiore occupazione rientra nell'art. 42 bis (introdotto con l. 111/2011) del DPR 327/2001 e non supera le tolleranze di cui alla vigente normativa (circolare Min Fin 30.10.89 n. 5).
L'assunto è infondato, considerato che l'art. 42 bis del DPR cit. si riferisce espressamente all'ipotesi di acquisizione di bene immobile utilizzato “per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”, acquisizione nella specie non intervenuta, mancando il provvedimento che la dispone e che deve peraltro prevedere la corresponsione al proprietario di un indennizzo. ON Risulta poi inconferente il richiamo di lla circolare del 30.10.1989 n. 5 del Ministero delle Finanze, avente ad oggetto le “nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.
Disposizioni e chiarimenti integrativi alla “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento” e alle circolari
n.2/87, n.2/88 e n.11/88”, non attinenti alla vicenda che qui ci occupa.
ON In conclusione – e in riforma parziale dell'impugnata sentenza – va condannata a rilasciare in favore del le sole particelle site in Bovino (FG), in catasto al fg. 4 p.lle 185 e 313 per complessivi CP_2 mq 707,60 secondo le porzioni individuate nella ctp dell'ing. (condivisa dall'ing. ) Per_3 Per_2 allegate alla CTU dell'ing. , qui da intendersi richiamata, con ripristino delle stesse nello status Per_1 quo ante, ferme le statuizioni rese in primo grado ai punti 1 e 2 del dispositivo dell'impugnata ordinanza (qui da intendersi richiamato).
Infine, inammissibile risulta la richiesta – contenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale – ON formulata da parte appellata di condanna di al pagamento di un indennizzo di € 6.629,15 oltre interessi e svalutazione monetaria a titolo di indennizzo, nonché ad un ristoro di € 4.131,53 per l'occupazione temporanea della p.lla 315, trattandosi la prima di istanza mai articolata in giudizio e la seconda di ristoro domandato in primo grado ma rigettato dal Giudice di Prime Cure.
All'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto segue, in ragione dell'esito complessivo ON della lite, la compensazione tra e il per 2/3 (anziché per metà come disposto in primo CP_2 ON grado) delle spese dei giudizi di primo grado ed ATP, con messa a carico di del residuo 1/3 e distrazione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'avv. Pio Michele Gianquitto che in quella sede se ne è dichiarato antistatario.
Nella medesima misura le spese andranno compensate in relazione al giudizio di secondo grado, liquidate sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai medi di tariffa.
Le spese della CTU espletata in sede di ATP, dell'integrazione della prima CTU disposta in grado di appello e della consulenza redatta dall'ing. in grado di appello, per le medesime ragioni, Per_2 vanno poste per 1/3 a carico dell'appellato e per 2/3 a carico di CP_1
PQM
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa e Parte_1 CP_1 depositata l'01.07.2021, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: ON
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio, liberi da persone e cose, gli immobili siti in in Bovino (FG), in catasto al fg. 4 p.lle 185 e 313 per complessivi mq 707,60 secondo le porzioni individuate nella ctp dell'ing. allegate alla Per_3
CTU dell'ing. , qui da intendersi richiamata, con ripristino nello status quo ante, ferme le Per_1 statuizioni rese in primo grado ai punti 1 e 2 del dispositivo dell'impugnata ordinanza (qui da intendersi richiamato);
➢ compensa tra le parti per 2/3 le spese processuali della fase di ATP e del giudizio di primo grado, ON condannando al pagamento del residuo 1/3, liquidato per la fase di ATP in € 102,00 per esborsi ed € 970,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di primo grado in € 98,70 per esborsi ed € 1.383,66 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, queste ultime con distrazione in favore dell'avv.
Gianquitto, dichiaratosene antistatario come chiarito in parte motiva;
ON
➢ compensa tra le parti per 2/3 le spese processuali del presente giudizio di appello, condannando al pagamento in favore del del residuo 1/3, liquidato in € 3.330,33 per compenso CP_2 professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ pone, in via definitiva, le spese delle consulenze tecniche espletate e dei chiarimenti resi nei due gradi del giudizio, liquidate come in atti, per 1/3 a carico del e per 2/3 a carico di CP_2 CP_1
Così deciso in Bari, addì 02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 14 di 14